Articolo 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 24
Articolo 3
Versione
1 febbraio 1994
Art. 4. 1. Il termine di cui all' articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e successive modificazioni, e' differito al 31 ottobre 1993.
Nota all'art. 4:
- Il testo del primo comma dell'art. 70 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 70 (Contratti di collaborazione per il personale gia' in servizio). - Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita' entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati.
(Omissis)".
Entrata in vigore il 1 febbraio 1994