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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488/2023
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 1488/2023 tra on il procuratore avv. Maria Elena Guarini Parte_1
ATTRICE contro on il procuratore avv. Elisa Zerbato Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 12.30 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per l'avv. GUARINI MARIA ELENA Parte_1
per l'avv. ZERBATO ELISA e la parte personalmente. Controparte_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. GUARINI conclude come da nota conclusiva autorizzata, formulando le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, respinta la domanda ex-adverso ex art. 96 c.p.c. si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - in via istruttoria disporre l'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali come richieste fin dal primo atto introduttivo di parte istante, con ammissione di deposito di certificazioni mediche richiamate all'udienza del
15.1.2025. - nel merito accogliere le conclusioni di parte attrice esposte in via principale ovvero in via subordinata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
L'avv. ZERBATO conclude come da nota conclusiva autorizzata, formulando le seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. Rigettare tutte le domande formulate da
pagina 1 di 19 parte attrice perché prive di fondamento;
2. Condannare l'attrice Parte_1
al risarcimento a favore del convenuto , ai sensi
[...] Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c., dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, come da nota spese allegata, oltre al rimborso delle spese della Ctu pari ad euro 610,00
e del Ctp pari ad euro 8.500,00, oltre ovviamente al rimborso delle spese di mediazione pari ad euro 2.415,60, come risulta dalla documentazione allegata”.
***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1488/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Elena Guarini ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. Zerbato Elisa ed elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha citato Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara al fine di Controparte_1
ottenere la dichiarazione di invalidità del testamento redatto da Per_1
in data 21 settembre 2021, e delle dichiarazioni rese dall'attrice di
[...]
accettazione pura e semplice dell'eredità e rinuncia all'azione di riduzione e impugnazione testamentaria ex art. 522 c.c. per errore di forma ed errore di fatto.
Nell'atto introduttivo, parte attrice ha dedotto che: pagina 3 di 19 - nell'anno 2020, era stata diagnosticata a marito di Persona_1
una grave malattia oncologica con prognosi infausta Parte_1
per l'insorgere di metastasi celebrali;
- dato il peggioramento delle condizioni di salute del marito,
[...]
fino a quel momento estranea alle questioni economiche Parte_1
familiari, aveva affidato l'assistenza sanitaria di a Persona_1 [...]
suo lontano parente, avendo lo stesso svolto la CP_1
professione di infermiere;
- in data 8 gennaio 2022, ra deceduto (doc. 7), causando Persona_1
un senso di profonda frustrazione alla moglie, che, nella medesima data, aveva perso anche il fratello;
- successivamente, convinta da si Parte_1 Controparte_1
era recata presso lo studio del Notaio ove era venuta a Per_2
conoscenza della revoca del precedente testamento da parte del marito defunto e della redazione di nuove diposizioni di ultima volontà;
- al momento della pubblicazione del testamento, avvenuta in data 18
gennaio 2022 presso lo studio del Notaio (docc. 6 e 19), Per_2 [...]
aveva appreso dell'esistenza di un nuovo testamento, Parte_1
redatto in data 3 settembre 2021, con revoca di ogni disposizione testamentaria precedente;
- contestualmente, aveva dichiarato di accettare Parte_1
pagina 4 di 19 l'eredità, rinunciando a qualsiasi azione di impugnazione del testamento per eventuale lesione di porzione della legittima ex art. 543 c.c.
Parte attrice ha domandato, in via principale, l'annullamento del testamento per incapacità del testatore ex art. 591 n. 3) c.c. e 428 c.c., in quanto, al momento della redazione del testamento, il de cuius si trovava in condizioni di salute compromesse (docc. 1- 5) tali per cui era stata richiesta la nomina urgente di un amministratore di sostegno (docc. 8 e 9).
In via subordinata, l'annullamento delle dichiarazioni di accettazione dell'eredità e rinuncia all'azione di reintegrazione per lesione delle disposizioni testamentarie.
Tale ultima domanda è stata fondata sul fatto di essere state rese in uno stato confusionale, dovuto al decesso del marito, nell'inconsapevolezza dell'ammontare del compendio ereditario.
L'attrice ha, inoltre, dedotto di non essere stata informata del contenuto e degli effetti giuridici di tali dichiarazioni dal Notaio in violazione degli Per_2
artt. 1176 e 1374 c.c. e artt. 42 e 47 codice deontologico notarile.
ha, dunque, agito al fine di ottenere la dichiarazione di Parte_1
invalidità del testamento e apertura della successione legittima con condanna alla restituzione del patrimonio ereditario.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda subordinata, ha richiesto la reintegrazione nell'effettiva quota di legittima.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è Controparte_1
pagina 5 di 19 costituito in giudizio e, in primo luogo, ha contestato l'asserita incapacità di intendere e di volere di al momento della redazione del Persona_1
testamento, circostanza evincibile ictu oculi dal contenuto dell'atto di ultima volontà e dai certificati medici prodotti.
Ha, inoltre, sottolineato l'irrilevanza della richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, essendo tale istanza posteriore alla redazione del testamento e non essendo la misura protettiva della persona ostativa alla redazione dell'atto di ultima volontà. ha contestato anche la domanda subordinata avendo Controparte_1
prestato ampia adesione ed acquiescenza alle volontà Parte_1
espresse dal de cuius, sulla base delle puntuali informazioni fornite diligentemente dal notaio, nella consapevolezza della rilevanza dell'entità del patrimonio relitto.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande giudiziali con condanna alle spese di lite, evidenziando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, III comma c.p.c.
Il Giudice, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, istruita la causa mediante audizione dei testi e c.t.u. medico-legale atta a verificare la capacità di intendere e volere di al momento Persona_1
della redazione del testamento, ha fissato udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di memoria autorizzata conclusiva.
*** La domanda formulata da deve essere respinta per i motivi Parte_1
che seguono.
1. SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO PER
pagina 6 di 19 INCAPACITA' DI ALL'INCAPACITÀ DI TESTARE DI FR LI
Parte attrice ha chiesto l'annullamento del testamento olografo redatto in data 21 settembre 2021 da ai sensi dell'art. 591, II comma, n. Persona_1
3) c.c. in forza del quale sono incapaci di testare coloro che “sebbene non
interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci
di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
1.1 La giurisprudenza, in un'ottica di massima tutela del soggetto debole, ha da tempo chiarito come, in difetto di un provvedimento giudiziale di interdizione, spetti alla parte che invoca l'incapacità del testatore al momento della redazione dell'atto di ultima volontà (da intendersi quale assenza della facoltà di autodeterminarsi e di esprimere i propri desiderata a causa di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, e non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius) provarla (Cass., 24 ottobre 1998, n. 10571; cfr. altresì
Cass., 19 febbraio 2018, n. 3934: “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità
naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità
transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce
la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente,
nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”) anche mediante presunzioni (Cass., 22 ottobre pagina 7 di 19 2019, n. 26873).
La valutazione deve essere effettuata sulla base delle condizioni intellettive del de cuius al momento della redazione del testamento e non può
prescindere dal contenuto della scheda testamentaria, dal quale è possibile desumere indici relativi a serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate
(Cass., 5 novembre 2011, n. 230).
1.2 Ciò premesso, dal testamento redatto in data 21 settembre 2021 da sono evincibili in maniera chiara le ultime volontà del testore Persona_1
in merito alle disposizioni a favore del coniuge e di Controparte_1
Alla prima lasciando la casa di abitazione e una considerevole somma di denaro (euro 250,000,00), tale da assicurarle una vita dignitosa;
al secondo l'autovettura – anche tenuto conto del fatto che l'attrice non era in possesso della patente di guida – e le ulteriori somme presenti sul conto corrente.
Dalla scheda testamentaria emerge anche la manifestazione di volontà
relativa alle modalità temporali dell'annuncio del decesso, nonché alla disposizione del proprio corpo (“dispongo che il mio decesso dovrà essere
annunciato pubblicamente solo dopo due giorni dal mio funerale. Voglio essere
cremato e le mie ceneri dovranno essere sparse nel Po di Volano dal Ponte
Nuovo a Final di Rero – Tresignana Località Tresigallo Fe”).
La puntualità e coerenza di tali profili è sintomatica della capacità di intendere e volere del de cuius, capacità confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 8 di 19 1.3 Il c.t.u. dr. ha, infatti, escluso, nonostante la gravità clinica che Per_3
emerge dalla documentazione medica esaminata, la sussistenza di elementi a sostegno della presenza di un'infermità di mente tale ritenere il testatore privo della capacità di testare.
Nell'elaborato tecnico, il c.t.u. ha evidenziato che dai certificati medici non si evince alcun riferimento a patologie psichiatriche e neuropsicologiche né
problemi di declino cognitivo (pag. 13 c.t.u.).
E' stato poi evidenziato che la capacità negoziale deve essere valutata in riferimento alla complessità dell'atto che si deve fare o che è stato fatto e implica prestazioni cognitive e volitivo-emozionali più elementari (pag. 15
c.t.u.).
Nonostante la gravità del quadro clinico di il c.t.u. ha negato Persona_1
la sussistenza di indicatori di demenze degenerative di tipo fronto-temporale e di deficit di riconoscimento delle emozioni tali da compromettere la capacità di testare (pag. 17 c.t.u.).
In risposta alle osservazioni dei c.t.p., il dr. ha poi escluso la necessaria Per_3
correlazione tra la presenza di metastasi celebrali e la disfunzione cognitiva,
in quanto “non tutte le persone che presentano metastasi cerebrali manifestano
infatti deficit cognitivi che possono esprimersi solo per localizzazioni
particolari delle masse tumorali”, e che tale alterazione abbia compromesso la competenza decisionale di non essendo mai stata messa in Persona_1
discussione la sua capacità di esprimere il consenso informato alle cure.
1.4 Non assumono rilevanza, ai fini della determinazione della capacità di pagina 9 di 19 testare, la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, avvenuta in data 13 dicembre 2021, e il decreto di nomina urgente del 14 dicembre 2021
del Giudice Tutelare (docc. 1 e 2 terza memoria attrice), in quanto atti successivi alla redazione del testamento del 3 settembre 2021.
Tali atti devono ritenersi, comunque, inidonei a provare l'incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
Deve premettersi, come sottolineato da autorevole dottrina, che nell'ordinamento giuridico si è passati da una definizione onnicomprensiva,
monolitica e statica di “capacità di intendere e di volere”, che la persona possiede o meno, ad un concetto dinamico con possibilità di differenziare sottotipi, diversamente operanti a seconda del contesto e della richiesta cognitiva, e che possono essere compromesse e/o risparmiate singolarmente
“considerato che le abilità necessarie perché un soggetto sia capace di prendere
decisioni finanziarie e/o testamentarie sono verosimilmente differenti da quelle
indispensabili, ad esempio, nel consenso ad un atto medico, nell'essere
riconosciuti idonei alla guida o nel fare una donazione, tanto per citare alcuni
esempi: ciò ha implicazioni in ambito psichiatrico e neuropsicologico forense,
dove la capacità decisionale è sempre più spesso definita in termini di capacità
specifiche”.
All'evoluzione della scienza medica è seguita quella normativa: l'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto proprio con la finalità di evolvere gli strumenti di tutela codicistici – focalizzati sulla preservazione del patrimonio – tutelando in primis il beneficiario, sia sotto il profilo personale,
pagina 10 di 19 sia sotto il profilo patrimoniale, attraverso un provvedimento “sartoriale” che il Giudice Tutelare “veste” in base al grado di capacità del beneficiario e alle esigenze di tutela del caso concreto.
Ciò posto, si osserva come non sia preclusa la possibilità di testare al beneficiario dell'amministrazione di sostegno (Cass., 4 marzo 2020, n. 6079),
ultimo baluardo di espressione della volontà del soggetto, salvo diversa disposizione del decreto di apertura, giustificata nelle remote ipotesi di estinzione di qualsiasi barlume di manifestazione volitiva e rappresentativa del soggetto (cfr. Cass., 6 dicembre 2001, n. 15480: “L'annullamento di un
testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che,
a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima
volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere”; Cass., 21
maggio 2018, n. 12460: “In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può
prevedere d'ufficio, ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità
di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà. Infatti - esclusa la possibilità di estendere in via
analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall'articolo 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ed escluso che il combinato disposto degli articoli
774, comma 1 e 411, commi 2 e 3, c.c., non consenta di limitare la capacità di donare del
beneficiario - la previsione di tali incapacità può risultare strumento di protezione particolarmente efficace per sottrarre il beneficiario a potenziali pressioni e condizionamenti pagina 11 di 19 da parte di terzi, rispondendo tale interpretazione alla volontà del legislatore che, con
l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto duttile, e capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle differenti esigenze
di protezione”).
Nel caso di specie, dal ricorso e dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno – emesso per ragioni di urgenza senza istruttoria e senza sentire il beneficiario - non si evincono indici della mancanza della capacità di intendere e volere sufficiente a testare, posto che l'esigenza era sorta dalle condizioni fisiche di – lesioni encefaliche secondarie – non Persona_1
essendo stato dedotto nel ricorso introduttivo alcun pregiudizio attinente alla compromissione severa della capacità psichica.
Deve, dunque, escludersi la fondatezza del sillogismo operato dalla parte attrice, che inferisce la totale incapacità psichica da quella fisica;
né le certificazioni mediche depositate hanno una diversa valenza probatoria.
1.5 Sul piano istruttorio, si conferma l'irrilevanza dell'interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice, posto che le circostanze dei capitoli 1), 2) e 3)
sono tese a dimostrare la vicinanza di al de cuius, Controparte_1
circostanza non contestata ed irrilevante ai fini decisori, mentre l'ultimo capitolo è valutativo e da provarsi documentalmente.
2. IN ORDINE ALLA DOMANDA SUBORDINATA DI ANNULLAMENTO
DELLE DICHIARAZIONI RESE DA Parte_1
Parte attrice ha richiesto la dichiarazione di “nullità/annullabilità”
dell'accettazione dell'eredità e di rinuncia all'azione di reintegra per lesioni delle disposizioni testamentarie, adducendo di averle rese in uno stato pagina 12 di 19 confusionale e di essere incorsa in errore a causa dell'ignoranza sulla consistenza del compendio ereditario.
2.1 Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 483 c.c., l'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
Fermo che il caso di specie non rientra nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 483 c.c. – scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione – l'impugnazione è ammessa dalla giurisprudenza in presenza di errore ostativo (Cass., 12 giugno 2009, n. 13735).
L'errore ostativo, che presuppone che la volontà del dichiarante si sia correttamente formata, attraverso un processo decisionale non viziato, e che sia stata poi espressa con un contenuto che non rispecchia l'effettivo intento della parte, è strutturalmente diverso dall'errore-vizio della volontà, che si verifica quando il soggetto ha malamente valutato le circostanze e i presupposti di fatto del negozio.
Nel caso di specie, l'errore dedotto da parte attrice non rientra nella prima ipotesi, bensì nella seconda, in quanto l'erronea formazione del processo decisionale dedotta in giudizio attiene all'errore vizio che non costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 483 c.c.
Parte attrice ha, infatti, allegato di aver reso dichiarazioni sulla base di presupposti erronei dovuti, oltre allo stato confusionale causato dalla morte del marito, all'ignoranza sulla consistenza del patrimonio ereditario, in assenza delle dovute informazioni a riguardo da parte del Notaio.
pagina 13 di 19 2.2 Nel merito si ritiene infondata l'eccezione formulata da parte attrice di incapacità del teste Notaio in quanto non sussiste un interesse Per_2
giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio: la prospettata azione risarcitoria asseritamente promossa (ma della quale non vi è prova) dall'attrice nei confronti del professionista non ne legittimava né
la chiamata in causa, né l'intervento in giudizio, trattandosi di causa petendi
et petitum completamenti diversi.
Tale profilo non rileva neppure ai fini dell'accertamento dell'attendibilità del teste Notaio non avendo parte attrice allegato elementi di natura Per_2
oggettiva (precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti), tali da ritenere compromessa la sincerità della deposizione.
Le dichiarazioni rese all'udienza del 27 marzo 2024 dal Notaio sono Per_2
state peraltro confermate dal teste avv. la quale aveva partecipato Tes_1
come testimone alla pubblicazione del testamento.
2.3 Dall'istruttoria è emerso che il Notaio ha adempiuto al proprio Per_2
dovere informativo, illustrando a il motivo per cui parte del Parte_1
patrimonio ereditario era destinato anche a e gli effetti Controparte_1
dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione, sia in termini giuridici sia in termini pratici, fornendo degli esempi ed invitandola, nel caso di dubbi, a ripassare presso il suo studio in un altro momento.
Prima della sottoscrizione, il Notaio ha fornito precisazioni e Per_2
pagina 14 di 19 chiarimenti ed ha verificato la corrispondenza dell'atto notarile alla volontà
delle parti, mediante la lettura di tutto l'atto prima delle sottoscrizioni, tenuto conto dell'efficacia dell'atto pubblico, che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (teste “È vero, ho spiegato in Per_2
particolare, puntualmente alla signora la necessità della pubblicazione del testamento Pt_1
quale presupposto per dare esecuzione alle volontà testamentarie del de cuius. Più volte successivamente ho spiegato in termini fattuali e giuridici il significato della rinuncia all'azione
di riduzione. In particolare, utilizzando esempi numerici le ho rappresentato cosa sarebbe successo se il patrimonio lasciato sommato al valore di quanto attribuitole avesse determinato
una lesione della sua quota. Alla fine di questa esemplificazione, tuttavia, la signora mi Pt_1
aveva detto di voler dar corso alla volontà del marito e quindi di rispettare il testamento anche nel caso avesse ricevuto meno di quello che le sarebbe spettato per legge. ADR del Giudice: la
clausola di rinuncia alle azioni di spettanza dell'erede è stata inserita perché funzionale ad una immediata riscossione delle somme e certezza nella circolazione dei diritti mobiliari. In ogni
caso fu specificamente detto alla signora che avrebbe potuto prendersi del tempo, circa Pt_1
una settimana, al fine di fare le ricerche ritenute opportune sull'asse ereditario e decidere se
inserire o meno la clausola suddetta. La signora , tuttavia, mi rispose di non voler prendere Pt_1
tempo ma che intendeva sottoscriverla immediatamente e voler dar corso alle volontà del de
cuius”; teste “Il Notaio ha spiegato puntualmente il contenuto del testamento Tes_1
rappresentando come una parte dei beni andasse a lei e il residuo capitale andasse al sig.
. In un primo moneto la sig.ra sembrava titubante, ma successivamente, dopo Per_4 Pt_1
che lil notaio aveva spiegato tre/quattro volte il concetto, aveva dichiarato di accettare le volontà del de cuius per come scritte nella scheda testamentaria. Ricordo anche che il Notaio
le disse che se lo riteneva opportuno avrebbe potuto pensarci a casa per poi vedersi Per_2
pagina 15 di 19 successivamente nuovamente nel suo studio. La sig.ra , tuttavia, dichiarò che le andava Pt_1
bene accettare l'eredità nei termini indicati dal testamento. Il Notaio piegò alla signora Per_2
in che cosa consistesse l'azione di riduzione e che firmando il documento avrebbe Pt_1
accettato l'eredità così come indicata nel testamento senza poter poi più contestare o rivendicare alcun diritto. in particolare, pur non essendo a conoscenza esattamente
dell'importo relitto, fu spiegato alla signora che rinunciando non avrebbe potuto poi rivendicare alcuna somma anche allorché le sarebbe spettata. Per spiegare il concetto giuridico
furono fatti esempi pratici e numerici sebbene avulsi dai dati del patrimonio ereditario”).
Tali chiarimenti, inoltre, sono stati forniti anche a seguito della sottoscrizione dell'atto, così come dichiarato dall'avv. Laura Perelli, la quale, contattata dall'attrice, si è recata con la stessa presso lo studio del Notaio, ove è stata nuovamente fornita una spiegazione di quanto firmato (teste “È vero. Per_2
Preciso che una settimana dopo la redazione dell'atto la signora si è presentata con l'avv. Pt_1
Laura Perelli di Ferrara dopo aver chiesto e ottenuto un appuntamento. In quella circostanza mi è stato rappresentata che il signor era sottoposto ad amministrazione di sostegno, Pt_2
circostanza che io ignoravo e che comunque non sarebbe stato rilevante poiché non spettava a me la valutazione sulla capacità del de cuius al momento della redazione del testamento.
Durante tale incontro la signora disse che era stata informata puntualmente delle Pt_1
conseguenze della rinuncia alla possibile azione di riduzione e anche al fatto che aveva rifiutato
di prendersi del tempo per decidere sul punto. Preciso altresì che l'avv. Perelli quando è venuto nel mio studio era già stata avvisata dalla signora dell'avvenuta rinuncia all'azione Parte_1
di riduzione”; teste Perelli: “Il giorno seguente ci siamo recati dal Notaio che ha Per_2
informato la sig.ra di quello che aveva sottoscritto e che le era stato spiegato. Abbiamo Pt_1
quindi provveduto a ritirare un a copia dell'accettazione pure e semplice”).
2.4 Dall'istruttoria è altresì emerso che sebbene ignara Parte_1
dell'esatto importo, era a conoscenza del fatto che il patrimonio del de cuius
pagina 16 di 19 fosse consistente (teste “La sig.ra mi riferì che il marito gli aveva detto Per_2 Pt_1
ripetutamente di avere un patrimonio mobiliare consistente, tuttavia senza saperne esattamente l'importo”; teste “La sig.ra disse di non essere a conoscenza Tes_1 Pt_1
esatta degli importi del patrimonio del de cuius, pur essendo consapevole che questo era
consistente”).
All'esito dell'espletamento degli obblighi informativi da parte del Notaio,
ha deciso di sottoscrivere l'atto, accettando l'eredità così Parte_1
come indicata nel testamento e rinunciando all'azione di riduzione, e di pagare la relativa prestazione (teste “È vero, ho già risposto, la signora Per_2 Pt_1
ha pagato anche i miei compensi con un assegno che mi ha immediatamente consegnato.
Preciso che proprio per la delicatezza della situazione l'incontro è durato almeno un'ora”;
teste “È vero. Ricordo che fu anche consegnato un assegno da parte della signora Tes_1
ma non conosco l'importo indicato”). Parte_1
2.5 La dedotta non conoscenza esatta degli importi rilevanti del patrimonio del de cuius e il successivo interessamento da parte dell'attrice nell'accertamento degli importi – così come anche emerso dalle dichiarazioni rese dal teste avv. Perelli, intervenuta a seguito della sottoscrizione dell'atto pubblico (“Abbiamo quindi poi proceduto ad esaminare tutti i documenti che vi erano
nell'abitazione e ho avuto la netta sensazione che la sig.ra non fosse consapevole della Pt_1
consistenza del patrimonio del marito. Per tale motivo ha poi provveduto a fare richieste alle
Banche per richiedere la consistenza patrimoniale”) non rilevano ai fini della prova della sussistenza dell'errore, ma tutt'al più dimostrano il pentimento della stessa successivamente alle dichiarazioni, circostanza anche evincibile dalle dichiarazioni rese dal teste aventi natura confessoria stragiudiziale Per_2
pagina 17 di 19 (“Durante tale incontro la signora disse che era stata informata puntualmente delle Pt_1
conseguenze della rinuncia alla possibile azione di riduzione e anche al fatto che aveva rifiutato di prendersi del tempo per decidere sul punto”).
La domanda formulata da non può, pertanto, trovare Parte_1
accoglimento.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi in base allo scaglione di riferimento per le fasi studio, introduttiva e istruttoria e ai valori minimi per la fase decisoria.
Le spese di c.t.u. non possono essere poste a carico della parte attrice poiché l'ausiliario del Giudice non ha depositato l'istanza di liquidazione nel termine di legge.
Non si ritiene di procedere sussistano i presupposti per la applicazione dell'art. 96, III comma c.p.c., poiché la citata norma postula da parte del soccombente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente,
circostanza esclusa dalla necessità di una complessa istruttoria orale e dalla disposizione di una ctu per la valutazione dell'insussistenza dei presupposti di accoglimento delle domande giudiziali (cfr. Cass. n. 20018 del 24/09/2020;
Cass., Sez. Un., n. 25041 del 16/09/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa,
pagina 18 di 19 definitivamente pronunciando nella causa n. 1488/2023, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2) CONDANNA a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente procedimento che si liquidano in euro 25.187,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta);
3) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
pagina 19 di 19
TRIBUNALE DI FERRARA
Verbale telematico della causa n. R.G. 1488/2023 tra on il procuratore avv. Maria Elena Guarini Parte_1
ATTRICE contro on il procuratore avv. Elisa Zerbato Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 12.30 innanzi al dr. Mauro Martinelli, sono comparsi:
per l'avv. GUARINI MARIA ELENA Parte_1
per l'avv. ZERBATO ELISA e la parte personalmente. Controparte_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. GUARINI conclude come da nota conclusiva autorizzata, formulando le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, respinta la domanda ex-adverso ex art. 96 c.p.c. si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - in via istruttoria disporre l'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali come richieste fin dal primo atto introduttivo di parte istante, con ammissione di deposito di certificazioni mediche richiamate all'udienza del
15.1.2025. - nel merito accogliere le conclusioni di parte attrice esposte in via principale ovvero in via subordinata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
L'avv. ZERBATO conclude come da nota conclusiva autorizzata, formulando le seguenti conclusioni: “Nel merito:
1. Rigettare tutte le domande formulate da
pagina 1 di 19 parte attrice perché prive di fondamento;
2. Condannare l'attrice Parte_1
al risarcimento a favore del convenuto , ai sensi
[...] Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c., dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, come da nota spese allegata, oltre al rimborso delle spese della Ctu pari ad euro 610,00
e del Ctp pari ad euro 8.500,00, oltre ovviamente al rimborso delle spese di mediazione pari ad euro 2.415,60, come risulta dalla documentazione allegata”.
***
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il Giudice
dr. Mauro Martinelli
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1488/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Elena Guarini ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. Zerbato Elisa ed elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha citato Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara al fine di Controparte_1
ottenere la dichiarazione di invalidità del testamento redatto da Per_1
in data 21 settembre 2021, e delle dichiarazioni rese dall'attrice di
[...]
accettazione pura e semplice dell'eredità e rinuncia all'azione di riduzione e impugnazione testamentaria ex art. 522 c.c. per errore di forma ed errore di fatto.
Nell'atto introduttivo, parte attrice ha dedotto che: pagina 3 di 19 - nell'anno 2020, era stata diagnosticata a marito di Persona_1
una grave malattia oncologica con prognosi infausta Parte_1
per l'insorgere di metastasi celebrali;
- dato il peggioramento delle condizioni di salute del marito,
[...]
fino a quel momento estranea alle questioni economiche Parte_1
familiari, aveva affidato l'assistenza sanitaria di a Persona_1 [...]
suo lontano parente, avendo lo stesso svolto la CP_1
professione di infermiere;
- in data 8 gennaio 2022, ra deceduto (doc. 7), causando Persona_1
un senso di profonda frustrazione alla moglie, che, nella medesima data, aveva perso anche il fratello;
- successivamente, convinta da si Parte_1 Controparte_1
era recata presso lo studio del Notaio ove era venuta a Per_2
conoscenza della revoca del precedente testamento da parte del marito defunto e della redazione di nuove diposizioni di ultima volontà;
- al momento della pubblicazione del testamento, avvenuta in data 18
gennaio 2022 presso lo studio del Notaio (docc. 6 e 19), Per_2 [...]
aveva appreso dell'esistenza di un nuovo testamento, Parte_1
redatto in data 3 settembre 2021, con revoca di ogni disposizione testamentaria precedente;
- contestualmente, aveva dichiarato di accettare Parte_1
pagina 4 di 19 l'eredità, rinunciando a qualsiasi azione di impugnazione del testamento per eventuale lesione di porzione della legittima ex art. 543 c.c.
Parte attrice ha domandato, in via principale, l'annullamento del testamento per incapacità del testatore ex art. 591 n. 3) c.c. e 428 c.c., in quanto, al momento della redazione del testamento, il de cuius si trovava in condizioni di salute compromesse (docc. 1- 5) tali per cui era stata richiesta la nomina urgente di un amministratore di sostegno (docc. 8 e 9).
In via subordinata, l'annullamento delle dichiarazioni di accettazione dell'eredità e rinuncia all'azione di reintegrazione per lesione delle disposizioni testamentarie.
Tale ultima domanda è stata fondata sul fatto di essere state rese in uno stato confusionale, dovuto al decesso del marito, nell'inconsapevolezza dell'ammontare del compendio ereditario.
L'attrice ha, inoltre, dedotto di non essere stata informata del contenuto e degli effetti giuridici di tali dichiarazioni dal Notaio in violazione degli Per_2
artt. 1176 e 1374 c.c. e artt. 42 e 47 codice deontologico notarile.
ha, dunque, agito al fine di ottenere la dichiarazione di Parte_1
invalidità del testamento e apertura della successione legittima con condanna alla restituzione del patrimonio ereditario.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda subordinata, ha richiesto la reintegrazione nell'effettiva quota di legittima.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è Controparte_1
pagina 5 di 19 costituito in giudizio e, in primo luogo, ha contestato l'asserita incapacità di intendere e di volere di al momento della redazione del Persona_1
testamento, circostanza evincibile ictu oculi dal contenuto dell'atto di ultima volontà e dai certificati medici prodotti.
Ha, inoltre, sottolineato l'irrilevanza della richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, essendo tale istanza posteriore alla redazione del testamento e non essendo la misura protettiva della persona ostativa alla redazione dell'atto di ultima volontà. ha contestato anche la domanda subordinata avendo Controparte_1
prestato ampia adesione ed acquiescenza alle volontà Parte_1
espresse dal de cuius, sulla base delle puntuali informazioni fornite diligentemente dal notaio, nella consapevolezza della rilevanza dell'entità del patrimonio relitto.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande giudiziali con condanna alle spese di lite, evidenziando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, III comma c.p.c.
Il Giudice, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, istruita la causa mediante audizione dei testi e c.t.u. medico-legale atta a verificare la capacità di intendere e volere di al momento Persona_1
della redazione del testamento, ha fissato udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di memoria autorizzata conclusiva.
*** La domanda formulata da deve essere respinta per i motivi Parte_1
che seguono.
1. SULLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL TESTAMENTO PER
pagina 6 di 19 INCAPACITA' DI ALL'INCAPACITÀ DI TESTARE DI FR LI
Parte attrice ha chiesto l'annullamento del testamento olografo redatto in data 21 settembre 2021 da ai sensi dell'art. 591, II comma, n. Persona_1
3) c.c. in forza del quale sono incapaci di testare coloro che “sebbene non
interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci
di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
1.1 La giurisprudenza, in un'ottica di massima tutela del soggetto debole, ha da tempo chiarito come, in difetto di un provvedimento giudiziale di interdizione, spetti alla parte che invoca l'incapacità del testatore al momento della redazione dell'atto di ultima volontà (da intendersi quale assenza della facoltà di autodeterminarsi e di esprimere i propri desiderata a causa di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, e non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius) provarla (Cass., 24 ottobre 1998, n. 10571; cfr. altresì
Cass., 19 febbraio 2018, n. 3934: “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità
naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità
transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce
la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente,
nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”) anche mediante presunzioni (Cass., 22 ottobre pagina 7 di 19 2019, n. 26873).
La valutazione deve essere effettuata sulla base delle condizioni intellettive del de cuius al momento della redazione del testamento e non può
prescindere dal contenuto della scheda testamentaria, dal quale è possibile desumere indici relativi a serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate
(Cass., 5 novembre 2011, n. 230).
1.2 Ciò premesso, dal testamento redatto in data 21 settembre 2021 da sono evincibili in maniera chiara le ultime volontà del testore Persona_1
in merito alle disposizioni a favore del coniuge e di Controparte_1
Alla prima lasciando la casa di abitazione e una considerevole somma di denaro (euro 250,000,00), tale da assicurarle una vita dignitosa;
al secondo l'autovettura – anche tenuto conto del fatto che l'attrice non era in possesso della patente di guida – e le ulteriori somme presenti sul conto corrente.
Dalla scheda testamentaria emerge anche la manifestazione di volontà
relativa alle modalità temporali dell'annuncio del decesso, nonché alla disposizione del proprio corpo (“dispongo che il mio decesso dovrà essere
annunciato pubblicamente solo dopo due giorni dal mio funerale. Voglio essere
cremato e le mie ceneri dovranno essere sparse nel Po di Volano dal Ponte
Nuovo a Final di Rero – Tresignana Località Tresigallo Fe”).
La puntualità e coerenza di tali profili è sintomatica della capacità di intendere e volere del de cuius, capacità confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 8 di 19 1.3 Il c.t.u. dr. ha, infatti, escluso, nonostante la gravità clinica che Per_3
emerge dalla documentazione medica esaminata, la sussistenza di elementi a sostegno della presenza di un'infermità di mente tale ritenere il testatore privo della capacità di testare.
Nell'elaborato tecnico, il c.t.u. ha evidenziato che dai certificati medici non si evince alcun riferimento a patologie psichiatriche e neuropsicologiche né
problemi di declino cognitivo (pag. 13 c.t.u.).
E' stato poi evidenziato che la capacità negoziale deve essere valutata in riferimento alla complessità dell'atto che si deve fare o che è stato fatto e implica prestazioni cognitive e volitivo-emozionali più elementari (pag. 15
c.t.u.).
Nonostante la gravità del quadro clinico di il c.t.u. ha negato Persona_1
la sussistenza di indicatori di demenze degenerative di tipo fronto-temporale e di deficit di riconoscimento delle emozioni tali da compromettere la capacità di testare (pag. 17 c.t.u.).
In risposta alle osservazioni dei c.t.p., il dr. ha poi escluso la necessaria Per_3
correlazione tra la presenza di metastasi celebrali e la disfunzione cognitiva,
in quanto “non tutte le persone che presentano metastasi cerebrali manifestano
infatti deficit cognitivi che possono esprimersi solo per localizzazioni
particolari delle masse tumorali”, e che tale alterazione abbia compromesso la competenza decisionale di non essendo mai stata messa in Persona_1
discussione la sua capacità di esprimere il consenso informato alle cure.
1.4 Non assumono rilevanza, ai fini della determinazione della capacità di pagina 9 di 19 testare, la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, avvenuta in data 13 dicembre 2021, e il decreto di nomina urgente del 14 dicembre 2021
del Giudice Tutelare (docc. 1 e 2 terza memoria attrice), in quanto atti successivi alla redazione del testamento del 3 settembre 2021.
Tali atti devono ritenersi, comunque, inidonei a provare l'incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
Deve premettersi, come sottolineato da autorevole dottrina, che nell'ordinamento giuridico si è passati da una definizione onnicomprensiva,
monolitica e statica di “capacità di intendere e di volere”, che la persona possiede o meno, ad un concetto dinamico con possibilità di differenziare sottotipi, diversamente operanti a seconda del contesto e della richiesta cognitiva, e che possono essere compromesse e/o risparmiate singolarmente
“considerato che le abilità necessarie perché un soggetto sia capace di prendere
decisioni finanziarie e/o testamentarie sono verosimilmente differenti da quelle
indispensabili, ad esempio, nel consenso ad un atto medico, nell'essere
riconosciuti idonei alla guida o nel fare una donazione, tanto per citare alcuni
esempi: ciò ha implicazioni in ambito psichiatrico e neuropsicologico forense,
dove la capacità decisionale è sempre più spesso definita in termini di capacità
specifiche”.
All'evoluzione della scienza medica è seguita quella normativa: l'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto proprio con la finalità di evolvere gli strumenti di tutela codicistici – focalizzati sulla preservazione del patrimonio – tutelando in primis il beneficiario, sia sotto il profilo personale,
pagina 10 di 19 sia sotto il profilo patrimoniale, attraverso un provvedimento “sartoriale” che il Giudice Tutelare “veste” in base al grado di capacità del beneficiario e alle esigenze di tutela del caso concreto.
Ciò posto, si osserva come non sia preclusa la possibilità di testare al beneficiario dell'amministrazione di sostegno (Cass., 4 marzo 2020, n. 6079),
ultimo baluardo di espressione della volontà del soggetto, salvo diversa disposizione del decreto di apertura, giustificata nelle remote ipotesi di estinzione di qualsiasi barlume di manifestazione volitiva e rappresentativa del soggetto (cfr. Cass., 6 dicembre 2001, n. 15480: “L'annullamento di un
testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che,
a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima
volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere”; Cass., 21
maggio 2018, n. 12460: “In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può
prevedere d'ufficio, ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità
di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà. Infatti - esclusa la possibilità di estendere in via
analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall'articolo 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ed escluso che il combinato disposto degli articoli
774, comma 1 e 411, commi 2 e 3, c.c., non consenta di limitare la capacità di donare del
beneficiario - la previsione di tali incapacità può risultare strumento di protezione particolarmente efficace per sottrarre il beneficiario a potenziali pressioni e condizionamenti pagina 11 di 19 da parte di terzi, rispondendo tale interpretazione alla volontà del legislatore che, con
l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto duttile, e capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle differenti esigenze
di protezione”).
Nel caso di specie, dal ricorso e dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno – emesso per ragioni di urgenza senza istruttoria e senza sentire il beneficiario - non si evincono indici della mancanza della capacità di intendere e volere sufficiente a testare, posto che l'esigenza era sorta dalle condizioni fisiche di – lesioni encefaliche secondarie – non Persona_1
essendo stato dedotto nel ricorso introduttivo alcun pregiudizio attinente alla compromissione severa della capacità psichica.
Deve, dunque, escludersi la fondatezza del sillogismo operato dalla parte attrice, che inferisce la totale incapacità psichica da quella fisica;
né le certificazioni mediche depositate hanno una diversa valenza probatoria.
1.5 Sul piano istruttorio, si conferma l'irrilevanza dell'interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice, posto che le circostanze dei capitoli 1), 2) e 3)
sono tese a dimostrare la vicinanza di al de cuius, Controparte_1
circostanza non contestata ed irrilevante ai fini decisori, mentre l'ultimo capitolo è valutativo e da provarsi documentalmente.
2. IN ORDINE ALLA DOMANDA SUBORDINATA DI ANNULLAMENTO
DELLE DICHIARAZIONI RESE DA Parte_1
Parte attrice ha richiesto la dichiarazione di “nullità/annullabilità”
dell'accettazione dell'eredità e di rinuncia all'azione di reintegra per lesioni delle disposizioni testamentarie, adducendo di averle rese in uno stato pagina 12 di 19 confusionale e di essere incorsa in errore a causa dell'ignoranza sulla consistenza del compendio ereditario.
2.1 Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 483 c.c., l'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
Fermo che il caso di specie non rientra nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 483 c.c. – scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione – l'impugnazione è ammessa dalla giurisprudenza in presenza di errore ostativo (Cass., 12 giugno 2009, n. 13735).
L'errore ostativo, che presuppone che la volontà del dichiarante si sia correttamente formata, attraverso un processo decisionale non viziato, e che sia stata poi espressa con un contenuto che non rispecchia l'effettivo intento della parte, è strutturalmente diverso dall'errore-vizio della volontà, che si verifica quando il soggetto ha malamente valutato le circostanze e i presupposti di fatto del negozio.
Nel caso di specie, l'errore dedotto da parte attrice non rientra nella prima ipotesi, bensì nella seconda, in quanto l'erronea formazione del processo decisionale dedotta in giudizio attiene all'errore vizio che non costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 483 c.c.
Parte attrice ha, infatti, allegato di aver reso dichiarazioni sulla base di presupposti erronei dovuti, oltre allo stato confusionale causato dalla morte del marito, all'ignoranza sulla consistenza del patrimonio ereditario, in assenza delle dovute informazioni a riguardo da parte del Notaio.
pagina 13 di 19 2.2 Nel merito si ritiene infondata l'eccezione formulata da parte attrice di incapacità del teste Notaio in quanto non sussiste un interesse Per_2
giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio: la prospettata azione risarcitoria asseritamente promossa (ma della quale non vi è prova) dall'attrice nei confronti del professionista non ne legittimava né
la chiamata in causa, né l'intervento in giudizio, trattandosi di causa petendi
et petitum completamenti diversi.
Tale profilo non rileva neppure ai fini dell'accertamento dell'attendibilità del teste Notaio non avendo parte attrice allegato elementi di natura Per_2
oggettiva (precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti), tali da ritenere compromessa la sincerità della deposizione.
Le dichiarazioni rese all'udienza del 27 marzo 2024 dal Notaio sono Per_2
state peraltro confermate dal teste avv. la quale aveva partecipato Tes_1
come testimone alla pubblicazione del testamento.
2.3 Dall'istruttoria è emerso che il Notaio ha adempiuto al proprio Per_2
dovere informativo, illustrando a il motivo per cui parte del Parte_1
patrimonio ereditario era destinato anche a e gli effetti Controparte_1
dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione, sia in termini giuridici sia in termini pratici, fornendo degli esempi ed invitandola, nel caso di dubbi, a ripassare presso il suo studio in un altro momento.
Prima della sottoscrizione, il Notaio ha fornito precisazioni e Per_2
pagina 14 di 19 chiarimenti ed ha verificato la corrispondenza dell'atto notarile alla volontà
delle parti, mediante la lettura di tutto l'atto prima delle sottoscrizioni, tenuto conto dell'efficacia dell'atto pubblico, che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (teste “È vero, ho spiegato in Per_2
particolare, puntualmente alla signora la necessità della pubblicazione del testamento Pt_1
quale presupposto per dare esecuzione alle volontà testamentarie del de cuius. Più volte successivamente ho spiegato in termini fattuali e giuridici il significato della rinuncia all'azione
di riduzione. In particolare, utilizzando esempi numerici le ho rappresentato cosa sarebbe successo se il patrimonio lasciato sommato al valore di quanto attribuitole avesse determinato
una lesione della sua quota. Alla fine di questa esemplificazione, tuttavia, la signora mi Pt_1
aveva detto di voler dar corso alla volontà del marito e quindi di rispettare il testamento anche nel caso avesse ricevuto meno di quello che le sarebbe spettato per legge. ADR del Giudice: la
clausola di rinuncia alle azioni di spettanza dell'erede è stata inserita perché funzionale ad una immediata riscossione delle somme e certezza nella circolazione dei diritti mobiliari. In ogni
caso fu specificamente detto alla signora che avrebbe potuto prendersi del tempo, circa Pt_1
una settimana, al fine di fare le ricerche ritenute opportune sull'asse ereditario e decidere se
inserire o meno la clausola suddetta. La signora , tuttavia, mi rispose di non voler prendere Pt_1
tempo ma che intendeva sottoscriverla immediatamente e voler dar corso alle volontà del de
cuius”; teste “Il Notaio ha spiegato puntualmente il contenuto del testamento Tes_1
rappresentando come una parte dei beni andasse a lei e il residuo capitale andasse al sig.
. In un primo moneto la sig.ra sembrava titubante, ma successivamente, dopo Per_4 Pt_1
che lil notaio aveva spiegato tre/quattro volte il concetto, aveva dichiarato di accettare le volontà del de cuius per come scritte nella scheda testamentaria. Ricordo anche che il Notaio
le disse che se lo riteneva opportuno avrebbe potuto pensarci a casa per poi vedersi Per_2
pagina 15 di 19 successivamente nuovamente nel suo studio. La sig.ra , tuttavia, dichiarò che le andava Pt_1
bene accettare l'eredità nei termini indicati dal testamento. Il Notaio piegò alla signora Per_2
in che cosa consistesse l'azione di riduzione e che firmando il documento avrebbe Pt_1
accettato l'eredità così come indicata nel testamento senza poter poi più contestare o rivendicare alcun diritto. in particolare, pur non essendo a conoscenza esattamente
dell'importo relitto, fu spiegato alla signora che rinunciando non avrebbe potuto poi rivendicare alcuna somma anche allorché le sarebbe spettata. Per spiegare il concetto giuridico
furono fatti esempi pratici e numerici sebbene avulsi dai dati del patrimonio ereditario”).
Tali chiarimenti, inoltre, sono stati forniti anche a seguito della sottoscrizione dell'atto, così come dichiarato dall'avv. Laura Perelli, la quale, contattata dall'attrice, si è recata con la stessa presso lo studio del Notaio, ove è stata nuovamente fornita una spiegazione di quanto firmato (teste “È vero. Per_2
Preciso che una settimana dopo la redazione dell'atto la signora si è presentata con l'avv. Pt_1
Laura Perelli di Ferrara dopo aver chiesto e ottenuto un appuntamento. In quella circostanza mi è stato rappresentata che il signor era sottoposto ad amministrazione di sostegno, Pt_2
circostanza che io ignoravo e che comunque non sarebbe stato rilevante poiché non spettava a me la valutazione sulla capacità del de cuius al momento della redazione del testamento.
Durante tale incontro la signora disse che era stata informata puntualmente delle Pt_1
conseguenze della rinuncia alla possibile azione di riduzione e anche al fatto che aveva rifiutato
di prendersi del tempo per decidere sul punto. Preciso altresì che l'avv. Perelli quando è venuto nel mio studio era già stata avvisata dalla signora dell'avvenuta rinuncia all'azione Parte_1
di riduzione”; teste Perelli: “Il giorno seguente ci siamo recati dal Notaio che ha Per_2
informato la sig.ra di quello che aveva sottoscritto e che le era stato spiegato. Abbiamo Pt_1
quindi provveduto a ritirare un a copia dell'accettazione pure e semplice”).
2.4 Dall'istruttoria è altresì emerso che sebbene ignara Parte_1
dell'esatto importo, era a conoscenza del fatto che il patrimonio del de cuius
pagina 16 di 19 fosse consistente (teste “La sig.ra mi riferì che il marito gli aveva detto Per_2 Pt_1
ripetutamente di avere un patrimonio mobiliare consistente, tuttavia senza saperne esattamente l'importo”; teste “La sig.ra disse di non essere a conoscenza Tes_1 Pt_1
esatta degli importi del patrimonio del de cuius, pur essendo consapevole che questo era
consistente”).
All'esito dell'espletamento degli obblighi informativi da parte del Notaio,
ha deciso di sottoscrivere l'atto, accettando l'eredità così Parte_1
come indicata nel testamento e rinunciando all'azione di riduzione, e di pagare la relativa prestazione (teste “È vero, ho già risposto, la signora Per_2 Pt_1
ha pagato anche i miei compensi con un assegno che mi ha immediatamente consegnato.
Preciso che proprio per la delicatezza della situazione l'incontro è durato almeno un'ora”;
teste “È vero. Ricordo che fu anche consegnato un assegno da parte della signora Tes_1
ma non conosco l'importo indicato”). Parte_1
2.5 La dedotta non conoscenza esatta degli importi rilevanti del patrimonio del de cuius e il successivo interessamento da parte dell'attrice nell'accertamento degli importi – così come anche emerso dalle dichiarazioni rese dal teste avv. Perelli, intervenuta a seguito della sottoscrizione dell'atto pubblico (“Abbiamo quindi poi proceduto ad esaminare tutti i documenti che vi erano
nell'abitazione e ho avuto la netta sensazione che la sig.ra non fosse consapevole della Pt_1
consistenza del patrimonio del marito. Per tale motivo ha poi provveduto a fare richieste alle
Banche per richiedere la consistenza patrimoniale”) non rilevano ai fini della prova della sussistenza dell'errore, ma tutt'al più dimostrano il pentimento della stessa successivamente alle dichiarazioni, circostanza anche evincibile dalle dichiarazioni rese dal teste aventi natura confessoria stragiudiziale Per_2
pagina 17 di 19 (“Durante tale incontro la signora disse che era stata informata puntualmente delle Pt_1
conseguenze della rinuncia alla possibile azione di riduzione e anche al fatto che aveva rifiutato di prendersi del tempo per decidere sul punto”).
La domanda formulata da non può, pertanto, trovare Parte_1
accoglimento.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi in base allo scaglione di riferimento per le fasi studio, introduttiva e istruttoria e ai valori minimi per la fase decisoria.
Le spese di c.t.u. non possono essere poste a carico della parte attrice poiché l'ausiliario del Giudice non ha depositato l'istanza di liquidazione nel termine di legge.
Non si ritiene di procedere sussistano i presupposti per la applicazione dell'art. 96, III comma c.p.c., poiché la citata norma postula da parte del soccombente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente,
circostanza esclusa dalla necessità di una complessa istruttoria orale e dalla disposizione di una ctu per la valutazione dell'insussistenza dei presupposti di accoglimento delle domande giudiziali (cfr. Cass. n. 20018 del 24/09/2020;
Cass., Sez. Un., n. 25041 del 16/09/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa,
pagina 18 di 19 definitivamente pronunciando nella causa n. 1488/2023, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2) CONDANNA a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente procedimento che si liquidano in euro 25.187,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta);
3) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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