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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 534/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
UT AN, RE
TALARICO MARIO, Giudice
in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1370/2022 depositato il 30/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. PROVV. 152 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- INVITO AL PAGAMENTO n. PROVV. 472 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: 1) accerti e dichiari, l'annullamento: a) atto di contestazione di violazioni finanziarie (art. 16 del d.lgs 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni) n.° 151 del 13.06.2022, notificato in data 20.06.2022 – prot. 15004/ ru;
b) atto di contestazione di violazioni finanziarie (art. 16 del d.lgs 18/12/1997 n° 472 e successive modificazioni) n.° 152 del 13.6.2022, notificato in data 20.06.2022 – Prot. 15005/ RU;
per intervenuta prescrizione 2) accerti e dichiari non dovuta la somma di € 2.711,80, per intervenuta prescrizione.
Resistente: Piaccia a codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in accoglimento delle presenti difese e rigettata ogni contraria istanza: Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e dichiarare la legittimità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi in favore dell'Ufficio resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il 21.6.2022 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a mezzo posta elettronica certificata, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado gli atti di contestazione n. 151 e 152 del 13.6.2022, prot. 15004 e 15005, notificati il 20.6.2022, con i quali l'Ufficio delle Dogane di AN le aveva irrogato le sanzioni di cui all'art. 59, commi 1° e 3°, del decreto legislativo n. 504/1995 (Testo Unico Accise - T.U.A.), per avere sottratto energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta, mediante allaccio abusivo alla rete elettrica.
Lamentava la ricorrente, in sintesi, richiamando alcune pronunce di giurisprudenza, l'illegittimità degli atti impugnati, essendo intervenuta la prescrizione della sanzione applicata, rilevando che il termine di prescrizione, pari a 5 anni, decorreva dal momento in cui si era verificato l'abusivo consumo di energia elettrica o dalla scoperta di detto consumo e che, nel caso in esame, il consumo risaliva al 17.7.2015, essendo stato accertato con verbale di verifica n. DQ00036229, redatto dai dipendenti dell'Società_1, cosicché, alla data di notifica dei verbali di contestazione del 4.1.2022, era maturata la prescrizione. Concludeva come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
Si costituiva in giudizio, tramite il deposito in segreteria di apposita memoria, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di AN, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.18, commi 2° e 4°, del decreto legislativo n. 546/1992.
Nel merito, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilevava la non pertinenza rispetto al presente giudizio della giurisprudenza richiamata, concernente l'impugnativa di atti impositivi (e non sanzionatori), emessi ai sensi degli artt. 52 e 53 del decreto legislativo n. 504/1995 e non già dell'art. 59 del medesimo testo di legge, fattispecie sanzionatoria, in relazione alla quale il termine di prescrizione (o, piuttosto, di decadenza), ai sensi 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997, decorreva dal momento in cui l'ufficio delle Dogane aveva ricevuto la comunicazione da parte della società venditrice di energia elettrica della quantificazione dei prelievi irregolari e dell'ammontare dell'accisa e delle addizionali dovute, avvenuta, nel caso in esame, il
10.7.2017, con le con n. prot, 18822 e 18852.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 9.5.2023, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che, come rilevato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli atti impugnati riguardano la contestazione della violazione di cui all'art. 59, comma 3°, del t.u.a. (decreto legislativo n. 504/1995) che punisce con la sanzione di cui al comma 1° del medesimo articolo 59 chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.
Deve essere rilevato, inoltre, che non è in contestazione né l'abusivo prelievo di energia elettrica da parte della Ricorrente_1 né la sua quantificazione, ma, unicamente, la prescrizione (rectius, decadenza: v. infra) della irrogazione della sanzione.
Il ricorso deve essere respinto.
L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo n. 472/1997, prevede che l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione della sanzione amministrativa devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi;
mentre, a norma del 3° della disposizione citata, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Come è stato chiarito in giurisprudenza, si tratta di due termini nettamente distinti, il primo (art. 20, comma
1°), previsto a pena di decadenza, indica il termine entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, mentre il secondo (art. 20 comma 3°) concerne la prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (cfr. ad esempio, Cass. sez. lavoro, n. 19180/2022; sez. V,
n. 2613/2020).
Nel caso in esame, trattandosi di ricorso avverso atto di irrogazione di sanzione amministrativa, viene in rilievo, esclusivamente, il primo termine.
Il termine medesimo, tuttavia, è rimasto sospeso tra l'8.3.20220 ed il 31.8.2021 e, ulteriormente, fino al
31.12.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015.
L'art. 68, comma 1°, del decreto legge n. 18/2020 dispone, infatti, da un lato, che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dall'altro, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il comma 2° dell'art. 68 citato prevede che le disposizioni suddette, di cui al comma 1°, si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi, di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Analoghe disposizioni per gli enti impositori sono dettata dall'art. 67, comma 1° e comma 4°, del decreto legge n. 18/2020 (che rinvia all'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015).
L'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente, richiamato dagli artt. 67, comma 4°, e 68, comma 1°, citato, dispone, a sua volta, al primo comma, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Il secondo comma dell'art. 12 prevede, inoltre, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' art. 3, comma 3°, della legge n. 212/2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra citate, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, devono considerarsi sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei crediti tributari oggetto degli atti di accertamento o di riscossione suddetti.
Poiché, nel caso in esame, si tratta di accertamento (e non di mera riscossione) di sanzioni amministrative, il termine di prescrizione è rimasto sospeso nel periodo suddetto, con l'ulteriore conseguenza che è stato rispettato con la notificazione degli atti impugnati, avvenuta il 20.6.2022.
Tenuto conto del rilievo d'ufficio circa la sospensione del termine di decadenza per l'irrogazione delle sanzioni, della complessità della relativa disciplina e della mancanza di orientamenti univoci nella giurisprudenza, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetto il ricorso;
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in AN, il 9.5.2023
Il giudice relatore La Presidente
NT RI AR TE AR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
UT AN, RE
TALARICO MARIO, Giudice
in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1370/2022 depositato il 30/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. PROVV. 152 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- INVITO AL PAGAMENTO n. PROVV. 472 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: 1) accerti e dichiari, l'annullamento: a) atto di contestazione di violazioni finanziarie (art. 16 del d.lgs 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni) n.° 151 del 13.06.2022, notificato in data 20.06.2022 – prot. 15004/ ru;
b) atto di contestazione di violazioni finanziarie (art. 16 del d.lgs 18/12/1997 n° 472 e successive modificazioni) n.° 152 del 13.6.2022, notificato in data 20.06.2022 – Prot. 15005/ RU;
per intervenuta prescrizione 2) accerti e dichiari non dovuta la somma di € 2.711,80, per intervenuta prescrizione.
Resistente: Piaccia a codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in accoglimento delle presenti difese e rigettata ogni contraria istanza: Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e dichiarare la legittimità dell'atto impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi in favore dell'Ufficio resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il 21.6.2022 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a mezzo posta elettronica certificata, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado gli atti di contestazione n. 151 e 152 del 13.6.2022, prot. 15004 e 15005, notificati il 20.6.2022, con i quali l'Ufficio delle Dogane di AN le aveva irrogato le sanzioni di cui all'art. 59, commi 1° e 3°, del decreto legislativo n. 504/1995 (Testo Unico Accise - T.U.A.), per avere sottratto energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta, mediante allaccio abusivo alla rete elettrica.
Lamentava la ricorrente, in sintesi, richiamando alcune pronunce di giurisprudenza, l'illegittimità degli atti impugnati, essendo intervenuta la prescrizione della sanzione applicata, rilevando che il termine di prescrizione, pari a 5 anni, decorreva dal momento in cui si era verificato l'abusivo consumo di energia elettrica o dalla scoperta di detto consumo e che, nel caso in esame, il consumo risaliva al 17.7.2015, essendo stato accertato con verbale di verifica n. DQ00036229, redatto dai dipendenti dell'Società_1, cosicché, alla data di notifica dei verbali di contestazione del 4.1.2022, era maturata la prescrizione. Concludeva come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
Si costituiva in giudizio, tramite il deposito in segreteria di apposita memoria, l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di AN, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.18, commi 2° e 4°, del decreto legislativo n. 546/1992.
Nel merito, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilevava la non pertinenza rispetto al presente giudizio della giurisprudenza richiamata, concernente l'impugnativa di atti impositivi (e non sanzionatori), emessi ai sensi degli artt. 52 e 53 del decreto legislativo n. 504/1995 e non già dell'art. 59 del medesimo testo di legge, fattispecie sanzionatoria, in relazione alla quale il termine di prescrizione (o, piuttosto, di decadenza), ai sensi 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997, decorreva dal momento in cui l'ufficio delle Dogane aveva ricevuto la comunicazione da parte della società venditrice di energia elettrica della quantificazione dei prelievi irregolari e dell'ammontare dell'accisa e delle addizionali dovute, avvenuta, nel caso in esame, il
10.7.2017, con le con n. prot, 18822 e 18852.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 9.5.2023, all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che, come rilevato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gli atti impugnati riguardano la contestazione della violazione di cui all'art. 59, comma 3°, del t.u.a. (decreto legislativo n. 504/1995) che punisce con la sanzione di cui al comma 1° del medesimo articolo 59 chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.
Deve essere rilevato, inoltre, che non è in contestazione né l'abusivo prelievo di energia elettrica da parte della Ricorrente_1 né la sua quantificazione, ma, unicamente, la prescrizione (rectius, decadenza: v. infra) della irrogazione della sanzione.
Il ricorso deve essere respinto.
L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo n. 472/1997, prevede che l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione della sanzione amministrativa devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi;
mentre, a norma del 3° della disposizione citata, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Come è stato chiarito in giurisprudenza, si tratta di due termini nettamente distinti, il primo (art. 20, comma
1°), previsto a pena di decadenza, indica il termine entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, mentre il secondo (art. 20 comma 3°) concerne la prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (cfr. ad esempio, Cass. sez. lavoro, n. 19180/2022; sez. V,
n. 2613/2020).
Nel caso in esame, trattandosi di ricorso avverso atto di irrogazione di sanzione amministrativa, viene in rilievo, esclusivamente, il primo termine.
Il termine medesimo, tuttavia, è rimasto sospeso tra l'8.3.20220 ed il 31.8.2021 e, ulteriormente, fino al
31.12.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015.
L'art. 68, comma 1°, del decreto legge n. 18/2020 dispone, infatti, da un lato, che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dall'altro, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il comma 2° dell'art. 68 citato prevede che le disposizioni suddette, di cui al comma 1°, si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi, di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Analoghe disposizioni per gli enti impositori sono dettata dall'art. 67, comma 1° e comma 4°, del decreto legge n. 18/2020 (che rinvia all'art. 12 del decreto legislativo n. 159/2015).
L'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente, richiamato dagli artt. 67, comma 4°, e 68, comma 1°, citato, dispone, a sua volta, al primo comma, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Il secondo comma dell'art. 12 prevede, inoltre, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' art. 3, comma 3°, della legge n. 212/2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra citate, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, devono considerarsi sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei crediti tributari oggetto degli atti di accertamento o di riscossione suddetti.
Poiché, nel caso in esame, si tratta di accertamento (e non di mera riscossione) di sanzioni amministrative, il termine di prescrizione è rimasto sospeso nel periodo suddetto, con l'ulteriore conseguenza che è stato rispettato con la notificazione degli atti impugnati, avvenuta il 20.6.2022.
Tenuto conto del rilievo d'ufficio circa la sospensione del termine di decadenza per l'irrogazione delle sanzioni, della complessità della relativa disciplina e della mancanza di orientamenti univoci nella giurisprudenza, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetto il ricorso;
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in AN, il 9.5.2023
Il giudice relatore La Presidente
NT RI AR TE AR