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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/09/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 704/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
20.01.1977, con il patrocinio dell'avv. SANTILLI STEFANIA,
ricorrente;
contro
(C.F. , NT C.F._2
nato in [...] in data [...]
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI, come precisate dalla ricorrente nel verbale dell'udienza dell'11.9.2025:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 NT
, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, con vittoria di
[...] spese”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 NT
hanno contratto matrimonio civile in data 9.12.2022 nel Comune di Lecco,
[...] dalla cui unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. In particolare, parte ricorrente ha precisato che il sig. ha iniziato ad assumere un comportamento distaccato e disinteressato nei confronti CP_1 dell'intero nucleo familiare, anche nei confronti dei di lei figli minori, nati da un precedente matrimonio e della di lei madre, arrivando ad abbandonare il tetto coniugale a far tempo dal marzo
2023 a seguito di un litigio. Inoltre, ha dedotto di essere venuta a conoscenza nel mese di aprile 2023 dell'intrattenimento, da parte del marito, di una relazione extraconiugale con un'altra donna, avendo quest'ultima direttamente contattato la ricorrente, anche al fine di avvertirla di aver sporto denuncia contro il sig. per minacce e atti persecutori. Al contempo la ricorrente ha dedotto che il sig. CP_1 ha cominciato ad avere atteggiamenti persecutori anche nei suoi confronti, portandola ad CP_1 interrompere ogni contatto e comunicazione con lo stesso.
Con decreto del 12.5.2025 il Presidente relatore, ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 11.09.2025.
All'udienza del 11.09.2025 il sig. non è comparso, né NT si è costituito, e il Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica alla resistente, ex art. 143 cpc, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia.
In tale sede, la ricorrente, ha precisato le conclusioni, rinunciando alla domanda di addebito ed insistendo per la domanda di separazione dal marito, con vittoria di spese, come riportato nel verbale redatto il 11.09.2025.
Indi per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. PRONUNCIA SULLO STATUS. Preliminarmente, considerata la presenza di elementi di estraneità nella causa, è necessario esaminare le questioni relative alla giurisdizione e all'individuazione della legge applicabile.
In punto di giurisdizione, per quanto riguarda la domanda di separazione personale, deve trovare applicazione l'art. 3, paragrafo 1, lett. a), ii), del Regolamento UE n. 2019/1111, che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
considerato, pertanto, che l'unica residenza dei coniugi è stata in Lecco e che tutt'ora la ricorrente risiede stabilmente in Italia, deve essere affermata la giurisdizione italiana.
Quanto all'individuazione della legge applicabile alla separazione personale la L. 31 maggio 1995,
n. 218, all'art. 31, rinvia alla legge designata dal regolamento n. 2010/1259 UE;
occorre, dunque, richiamare l'art. 8, lett A) del Regolamento UE n. 1259/2010 in materia di separazioni personali e ai divorzi connessi a Paesi non membri, a norma del quale, in assenza di un accordo tra le parti, essendo peraltro il resistente rimasto contumace e divenuto irreperibile, come comprovato dalla notifica allegata al presente ricorso, deve trovare applicazione la legge italiana, essendo espressamente previsto che la separazione ed il divorzio siano disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, la domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
Le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. SPESE DI LITE. Stante la soccombenza del convenuto contumaciale, le spese di lite, tenendo conto della relativa complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente contumace e quantificate come da dispositivo, secondo le tariffe minime per attività di studio (851), introduttiva (602) e conclusioni (1453).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 NT
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
PRONUNCIA
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 NT
, che hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Lecco il
[...]
09/12/2022, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2022, parte I, numero 54;
CONDANNA
a corrispondere a le spese NT Parte_1 di lite che liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre spese, IVA e CPA, come per legge,
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 22/09/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 704/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
20.01.1977, con il patrocinio dell'avv. SANTILLI STEFANIA,
ricorrente;
contro
(C.F. , NT C.F._2
nato in [...] in data [...]
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI, come precisate dalla ricorrente nel verbale dell'udienza dell'11.9.2025:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 NT
, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, con vittoria di
[...] spese”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 NT
hanno contratto matrimonio civile in data 9.12.2022 nel Comune di Lecco,
[...] dalla cui unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 29/04/2025, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. In particolare, parte ricorrente ha precisato che il sig. ha iniziato ad assumere un comportamento distaccato e disinteressato nei confronti CP_1 dell'intero nucleo familiare, anche nei confronti dei di lei figli minori, nati da un precedente matrimonio e della di lei madre, arrivando ad abbandonare il tetto coniugale a far tempo dal marzo
2023 a seguito di un litigio. Inoltre, ha dedotto di essere venuta a conoscenza nel mese di aprile 2023 dell'intrattenimento, da parte del marito, di una relazione extraconiugale con un'altra donna, avendo quest'ultima direttamente contattato la ricorrente, anche al fine di avvertirla di aver sporto denuncia contro il sig. per minacce e atti persecutori. Al contempo la ricorrente ha dedotto che il sig. CP_1 ha cominciato ad avere atteggiamenti persecutori anche nei suoi confronti, portandola ad CP_1 interrompere ogni contatto e comunicazione con lo stesso.
Con decreto del 12.5.2025 il Presidente relatore, ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 11.09.2025.
All'udienza del 11.09.2025 il sig. non è comparso, né NT si è costituito, e il Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica alla resistente, ex art. 143 cpc, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia.
In tale sede, la ricorrente, ha precisato le conclusioni, rinunciando alla domanda di addebito ed insistendo per la domanda di separazione dal marito, con vittoria di spese, come riportato nel verbale redatto il 11.09.2025.
Indi per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. PRONUNCIA SULLO STATUS. Preliminarmente, considerata la presenza di elementi di estraneità nella causa, è necessario esaminare le questioni relative alla giurisdizione e all'individuazione della legge applicabile.
In punto di giurisdizione, per quanto riguarda la domanda di separazione personale, deve trovare applicazione l'art. 3, paragrafo 1, lett. a), ii), del Regolamento UE n. 2019/1111, che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
considerato, pertanto, che l'unica residenza dei coniugi è stata in Lecco e che tutt'ora la ricorrente risiede stabilmente in Italia, deve essere affermata la giurisdizione italiana.
Quanto all'individuazione della legge applicabile alla separazione personale la L. 31 maggio 1995,
n. 218, all'art. 31, rinvia alla legge designata dal regolamento n. 2010/1259 UE;
occorre, dunque, richiamare l'art. 8, lett A) del Regolamento UE n. 1259/2010 in materia di separazioni personali e ai divorzi connessi a Paesi non membri, a norma del quale, in assenza di un accordo tra le parti, essendo peraltro il resistente rimasto contumace e divenuto irreperibile, come comprovato dalla notifica allegata al presente ricorso, deve trovare applicazione la legge italiana, essendo espressamente previsto che la separazione ed il divorzio siano disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, la domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
Le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. SPESE DI LITE. Stante la soccombenza del convenuto contumaciale, le spese di lite, tenendo conto della relativa complessità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente contumace e quantificate come da dispositivo, secondo le tariffe minime per attività di studio (851), introduttiva (602) e conclusioni (1453).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 NT
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
PRONUNCIA
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 NT
, che hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Lecco il
[...]
09/12/2022, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2022, parte I, numero 54;
CONDANNA
a corrispondere a le spese NT Parte_1 di lite che liquida in € 2.906,00 per onorari, oltre spese, IVA e CPA, come per legge,
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 22/09/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada