Articolo 9 della Legge 14 giugno 2011, n. 95
Articolo 8
Versione
5 luglio 2011
Art. 9. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 luglio 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente