TAR
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01363/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 00517 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01363/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2025, proposto da
ME OS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Catra e Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG
B65676B555;
contro
AL Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Francesca Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01363/2025 REG.RIC.
IC s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Agatino Cariola e Cinzia Blanco, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina di aggiudicazione del 13 giugno 2025, pubblicata in pari data, successivamente rettificata in data 17 giugno 2025, con cui AL Reti s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione alla controinteressata IC s.p.a. dell'affidamento dei lavori di costruzione della rete gas nel Comune di Auronzo dell'ATEM Belluno (CIG
- B65676B555);
- della nota di rettifica del 17 giugno 2025;
- ove occorra, di tutti i verbali di gara e, ove esistente, della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche se non conosciuti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato e per la condanna dell'Amministrazione a disporre l'esclusione della controinteressata e l'aggiudicazione in favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL Reti s.p.a. e di IC s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. LB AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 01363/2025 REG.RIC.
1. Con il ricorso in epigrafe, ME OS s.r.l. (d'ora innanzi, solo ME) ha impugnato il provvedimento del 13 giugno 2025 con cui AL Reti s.p.a. (nel prosieguo, solo AL) ha disposto l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'“affidamento dei lavori di costruzione della rete gas nel Comune di Auronzo di
Cadore dell'ATEM di Belluno” in favore di IC s.p.a. (in seguito, solo
IC).
1.1. Al fine della migliore comprensione del thema decidendum, giova precisare che la procedura in discussione è stata indetta da AL, con Lettera di invito del 10 aprile
2025, in qualità di gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATEM) della Provincia di Belluno.
Trattasi di un appalto inerente al settore speciale “gas ed energia termica” ex art. 146 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della durata di 36 mesi con base d'asta pari a €
9.999.000,57, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con punteggio ripartito in 40 punti per l'offerta tecnica e 60 punti per quella economica.
1.2. Per quanto d'interesse, l'art. 6.1 della Lettera di invito ha richiesto ai concorrenti, in merito alle “Condizioni di partecipazione”, “il possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-professionale: Rating feedback operativo. Potranno partecipare alla procedura di gara solo soggetti che, alla data di presentazione delle offerte, abbiano un feedback operativo maggiore o uguale a 60”. L'art. 6.1.2 ha inoltre aggiunto un ulteriore “Requisit[o] di qualifica”, prevedendo che “Il soggetto concorrente deve essere qualificato per almeno una delle seguenti categorie merceologiche di AL: - LL04AG02 costruzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di piccole e medie dimensioni; - LL04AG05 costruzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di grandi dimensioni”.
L'art. 7.6.1 della Lettera di invito ha individuato, quindi, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, precisando che “il punteggio assoluto dell'offerta tecnica è N. 01363/2025 REG.RIC.
attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nello Scoring Model allegato alla presente RdO con la relativa ripartizione dei punteggi”.
Il successivo art. 13.2 della stessa Lettera di invito ha previsto che “Nella busta «B -
Offerta tecnica» dovrà essere inserito, a pena di esclusione, lo «Schema di offerta tecnica» redatto su format allegato alla presente Lettera di invito, nel quale il concorrente proporrà una valutazione della propria offerta sulla scorta dei punteggi previsti nello Scoring model (si precisa che quanto indicato dal concorrente non avrà alcuna efficacia vincolante e potrà essere liberamente apprezzato, verificato e valutato dal Committente)”. Ha dunque individuato, “sinteticamente”, i seguenti elementi oggetto dell'offerta tecnica: “1. Parco Automezzi nelle disponibilità dell'offerente, destinato all'Appalto, per la Gestione (Trasporto) delle risulte generate da Attività Contrattuali, iscritto all'A.N.G.A. a nome dell'Appaltatore; 2. Impatto
Ambientale delle Macchine Operatrici di Cantiere (p.es. escavatori, macchine movimento terra, «terne», ecc.) che l'impresa offerente intende dedicare all'appalto;
3. Impatto Ambientale del Parco Automezzi di Cantiere (Furgoni, Autocarri e
Camion) che l'impresa offerente intende dedicare all'appalto; 4. Rating di legalità;
5. Certificazione in materia di prevenzione della corruzione (ISO 37001); 6.
Certificazione in materia Responsabilità sociale: SA 8000 o, in alternativa, la certificazione PAS 24000:2022; 7. Certificazione in materia di parità di genere
UNI/pdr 125:2022; 8. Percentuale di energia elettrica autoprodotta derivante da fonti rinnovabili; 9. Ricorso al sub-appalto”.
Infine, l'art. 13.2 ha stabilito che “la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica di elementi giustificativi dell'offerta e potrà procedere anche ad accertare
l'effettiva e concreta disponibilità di attrezzature e mezzi e a condurre accertamenti su componenti di un'offerta tecnica - se richiesta -, in relazione ai relativi punti dello
Scoring model. […] Il parco mezzi che in tale fase di verifica sarà dichiarato dall'Offerente dovrà riflettere le caratteristiche di quello illustrato nell'offerta tecnica N. 01363/2025 REG.RIC.
o potrà eventualmente avere caratteristiche migliorative. Nel caso in cui tale parco mezzi portasse a una valutazione di punteggio parziale inferiore a quello relativo ai mezzi dichiarati in offerta, l'offerta stessa non potrà essere ammessa”.
1.3. Stante il sistema di qualificazione adottato da AL ai sensi dell'art. 168 del d.lgs. n. 36/2023, sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata solo gli operatori economici che risultavano già qualificati sul portale fornitori della
Committente, sottoscrittori del Regolamento fornitori e del Patto etico e di integrità.
In seguito alla trasmissione della Lettera di invito a ventidue operatori economici, quattro di essi hanno deciso di partecipare alla gara: ossia ME, quale mandataria del
R.T.I. con mandante NA Impianti s.r.l., IC, SE Impianti s.p.a. e
Canale s.r.l. (quest'ultima esclusa, con provvedimento di AL del 23 maggio 2025, per difformità dell'offerta rispetto alle previsioni della lex specialis).
All'esito della valutazione delle offerte è risultata la seguente graduatoria: al primo posto IC con 94,88 punti, seguita dal R.T.I. ME/NA Impianti s.r.l. con
87,35 punti e, in terza posizione, SE Impianti s.p.a. con 75,94 punti.
DI, con determina del 13 giugno 2025, successivamente rettificata per errore materiale il 17 giugno 2025, AL ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore di IC, al prezzo ribassato di € 8.843.219,13.
2. Avverso questo provvedimento è insorta ME, proponendo due motivi di ricorso:
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 36/2023. Violazione del capitolato speciale di appalto per mancanza della prova di disponibilità dei mezzi specifici all'esecuzione dell'appalto. Eccesso di potere per eclatante difetto istruttorio”.
Nella prospettiva della ricorrente, IC avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura negoziata a causa del mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale: il parco mezzi indicato nello Scoring Model sarebbe infatti carente delle macchine operatrici necessarie al completamento dei lavori, con specifico riferimento N. 01363/2025 REG.RIC.
al rifacimento degli asfalti e al ripristino dei manti di usura (corrispondenti al par.
6.7.4.4 del capitolato speciale “Manto di usura” e al par. 6.7.5 del capitolato speciale
“Scarificazione (fresatura) di conglomerato bituminoso”). Ciò determinerebbe la mancanza insanabile dei requisiti tecnici di partecipazione, tenuto conto che l'aggiudicataria, da un lato, ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto per la realizzazione delle opere oggetto di gara e, dall'altro lato, non ha prodotto alcun contratto di noleggio né lettera di impegno del noleggiatore volti a dimostrare l'immediata reperibilità dei macchinari non inclusi nel proprio parco mezzi aziendale.
II) “Violazione e falsa applicazione degli art. 94, 95 e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs.
36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 168, 169 del d.lgs. 36/2023.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del Regolamento dei fornitori. Omesse dichiarazioni di precedenti condanne ed omessa dichiarazione di azzeramento del rating di legalità da parte della AGCM. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria”.
L'aggiudicazione sarebbe financo illegittima in considerazione di tre precedenti penali riguardanti l'Amministratore Unico di IC per fatti accaduti tra il 2015 e il 2018, relativi a gravi infortuni sul lavoro riportati da personale dipendente: tale circostanza, non dichiarata dall'impresa nel proprio DGUE, rappresenterebbe una violazione dell'art. 12 del Regolamento fornitori, vincolante tra le parti, oltre che un grave illecito professionale con portata escludente, stante il tentativo di influenzare il processo decisionale dell'Ente aggiudicatore. IC avrebbe inoltre omesso di dichiarare la revoca del rating di legalità derivante da violazioni riscontrate dall'AGCM, così come avrebbe riportato un dato parziale in relazione alla sussistenza di un provvedimento interdittivo a contrarre con la Pubblica Amministrazione per violazione dell'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: circostanze parimenti integranti informazioni false e fuorvianti rese alla Stazione appaltante, con portata escludente ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. N. 01363/2025 REG.RIC.
3. Si sono costituiti in giudizio AL e IC, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
4. Con ordinanza n. 396 del 5 settembre 2025, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, riscontrando l'assenza del requisito del fumus boni iuris.
5. DI AL e IC hanno sottoscritto il contratto di appalto relativo ai lavori oggetto di causa (v. doc. 18 depositato da AL).
6. Con ordinanza n. 3578 del 2 ottobre 2025, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che dovesse essere accordata prevalenza all'esigenza legata alla più celere realizzazione dell'opera in questione.
7. All'udienza pubblica del 10 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente sostiene che l'aggiudicataria abbia esibito nel proprio Scoring model “un elenco mezzi parziale ed inadeguato rispetto a tutte le fasi di lavorazione (mancando di indicare tutti i mezzi necessari alle fasi di lavorazione di cui ai par. 6.7.4.4. e 6.7.5 del CSA) che non potrà in alcun modo essere integrato (o supplito) stante la dichiarazione negativa di subappalto, l'assenza di avvalimenti o dichiarazioni di disponibilità al nolo” (v. ricorso, p. 6).
8.1. Al riguardo, deve evidenziarsi che lo Scoring model predisposto da AL è volto a individuare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e i pesi ponderali per l'attribuzione del relativo punteggio, mentre non prescrive affatto quali siano i requisiti di partecipazione alla gara. Ciò si ricava dalla piana lettura dell'art. 7.6.1 della
Lettera di invito, laddove è precisato che il punteggio dell'offerta tecnica “è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nello Scoring model allegato alla presente RdO con la relativa ripartizione dei punteggi”. Il successivo art. 13.2 chiarisce inoltre che ciascun concorrente debba proporre, in sede di presentazione N. 01363/2025 REG.RIC.
dell'offerta tecnica, una valutazione di quest'ultima “sulla scorta dei punteggi previsti nello Scoring model”: ciò a conferma che i criteri indicati nel citato documento siano funzionali, in via esclusiva, alla valutazione della proposta tecnica dei partecipanti.
Tant'è che lo stesso art. 13.2 prosegue invitando gli offerenti “ad utilizzare gli schemi forniti con lo Scoring model per la presentazione della propria offerta tecnica, al fine di uniformare le risposte e ottimizzare il processo di valutazione tecnica”. Donde la conclusione che detto documento di gara abbia l'unico scopo di fornire i parametri e i punteggi per la valutazione dell'offerta tecnica.
I requisiti di partecipazione, sotto il profilo della “Capacità professionale e tecnica”, si trovano invece indicati nella Lettera di invito e coincidono, da un lato, con il possesso di un feedback operativo con scoring maggiore o uguale a 60 (art. 6.1.1) e, dall'altro lato, con l'appartenenza ad almeno una delle due categorie merceologiche di AL afferenti ai Sistemi di Qualifica UE tra LL04AG02 (“Costruzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di piccole e medie dimensioni”) e LL04AG05
(“Costruzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di grandi dimensioni”)
(art. 6.1.2).
8.2. Ebbene, è un dato incontestato che IC sia qualificata per entrambe le suddette categorie merceologiche. A tal proposito, deve evidenziarsi come l'impresa, per potersi qualificare nell'ambito delle citate categorie, abbia dovuto dimostrare di essere già in possesso dei macchinari necessari per le “lavorazioni riguardanti asfalti
e ripristino manti di usura” (di cui la ricorrente lamenta la carenza nel parco macchine aziendale dell'aggiudicataria), individuabili nella “fresatrice” e nella “minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura” (v. doc. 15 depositato da AL).
Ne deriva che proprio il possesso della qualifica richiesta dall'art. 6.1.2 della Lettera di invito rappresenti la condizione necessaria e sufficiente per dimostrare la disponibilità giuridica e materiale di tutti i macchinari occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto della commessa: sicché la mancata indicazione di singole macchine N. 01363/2025 REG.RIC.
operatrici nello Scoring model – peraltro impiegabili in lavorazioni secondarie – non
è certo idonea a dimostrare l'assenza della capacità tecnica e professionale dell'impresa concorrente e, quindi, non è di per sé preclusiva alla sua partecipazione alla procedura negoziata.
Del resto, in piena coerenza con il carattere satisfattivo delle qualificazioni merceologiche al fine di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, la lex specialis non ha prescritto, nell'ambito della richiesta capacità tecnica e professionale, di indicare l'immediata disponibilità di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione di ogni singola prestazione indicata nel capitolato speciale. Dal che risulta comprovato come l'elenco del parco mezzi da includere nello Scoring model sia funzionale soltanto all'eventuale verifica della congruità dell'offerta tecnica.
8.3. In ogni caso, va altresì precisato come l'aggiudicataria abbia ottenuto l'attestazione SOA nella categoria OG6, classifica VIII (v doc. 17 depositato dalla stessa IC), la quale implica il possesso della capacità tecnica per l'esecuzione di “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” per un importo fino a € 15.494.000, superiore al valore dell'appalto oggetto di causa.
Il possesso di questa attestazione di qualificazione, dichiarata da IC nel DGUE, costituisce, di per sé, la “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023.
Donde l'ulteriore conferma del possesso, da parte dell'aggiudicataria, della capacità tecnica e professionale richiesta per partecipare alla gara in discussione.
9. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
La ricorrente contesta la legittimità dell'aggiudicazione in ragione dell'omessa dichiarazione sia della sussistenza di tre sentenze penali di condanna a carico dell'Amministratore Unico di IC (per fatti accaduti tra il 2015 ed il 2018), sia della revoca del rating di legalità a causa delle violazioni riscontrare dall'AGCM. N. 01363/2025 REG.RIC.
Inoltre, rileva un'anomalia nella dichiarazione relativa a un provvedimento di interdizione a contrarre ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008. L'omissione delle citate informazioni integrerebbe – a detta della ricorrente – un grave illecito professionale, in grado di influenzale le decisioni di AL sull'andamento della gara.
9.1. Innanzitutto, è doveroso rilevare come ME abbia soltanto allegato l'esistenza di tre sentenze di condanna coinvolgenti i vertici di IC, desunte da notizie di stampa, senza tuttavia mai produrre in giudizio copia delle stesse, rimaste quindi estranee al fascicolo di causa. In base alla ricostruzione della ricorrente, dette pronunce condannatorie si sostanzierebbero: in “una sentenza penale di condanna (2024) inflitta dal Tribunale di Ascoli per il decesso di un operario nell'anno 2018 per omessa vigilanza sui lavoratori e dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”; in “una sentenza penale di condanna (2018) inflitta dal Tribunale di Ascoli ai danni dell'Amministratore Unico della IC s.p.a. (TI LO […]) per lesioni colpose gravissime ad un operaio”; in “altra sentenza penale di condanna (2015) per lesioni gravi inflitta dal
Tribunale di Gela ai danni dell'Amministratore Unico della IC s.p.a.” (v. ricorso, p. 11).
Sul punto, è dirimente osservare come il certificato del casellario giudiziale riferito all'Amministratore Unico di IC, aggiornato al 25 settembre 2025, non rechi traccia delle condanne penali prospettate dalla ricorrente, indicando a suo carico un unico precedente per “lesioni personali stradali in concorso” in relazione a un fatto del 2017, di cui alla sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila del 6 dicembre 2022.
Non si rinvengono, inoltre, carichi pendenti nei riguardi dello stesso soggetto.
Risulta quindi confermato quanto sostenuto in giudizio dall'Ente aggiudicatore, ossia che nei due certificati del casellario giudiziale acquisiti in sede di gara, l'uno del 27 febbraio 2025 e l'altro del 30 giugno 2025, non risultavano menzionate le condanne a carico dell'Amministratore Unico di IC rese dai Tribunali di Ascoli Piceno e N. 01363/2025 REG.RIC.
di Gela. Così come che il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della IC acquisito dalla stessa AL in sede di verifiche successive all'aggiudicazione, aggiornato al 2 luglio 2025, non menzionasse alcuna sanzione a carico della società.
Ciò trova spiegazione nel fatto che le vicende penali relative a infortuni sul lavoro occorsi ad alcuni dipendenti della IC, riportate nelle notizie di stampa menzionate dalla ricorrente, si sono concluse con un decreto di archiviazione e con una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato (v. docc. 15 e 16 depositati dalla controinteressata).
In ogni caso, i fatti contestati in sede penale – ancorché concernenti reati per cui opera la responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in quanto concernenti condotte di “lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”) – non avrebbero comunque potuto integrare una potenziale causa di esclusione dalla gara, in quanto accaduti oltre tre anni prima dell'indizione della stessa procedura, come stabilito dall'art. 96, comma 10, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023.
Di conseguenza, non v'è ragione per ritenere che l'aggiudicataria abbia commesso un grave illecito professionale tacendo informazioni sui procedimenti penali a carico del proprio Amministratore Unico: e ciò sia perché detti procedimenti non sono sfociati in condanne né in sanzioni amministrative, sia perché, quand'anche ci fossero state pronunce condannatorie, comunque le stesse non sarebbero state idonee ad escludere l'impresa dalla procedura selettiva.
9.2. Né integra un grave illecito professionale il silenzio serbato dall'aggiudicataria nel proprio DGUE in ordine alla revoca del rating di legalità ad opera dell'AGCM.
Invero il rating di legalità ex art. 5-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 21 marzo 2012, n. 27, ha valore soltanto premiale per l'impresa, sicché la N. 01363/2025 REG.RIC.
relativa carenza – a maggior ragione quando dichiarata dalla concorrente in gara, come nel caso di specie – non può sortire un effetto espulsivo dalla procedura.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “la ratio sottesa all'istituto del rating di legalità è essenzialmente premiale, e non sanzionatoria, essendo volta ad incentivare le imprese al rispetto della legislazione e al rispetto di prassi conformi a canoni etici, non potendo pertanto venire in considerazioni principi che attengono più propriamente alla punibilità, sotto il profilo penale, delle persone fisiche” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2024, n. 3174). Proprio in forza di tale connotato positivo del rating, “l'ordinamento collega alla sua attribuzione conseguenze favorevoli, ma esclude che il diniego di attribuzione o di rinnovo determinino direttamente conseguenze pregiudizievoli per le imprese (come accade in presenza delle cause di esclusione dalle gare pubbliche)” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma,
Sez. I, 26 marzo 2025, n. 6170).
Ne consegue che l'informazione che i concorrenti dovevano dichiarare nello Scoring model circa il possesso del rating di legalità – richiesta dall'art. 13.2, numero 4, della
Lettera di invito – servisse soltanto a valutare le rispettive offerte tecniche, in coerenza con la funzione propria di quel modello di attribuzione del punteggio predisposto da
AL. Sicché IC non era tenuta a informare l'Ente aggiudicatore sulla revoca del rating, posto che, per la valutazione della sua offerta tecnica, era sufficiente che dichiarasse il possesso o meno dello stesso indicatore di legalità.
Pertanto la dichiarazione di IC, resa in sede di gara, di “non essere in possesso del rating di legalità”, con relativa autoassegnazione del punteggio pari a zero rispetto a tale parametro valutativo, non implica alcuna omissione informativa sull'affidabilità dell'impresa tale da influenzare indebitamente il processo decisionale di AL.
9.3. Deve parimenti escludersi l'invocato carattere escludente del provvedimento interdittivo a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n.
81/2008, disposto il 4 dicembre 2024 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 01363/2025 REG.RIC.
nei confronti di IC limitatamente al periodo (pregresso) dal 25 giugno 2024 al
18 luglio 2024.
Trattasi di una misura interdittiva che l'aggiudicataria ha dichiarato nel DGUE e che, già nel momento della presentazione delle offerte, aveva cessato di produrre effetti.
Proprio in ragione dell'assenza di attualità del divieto in questione, non è invocabile la causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023.
9.4. Quanto testé esposto permette di superare anche l'ultimo profilo di doglianza avanzato dalla ricorrente circa il supposto carattere mendace delle dichiarazioni rese dall'aggiudicataria sul possesso dei requisiti previsti in tema di salute e sicurezza sul lavoro (nell'ambito della dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla CCIAA di cui all'Allegato 2 alla Lettera di invito). Ciò in ragione – come visto – dell'assenza di precedenti penali in detta materia, dell'irrilevanza della revoca del rating di legalità ai fini della partecipazione alla procedura, dell'esaurimento degli effetti dell'interdizione a contrarre, concernente peraltro fatti di lieve entità, come desumibile dalla breve durata della stessa.
10. Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
11. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01363/2025 REG.RIC.
NI NO, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
LB AM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
LB AM
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NI NO
Pubblicato il 04/03/2026
N. 00517 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01363/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2025, proposto da
ME OS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Catra e Salvatore Molè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG
B65676B555;
contro
AL Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Francesca Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01363/2025 REG.RIC.
IC s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Agatino Cariola e Cinzia Blanco, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina di aggiudicazione del 13 giugno 2025, pubblicata in pari data, successivamente rettificata in data 17 giugno 2025, con cui AL Reti s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione alla controinteressata IC s.p.a. dell'affidamento dei lavori di costruzione della rete gas nel Comune di Auronzo dell'ATEM Belluno (CIG
- B65676B555);
- della nota di rettifica del 17 giugno 2025;
- ove occorra, di tutti i verbali di gara e, ove esistente, della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche se non conosciuti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato e per la condanna dell'Amministrazione a disporre l'esclusione della controinteressata e l'aggiudicazione in favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AL Reti s.p.a. e di IC s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. LB AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 01363/2025 REG.RIC.
1. Con il ricorso in epigrafe, ME OS s.r.l. (d'ora innanzi, solo ME) ha impugnato il provvedimento del 13 giugno 2025 con cui AL Reti s.p.a. (nel prosieguo, solo AL) ha disposto l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'“affidamento dei lavori di costruzione della rete gas nel Comune di Auronzo di
Cadore dell'ATEM di Belluno” in favore di IC s.p.a. (in seguito, solo
IC).
1.1. Al fine della migliore comprensione del thema decidendum, giova precisare che la procedura in discussione è stata indetta da AL, con Lettera di invito del 10 aprile
2025, in qualità di gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATEM) della Provincia di Belluno.
Trattasi di un appalto inerente al settore speciale “gas ed energia termica” ex art. 146 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della durata di 36 mesi con base d'asta pari a €
9.999.000,57, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con punteggio ripartito in 40 punti per l'offerta tecnica e 60 punti per quella economica.
1.2. Per quanto d'interesse, l'art. 6.1 della Lettera di invito ha richiesto ai concorrenti, in merito alle “Condizioni di partecipazione”, “il possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-professionale: Rating feedback operativo. Potranno partecipare alla procedura di gara solo soggetti che, alla data di presentazione delle offerte, abbiano un feedback operativo maggiore o uguale a 60”. L'art. 6.1.2 ha inoltre aggiunto un ulteriore “Requisit[o] di qualifica”, prevedendo che “Il soggetto concorrente deve essere qualificato per almeno una delle seguenti categorie merceologiche di AL: - LL04AG02 costruzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di piccole e medie dimensioni; - LL04AG05 costruzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di grandi dimensioni”.
L'art. 7.6.1 della Lettera di invito ha individuato, quindi, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, precisando che “il punteggio assoluto dell'offerta tecnica è N. 01363/2025 REG.RIC.
attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nello Scoring Model allegato alla presente RdO con la relativa ripartizione dei punteggi”.
Il successivo art. 13.2 della stessa Lettera di invito ha previsto che “Nella busta «B -
Offerta tecnica» dovrà essere inserito, a pena di esclusione, lo «Schema di offerta tecnica» redatto su format allegato alla presente Lettera di invito, nel quale il concorrente proporrà una valutazione della propria offerta sulla scorta dei punteggi previsti nello Scoring model (si precisa che quanto indicato dal concorrente non avrà alcuna efficacia vincolante e potrà essere liberamente apprezzato, verificato e valutato dal Committente)”. Ha dunque individuato, “sinteticamente”, i seguenti elementi oggetto dell'offerta tecnica: “1. Parco Automezzi nelle disponibilità dell'offerente, destinato all'Appalto, per la Gestione (Trasporto) delle risulte generate da Attività Contrattuali, iscritto all'A.N.G.A. a nome dell'Appaltatore; 2. Impatto
Ambientale delle Macchine Operatrici di Cantiere (p.es. escavatori, macchine movimento terra, «terne», ecc.) che l'impresa offerente intende dedicare all'appalto;
3. Impatto Ambientale del Parco Automezzi di Cantiere (Furgoni, Autocarri e
Camion) che l'impresa offerente intende dedicare all'appalto; 4. Rating di legalità;
5. Certificazione in materia di prevenzione della corruzione (ISO 37001); 6.
Certificazione in materia Responsabilità sociale: SA 8000 o, in alternativa, la certificazione PAS 24000:2022; 7. Certificazione in materia di parità di genere
UNI/pdr 125:2022; 8. Percentuale di energia elettrica autoprodotta derivante da fonti rinnovabili; 9. Ricorso al sub-appalto”.
Infine, l'art. 13.2 ha stabilito che “la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica di elementi giustificativi dell'offerta e potrà procedere anche ad accertare
l'effettiva e concreta disponibilità di attrezzature e mezzi e a condurre accertamenti su componenti di un'offerta tecnica - se richiesta -, in relazione ai relativi punti dello
Scoring model. […] Il parco mezzi che in tale fase di verifica sarà dichiarato dall'Offerente dovrà riflettere le caratteristiche di quello illustrato nell'offerta tecnica N. 01363/2025 REG.RIC.
o potrà eventualmente avere caratteristiche migliorative. Nel caso in cui tale parco mezzi portasse a una valutazione di punteggio parziale inferiore a quello relativo ai mezzi dichiarati in offerta, l'offerta stessa non potrà essere ammessa”.
1.3. Stante il sistema di qualificazione adottato da AL ai sensi dell'art. 168 del d.lgs. n. 36/2023, sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata solo gli operatori economici che risultavano già qualificati sul portale fornitori della
Committente, sottoscrittori del Regolamento fornitori e del Patto etico e di integrità.
In seguito alla trasmissione della Lettera di invito a ventidue operatori economici, quattro di essi hanno deciso di partecipare alla gara: ossia ME, quale mandataria del
R.T.I. con mandante NA Impianti s.r.l., IC, SE Impianti s.p.a. e
Canale s.r.l. (quest'ultima esclusa, con provvedimento di AL del 23 maggio 2025, per difformità dell'offerta rispetto alle previsioni della lex specialis).
All'esito della valutazione delle offerte è risultata la seguente graduatoria: al primo posto IC con 94,88 punti, seguita dal R.T.I. ME/NA Impianti s.r.l. con
87,35 punti e, in terza posizione, SE Impianti s.p.a. con 75,94 punti.
DI, con determina del 13 giugno 2025, successivamente rettificata per errore materiale il 17 giugno 2025, AL ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore di IC, al prezzo ribassato di € 8.843.219,13.
2. Avverso questo provvedimento è insorta ME, proponendo due motivi di ricorso:
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 36/2023. Violazione del capitolato speciale di appalto per mancanza della prova di disponibilità dei mezzi specifici all'esecuzione dell'appalto. Eccesso di potere per eclatante difetto istruttorio”.
Nella prospettiva della ricorrente, IC avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura negoziata a causa del mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale: il parco mezzi indicato nello Scoring Model sarebbe infatti carente delle macchine operatrici necessarie al completamento dei lavori, con specifico riferimento N. 01363/2025 REG.RIC.
al rifacimento degli asfalti e al ripristino dei manti di usura (corrispondenti al par.
6.7.4.4 del capitolato speciale “Manto di usura” e al par. 6.7.5 del capitolato speciale
“Scarificazione (fresatura) di conglomerato bituminoso”). Ciò determinerebbe la mancanza insanabile dei requisiti tecnici di partecipazione, tenuto conto che l'aggiudicataria, da un lato, ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto per la realizzazione delle opere oggetto di gara e, dall'altro lato, non ha prodotto alcun contratto di noleggio né lettera di impegno del noleggiatore volti a dimostrare l'immediata reperibilità dei macchinari non inclusi nel proprio parco mezzi aziendale.
II) “Violazione e falsa applicazione degli art. 94, 95 e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs.
36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 168, 169 del d.lgs. 36/2023.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del Regolamento dei fornitori. Omesse dichiarazioni di precedenti condanne ed omessa dichiarazione di azzeramento del rating di legalità da parte della AGCM. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria”.
L'aggiudicazione sarebbe financo illegittima in considerazione di tre precedenti penali riguardanti l'Amministratore Unico di IC per fatti accaduti tra il 2015 e il 2018, relativi a gravi infortuni sul lavoro riportati da personale dipendente: tale circostanza, non dichiarata dall'impresa nel proprio DGUE, rappresenterebbe una violazione dell'art. 12 del Regolamento fornitori, vincolante tra le parti, oltre che un grave illecito professionale con portata escludente, stante il tentativo di influenzare il processo decisionale dell'Ente aggiudicatore. IC avrebbe inoltre omesso di dichiarare la revoca del rating di legalità derivante da violazioni riscontrate dall'AGCM, così come avrebbe riportato un dato parziale in relazione alla sussistenza di un provvedimento interdittivo a contrarre con la Pubblica Amministrazione per violazione dell'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: circostanze parimenti integranti informazioni false e fuorvianti rese alla Stazione appaltante, con portata escludente ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. N. 01363/2025 REG.RIC.
3. Si sono costituiti in giudizio AL e IC, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
4. Con ordinanza n. 396 del 5 settembre 2025, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, riscontrando l'assenza del requisito del fumus boni iuris.
5. DI AL e IC hanno sottoscritto il contratto di appalto relativo ai lavori oggetto di causa (v. doc. 18 depositato da AL).
6. Con ordinanza n. 3578 del 2 ottobre 2025, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che dovesse essere accordata prevalenza all'esigenza legata alla più celere realizzazione dell'opera in questione.
7. All'udienza pubblica del 10 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente sostiene che l'aggiudicataria abbia esibito nel proprio Scoring model “un elenco mezzi parziale ed inadeguato rispetto a tutte le fasi di lavorazione (mancando di indicare tutti i mezzi necessari alle fasi di lavorazione di cui ai par. 6.7.4.4. e 6.7.5 del CSA) che non potrà in alcun modo essere integrato (o supplito) stante la dichiarazione negativa di subappalto, l'assenza di avvalimenti o dichiarazioni di disponibilità al nolo” (v. ricorso, p. 6).
8.1. Al riguardo, deve evidenziarsi che lo Scoring model predisposto da AL è volto a individuare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e i pesi ponderali per l'attribuzione del relativo punteggio, mentre non prescrive affatto quali siano i requisiti di partecipazione alla gara. Ciò si ricava dalla piana lettura dell'art. 7.6.1 della
Lettera di invito, laddove è precisato che il punteggio dell'offerta tecnica “è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nello Scoring model allegato alla presente RdO con la relativa ripartizione dei punteggi”. Il successivo art. 13.2 chiarisce inoltre che ciascun concorrente debba proporre, in sede di presentazione N. 01363/2025 REG.RIC.
dell'offerta tecnica, una valutazione di quest'ultima “sulla scorta dei punteggi previsti nello Scoring model”: ciò a conferma che i criteri indicati nel citato documento siano funzionali, in via esclusiva, alla valutazione della proposta tecnica dei partecipanti.
Tant'è che lo stesso art. 13.2 prosegue invitando gli offerenti “ad utilizzare gli schemi forniti con lo Scoring model per la presentazione della propria offerta tecnica, al fine di uniformare le risposte e ottimizzare il processo di valutazione tecnica”. Donde la conclusione che detto documento di gara abbia l'unico scopo di fornire i parametri e i punteggi per la valutazione dell'offerta tecnica.
I requisiti di partecipazione, sotto il profilo della “Capacità professionale e tecnica”, si trovano invece indicati nella Lettera di invito e coincidono, da un lato, con il possesso di un feedback operativo con scoring maggiore o uguale a 60 (art. 6.1.1) e, dall'altro lato, con l'appartenenza ad almeno una delle due categorie merceologiche di AL afferenti ai Sistemi di Qualifica UE tra LL04AG02 (“Costruzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di piccole e medie dimensioni”) e LL04AG05
(“Costruzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di grandi dimensioni”)
(art. 6.1.2).
8.2. Ebbene, è un dato incontestato che IC sia qualificata per entrambe le suddette categorie merceologiche. A tal proposito, deve evidenziarsi come l'impresa, per potersi qualificare nell'ambito delle citate categorie, abbia dovuto dimostrare di essere già in possesso dei macchinari necessari per le “lavorazioni riguardanti asfalti
e ripristino manti di usura” (di cui la ricorrente lamenta la carenza nel parco macchine aziendale dell'aggiudicataria), individuabili nella “fresatrice” e nella “minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura” (v. doc. 15 depositato da AL).
Ne deriva che proprio il possesso della qualifica richiesta dall'art. 6.1.2 della Lettera di invito rappresenti la condizione necessaria e sufficiente per dimostrare la disponibilità giuridica e materiale di tutti i macchinari occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto della commessa: sicché la mancata indicazione di singole macchine N. 01363/2025 REG.RIC.
operatrici nello Scoring model – peraltro impiegabili in lavorazioni secondarie – non
è certo idonea a dimostrare l'assenza della capacità tecnica e professionale dell'impresa concorrente e, quindi, non è di per sé preclusiva alla sua partecipazione alla procedura negoziata.
Del resto, in piena coerenza con il carattere satisfattivo delle qualificazioni merceologiche al fine di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, la lex specialis non ha prescritto, nell'ambito della richiesta capacità tecnica e professionale, di indicare l'immediata disponibilità di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione di ogni singola prestazione indicata nel capitolato speciale. Dal che risulta comprovato come l'elenco del parco mezzi da includere nello Scoring model sia funzionale soltanto all'eventuale verifica della congruità dell'offerta tecnica.
8.3. In ogni caso, va altresì precisato come l'aggiudicataria abbia ottenuto l'attestazione SOA nella categoria OG6, classifica VIII (v doc. 17 depositato dalla stessa IC), la quale implica il possesso della capacità tecnica per l'esecuzione di “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” per un importo fino a € 15.494.000, superiore al valore dell'appalto oggetto di causa.
Il possesso di questa attestazione di qualificazione, dichiarata da IC nel DGUE, costituisce, di per sé, la “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023.
Donde l'ulteriore conferma del possesso, da parte dell'aggiudicataria, della capacità tecnica e professionale richiesta per partecipare alla gara in discussione.
9. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
La ricorrente contesta la legittimità dell'aggiudicazione in ragione dell'omessa dichiarazione sia della sussistenza di tre sentenze penali di condanna a carico dell'Amministratore Unico di IC (per fatti accaduti tra il 2015 ed il 2018), sia della revoca del rating di legalità a causa delle violazioni riscontrare dall'AGCM. N. 01363/2025 REG.RIC.
Inoltre, rileva un'anomalia nella dichiarazione relativa a un provvedimento di interdizione a contrarre ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008. L'omissione delle citate informazioni integrerebbe – a detta della ricorrente – un grave illecito professionale, in grado di influenzale le decisioni di AL sull'andamento della gara.
9.1. Innanzitutto, è doveroso rilevare come ME abbia soltanto allegato l'esistenza di tre sentenze di condanna coinvolgenti i vertici di IC, desunte da notizie di stampa, senza tuttavia mai produrre in giudizio copia delle stesse, rimaste quindi estranee al fascicolo di causa. In base alla ricostruzione della ricorrente, dette pronunce condannatorie si sostanzierebbero: in “una sentenza penale di condanna (2024) inflitta dal Tribunale di Ascoli per il decesso di un operario nell'anno 2018 per omessa vigilanza sui lavoratori e dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”; in “una sentenza penale di condanna (2018) inflitta dal Tribunale di Ascoli ai danni dell'Amministratore Unico della IC s.p.a. (TI LO […]) per lesioni colpose gravissime ad un operaio”; in “altra sentenza penale di condanna (2015) per lesioni gravi inflitta dal
Tribunale di Gela ai danni dell'Amministratore Unico della IC s.p.a.” (v. ricorso, p. 11).
Sul punto, è dirimente osservare come il certificato del casellario giudiziale riferito all'Amministratore Unico di IC, aggiornato al 25 settembre 2025, non rechi traccia delle condanne penali prospettate dalla ricorrente, indicando a suo carico un unico precedente per “lesioni personali stradali in concorso” in relazione a un fatto del 2017, di cui alla sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila del 6 dicembre 2022.
Non si rinvengono, inoltre, carichi pendenti nei riguardi dello stesso soggetto.
Risulta quindi confermato quanto sostenuto in giudizio dall'Ente aggiudicatore, ossia che nei due certificati del casellario giudiziale acquisiti in sede di gara, l'uno del 27 febbraio 2025 e l'altro del 30 giugno 2025, non risultavano menzionate le condanne a carico dell'Amministratore Unico di IC rese dai Tribunali di Ascoli Piceno e N. 01363/2025 REG.RIC.
di Gela. Così come che il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della IC acquisito dalla stessa AL in sede di verifiche successive all'aggiudicazione, aggiornato al 2 luglio 2025, non menzionasse alcuna sanzione a carico della società.
Ciò trova spiegazione nel fatto che le vicende penali relative a infortuni sul lavoro occorsi ad alcuni dipendenti della IC, riportate nelle notizie di stampa menzionate dalla ricorrente, si sono concluse con un decreto di archiviazione e con una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato (v. docc. 15 e 16 depositati dalla controinteressata).
In ogni caso, i fatti contestati in sede penale – ancorché concernenti reati per cui opera la responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in quanto concernenti condotte di “lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”) – non avrebbero comunque potuto integrare una potenziale causa di esclusione dalla gara, in quanto accaduti oltre tre anni prima dell'indizione della stessa procedura, come stabilito dall'art. 96, comma 10, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023.
Di conseguenza, non v'è ragione per ritenere che l'aggiudicataria abbia commesso un grave illecito professionale tacendo informazioni sui procedimenti penali a carico del proprio Amministratore Unico: e ciò sia perché detti procedimenti non sono sfociati in condanne né in sanzioni amministrative, sia perché, quand'anche ci fossero state pronunce condannatorie, comunque le stesse non sarebbero state idonee ad escludere l'impresa dalla procedura selettiva.
9.2. Né integra un grave illecito professionale il silenzio serbato dall'aggiudicataria nel proprio DGUE in ordine alla revoca del rating di legalità ad opera dell'AGCM.
Invero il rating di legalità ex art. 5-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 21 marzo 2012, n. 27, ha valore soltanto premiale per l'impresa, sicché la N. 01363/2025 REG.RIC.
relativa carenza – a maggior ragione quando dichiarata dalla concorrente in gara, come nel caso di specie – non può sortire un effetto espulsivo dalla procedura.
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “la ratio sottesa all'istituto del rating di legalità è essenzialmente premiale, e non sanzionatoria, essendo volta ad incentivare le imprese al rispetto della legislazione e al rispetto di prassi conformi a canoni etici, non potendo pertanto venire in considerazioni principi che attengono più propriamente alla punibilità, sotto il profilo penale, delle persone fisiche” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2024, n. 3174). Proprio in forza di tale connotato positivo del rating, “l'ordinamento collega alla sua attribuzione conseguenze favorevoli, ma esclude che il diniego di attribuzione o di rinnovo determinino direttamente conseguenze pregiudizievoli per le imprese (come accade in presenza delle cause di esclusione dalle gare pubbliche)” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma,
Sez. I, 26 marzo 2025, n. 6170).
Ne consegue che l'informazione che i concorrenti dovevano dichiarare nello Scoring model circa il possesso del rating di legalità – richiesta dall'art. 13.2, numero 4, della
Lettera di invito – servisse soltanto a valutare le rispettive offerte tecniche, in coerenza con la funzione propria di quel modello di attribuzione del punteggio predisposto da
AL. Sicché IC non era tenuta a informare l'Ente aggiudicatore sulla revoca del rating, posto che, per la valutazione della sua offerta tecnica, era sufficiente che dichiarasse il possesso o meno dello stesso indicatore di legalità.
Pertanto la dichiarazione di IC, resa in sede di gara, di “non essere in possesso del rating di legalità”, con relativa autoassegnazione del punteggio pari a zero rispetto a tale parametro valutativo, non implica alcuna omissione informativa sull'affidabilità dell'impresa tale da influenzare indebitamente il processo decisionale di AL.
9.3. Deve parimenti escludersi l'invocato carattere escludente del provvedimento interdittivo a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n.
81/2008, disposto il 4 dicembre 2024 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 01363/2025 REG.RIC.
nei confronti di IC limitatamente al periodo (pregresso) dal 25 giugno 2024 al
18 luglio 2024.
Trattasi di una misura interdittiva che l'aggiudicataria ha dichiarato nel DGUE e che, già nel momento della presentazione delle offerte, aveva cessato di produrre effetti.
Proprio in ragione dell'assenza di attualità del divieto in questione, non è invocabile la causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023.
9.4. Quanto testé esposto permette di superare anche l'ultimo profilo di doglianza avanzato dalla ricorrente circa il supposto carattere mendace delle dichiarazioni rese dall'aggiudicataria sul possesso dei requisiti previsti in tema di salute e sicurezza sul lavoro (nell'ambito della dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla CCIAA di cui all'Allegato 2 alla Lettera di invito). Ciò in ragione – come visto – dell'assenza di precedenti penali in detta materia, dell'irrilevanza della revoca del rating di legalità ai fini della partecipazione alla procedura, dell'esaurimento degli effetti dell'interdizione a contrarre, concernente peraltro fatti di lieve entità, come desumibile dalla breve durata della stessa.
10. Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
11. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità delle questioni oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 01363/2025 REG.RIC.
NI NO, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
LB AM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
LB AM
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NI NO