Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6683/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/04/2025, alle ore 13.20, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza della Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: nessuno per parte opponente;
per parte opposta l'Avv. SERAFINI GIANLUIGI, sostituito oggi dall'Avv. Angela De Pascalis che insiste per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione e si riporta a tutti gli scritti difensivi. Nel merito si riporta alla richiesta di chiamata in causa dei terzi ed a tutte le ecce- zioni sollevate negli atti difensivi. Chiede il rigetto di tutte le eccezioni preliminari sollevate da con- troparte quanto alla prescrizione ed all'incompetenza.
Precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. ed in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c..
Terminata la discussione, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisone.
Ad ore 15.20, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, la Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6683/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA SANFILIPPO N 12 Parte_1 C.F._1
90047 PARTINICO presso lo studio dell'Avv. AN AR AU (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di cita- C.F._2
zione
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA DELLA ZECCA 1 40121 Controparte_1 P.IVA_1
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. SERAFINI GIANLUIGI (c.f.: ) dal C.F._3
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, per tutti i sovraesposti motivi:
1) per tutte le ragioni meglio descritte in narrativa, affermata la competenza per territorio del Tribu- nale di Palermo, revocare il D.I. opposto n. 653/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data
20.02.2024 a definizione del procedimento monitorio recante R.g. 1477/2024 e notificato in data
28.03.2024, poiché viziato, inammissibile e/o improcedibile e/o comunque nullo in quanto emesso da un giudice non competente per territorio;
2) nella remota e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere invalido il Decreto
Ingiuntivo opposto per essere stato emesso da un Giudice territorialmente incompetente, atteso che per la presente controversia è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi del comma 1 art. 5 D.Lgs.
28/2010, così come riformato dall'art. 7 D.Lgs 149/2022, dichiarare improcedibile la domanda della convenuta opposta nella misura in cui non esperisca il tentativo di mediazione e, per l'effetto, revo- care il D.I. opposto n. 653/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 20.02.2024 a definizione del procedimento monitorio recante R.g. 1477/2024;
2
3) nel merito della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c. per la concessione, per la mancanza di legittimazione passiva dell'opponente e per tutti gli altri motivi di cui in premessa, da ritenersi ripetuti e trascritti e per l'effetto condannare la al pagamento delle spese e competenze di giudizio da di- CP_1
strarre al procuratore costituito.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico dell'Intestato Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disat- tesa,
In via pregiudiziale: rilevata la tardività della opposizione avversaria in quanto effettuata fuori termine e, in specie, oltre i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsti per legge, accertare e dichiarare l'inammissibilità della stessa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare: ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa di: in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), via Domenico Cimarosa
n.4, codice fiscale nonché di, P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
con sede in Partinico (PA) S.S. 113 KM 306, cap. 90047, codice fiscale e partita iva P.IVA_3
e, conseguentemente, disporre il differimento della prima udienza onde consentire a CP_1
di evocare in giudizio le terze chiamate nel rispetto dei termini a comparire previsti
[...] dall'art.163 bis c.p.c.;
respingere l'eccezione di prescrizione formulata dal sig. in quanto infonda- Parte_1
ta in fatto e in diritto;
rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare la competenza del Tribunale adito;
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 su tutte le fatture oggetto di ingiun- zione dalla loro scadenza al saldo effettivo;
all'esito, concedere congruo termine e rinviare la prima udienza per consentire all'opposta di dare avvio alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022;
In via principale:
3
respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e conseguentemente con- fermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, anche parziale, e salvo gravame:
condannare il sig. nella sua qualità di socio amministratore e legale rappre- Parte_1 sentante della , al paga- Controparte_4 mento della diversa somma che risulterà a seguito dell'istruttoria, oltre agli interessi ai sensi del D.
Lgs. 231/2002 su tutte le fatture oggetto del monitorio dalle singole scadenze sino al saldo ovvero dalla domanda al saldo.
accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del legale rap- Controparte_2 presentante pro tempore, per i danni subiti da e, per l'effetto, condannarla al ri- Controparte_1
sarcimento del danno quantificato nella differenza tra l'importo del credito oggetto di ingiunzione e quanto effettivamente riconosciuto, ovvero condannarla a manlevare e mantenere indenne o rimbor- sare di quanto la stessa sia condannata a pagare ovvero abbia pagato all'opponente. CP_1
In via subordinata riconvenzionale
condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, e il sig. quale socio accomandatario illimitatamente responsabile, in so- Parte_1 lido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 76.401,24 o della somma che risulterà a seguito dell'istruttoria, oltre agli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al saldo. ed in via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Si richiamano interamente gli atti ed i documenti di causa.
2. L' eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla parte opponente, è infondata e va rigettata, atteso che il contratto di fornitura di cui è causa sorge ex lege e che, a pre- scindere dalla fondatezza delle contestazioni mosse dall'opponente circa l' inidoneità delle fatture a fornire piena prova dei consumi di energia elettrica, l'art. 634 c.p.c., comma 2 consente che le fattu- re, congiuntamente al relativo estratto autentico notarile, siano sufficienti per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo. Inoltre, il prezzo dell'energia elettrica nel Servizio a Tutele Graduali è in- dividuato da sulla base delle disposizioni fornite da ARERA mediante apposite deliberazioni CP_1 debitamente pubblicate anche sul sito internet di nonché definite dall'articolo 34 CP_1
del TIV (Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel ).
Ne consegue che le fatture emesse da indicando i consumi e i singoli prezzi applicati, rende CP_1
liquido, in quanto facilmente determinabile in base ad un calcolo aritmetico, il relativo credito e ra-
4
dica la competenza per territorio nel luogo della sede del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c., com- ma 3.
3. Superata la questione di competenza, si rileva la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta oltre la scadenza del termine ex art. 641 c.p.c., sollevata da parte opposta, posto che risulta che a fronte della notifica del decreto ingiuntivo oppo- sto in data 12 marzo 2024, mediante ricezione del plico – – trasmesso a mezzo del servizio postale
– nelle mani di , quale persona di famiglia convivente con il destinatario Controparte_5 [...]
l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec alla Pt_1
società opposta solo in data 2 maggio 2024, ovvero una volta decorso il termine di legge, scaduto in data 22 aprile 2024.
La notifica effettuata mediante consegna del plico, infatti, si reputa valida ed efficace, atteso che nell'atto notificato risultano indicati i dati dell'ex legale rappresentante e socio amministratore come chiaramente si legge a pagina n. 2 del ricorso monitorio. Parte_1
4. Alcun rilievo, invece, può esser attribuito al fatto che il decreto ingiuntivo opposto sia stato suc- cessivamente rinotificato all'opponente in data 28 marzo 2024, mediante il ritiro, da parte dell'attore stesso, del plico presso l'ufficio postale, ove era rimasto depositato dal 26 marzo 2024 per “temporanea assenza del destinatario”, in ragione del fatto che la notificazione al debitore si era già perfezionata in data 12 marzo 2024.
5. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un caso di doppia notificazione eseguita nei confronti di una società, il computo dei termini per eventuali opposizioni si calcola dal perfeziona- mento della prima, anche se eseguita presso il suo legale rappresentante.
Ciò in quanto la previsione dell'art. 145 c.p.c. pone il criterio dell'alternatività tra la notificazione nella sede o al legale rappresentante (vedi Cass., Sez. 5, 10 maggio 2022, n. 14716; Sez. 5, 10 no- vembre 2020, n. 25137, Sez. 5, 7 giugno 2021, n. 17266; Sez. 5, 22 novembre 2021, n. 35889; Sez.
5, 10 maggio 2022, n. 14716; Sez. 6-3, 7 settembre 2001, n. 24061).
Infatti, in tema di notificazione degli atti alle persone giuridiche, è stato affermato, per il caso in cui sia stata eseguita “sia, ai sensi dell'art. 145 c. p.c., comma 1, primo periodo, presso la sede della società …. che, ai sensi dell'art. 145 c. p.c., comma 1, secondo periodo, presso la residenza del le- gale rappresentante della stessa, stante la alternatività delle due modalità di notifica prevista dal detto articolo, comma 1, l'incontestato perfezionamento della prima … rende tamquam non esset la seconda notifica” ai fini della decorrenza del termine per impugnare, che decorre quindi dalla noti- fica perfezionatasi per prima (tra le altre, vedi Cass. Ordinanza n. 21058 del 22.07.2021).
5
6. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'opponente per la prima vol- ta in data 12 marzo 2024 e quest'ultimo ha proposto opposizione con atto di citazione notificato in data 2 maggio 2024, e, quindi, oltre il termine perentorio di 40 giorni fissato dall'art. 641 c.p.c .
Infatti, com'è noto, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. e decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, come peraltro indicato dallo stesso Giudice del moni- torio, che nel provvedimento medesimo aveva espressamente avvertito la controparte ingiunta “del diritto di proporre opposizione” contro il decreto “avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica” e che in difetto il decreto sarebbe divenuto esecutivo e definitivo.
7. Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'opponente con conseguente efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti.
8. Assorbita ogni altra questione.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e delle tariffe minime per le ulteriori le fasi in ragione della non complessità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddit- torio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n Parte_1
n. 653/2024, R.G. n. 1477/2024, emesso in data 20 febbraio 2024 dal Tribunale di Bologna,, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell' art. 653 c.p.c.;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 9.142,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
6