Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3344/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Provino Meles;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Andrea Controparte_1
Borsani;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli Avv.ti Marcello Carnovale, Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.10.2019 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199007526559000 notificata il 28.9.19, con riferimento alla cartella di pagamento n 03420100019512818000 e agli avvisi di addebito nn.
33420112000548648000, 33420112000551072000, 33420112000554211000,
33420112000586656000, 33420120002111962000, 33420120005159231000,
33420130000885759000, 33420130000887880000, 33420130002884754000,
33420140000035907000, 33420140000265773000, 33420140000268003000,
33420140000269922000 e 33420140002403157000.
Ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi dedotti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando, in via preliminare, la carenza di CP_3 CP_4 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
1
2. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del CP_3
credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
3. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Invero, gli avvisi di addebito nn. 33420112000586656000,
33420120002111962000, 33420130000887880000, 33420130002884754000 e
33420140000265773000, nonché parte dei carichi sottesi agli avvisi di addebito nn.
33420112000548648000 (ruolo ordinario 2011/461, Identificativo partita:
02501002011I052578327 03 25783272010312623655 M), n. 33420112000554211000 (Ruolo ordinario 2011/461, Identificativo partita: 02501002011I052768063 02
27680632010212547672 M;
Identificativo partita: 04 PartitaIVA_1
27680632010413035493 M), n. 33420120005159231000 (Ruolo ordinario 2012/2003,
Identificativo partita: 02501002012I052644336 01 26443362011113235671 M;
Identificativo partita: 02501002012I052644336 01 26443362011113235673 M;
Identificativo partita:
01 26443362011113235674 M;
Identificativo partita: PartitaIVA_2
02501002012I052644336 01 26443362011113235675 M;
Ruolo ordinario 2012/1999
Identificativo partita: 02501002012I0N00051592 334 201231000 N), n.
33420130000885759000 (Ruolo ordinario 2013/159, Identificativo partita:
03 26443362011314274733 M;
Identificativo partita: NumeroDiCartaIdent_1
02501002013I052644336 03 26443362011314274734 M;
Identificativo partita:
02501002013I052644336 03 26443362011314274735 M;
Identificativo partita:
02501002013I052644336 03 26443362011314274736 M;
Ruolo ordinario 2013/156
2 Identificativo partita: 02501002013I0N00008857 334 201359000 N), 33420140000268003000
(Ruolo ordinario 2014/113, Identificativo partita: 03 NumeroDiCartaIdent_2
26443362012315067708 M;
Identificativo partita: 02501002014I052644336 03
26443362012315067709 M;
Identificativo partita: 02501002014I052644336 03
26443362012315067710 M;
Identificativo partita: 02501002014I052644336 03
26443362012315067712 M;
Ruolo ordinario 2014/110, Identificativo partita:
02501002014I0N00002680 334 201403000 N) e 33420140000269922000 (Ruolo ordinario
2014/113, Identificativo partita: 02501002014I052768063 03 27680632012315067703 M;
Ruolo ordinario 2014/110 Identificativo partita: 334 201422000 PartitaIVA_3
N), sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del
2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di parziale cessazione
3 della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del
2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023), essendo sopraggiunto un fatto –
l'introduzione della norma sopra citata – idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pro- nuncia sul merito della res litigiosa.
4. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione alle somme oggetto degli avvisi di addebito nn. 33420112000551072000, 33420140000035907000 e
33420140002403157000, e del restante carico sotteso alla cartella di pagamento n.
03420100019512818000 (Ruolo ordinario 2010/400, Identificativo partita:
02501002010I060166853 01 01668532009111995716 M), nonché agli avvisi di addebito nn.
33420112000548648000 (ruolo ordinario 2011/461, Identificativo partita:
02501002011I052578327 04 25783272010413027471 M), 33420112000554211000 (Ruolo ordinario 2011/461, Identificativo partita: 02501002011I052768063 03
27680632010312623654 M), 33420120005159231000 (Ruolo ordinario 2012/2003,
Identificativo partita: 02501002012I052644336 01 26443362011113235672 M),
33420130000885759000 (Ruolo ordinario 2013/159, Identificativo partita:
02501002013I052644336 03 26443362011314171171 M;
Identificativo partita:
04 26443362011414274737 M), 33420140000268003000 (Ruolo PartitaIVA_4
ordinario 2014/113, Identificativo partita: 02501002014I052644336 03
26443362012315067711 M;
Identificativo partita: 02501002014I052644336 04
26443362012415227857 M) e 33420140000269922000 (Ruolo ordinario 2014/113,
Identificativo partita: 02501002014I052768063 04 27680632012415227855 M).
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 03420100019512818000, risulta regolarmente notificata il 5.5.2010 tramite raccomandata a.r., come documentato da attraverso la CP_3 produzione dell'avviso di ricevimento. Successivamente a tale atto è stata effettuata in data
28.9.2019 la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti. Pertanto, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione del restante carico sotteso a tale cartella (Ruolo ordinario 2010/400, Identificativo partita: 01 01668532009111995716 M). PartitaIVA_5
Quanto ai restanti avvisi di addebito, non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica. Ciò detto trattandosi di contributi IVS anni dal 2010 al 2014, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive alla data di intimazione di pagamento (28.9.2019).
4 In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nei titoli oggetto di causa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo. CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del
Lavoro, dott.ssa Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito nn.
33420112000586656000, 33420120002111962000, 33420130000887880000,
33420130002884754000 e 33420140000265773000, nonché a parte dei carichi sottesi agli avvisi di addebito nn. 33420112000548648000 (ruolo ordinario 2011/461,
Identificativo partita: 02501002011I052578327 03 25783272010312623655 M), n.
33420112000554211000 (Ruolo ordinario 2011/461, Identificativo partita:
02501002011I052768063 02 27680632010212547672 M;
Identificativo partita:
04 27680632010413035493 M), n. 33420120005159231000 PartitaIVA_1
(Ruolo ordinario 2012/2003, Identificativo partita: 02501002012I052644336 01
26443362011113235671 M;
Identificativo partita: 02501002012I052644336 01
26443362011113235673 M;
Identificativo partita: 01 PartitaIVA_6
26443362011113235674 M;
Identificativo partita: 02501002012I052644336 01
26443362011113235675 M;
Ruolo ordinario 2012/1999 Identificativo partita:
02501002012I0N00051592 334 201231000 N), n. 33420130000885759000 (Ruolo ordinario 2013/159, Identificativo partita: 03 NumeroDiCartaIdent_3
26443362011314274733 M;
Identificativo partita: 02501002013I052644336 03
26443362011314274734 M;
Identificativo partita: 02501002013I052644336 03
26443362011314274735 M;
Identificativo partita: 02501002013I052644336 03
26443362011314274736 M;
Ruolo ordinario 2013/156 Identificativo partita:
02501002013I0N00008857 334 201359000 N), 33420140000268003000 (Ruolo
5 ordinario 2014/113, Identificativo partita: 03 NumeroDiCartaIdent_2
26443362012315067708 M;
Identificativo partita: 02501002014I052644336 03
26443362012315067709 M;
Identificativo partita: 02501002014I052644336 03
26443362012315067710 M;
Identificativo partita: 02501002014I052644336 03
26443362012315067712 M;
Ruolo ordinario 2014/110, Identificativo partita:
02501002014I0N00002680 334 201403000 N) e 33420140000269922000 (Ruolo ordinario 2014/113, Identificativo partita: 02501002014I052768063 03
27680632012315067703 M;
Ruolo ordinario 2014/110 Identificativo partita:
02501002014I0N00002699 334 201422000 N);
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito nn. 33420112000551072000, 33420140000035907000 e
33420140002403157000, e nel restante carico sotteso alla cartella di pagamento n.
03420100019512818000 (Ruolo ordinario 2010/400, Identificativo partita:
02501002010I060166853 01 01668532009111995716 M), nonché agli avvisi di addebito nn. 33420112000548648000 (ruolo ordinario 2011/461, Identificativo partita:
02501002011I052578327 04 25783272010413027471 M), 33420112000554211000
(Ruolo ordinario 2011/461, Identificativo partita: 02501002011I052768063 03
27680632010312623654 M), 33420120005159231000 (Ruolo ordinario 2012/2003,
Identificativo partita: 02501002012I052644336 01 26443362011113235672 M),
33420130000885759000 (Ruolo ordinario 2013/159, Identificativo partita:
02501002013I052644336 03 26443362011314171171 M;
Identificativo partita:
02501002013I052644336 04 26443362011414274737 M), 33420140000268003000
(Ruolo ordinario 2014/113, Identificativo partita: 02501002014I052644336 03
26443362012315067711 M;
Identificativo partita: 02501002014I052644336 04
26443362012415227857 M) e 33420140000269922000 (Ruolo ordinario 2014/113,
Identificativo partita: 02501002014I052768063 04 27680632012415227855 M);
- condanna l' al pagamento in favore della parte Controparte_1 ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre spese IVA,
CPA, rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite tra le altre parti.
Castrovillari, 27.3.2025
La Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Margherita Sitongia)
6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa
Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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