Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 454/2023 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 691 del 20.4.2023
Oggetto: irripetibilità indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di assistenza in grado d'appello, iscritta al n454.23 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Parte 1
,
Gianpiero Ignazzi, domiciliatarioAPPELLANTE
contro CP 1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore;
Contumace
All'udienza del 19.2.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso, depositato il 27.6.23 Parte 1 proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, per quel che qui rileva, era stata rigettata la domanda, introdotta con atto del 14.3.2022, diretta alla declaratoria di irripetibilità dell'importo di € 21.829,68 (relativo al periodo agosto 2018 gennaio 2022)
Deduceva, dopo aver ripercorso lo svolgimento del pregresso giudizio evidenziando petitum e causa petendi, che il giudice di primo grado aveva obliterato il principio di
inoltre il verbale sanitario, comunicato al beneficiario della prestazione nel febbraio 2019, non poteva ritenersi equipollente ad un provvedimento di revoca della prestazione (indennità di accompagnamento).
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda già proposta in data 14.3.2022, vinte le spese del doppio grado.
L' CP_1 dopo rituale vocatio, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Non v'è contestazione sulla circostanza del venir meno del requisito sanitario - a seguito di visita sanitaria del luglio 2018 i cui esiti sono stati comunicati nel mese successivo presupposto all'erogazione della indennità di accompagnamento.
Questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla ripetibilità dell'indebito assistenziale per il venire meno del requisito sanitario, ripetibilità non esclusa anche nel caso in cui non vi sia un formale provvedimento di revoca del beneficio in godimento.
Correttamente il giudice del pregresso grado non ha accolto l'introdotta domanda domanda;
è ben vero che nella materia in oggetto trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto, variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento ma è altrettanto vero che ....l'indebito 66
assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni del legittimo affidamento..." (così testualmente Cass. Ord. 24180.2022)
L'CP 1 legittimamente, ha richiesto gli importi corrisposti e privi di causa solvendi a far data dalla comunicazione degli esiti della visita sanitaria (cioè dall'agosto 2018) Se si raffrontano i verbali di visita medica del 10.2.2017 ( di attestazione di una inabilità totale dall'1.1.2017 "...con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18.80) e del 27.7.2018 (di riconoscimento dal 27.7.2018 della sola inabilità totale e senza menzione alcuna della necessità di assistenza per il compimento degli atti quotidiani) si comprende come dal tenore dei medesimi debba escludersi un legittimo affidamento circa il ricorrere delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
L'appello è rigettato. Nulla per le spese non essendovi costituzione in giudizio dell' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 27.6.20233 da nei confronti dell' CP_1 avverso la sentenza del 20.4.2023 n.Parte 1
691 del Tribunale di Brindisi così provvede:
rigetta l'appello.
Nulla per le spese
Ai sensi dell'art 13 co 1 quater del DPR n. 115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art 13, se dovuto
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 19.2.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI