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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST GR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3200/2024 promossa dalla sig.ra:
( ), nata a [...], in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]8, elettivamente domiciliata in Genova, Via
Roma 4/5, presso lo Studio Legale avv. Antonio RA, difesa e rappresentata dall'avv.
GI RA (pec: , per mandato su foglio Email_1 separato, allegato al ricorso
-ricorrente-
CONTRO la sig.ra residente in[...]15 Controparte_1
-convenuta – contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente
“CHIEDE che il Giudice Ill.mo, previa fissazione di udienza ed assolvimento degli incombenti oneri del caso, voglia:
a) accertare e dichiarare che dal 01.09.1995 al 31.10.2021 è intercorso rapporto di lavoro subordinato fra la signora e la signora;
Parte_1 Controparte_1
b) accertare e dichiarare che per le mansioni svolte la signora doveva Parte_1 essere inquadrata nel livello B del C.C.N.L. per i prestatori di lavoro domestico;
c) accertare e dichiarare che per il lavoro effettivamente svolto e in occasione della cessazione del rapporto, la signora ha maturato le differenze di Parte_1 trattamento economico indicate nella narrativa che precede e per l'effetto condannare
, residente in [...]15 al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 21.139,19, o l'altra, maggiore o minore, meglio viste e ritenuta all'esito della esperenda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e competenze della presente procedura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 5.7.2024, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio la sig.ra deducendo: Controparte_1
-di avere lavorato, in nero, alle dipendenze di quest'ultima, quale collaboratrice domestica, presso l'abitazione in Genova, Via Righetti 10/15, nel periodo dall'1.9.1995 al
31.10.2021;
-che ella si è occupata “… della pulizia dell'intera casa: lavava, stirava, faceva le pulizie, faceva la spesa”;
-che ha lavorato, in particolare, dall'1.9.1995 al 31.12.2010 per 26 ore al mese, “due volte a settimana, il martedì dalle 9,00 alle 12,00 ed il venerdì dalle 15,00 alle 18,00, con una retribuzione oraria concordata in Lire 10.000/Euro 10,00 e pagata giornalmente”; dall'1.1.2011 al 31.10.2021 per 13 ore al mese, ossia un giorno a settimana, il martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con una retribuzione oraria concordata di euro 10,00, aumentata dal
2016 ad euro 35,00 al giorno;
-che le competeva l'inquadramento “quantomeno nel livello B del C.C.N.L. per i prestatori di lavoro domestico”;
-che ella, “… in costanza del rapporto e alla sua cessazione, non ha ricevuto il trattamento economico spettante, rimanendo creditrice per differenze retributive
(tredicesima mensilità, ferie maturate ma non godute, scatti di anzianità) e T.F.R, nei confronti della convenuta, della somma di € 21.139,19, come risulta dal conteggio sindacale e dalle tabelle retributive” (docc. 1 e 2 ric.).
La ricorrente ha domandato al Tribunale, pertanto, di accertare la sussistenza del predetto rapporto di lavoro non regolarizzato e di condannare la convenuta al pagamento delle indicate differenze retributive.
Parte convenuta, benché raggiunta da regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia
La causa è stata istruita documentalmente e per testi.
Dopo l'escussione dei testi parte ricorrente, dietro richiesta giudiziale, ha predisposto e depositato due conteggi alternativi e ha prodotto copia dei CCNL vigenti durante l'intero periodo, nonché delle relative tabelle retributive (dep. 28.11.2025).
La causa, infine, è stata discussa oralmente dal difensore di parte attrice, che ha insistito come in atti.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui infra.
3. Deve ritenersi provato, in base alle risultanze della prova orale, che la ricorrente ha prestato attività lavorativa domestica alle dipendenze della sig.ra presso CP_1
l'abitazione di quest'ultima, per molti anni, in particolare tra il gennaio 1996 e la data di decesso del marito di quest'ultima, sig. , verificatasi (come accertato mediante Per_1 acquisizione della certificazione anagrafica) il 5.8.2021.
Deve ritenersi provato, inoltre, sempre sulla base delle dichiarazioni testimoniali, che l'orario lavorativo sia (sempre) stato di 3 ore a settimana e si sia svolto nella mattinata di un giorno feriale. 4. Le deposizioni testimoniali sono state rese da persone legate alla ricorrente da legami familiari (figlia, cognata) o di lunga amicizia ed è necessario, pertanto, valutare con attenzione la credibilità dei testi e l'attendibilità delle loro dichiarazioni.
Assume particolare rilievo, al fine di convalidare le risultanze istruttorie, la convergenza e coerenza delle stesse.
Ebbene, tutte le testimoni hanno riferito dell'attività di lavoro domestico svolta dalla ricorrente a favore della sig.ra occupandosi delle faccende domestiche, della CP_1 spesa, lavando, stirando (v. in particolare, dich. e . Per_2 Persona_3
In punto decorrenza del rapporto di lavoro, nessuna delle testimoni ha saputo essere particolarmente precisa. Tuttavia, in base alle convergenze ricavabili dalle diverse dichiarazioni, può ritenersi conseguita la prova che (quanto meno) nel gennaio 1996 il rapporto fosse in corso.
In punto orario di lavoro, le risultanze istruttorie appaiono piuttosto contrastate.
Infatti, la ricorrente ha dedotto di avere lavorato, dall'inizio del rapporto fino a fine
2010, due giorni a settimana, una mattina (dalle 9 alle 12) e un pomeriggio (dalle 15 alle
18), per complessive 6 ore a settimana. Quindi una sola mattina a settimana (dalle 9 alle
12).
È ragionevole ritenere che per un testimone, a fronte di quanto oggetto della prospettazione attrice, sia più facile rammentare correttamente (anziché l'orario di lavoro)
l'alternarsi, nella settimana, del lavoro mattutino e di quello pomeridiano, fino al 2010 compreso.
Tuttavia, la teste (amica di lunga data) ha riferito che la ricorrente ha Per_2 sempre lavorato (esclusivamente) di mattina, “3 ore al giorno, due giorni a settimana, salvo maggiori esigenze della datrice di lavoro”. Così anche “raddoppiando” l'impegno lavorativo dedotto dall'attrice per il periodo da inizio 2011 in poi.
La teste (figlia della ricorrente), a propria volta, ha dichiarato: Persona_3
“all'inizio mia madre andava a lavorare presso la sig.ra due giorni a settimana, il CP_1 martedì e il venerdì, la mattina, dalle 9 alle 12 o dalle 9.30 alle 12.30. Successivamente ha cambiato i giorni di lavoro, anche se non ricordo con quali. Dell'orario di lavoro non saprei dire. Negli ultimi anni forse lavorava un'ora in meno…”. Ma - come visto - la stessa ricorrente ha dedotto di avere lavorato, dal 2011 in poi (non un'ora ma), un giorno in meno.
Secondo la teste (cognata e vicina di casa della ricorrente), la ricorrente Tes_1 lavorava presso la convenuta “due giorni a settimana, per tre ore ciascuno, sempre di mattina. Negli ultimi 10 anni, però, vi ha lavorato solo un giorno a settimana, sempre per tre ore”.
Occorre accennare che la sig.ra lavorava presso un'amica della sig.ra Tes_1 una sola mattina a settimana: solo alla fine di quella mattinata, dunque, poteva CP_1 succedere che attendesse la ricorrente per andare a casa assieme (circostanza, quest'ultima, riferita dalla teste per comprovare la diretta percezione delle circostanze inerenti al rapporto di lavoro).
La teste (amica da quasi 50 anni) ha ricordato che “la ricorrente si Tes_2 occupava dei lavori domestici. Dapprima due volte a settimana, la mattina, poi, negli ultimi anni, un solo giorno a settimana, al pomeriggio”. Così discostandosi anche dalle deduzioni attrici relative alla collocazione dell'orario di lavoro dal 2011 in poi.
D'altra parte, non può ritenersi che la ricorrente abbia “dimenticato” una circostanza così facilmente memorizzabile quale quella dell'alternarsi, nel primo periodo, del lavoro mattutino e di quello pomeridiano. Circostanza, peraltro, precisata mediante l'indicazione dell'orario lavorativo tra le 15 e le 18.
5. Allora, di quanto (precisamente) dedotto in ricorso, può ritenersi provato, in base al convergere, sul punto, delle testimonianze (tranne quella della teste , Tes_2 relativamente al secondo periodo), che la ricorrente ha lavorato per la convenuta una mattina a settimana, per tre ore, dall'inizio del rapporto fino alla cessazione di esso.
Le dichiarazioni testimoniali concordano, altresì, nell'individuare il termine dell'attività lavorativa nella data del decesso del coniuge della convenuta.
6. Per il resto, la ricorrente ha dedotto di avere percepito lire 10.000 all'ora, poi euro 10 all'ora (dall'entrata in vigore dell'euro) ed infine euro 11,66 all'ora dal gennaio
2016 (euro 35/3 h.).
Spettava alla ricorrente provare la corresponsione di maggiori somme. Ella, rimasta contumace, non ha fornito detta prova. 7. Dunque, alla luce delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, appare provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro domestico subordinato, decorrente dall'1.1.1996, terminato il 5.8.2021.
È noto, infatti, che l'ordinaria forma di lavoro è quella del lavoro subordinato. Non vi è pertanto ragione di dubitare che si sia trattato, nella specie, di un rapporto di lavoro
(domestico) subordinato, non regolarizzato.
Del resto, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, l'attività lavorativa concretantesi nella collaborazione domestica è da ritenersi di natura subordinata, laddove non risulti che essa sia riconducibile a un vincolo di solidarietà istituito affectionis vel benevolentiae causa (Cass., n. 17093/2017).
Nella specie, nessun tipo di affectio è stato neppure invocato.
Dell'orario lavorativo si è già detto.
8. Per la quantificazione dei crediti della lavoratrice deve farsi riferimento alle retribuzioni previste dal CCNL per i lavoratori domestici.
Infatti, i livelli retributivi minimi stabiliti dal CCNL di settore, anche ove non direttamente applicabili, individuano in modo indicativo la retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.
Le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente, come sopra descritte, possono ascriversi al 2° livello (meglio, categoria) del CCNL applicabile ratione temporis, poi livello B.
Infatti, secondo le previsioni del CCNL 1996-2000 (doc. 1 dep. 28.11.2025), art. 10, appartengono alla 2ª Categoria “… coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all'infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nella terza categoria)”.
Occorre anche ricordare che ai sensi dell'art. 11 (“Mansioni plurime”) del medesimo CCNL, “il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo”.
Circa il percepito si è detto (nel conteggio se ne è tenuto correttamente conto).
Conclusivamente, come da conteggi da ultimo depositati (il 19.6.2025), la ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive, alla somma complessiva di euro 8.746,05, di cui euro 4.163,57 per TFR.
9. In punto ferie (fruite e) non fruite fa difetto, in ricorso, qualsiasi deduzione. Parte ricorrente non ha dedotto, dunque, alcun inadempimento datoriale e non può pretendere nulla a tale titolo.
10. Sul credito della lavoratrice spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore di causa quale accertato in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
-dichiara che tra la ricorrente sig.ra e la convenuta sig.ra Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato domestico, nel periodo Controparte_1 dall'1.1.1996 al 5.8.2021, caratterizzato dallo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria 2ª (poi livello B) del CCNL lavoro domestico, con orario di 3 ore settimanali;
-dichiara tenuta e pertanto condanna la sig.ra a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive anche differite, la somma complessiva di euro 8.746,05, di cui euro 4.163,57 per TFR;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalle singole maturazioni al saldo;
-respinge, nel resto, il ricorso;
-condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Genova, il 11 dicembre 2025.
Il Giudice
ST GR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST GR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3200/2024 promossa dalla sig.ra:
( ), nata a [...], in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]8, elettivamente domiciliata in Genova, Via
Roma 4/5, presso lo Studio Legale avv. Antonio RA, difesa e rappresentata dall'avv.
GI RA (pec: , per mandato su foglio Email_1 separato, allegato al ricorso
-ricorrente-
CONTRO la sig.ra residente in[...]15 Controparte_1
-convenuta – contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente
“CHIEDE che il Giudice Ill.mo, previa fissazione di udienza ed assolvimento degli incombenti oneri del caso, voglia:
a) accertare e dichiarare che dal 01.09.1995 al 31.10.2021 è intercorso rapporto di lavoro subordinato fra la signora e la signora;
Parte_1 Controparte_1
b) accertare e dichiarare che per le mansioni svolte la signora doveva Parte_1 essere inquadrata nel livello B del C.C.N.L. per i prestatori di lavoro domestico;
c) accertare e dichiarare che per il lavoro effettivamente svolto e in occasione della cessazione del rapporto, la signora ha maturato le differenze di Parte_1 trattamento economico indicate nella narrativa che precede e per l'effetto condannare
, residente in [...]15 al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 21.139,19, o l'altra, maggiore o minore, meglio viste e ritenuta all'esito della esperenda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e competenze della presente procedura”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 5.7.2024, la sig.ra Parte_1 ha convenuto in giudizio la sig.ra deducendo: Controparte_1
-di avere lavorato, in nero, alle dipendenze di quest'ultima, quale collaboratrice domestica, presso l'abitazione in Genova, Via Righetti 10/15, nel periodo dall'1.9.1995 al
31.10.2021;
-che ella si è occupata “… della pulizia dell'intera casa: lavava, stirava, faceva le pulizie, faceva la spesa”;
-che ha lavorato, in particolare, dall'1.9.1995 al 31.12.2010 per 26 ore al mese, “due volte a settimana, il martedì dalle 9,00 alle 12,00 ed il venerdì dalle 15,00 alle 18,00, con una retribuzione oraria concordata in Lire 10.000/Euro 10,00 e pagata giornalmente”; dall'1.1.2011 al 31.10.2021 per 13 ore al mese, ossia un giorno a settimana, il martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con una retribuzione oraria concordata di euro 10,00, aumentata dal
2016 ad euro 35,00 al giorno;
-che le competeva l'inquadramento “quantomeno nel livello B del C.C.N.L. per i prestatori di lavoro domestico”;
-che ella, “… in costanza del rapporto e alla sua cessazione, non ha ricevuto il trattamento economico spettante, rimanendo creditrice per differenze retributive
(tredicesima mensilità, ferie maturate ma non godute, scatti di anzianità) e T.F.R, nei confronti della convenuta, della somma di € 21.139,19, come risulta dal conteggio sindacale e dalle tabelle retributive” (docc. 1 e 2 ric.).
La ricorrente ha domandato al Tribunale, pertanto, di accertare la sussistenza del predetto rapporto di lavoro non regolarizzato e di condannare la convenuta al pagamento delle indicate differenze retributive.
Parte convenuta, benché raggiunta da regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia
La causa è stata istruita documentalmente e per testi.
Dopo l'escussione dei testi parte ricorrente, dietro richiesta giudiziale, ha predisposto e depositato due conteggi alternativi e ha prodotto copia dei CCNL vigenti durante l'intero periodo, nonché delle relative tabelle retributive (dep. 28.11.2025).
La causa, infine, è stata discussa oralmente dal difensore di parte attrice, che ha insistito come in atti.
2. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui infra.
3. Deve ritenersi provato, in base alle risultanze della prova orale, che la ricorrente ha prestato attività lavorativa domestica alle dipendenze della sig.ra presso CP_1
l'abitazione di quest'ultima, per molti anni, in particolare tra il gennaio 1996 e la data di decesso del marito di quest'ultima, sig. , verificatasi (come accertato mediante Per_1 acquisizione della certificazione anagrafica) il 5.8.2021.
Deve ritenersi provato, inoltre, sempre sulla base delle dichiarazioni testimoniali, che l'orario lavorativo sia (sempre) stato di 3 ore a settimana e si sia svolto nella mattinata di un giorno feriale. 4. Le deposizioni testimoniali sono state rese da persone legate alla ricorrente da legami familiari (figlia, cognata) o di lunga amicizia ed è necessario, pertanto, valutare con attenzione la credibilità dei testi e l'attendibilità delle loro dichiarazioni.
Assume particolare rilievo, al fine di convalidare le risultanze istruttorie, la convergenza e coerenza delle stesse.
Ebbene, tutte le testimoni hanno riferito dell'attività di lavoro domestico svolta dalla ricorrente a favore della sig.ra occupandosi delle faccende domestiche, della CP_1 spesa, lavando, stirando (v. in particolare, dich. e . Per_2 Persona_3
In punto decorrenza del rapporto di lavoro, nessuna delle testimoni ha saputo essere particolarmente precisa. Tuttavia, in base alle convergenze ricavabili dalle diverse dichiarazioni, può ritenersi conseguita la prova che (quanto meno) nel gennaio 1996 il rapporto fosse in corso.
In punto orario di lavoro, le risultanze istruttorie appaiono piuttosto contrastate.
Infatti, la ricorrente ha dedotto di avere lavorato, dall'inizio del rapporto fino a fine
2010, due giorni a settimana, una mattina (dalle 9 alle 12) e un pomeriggio (dalle 15 alle
18), per complessive 6 ore a settimana. Quindi una sola mattina a settimana (dalle 9 alle
12).
È ragionevole ritenere che per un testimone, a fronte di quanto oggetto della prospettazione attrice, sia più facile rammentare correttamente (anziché l'orario di lavoro)
l'alternarsi, nella settimana, del lavoro mattutino e di quello pomeridiano, fino al 2010 compreso.
Tuttavia, la teste (amica di lunga data) ha riferito che la ricorrente ha Per_2 sempre lavorato (esclusivamente) di mattina, “3 ore al giorno, due giorni a settimana, salvo maggiori esigenze della datrice di lavoro”. Così anche “raddoppiando” l'impegno lavorativo dedotto dall'attrice per il periodo da inizio 2011 in poi.
La teste (figlia della ricorrente), a propria volta, ha dichiarato: Persona_3
“all'inizio mia madre andava a lavorare presso la sig.ra due giorni a settimana, il CP_1 martedì e il venerdì, la mattina, dalle 9 alle 12 o dalle 9.30 alle 12.30. Successivamente ha cambiato i giorni di lavoro, anche se non ricordo con quali. Dell'orario di lavoro non saprei dire. Negli ultimi anni forse lavorava un'ora in meno…”. Ma - come visto - la stessa ricorrente ha dedotto di avere lavorato, dal 2011 in poi (non un'ora ma), un giorno in meno.
Secondo la teste (cognata e vicina di casa della ricorrente), la ricorrente Tes_1 lavorava presso la convenuta “due giorni a settimana, per tre ore ciascuno, sempre di mattina. Negli ultimi 10 anni, però, vi ha lavorato solo un giorno a settimana, sempre per tre ore”.
Occorre accennare che la sig.ra lavorava presso un'amica della sig.ra Tes_1 una sola mattina a settimana: solo alla fine di quella mattinata, dunque, poteva CP_1 succedere che attendesse la ricorrente per andare a casa assieme (circostanza, quest'ultima, riferita dalla teste per comprovare la diretta percezione delle circostanze inerenti al rapporto di lavoro).
La teste (amica da quasi 50 anni) ha ricordato che “la ricorrente si Tes_2 occupava dei lavori domestici. Dapprima due volte a settimana, la mattina, poi, negli ultimi anni, un solo giorno a settimana, al pomeriggio”. Così discostandosi anche dalle deduzioni attrici relative alla collocazione dell'orario di lavoro dal 2011 in poi.
D'altra parte, non può ritenersi che la ricorrente abbia “dimenticato” una circostanza così facilmente memorizzabile quale quella dell'alternarsi, nel primo periodo, del lavoro mattutino e di quello pomeridiano. Circostanza, peraltro, precisata mediante l'indicazione dell'orario lavorativo tra le 15 e le 18.
5. Allora, di quanto (precisamente) dedotto in ricorso, può ritenersi provato, in base al convergere, sul punto, delle testimonianze (tranne quella della teste , Tes_2 relativamente al secondo periodo), che la ricorrente ha lavorato per la convenuta una mattina a settimana, per tre ore, dall'inizio del rapporto fino alla cessazione di esso.
Le dichiarazioni testimoniali concordano, altresì, nell'individuare il termine dell'attività lavorativa nella data del decesso del coniuge della convenuta.
6. Per il resto, la ricorrente ha dedotto di avere percepito lire 10.000 all'ora, poi euro 10 all'ora (dall'entrata in vigore dell'euro) ed infine euro 11,66 all'ora dal gennaio
2016 (euro 35/3 h.).
Spettava alla ricorrente provare la corresponsione di maggiori somme. Ella, rimasta contumace, non ha fornito detta prova. 7. Dunque, alla luce delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, appare provata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro domestico subordinato, decorrente dall'1.1.1996, terminato il 5.8.2021.
È noto, infatti, che l'ordinaria forma di lavoro è quella del lavoro subordinato. Non vi è pertanto ragione di dubitare che si sia trattato, nella specie, di un rapporto di lavoro
(domestico) subordinato, non regolarizzato.
Del resto, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, l'attività lavorativa concretantesi nella collaborazione domestica è da ritenersi di natura subordinata, laddove non risulti che essa sia riconducibile a un vincolo di solidarietà istituito affectionis vel benevolentiae causa (Cass., n. 17093/2017).
Nella specie, nessun tipo di affectio è stato neppure invocato.
Dell'orario lavorativo si è già detto.
8. Per la quantificazione dei crediti della lavoratrice deve farsi riferimento alle retribuzioni previste dal CCNL per i lavoratori domestici.
Infatti, i livelli retributivi minimi stabiliti dal CCNL di settore, anche ove non direttamente applicabili, individuano in modo indicativo la retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.
Le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente, come sopra descritte, possono ascriversi al 2° livello (meglio, categoria) del CCNL applicabile ratione temporis, poi livello B.
Infatti, secondo le previsioni del CCNL 1996-2000 (doc. 1 dep. 28.11.2025), art. 10, appartengono alla 2ª Categoria “… coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all'infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nella terza categoria)”.
Occorre anche ricordare che ai sensi dell'art. 11 (“Mansioni plurime”) del medesimo CCNL, “il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo”.
Circa il percepito si è detto (nel conteggio se ne è tenuto correttamente conto).
Conclusivamente, come da conteggi da ultimo depositati (il 19.6.2025), la ricorrente ha diritto, a titolo di differenze retributive, alla somma complessiva di euro 8.746,05, di cui euro 4.163,57 per TFR.
9. In punto ferie (fruite e) non fruite fa difetto, in ricorso, qualsiasi deduzione. Parte ricorrente non ha dedotto, dunque, alcun inadempimento datoriale e non può pretendere nulla a tale titolo.
10. Sul credito della lavoratrice spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore di causa quale accertato in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
-dichiara che tra la ricorrente sig.ra e la convenuta sig.ra Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato domestico, nel periodo Controparte_1 dall'1.1.1996 al 5.8.2021, caratterizzato dallo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria 2ª (poi livello B) del CCNL lavoro domestico, con orario di 3 ore settimanali;
-dichiara tenuta e pertanto condanna la sig.ra a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive anche differite, la somma complessiva di euro 8.746,05, di cui euro 4.163,57 per TFR;
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalle singole maturazioni al saldo;
-respinge, nel resto, il ricorso;
-condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Genova, il 11 dicembre 2025.
Il Giudice
ST GR