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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/09/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1969/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. OSLER MASSIMO, presso lo stesso elettivamente Parte_1
domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. LORENZIN FRANCESCO, presso lo stesso Parte_2
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1) I figli minori di anni diciassette, e , di anni tredici, vengono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre nell'immobile sito nel
Comune di Fiesso D'Artico (VE) in Via Pioghella, n. 52, dove ella si trasferirà a vivere con i figli entro il termine del 31 Maggio 2025.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo
Pag. 1 di 5 conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché i figli resteranno con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita dei figli rilevanti per la loro equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici. I genitori si prestano reciproco assenso per rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
2) Il padre possa vedere e tenere con sé e , oramai adolescenti, quando vuole, accordandosi Per_1 Per_2
direttamente con i figli, nel rispetto delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e, in ogni caso,
almeno un weekend ogni quindici giorni;
inoltre, il padre terrà con sé figli una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno, la metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e due settimane,
consecutive o non consecutive, durante il periodo estivo, accordandosi con la madre entro il 31 Maggio
di ogni anno.
3) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minor e Per_1
, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di Marzo 2025, Per_2
a mezzo bonifico bancario al conto corrente intesto alla madre, signora al seguente IBAN: Parte_1
[...], entro il giorno 05 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di
Venezia.
Nel caso in cui la madre non si trasferisca con i figli nell'immobile sito nel Comune di Fiesso D'Artico
(VE) in Via Pioghella, n. 52 entro il 31 Maggio 2025, il contributo al mantenimento dei figli sarà sospeso fino all'effettivo rilascio.
4) I genitori convengono, infine, che l'Assegno unico e universale per i figli continuerà ad essere richiesto e percepito interamente dalla madre, signora Parte_1
5) Con spese compensate.”
Pag. 2 di 5 Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 05.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nascevano i figli minori a Mirano in data 09 Luglio 2008 e Persona_3 Per_4
a Padova in data 23 Ottobre 2011; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso
[...]
l'immobile sito nel Comune di Fiesso d'Artico (VE), in Via Venezia, n. 2 bis, int. 4.
Ciò premesso, i ricorrenti proponevano domanda al fine di regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione,
in seguito fissata con decreto del 08.05.2025 per il 25.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 472 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data
17.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il giudice con decreto del 25.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita di essere accolta. Preso atto degli accordi raggiunti come in epigrafe indicati si ritiene che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione appare manifestatamente superflua in ragione dell'accordo, nonché risultino essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese processuali devono ritenersi compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
- Ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli
, nata a Mirano in data 09 Luglio 2008, e , nato a Padova in data 23 Ottobre Persona_3 Persona_4
2011, alle seguenti condizioni:
1) I figli minori di anni diciassette, e , di anni tredici, vengono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre nell'immobile sito nel
Pag. 3 di 5 Comune di Fiesso D'Artico (VE) in Via Pioghella, n. 52, dove ella si trasferirà a vivere con i figli entro il termine del 31 Maggio 2025.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché i figli resteranno con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita dei figli rilevanti per la loro equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici. I genitori si prestano reciproco assenso per rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
2) Il padre possa vedere e tenere con sé e , oramai adolescenti, quando vuole, accordandosi Per_1 Per_2
direttamente con i figli, nel rispetto delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e, in ogni caso,
almeno un weekend ogni quindici giorni;
inoltre, il padre terrà con sé figli una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno, la metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e due settimane,
consecutive o non consecutive, durante il periodo estivo, accordandosi con la madre entro il 31 Maggio
di ogni anno.
3) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minor e , Per_1 Per_2
la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di Marzo 2025, a mezzo bonifico bancario al conto corrente intesto alla madre, signora al seguente IBAN: Parte_1
[...], entro il giorno 05 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di
Venezia.
Pag. 4 di 5 Nel caso in cui la madre non si trasferisca con i figli nell'immobile sito nel Comune di Fiesso D'Artico
(VE) in Via Pioghella, n. 52 entro il 31 Maggio 2025, il contributo al mantenimento dei figli sarà sospeso fino all'effettivo rilascio.
4) I genitori convengono, infine, che l'Assegno unico e universale per i figli continuerà ad essere richiesto e percepito interamente dalla madre, signora Parte_1
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis.51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. OSLER MASSIMO, presso lo stesso elettivamente Parte_1
domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. LORENZIN FRANCESCO, presso lo stesso Parte_2
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1) I figli minori di anni diciassette, e , di anni tredici, vengono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre nell'immobile sito nel
Comune di Fiesso D'Artico (VE) in Via Pioghella, n. 52, dove ella si trasferirà a vivere con i figli entro il termine del 31 Maggio 2025.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo
Pag. 1 di 5 conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché i figli resteranno con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita dei figli rilevanti per la loro equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici. I genitori si prestano reciproco assenso per rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
2) Il padre possa vedere e tenere con sé e , oramai adolescenti, quando vuole, accordandosi Per_1 Per_2
direttamente con i figli, nel rispetto delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e, in ogni caso,
almeno un weekend ogni quindici giorni;
inoltre, il padre terrà con sé figli una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno, la metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e due settimane,
consecutive o non consecutive, durante il periodo estivo, accordandosi con la madre entro il 31 Maggio
di ogni anno.
3) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minor e Per_1
, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di Marzo 2025, Per_2
a mezzo bonifico bancario al conto corrente intesto alla madre, signora al seguente IBAN: Parte_1
[...], entro il giorno 05 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di
Venezia.
Nel caso in cui la madre non si trasferisca con i figli nell'immobile sito nel Comune di Fiesso D'Artico
(VE) in Via Pioghella, n. 52 entro il 31 Maggio 2025, il contributo al mantenimento dei figli sarà sospeso fino all'effettivo rilascio.
4) I genitori convengono, infine, che l'Assegno unico e universale per i figli continuerà ad essere richiesto e percepito interamente dalla madre, signora Parte_1
5) Con spese compensate.”
Pag. 2 di 5 Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 05.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nascevano i figli minori a Mirano in data 09 Luglio 2008 e Persona_3 Per_4
a Padova in data 23 Ottobre 2011; che gli stessi ponevano la residenza familiare presso
[...]
l'immobile sito nel Comune di Fiesso d'Artico (VE), in Via Venezia, n. 2 bis, int. 4.
Ciò premesso, i ricorrenti proponevano domanda al fine di regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione,
in seguito fissata con decreto del 08.05.2025 per il 25.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 472 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data
17.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il giudice con decreto del 25.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita di essere accolta. Preso atto degli accordi raggiunti come in epigrafe indicati si ritiene che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore, la cui audizione appare manifestatamente superflua in ragione dell'accordo, nonché risultino essere coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese processuali devono ritenersi compensate attesa la natura non contenziosa del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
- Ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli
, nata a Mirano in data 09 Luglio 2008, e , nato a Padova in data 23 Ottobre Persona_3 Persona_4
2011, alle seguenti condizioni:
1) I figli minori di anni diciassette, e , di anni tredici, vengono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre nell'immobile sito nel
Pag. 3 di 5 Comune di Fiesso D'Artico (VE) in Via Pioghella, n. 52, dove ella si trasferirà a vivere con i figli entro il termine del 31 Maggio 2025.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, fintantoché i figli resteranno con ciascuno di loro;
in ogni caso, i genitori s'impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita dei figli rilevanti per la loro equilibrata crescita psicofisica, scambiandosi reciprocamente ogni informazione e comunicazione scolastica di cui i genitori non siano stati singolarmente destinatari da parte degli istituti scolastici. I genitori si prestano reciproco assenso per rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
2) Il padre possa vedere e tenere con sé e , oramai adolescenti, quando vuole, accordandosi Per_1 Per_2
direttamente con i figli, nel rispetto delle loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e, in ogni caso,
almeno un weekend ogni quindici giorni;
inoltre, il padre terrà con sé figli una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno, la metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e due settimane,
consecutive o non consecutive, durante il periodo estivo, accordandosi con la madre entro il 31 Maggio
di ogni anno.
3) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minor e , Per_1 Per_2
la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di Marzo 2025, a mezzo bonifico bancario al conto corrente intesto alla madre, signora al seguente IBAN: Parte_1
[...], entro il giorno 05 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di
Venezia.
Pag. 4 di 5 Nel caso in cui la madre non si trasferisca con i figli nell'immobile sito nel Comune di Fiesso D'Artico
(VE) in Via Pioghella, n. 52 entro il 31 Maggio 2025, il contributo al mantenimento dei figli sarà sospeso fino all'effettivo rilascio.
4) I genitori convengono, infine, che l'Assegno unico e universale per i figli continuerà ad essere richiesto e percepito interamente dalla madre, signora Parte_1
- Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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