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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 869/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ID TO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. AN ET OF Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo in data
8.5.2025, promossa con atto di citazione in appello da
c.f. ), con sede in Vicenza, Parte_1 P.IVA_1
Via del Commercio n. 56, in persona del legale rappresentante dott. , Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Antonio Del Ben;
appellante contro
(c.f. Controparte_1 Controparte_2
), con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, per il tramite della P.IVA_2
sua mandataria e procuratrice speciale c.f. , con sede Controparte_3 P.IVA_3
1 legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del suo Procuratore speciale dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Della Giovanna;
Controparte_4
appellata
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 505/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 28.3.2025.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito: in completa riforma della sentenza impugnata revocare, dichiarare nullo, ovvero annullare ovvero ancora dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 2168/2022 del
22.11.2022 e n. 5383/2022 r.g. del Tribunale di Vicenza, in considerazione del fatto che la pretesa creditoria azionata da controparte è prescritta, indimostrata e infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati.
Accertare e dichiarare che nulla l'attore deve alla convenuta opposta.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore antistatario.
In via istruttoria: si chiede che venga svolta un'attività peritale diretta a verificare l'andamento del rapporto che avrebbe determinato il credito azionato dalla banca convenuta.
Si propone che al CTU venga sottoposto il seguente quesito:
'Previo esame degli atti e dei documenti di causa, nonché considerati i decreti ministeriali che hanno provveduto alle rilevazioni trimestrali del tasso soglia per le singole tipologie di operazioni, dica il CTU se il credito vantato nell'ambito del presente giudizio da parte dell' odierno convenuto sia stato calcolato in violazione della disposizione di cui all'art. CP_5
644 c.p. nonché dell'art. 2 della L. 108/96 ovvero in violazione delle previsioni contrattuali,
2 applicando interessi, oneri, competenze e/o spese comunque denominate non previste e non dovute ovvero derivanti dall'applicazione di clausole nulle e/o invalide in ragione della loro assoluta e non sanabile indeterminatezza. In particolare si chiede che il CTU stabilisca:
- il tasso di interesse annuo trimestralmente pattuito e quello effettivamente praticato a carico di
Cont a valere sui rapporti creditizi intrattenuti con la Banca cedente il credito, tenendo conto di tutte le remunerazioni di cui al 4° Comma dell'Art. 644 C.P., escluse quelle per imposte e tasse.
- se il tasso come sopra determinato sia superiore al tasso soglia trimestralmente vigente così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex comma 4°, art. 2, Legge N° 108/1996, per le differenti corrispondenti categorie di credito.
- se sia stato o meno rispettato il dettato della legge 17 febbraio 1992, n. 154 e del D.M. 24 aprile
1992 e successive modifiche sulla Trasparenza Bancaria.
- Verifichi altresì il CTU se la Banca, nel corso del rapporto, abbia esercitato il proprio ius variandi dello spread (saggio per la banca), in che periodi ciò sia avvenuto e per effetto di tale cambiamento si sia generato un superamento dei Tassi Soglia e dei Tassi Medi di Mercato
(TEGM).
- A quanto ammontino gli importi illecitamente addebitati;
- A quanto ammontino gli importi addebitati in violazione delle prescrizioni contrattuali ovvero per effetto di clausole indeterminate nell'oggetto;
- Se esista agli atti del giudizio documentazione relativa all'andamento dei rapporti bancari sopraindicati sin dalla sottoscrizione dei relativi contratti e in caso negativo assuma il valore del debito del correntista, alla data del primo documento disponibile, come a saldo zero;
- Se sia stata fatta applicazione delle commissioni di massimo scoperto, distintamente intrafido ed extrafido, e in quale periodo;
3 Quali siano i conteggi delle somme dovute a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, alla stregua dei seguenti criteri:
Escludendo il tasso di interesse pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero derivante da clausole indeterminate e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
Escludendo le commissioni di massimo scoperto e ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta dei conti correnti ordinari e dei conti anticipi non espressamente previsti in contratto o comunque indeterminati nella misura o privi di causa, nonché gli eventuali interessi usurari;
Escludendo gli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
In subordine, escludendo la commissione di massimo scoperto sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente;
Attribuendo alle operazioni passive per il cliente, la valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, la valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro.
Il CTU, all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti – debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificherà se e quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul conto corrente n. 100110 e sul conto corrente 2557 (ex 1652 e 10240) ovvero se l'odierna attrice fosse in realtà a credito verso la banca ed in che misura.'
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si chiede la distrazione delle spese in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario”;
- per parte appellata:
“Nel merito:
4 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avverso appello e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, anche istruttorie e/o riconvenzionali, ex adverso formulate e le eccezioni sollevate, in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio e, in ogni caso, del tutto infondate e, per l'effetto;
2) confermare integralmente l'impugnata Sentenza n. 505/2025 del 28.03.2025 del Tribunale di
Vicenza.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2168/2022 Parte_1
del 22.11.2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in favore di per l'importo di Controparte_2
€ 278.539,04 oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 2.7.2021 al saldo e spese d'ingiunzione. Il credito era stato azionato dall'istante in quanto cessionaria di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 d.lgs 385/93 e artt. 1 e 4 della L. 130/1999 in ragione del contratto datato
30.6.2021 con la società RT S.r.l., alla quale erano stati ceduti da Controparte_7
- che in data 29.3.2017 aveva comunicato la revoca degli affidamenti e il recesso da tutti i rapporti intrattenuti, con passaggio a sofferenza della posizione - i crediti già nella titolarità di Banca
Contr Antonveneta s.p.a., poi fusa per incorporazione in derivanti da un contratto con CP_9
di apertura di credito in conto corrente fino a 1 milione di euro, garantito da ipoteca sugli immobili della debitrice, e da un finanziamento chirografario di € 300.000,00 concesso in data
19.11.2010 a e si erano poi fuse per incorporazione CP_10 CP_10 CP_9
in . Parte_1
5 Con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. l'ingiunta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire della convenuta opposta, che non avrebbe dimostrato la titolarità del proprio credito, nonché la prescrizione del credito azionato, atteso che la missiva del 29.3.2017 non presentava contenuto di diffida e non aveva costituito in mora l'opponente; nel merito, è stata contestata la pretesa creditoria avversaria, attesa la mancanza di prova del credito azionato, essendo escluso che la certificazione dell'art. 50 TUB possa avere valore probatorio nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria Controparte_2
esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma
Cont del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, la condanna di al pagamento della medesima somma.
Rigettata dal giudice l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo, la causa è stata istruita con la mera acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, precisate da queste le rispettive conclusioni all'udienza del
17.12.2024, è stata decisa con la sentenza n. 505/2024, pubblicata in data 28.3.2025, con la quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n.
2168/2022, e condannato l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente documentate le cessioni dei crediti da
Contr Banca Antonveneta poi divenuta ad RT prima e a poi, ha escluso la prescrizione CP_2
- osservando che nel mutuo essa inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e che, con riguardo ad entrambi i rapporti, la comunicazione di revoca degli affidamenti esprimeva
6 l'intenzione di esercitare il diritto di credito indicato dal dichiarante – e, quanto alla prova dell'esistenza del credito, ha osservato che le contestazioni sollevate dall'opponente erano del tutto generiche e ciò consentiva di ritenere prova sufficiente la certificazione ex art. 50 T.U.B., non essendone contestata la conformità alle scritture contabili della banca.
Con atto di appello notificato in data 30.4.2025, l'attrice opponente ha proposto appello avverso la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui si è pronunciata in ordine alla legittimazione attiva c.d. sostanziale (id est titolarità del credito) dell'ingiungente avendo erroneamente, secondo la Controparte_2
parte, il Tribunale ritenuto che le cessioni sarebbero provate dai documenti n. 2, 6, 7 costituiti dagli estratti delle pubblicazioni delle cessioni in Gazzetta Ufficiale e dalla dichiarazione di
RT S.r.l. secondo la quale il credito oggetto della procedura monitoria sarebbe stato ricompreso nell'operazione di cessione operata in favore di CP_2
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2394 – 2395 e 2943 c.c. per avere il Tribunale di Vicenza giudicato infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Ha osservato in proposito
[...]
CP_1 che: il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato nel 2007 aveva durata biennale (art. 8 del contratto), e dunque, il rapporto era certamente scaduto già alla data 16 luglio
2009; il contratto di mutuo chirografario, pur avendo durata di sessanta mesi, prevedeva la decadenza dal beneficio del termine (art. 7) in caso di modifica delle condizioni patrimoniali del debitore ovvero, ai sensi dell'art. 1186 c.c., di insolvenza dello stesso, così che la scadenza delle obbligazioni andrebbe collocata quanto meno nell'anno 2009 per il contratto di apertura di credito e in prossimità dell'apertura del rapporto per il contratto di mutuo;
la raccomandata a.r.
7 del 29.3.2017 non può aver avuto efficacia interruttiva, non contenendo alcuna richiesta di pagamento.
Col terzo motivo d'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che la Banca avesse dimostrato l'esistenza e l'entità del proprio credito, avendo questa prodotto soltanto le certificazioni ai sensi dell'art. 50 T.U.B., dalle quali non è possibile neppure individuare in modo chiaro il rapporto a cui i dati si riferiscono e che in ogni caso hanno efficacia probatoria soltanto nell'ambito del procedimento monitorio: la banca, nella successiva fase del procedimento a cognizione piena, è tenuta a fornire la prova della formazione del credito dedotto, ricostruendo il rapporto e il suo andamento dalla nascita fino alla chiusura dello stesso con il passaggio a sofferenza..
Si è costituita l'appellata per il tramite della procuratrice Controparte_1
l'appellata ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, concludendo per Controparte_3
il rigetto degli stessi.
Sospesa ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con provvedimento del
26.9.2024 l'intestata Corte ha fissato udienza per la discussione e decisione della causa al
27.11.2025, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La decisione è depositata nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Primo motivo d'appello: difetto di titolarità attiva del credito azionato in via monitoria in capo a Controparte_1
Come anticipato, il primo motivo d'appello è volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la titolarità attiva del credito azionato in via monitoria in capo all'ingiungente opposta, pur in assenza, secondo l'appellante, di adeguata
8 prova circa l'inclusione di tale credito nelle cessioni in blocco fatte valere dalla cessionaria. Va dato atto che in questi termini l'appellante ha precisato il senso della propria eccezione: “In replica alla comparsa avversaria – con la quale l'appellata ha sostenuto che non vi sarebbe stata contestazione sull'esistenza del contratto di cessione – si evidenzia che con l'opposizione a decreto ingiuntivo era stato eccepito il difetto di legittimazione ad agire di in quanto CP_2
la stessa non aveva fornito la dimostrazione della titolarità del credito in relazione alla quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.
Sono pertanto errati gli assunti di controparte sull'assenza di contestazione sull'esistenza del contratto di cessione posto che l'eccezione sollevata dall'opponente ha riguardato specificamente proprio la titolarità e, quindi, l'esistenza della posizione azionata.
Esiste peraltro un preciso onere di allegazione e di prova documentale in capo alla parte cessionaria dell'inclusione della specifica posizione tra quelle di cui la stessa afferma di essere stata cessionaria” (nota conclusiva, pag. 7).
Sul punto, posto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020, n. 4116/2016), va premesso che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre
9 distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle
10 suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (v., in motivazione, Cass. n. 17944/2023; più recentemente richiamata da Cass. n. 28790/2024, Cass. n. 21279/2025, Cass. n. 28335/2025).
Tanto premesso, con riferimento alla titolarità attiva del credito azionato in via monitoria in capo a (primo profilo di censura), e ribadito che nella specie la doglianza fatta valere CP_2
11 rientra nella prima delle ipotesi considerate dal precedente giurisprudenziale richiamato
(contestazione dell'inclusione del credito nell'atto di cessione, non della cessione in sé), il motivo dev'essere rigettato.
Come osservato dal Tribunale, quanto alla prima cessione, la convenuta odierna appellata ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 7, del
16.1.2020 (doc. 6 primo grado), dal quale si evince che RT S.r.l. aveva CP_2
acquistato da “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche Controparte_12
di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) […] derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019". Non vi è dubbio che il credito per cui è causa (derivante da un'apertura di credito con garanzia ipotecaria e da un finanziamento chirografario) presentasse gli specifici requisiti per rientrare tra quelli oggetto di cessione, essendo stato passato a sofferenza nel 2017 (doc. 11 primo grado). L'avviso riporta CP_2
peraltro l'indicazione del sito internet in cui è possibile verificare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della prima operazione di cessione intervenuta.
Quanto alla seconda cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, parte II, n. 89, del 29.7.2021 (doc. 2 primo grado), chiarisce che CP_2 [...]
ha acquistato da RT S.r.l. tutti i crediti (in euro e soggetti alla legge italiana) di CP_2
cui RT era divenuta titolare, tra l'altro, per effetto della cessione di cui al già richiamato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte 2°, n. 7, in data 16.1.2020.
La produzione documentale, che indica come ceduti tutti i crediti di cui alla precedente cessione, fornisce prova univoca dell'inclusione anche del credito per cui è causa in quelli ceduti, in virtù della vocazione omnicomprensiva ricavabile dal dato testuale presente nell'avviso pubblicato in
12 G.U.
Infine il doc. 9 depositato dalla convenuta opposta nel giudizio di primo grado riporta la dichiarazione resa dalla cedente RT S.r.l. che conferma l'inclusione del credito oggetto di causa a trattasi di ulteriore elemento che la giurisprudenza, anche di Controparte_2
legittimità, considera utile a dimostrare la titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria
(Cass., n. 10200/2021).
Secondo motivo d'appello: la (eccepita) prescrizione del credito azionato in via monitoria da Controparte_1
Anche il secondo motivo d'appello, col quale l'appellante ha lamentato il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo al credito monitoriamente azionato, è infondato.
Con particolare riferimento al rapporto di finanziamento, è sufficiente rammentare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel "contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass., n. 17798/2011; nello stesso senso, Cass.,
n. 19291/2010); d'altra parte "la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti" (Cass., n. 18951/2013).
13 Nella specie il finanziamento è stato stipulato nel 2010 con restituzione prevista in 60 rate mensili
(a decorrere dal 10 dicembre 2010), così che, decorrendo la prescrizione dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata, risulta, anche senza considerare ulteriori atti interruttivi, che la notificazione del decreto ingiuntivo intervenuta il 25.11.2022 ha tempestivamente interrotto il termine decennale di prescrizione.
Palesemente infondato è, in senso contrario, il riferimento dell'appellante all'istituto della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., posto che per il prodursi del relativo effetto occorre un'esplicita manifestazione di volontà del creditore: la richiesta integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (cfr. Cass. n. 20042/2020 e n. 6984/2003).
Si può quindi escludere che, quale che sia stata la situazione finanziaria e patrimoniale della debitrice tra la data di stipula del mutuo (2010) e quella di revoca degli affidamenti (2017), il termine di prescrizione sia decorso in data antecedente al secondo momento (che può aver prodotto l'effetto di cui sopra), se non per effetto dell'anteriore scadenza del termine pattuito per la restituzione dell'ultima rata (60 mesi dal 10.12.2010).
Si deve comunque riconoscere efficacia interruttiva anche alla raccomandata ricevuta da
[...]
CP_1 il 19.4.2017, con il seguente testo: “Con la presente comunichiamo di aver provveduto, alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dei rapporti da Voi intrattenuti con la nostra Banca. Al riguardo Vi confermiamo l'inibizione all'emissione di assegni invitandoVi alla restituzione del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'Italia, questa Banca ha provveduto a classificare la Vostra posizione a sofferenza”.
La comunicazione, pur in assenza di una formale intimazione al pagamento, indica la volontà del
14 creditore di esercitare il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore, posto che l'atto di costituzione in mora non è soggetto a rigore di forme salvo la forma scritta e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente e con qualsiasi scritto diretto al debitore la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. ex multis Cass., n. 15140/2021).
La conclusione circa la natura di tale comunicazione assume tuttavia portata secondaria (del tutto evidente essendo la mancata prescrizione quantomeno del credito relativo al mutuo) alla luce di quanto si osserverà con l'esame del terzo motivo di gravame.
Terzo motivo d'appello: la prova del credito azionato in via monitoria da
[...]
Controparte_1
Come si è anticipato, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente provato il (duplice) credito dell'ingiungente opposta a fronte della produzione delle certificazioni ex art. 50 T.U.B. e della genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente, che nell'appellare la decisione ha eccepito che la controparte si era limitata a depositare una copia, priva di sottoscrizione, del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato con l'allora società (risulta la sottoscrizione del solo documento di sintesi) e senza l'allegazione CP_9
del piano di ammortamento (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio) e a depositare la copia del contratto di finanziamento chirografario a medio termine stipulato il 19.11.2010 da Controparte_13
(doc. 13 fascicolo monitorio), oltre agli estratti conto ex art. 50 del Dlgs 385/93 (docc. 7 –
[...]
11 primo grado) emessi da RT S.r.l. al fine di attestare il saldo al 1° luglio 2021, CP_2
privi di ricostruzione analitica dell'andamento dei detti rapporti.
Con l'ordinanza del 26.9.2025 con la quale ha sospeso ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, questa Corte ha evidenziato in termini generali un difetto di
15 allegazione e di prova con riguardo alla formazione ed all'ammontare del credito dedotto dall'ingiungente non essendo agevole comprendere, con Controparte_1
riguardo alla somma sempre indicata in atti solo nell'importo complessivo, quale parte di esso fosse riferibile all'apertura di credito e quale al finanziamento chirografario, posto che le quattro certificazioni ex art. 50 T.U.B. prodotte non contengono indicazione della causale.
Come anticipato, l'esposizione debitoria complessiva – per cui è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo – pari ad € 278.539,04, è riferita alla somma dei debiti risultati all'esito dei due rapporti bancari dedotti ed è conforme alla somma dei quattro saldi autocertificati da dirigente di RT S.r.l. ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (docc. da 7 a 10 fasc. monitorio, doc. 11 primo grado). CP_2
A fronte della sollecitazione espressa da questa Corte, la Banca ha precisato che la ridetta esposizione debitoria complessiva è così composta:
➢ € 113.946,97 (di cui € 96.925,19 per capitale ed € 17.021,78 per interessi) quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 19.11.2010 (doc. 16 fasc. 1° grado;
CP_2
➢ € 164.592,07 (di cui € 162.846,34 per capitale ed € 1.745,73 per interessi) quale scoperto del conto corrente ove era stata registrata l'apertura di credito con garanzia ipotecaria del 16.7.2007
(docc. 17, 18, 19, 23 e 24 fasc. 1° grado . CP_2
Orbene, ritiene il Collegio che il credito sia sufficientemente provato solo per quanto riguarda l'importo di € 113.946,97 - compresi interessi al 1.7.2021 - relativo al finanziamento chirografario.
Quanto al rapporto di finanziamento, infatti, è noto che, sia quanto al capitale sia quanto agli interessi, il mutuante soddisfa il suo onere con la prova dell'esistenza del titolo - con disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti - e dell'erogazione della somma,
16 essendo onere del mutuatario di provare la corresponsione di somme con l'effetto di estinguere integralmente o parzialmente il credito (v. Cass., n. 16631/25, 3015/2020).
In altri termini, quando il titolo sia costituito da contratti di finanziamento, a differenza di quanto accade per i rapporti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è necessario depositare gli estratti conto che riproducono l'elenco delle movimentazioni contrattuali, potendo il creditore limitarsi a depositare il contratto (v. ancora Cass., n. 13533/2001).
Nella specie, il contratto di finanziamento è stato prodotto (doc. 13 primo grado), CP_14
ed esso contiene sia la quietanza rilasciata dal mutuatario circa l'intervenuta erogazione dell'intero importo di € 300.000,00 sia la pattuizione relativa agli interessi corrispettivi e di mora;
il “saldaconto” che (sulla base delle delucidazioni fornite dall'istituto di credito) è riferito a detto rapporto (non rilevando che lo stesso sia stato formato da RT S.r.l.: la prerogativa è stata attribuita anche ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione - e conseguentemente anche ai loro mandatari - direttamente dalla legge: cfr. Cass., n. 20626/2021) indica come dovuta una somma comunque inferiore a quella erogata e a tale importo è limitata la domanda;
a fronte di ciò, l'odierna appellante non ha provato la restituzione di somme riferite al rapporto in esame nè ha messo in dubbio di essersi resa inadempiente;
la stessa ha, per il resto, espresso contestazioni generiche ed anche quelle che si traggono indirettamente dalla richiesta di c.t.u. contabile risultano essenzialmente riferite al diverso rapporto di conto corrente con apertura di credito.
A diversa conclusione si deve giungere per quanto riguarda quest'ultimo rapporto.
In tale caso il contratto iniziale nulla dice (e tantomeno prova) circa l'utilizzo che dell'apertura di credito sia stato fatto dalla parte e le tre certificazioni ex art. 50 T.U.B. che, sommate – a
17 quanto si è appreso – indicano l'importo che costituirebbe il credito della banca a tale titolo non consentono minimamente di comprendere come lo stesso si sia formato. In una situazione siffatta, caratterizzata da manifesto difetto di allegazione e di prova da parte del creditore, non può quest'ultimo eccepire vittoriosamente la genericità delle contestazioni sollevate dal preteso debitore (riferite proprio alla mancata prova del credito), posto che ogni più specifica contestazione è in concreto impedita dal difetto stesso di deduzione della parte sulla quale ricadeva primariamente il relativo onere, avendo la stessa assunto l'iniziativa monitoria: “la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass., n. 14640/2018).
Nella specie, l'appellata in nota conclusiva ha scritto: “In ogni caso, si è già detto che, a tacitazione tombale di ogni avversa doglianza sul punto, in allegato alla memoria ex art. 183, c.
6, n. 2 c.p.c., depositata in 1° grado, la convenuta opposta, odierna appellata, ha prodotto la serie
18 integrale degli estratti conto (docc. 23 e 24 fasc. 1° grado ”. Orbene, è vero che in CP_2
calce alla memoria citata la ha indicato la produzione degli estratti conto “integrali”, ma, CP_2
com'è agevole verificare nel fascicolo telematico del processo di primo grado, la produzione non
è in concreto mai avvenuta;
tant'è che nel riprodurre nel presente grado di giudizio il fascicolo di parte del grado precedente, la parte non ha, neppure nella presente sede, depositato nessun estratto conto analitico.
In conclusione, posto che in un caso quale quello di specie l'esatto ammontare della pretesa creditoria dipende dall'uso flessibile delle somme di denaro da parte del correntista, il difetto di allegazione già rimarcato, unitamente al mancato deposito degli estratti conto analitici, impedisce di ritenere provato il credito - genericamente - dedotto dalla cessionaria.
L'esito dell'appello e il regolamento delle spese di lite
Ne conseguono la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente a pagare il minore importo di € 113.946,97 (di cui € 96.925,19 per capitale ed € 17.021,78 per interessi), oltre ulteriori interessi come da contratto dal 2.7.2021.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere regolate secondo la soccombenza in ogni caso verificatasi a carico della parte opponente appellante, ma con liquidazione, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base del valore della controversia in relazione al credito accertato
(decisum) e non a quello, maggiore, dedotto (disputatum) - cfr. ex multis Cass., n. 22462/2019,
n. 28417/2018, n. 16440/2017 - in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, ai minimi per la fase di trattazione in considerazione dell'esiguità dell'attività svolta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
19 deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto e, pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 505/2025 pubblicata il 28.3.2025 emessa in data 28.3.2025 dal Tribunale di Vicenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 2168/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza e condanna
[...]
al pagamento in favore della parte appellata del minore importo di € Parte_3
113.946,97 (di cui € 96.925,19 per capitale ed € 17.021,78 per interessi), oltre ulteriori interessi al tasso convenzionale dal 2.7.2021;
2) condanna l'opponente appellante alla rifusione in favore Parte_3
dell'appellata delle spese di lite, che liquida quanto al giudizio di primo grado in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, e quanto al presente grado di giudizio, in € 12.154,00 per compensi professionali, rimborso forfetario 15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
AN ET OF ID TO
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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 869/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ID TO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. AN ET OF Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo in data
8.5.2025, promossa con atto di citazione in appello da
c.f. ), con sede in Vicenza, Parte_1 P.IVA_1
Via del Commercio n. 56, in persona del legale rappresentante dott. , Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Antonio Del Ben;
appellante contro
(c.f. Controparte_1 Controparte_2
), con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, per il tramite della P.IVA_2
sua mandataria e procuratrice speciale c.f. , con sede Controparte_3 P.IVA_3
1 legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del suo Procuratore speciale dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Della Giovanna;
Controparte_4
appellata
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 505/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 28.3.2025.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito: in completa riforma della sentenza impugnata revocare, dichiarare nullo, ovvero annullare ovvero ancora dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 2168/2022 del
22.11.2022 e n. 5383/2022 r.g. del Tribunale di Vicenza, in considerazione del fatto che la pretesa creditoria azionata da controparte è prescritta, indimostrata e infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati.
Accertare e dichiarare che nulla l'attore deve alla convenuta opposta.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore antistatario.
In via istruttoria: si chiede che venga svolta un'attività peritale diretta a verificare l'andamento del rapporto che avrebbe determinato il credito azionato dalla banca convenuta.
Si propone che al CTU venga sottoposto il seguente quesito:
'Previo esame degli atti e dei documenti di causa, nonché considerati i decreti ministeriali che hanno provveduto alle rilevazioni trimestrali del tasso soglia per le singole tipologie di operazioni, dica il CTU se il credito vantato nell'ambito del presente giudizio da parte dell' odierno convenuto sia stato calcolato in violazione della disposizione di cui all'art. CP_5
644 c.p. nonché dell'art. 2 della L. 108/96 ovvero in violazione delle previsioni contrattuali,
2 applicando interessi, oneri, competenze e/o spese comunque denominate non previste e non dovute ovvero derivanti dall'applicazione di clausole nulle e/o invalide in ragione della loro assoluta e non sanabile indeterminatezza. In particolare si chiede che il CTU stabilisca:
- il tasso di interesse annuo trimestralmente pattuito e quello effettivamente praticato a carico di
Cont a valere sui rapporti creditizi intrattenuti con la Banca cedente il credito, tenendo conto di tutte le remunerazioni di cui al 4° Comma dell'Art. 644 C.P., escluse quelle per imposte e tasse.
- se il tasso come sopra determinato sia superiore al tasso soglia trimestralmente vigente così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex comma 4°, art. 2, Legge N° 108/1996, per le differenti corrispondenti categorie di credito.
- se sia stato o meno rispettato il dettato della legge 17 febbraio 1992, n. 154 e del D.M. 24 aprile
1992 e successive modifiche sulla Trasparenza Bancaria.
- Verifichi altresì il CTU se la Banca, nel corso del rapporto, abbia esercitato il proprio ius variandi dello spread (saggio per la banca), in che periodi ciò sia avvenuto e per effetto di tale cambiamento si sia generato un superamento dei Tassi Soglia e dei Tassi Medi di Mercato
(TEGM).
- A quanto ammontino gli importi illecitamente addebitati;
- A quanto ammontino gli importi addebitati in violazione delle prescrizioni contrattuali ovvero per effetto di clausole indeterminate nell'oggetto;
- Se esista agli atti del giudizio documentazione relativa all'andamento dei rapporti bancari sopraindicati sin dalla sottoscrizione dei relativi contratti e in caso negativo assuma il valore del debito del correntista, alla data del primo documento disponibile, come a saldo zero;
- Se sia stata fatta applicazione delle commissioni di massimo scoperto, distintamente intrafido ed extrafido, e in quale periodo;
3 Quali siano i conteggi delle somme dovute a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, alla stregua dei seguenti criteri:
Escludendo il tasso di interesse pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero derivante da clausole indeterminate e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
Escludendo le commissioni di massimo scoperto e ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta dei conti correnti ordinari e dei conti anticipi non espressamente previsti in contratto o comunque indeterminati nella misura o privi di causa, nonché gli eventuali interessi usurari;
Escludendo gli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
In subordine, escludendo la commissione di massimo scoperto sulle somme utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente;
Attribuendo alle operazioni passive per il cliente, la valuta al giorno dell'operazione, e per le operazioni attive, la valuta al giorno di acquisizione della disponibilità del denaro.
Il CTU, all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti – debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificherà se e quale fosse la reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria sul conto corrente n. 100110 e sul conto corrente 2557 (ex 1652 e 10240) ovvero se l'odierna attrice fosse in realtà a credito verso la banca ed in che misura.'
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si chiede la distrazione delle spese in favore del sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario”;
- per parte appellata:
“Nel merito:
4 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avverso appello e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, anche istruttorie e/o riconvenzionali, ex adverso formulate e le eccezioni sollevate, in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio e, in ogni caso, del tutto infondate e, per l'effetto;
2) confermare integralmente l'impugnata Sentenza n. 505/2025 del 28.03.2025 del Tribunale di
Vicenza.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2168/2022 Parte_1
del 22.11.2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in favore di per l'importo di Controparte_2
€ 278.539,04 oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 2.7.2021 al saldo e spese d'ingiunzione. Il credito era stato azionato dall'istante in quanto cessionaria di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 d.lgs 385/93 e artt. 1 e 4 della L. 130/1999 in ragione del contratto datato
30.6.2021 con la società RT S.r.l., alla quale erano stati ceduti da Controparte_7
- che in data 29.3.2017 aveva comunicato la revoca degli affidamenti e il recesso da tutti i rapporti intrattenuti, con passaggio a sofferenza della posizione - i crediti già nella titolarità di Banca
Contr Antonveneta s.p.a., poi fusa per incorporazione in derivanti da un contratto con CP_9
di apertura di credito in conto corrente fino a 1 milione di euro, garantito da ipoteca sugli immobili della debitrice, e da un finanziamento chirografario di € 300.000,00 concesso in data
19.11.2010 a e si erano poi fuse per incorporazione CP_10 CP_10 CP_9
in . Parte_1
5 Con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. l'ingiunta ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire della convenuta opposta, che non avrebbe dimostrato la titolarità del proprio credito, nonché la prescrizione del credito azionato, atteso che la missiva del 29.3.2017 non presentava contenuto di diffida e non aveva costituito in mora l'opponente; nel merito, è stata contestata la pretesa creditoria avversaria, attesa la mancanza di prova del credito azionato, essendo escluso che la certificazione dell'art. 50 TUB possa avere valore probatorio nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria Controparte_2
esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma
Cont del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, la condanna di al pagamento della medesima somma.
Rigettata dal giudice l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo, la causa è stata istruita con la mera acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, precisate da queste le rispettive conclusioni all'udienza del
17.12.2024, è stata decisa con la sentenza n. 505/2024, pubblicata in data 28.3.2025, con la quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n.
2168/2022, e condannato l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente documentate le cessioni dei crediti da
Contr Banca Antonveneta poi divenuta ad RT prima e a poi, ha escluso la prescrizione CP_2
- osservando che nel mutuo essa inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e che, con riguardo ad entrambi i rapporti, la comunicazione di revoca degli affidamenti esprimeva
6 l'intenzione di esercitare il diritto di credito indicato dal dichiarante – e, quanto alla prova dell'esistenza del credito, ha osservato che le contestazioni sollevate dall'opponente erano del tutto generiche e ciò consentiva di ritenere prova sufficiente la certificazione ex art. 50 T.U.B., non essendone contestata la conformità alle scritture contabili della banca.
Con atto di appello notificato in data 30.4.2025, l'attrice opponente ha proposto appello avverso la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui si è pronunciata in ordine alla legittimazione attiva c.d. sostanziale (id est titolarità del credito) dell'ingiungente avendo erroneamente, secondo la Controparte_2
parte, il Tribunale ritenuto che le cessioni sarebbero provate dai documenti n. 2, 6, 7 costituiti dagli estratti delle pubblicazioni delle cessioni in Gazzetta Ufficiale e dalla dichiarazione di
RT S.r.l. secondo la quale il credito oggetto della procedura monitoria sarebbe stato ricompreso nell'operazione di cessione operata in favore di CP_2
Col secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2394 – 2395 e 2943 c.c. per avere il Tribunale di Vicenza giudicato infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Ha osservato in proposito
[...]
CP_1 che: il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato nel 2007 aveva durata biennale (art. 8 del contratto), e dunque, il rapporto era certamente scaduto già alla data 16 luglio
2009; il contratto di mutuo chirografario, pur avendo durata di sessanta mesi, prevedeva la decadenza dal beneficio del termine (art. 7) in caso di modifica delle condizioni patrimoniali del debitore ovvero, ai sensi dell'art. 1186 c.c., di insolvenza dello stesso, così che la scadenza delle obbligazioni andrebbe collocata quanto meno nell'anno 2009 per il contratto di apertura di credito e in prossimità dell'apertura del rapporto per il contratto di mutuo;
la raccomandata a.r.
7 del 29.3.2017 non può aver avuto efficacia interruttiva, non contenendo alcuna richiesta di pagamento.
Col terzo motivo d'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che la Banca avesse dimostrato l'esistenza e l'entità del proprio credito, avendo questa prodotto soltanto le certificazioni ai sensi dell'art. 50 T.U.B., dalle quali non è possibile neppure individuare in modo chiaro il rapporto a cui i dati si riferiscono e che in ogni caso hanno efficacia probatoria soltanto nell'ambito del procedimento monitorio: la banca, nella successiva fase del procedimento a cognizione piena, è tenuta a fornire la prova della formazione del credito dedotto, ricostruendo il rapporto e il suo andamento dalla nascita fino alla chiusura dello stesso con il passaggio a sofferenza..
Si è costituita l'appellata per il tramite della procuratrice Controparte_1
l'appellata ha escluso la fondatezza dei motivi d'appello, concludendo per Controparte_3
il rigetto degli stessi.
Sospesa ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con provvedimento del
26.9.2024 l'intestata Corte ha fissato udienza per la discussione e decisione della causa al
27.11.2025, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La decisione è depositata nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Primo motivo d'appello: difetto di titolarità attiva del credito azionato in via monitoria in capo a Controparte_1
Come anticipato, il primo motivo d'appello è volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la titolarità attiva del credito azionato in via monitoria in capo all'ingiungente opposta, pur in assenza, secondo l'appellante, di adeguata
8 prova circa l'inclusione di tale credito nelle cessioni in blocco fatte valere dalla cessionaria. Va dato atto che in questi termini l'appellante ha precisato il senso della propria eccezione: “In replica alla comparsa avversaria – con la quale l'appellata ha sostenuto che non vi sarebbe stata contestazione sull'esistenza del contratto di cessione – si evidenzia che con l'opposizione a decreto ingiuntivo era stato eccepito il difetto di legittimazione ad agire di in quanto CP_2
la stessa non aveva fornito la dimostrazione della titolarità del credito in relazione alla quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.
Sono pertanto errati gli assunti di controparte sull'assenza di contestazione sull'esistenza del contratto di cessione posto che l'eccezione sollevata dall'opponente ha riguardato specificamente proprio la titolarità e, quindi, l'esistenza della posizione azionata.
Esiste peraltro un preciso onere di allegazione e di prova documentale in capo alla parte cessionaria dell'inclusione della specifica posizione tra quelle di cui la stessa afferma di essere stata cessionaria” (nota conclusiva, pag. 7).
Sul punto, posto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020, n. 4116/2016), va premesso che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre
9 distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle
10 suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (v., in motivazione, Cass. n. 17944/2023; più recentemente richiamata da Cass. n. 28790/2024, Cass. n. 21279/2025, Cass. n. 28335/2025).
Tanto premesso, con riferimento alla titolarità attiva del credito azionato in via monitoria in capo a (primo profilo di censura), e ribadito che nella specie la doglianza fatta valere CP_2
11 rientra nella prima delle ipotesi considerate dal precedente giurisprudenziale richiamato
(contestazione dell'inclusione del credito nell'atto di cessione, non della cessione in sé), il motivo dev'essere rigettato.
Come osservato dal Tribunale, quanto alla prima cessione, la convenuta odierna appellata ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 7, del
16.1.2020 (doc. 6 primo grado), dal quale si evince che RT S.r.l. aveva CP_2
acquistato da “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche Controparte_12
di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) […] derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019". Non vi è dubbio che il credito per cui è causa (derivante da un'apertura di credito con garanzia ipotecaria e da un finanziamento chirografario) presentasse gli specifici requisiti per rientrare tra quelli oggetto di cessione, essendo stato passato a sofferenza nel 2017 (doc. 11 primo grado). L'avviso riporta CP_2
peraltro l'indicazione del sito internet in cui è possibile verificare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della prima operazione di cessione intervenuta.
Quanto alla seconda cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, parte II, n. 89, del 29.7.2021 (doc. 2 primo grado), chiarisce che CP_2 [...]
ha acquistato da RT S.r.l. tutti i crediti (in euro e soggetti alla legge italiana) di CP_2
cui RT era divenuta titolare, tra l'altro, per effetto della cessione di cui al già richiamato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte 2°, n. 7, in data 16.1.2020.
La produzione documentale, che indica come ceduti tutti i crediti di cui alla precedente cessione, fornisce prova univoca dell'inclusione anche del credito per cui è causa in quelli ceduti, in virtù della vocazione omnicomprensiva ricavabile dal dato testuale presente nell'avviso pubblicato in
12 G.U.
Infine il doc. 9 depositato dalla convenuta opposta nel giudizio di primo grado riporta la dichiarazione resa dalla cedente RT S.r.l. che conferma l'inclusione del credito oggetto di causa a trattasi di ulteriore elemento che la giurisprudenza, anche di Controparte_2
legittimità, considera utile a dimostrare la titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria
(Cass., n. 10200/2021).
Secondo motivo d'appello: la (eccepita) prescrizione del credito azionato in via monitoria da Controparte_1
Anche il secondo motivo d'appello, col quale l'appellante ha lamentato il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo al credito monitoriamente azionato, è infondato.
Con particolare riferimento al rapporto di finanziamento, è sufficiente rammentare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel "contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata" (Cass., n. 17798/2011; nello stesso senso, Cass.,
n. 19291/2010); d'altra parte "la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti" (Cass., n. 18951/2013).
13 Nella specie il finanziamento è stato stipulato nel 2010 con restituzione prevista in 60 rate mensili
(a decorrere dal 10 dicembre 2010), così che, decorrendo la prescrizione dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata, risulta, anche senza considerare ulteriori atti interruttivi, che la notificazione del decreto ingiuntivo intervenuta il 25.11.2022 ha tempestivamente interrotto il termine decennale di prescrizione.
Palesemente infondato è, in senso contrario, il riferimento dell'appellante all'istituto della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., posto che per il prodursi del relativo effetto occorre un'esplicita manifestazione di volontà del creditore: la richiesta integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (cfr. Cass. n. 20042/2020 e n. 6984/2003).
Si può quindi escludere che, quale che sia stata la situazione finanziaria e patrimoniale della debitrice tra la data di stipula del mutuo (2010) e quella di revoca degli affidamenti (2017), il termine di prescrizione sia decorso in data antecedente al secondo momento (che può aver prodotto l'effetto di cui sopra), se non per effetto dell'anteriore scadenza del termine pattuito per la restituzione dell'ultima rata (60 mesi dal 10.12.2010).
Si deve comunque riconoscere efficacia interruttiva anche alla raccomandata ricevuta da
[...]
CP_1 il 19.4.2017, con il seguente testo: “Con la presente comunichiamo di aver provveduto, alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dei rapporti da Voi intrattenuti con la nostra Banca. Al riguardo Vi confermiamo l'inibizione all'emissione di assegni invitandoVi alla restituzione del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'Italia, questa Banca ha provveduto a classificare la Vostra posizione a sofferenza”.
La comunicazione, pur in assenza di una formale intimazione al pagamento, indica la volontà del
14 creditore di esercitare il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore, posto che l'atto di costituzione in mora non è soggetto a rigore di forme salvo la forma scritta e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente e con qualsiasi scritto diretto al debitore la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. ex multis Cass., n. 15140/2021).
La conclusione circa la natura di tale comunicazione assume tuttavia portata secondaria (del tutto evidente essendo la mancata prescrizione quantomeno del credito relativo al mutuo) alla luce di quanto si osserverà con l'esame del terzo motivo di gravame.
Terzo motivo d'appello: la prova del credito azionato in via monitoria da
[...]
Controparte_1
Come si è anticipato, il Tribunale ha ritenuto sufficientemente provato il (duplice) credito dell'ingiungente opposta a fronte della produzione delle certificazioni ex art. 50 T.U.B. e della genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente, che nell'appellare la decisione ha eccepito che la controparte si era limitata a depositare una copia, priva di sottoscrizione, del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato con l'allora società (risulta la sottoscrizione del solo documento di sintesi) e senza l'allegazione CP_9
del piano di ammortamento (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio) e a depositare la copia del contratto di finanziamento chirografario a medio termine stipulato il 19.11.2010 da Controparte_13
(doc. 13 fascicolo monitorio), oltre agli estratti conto ex art. 50 del Dlgs 385/93 (docc. 7 –
[...]
11 primo grado) emessi da RT S.r.l. al fine di attestare il saldo al 1° luglio 2021, CP_2
privi di ricostruzione analitica dell'andamento dei detti rapporti.
Con l'ordinanza del 26.9.2025 con la quale ha sospeso ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, questa Corte ha evidenziato in termini generali un difetto di
15 allegazione e di prova con riguardo alla formazione ed all'ammontare del credito dedotto dall'ingiungente non essendo agevole comprendere, con Controparte_1
riguardo alla somma sempre indicata in atti solo nell'importo complessivo, quale parte di esso fosse riferibile all'apertura di credito e quale al finanziamento chirografario, posto che le quattro certificazioni ex art. 50 T.U.B. prodotte non contengono indicazione della causale.
Come anticipato, l'esposizione debitoria complessiva – per cui è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo – pari ad € 278.539,04, è riferita alla somma dei debiti risultati all'esito dei due rapporti bancari dedotti ed è conforme alla somma dei quattro saldi autocertificati da dirigente di RT S.r.l. ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (docc. da 7 a 10 fasc. monitorio, doc. 11 primo grado). CP_2
A fronte della sollecitazione espressa da questa Corte, la Banca ha precisato che la ridetta esposizione debitoria complessiva è così composta:
➢ € 113.946,97 (di cui € 96.925,19 per capitale ed € 17.021,78 per interessi) quale saldo debitore del finanziamento chirografario del 19.11.2010 (doc. 16 fasc. 1° grado;
CP_2
➢ € 164.592,07 (di cui € 162.846,34 per capitale ed € 1.745,73 per interessi) quale scoperto del conto corrente ove era stata registrata l'apertura di credito con garanzia ipotecaria del 16.7.2007
(docc. 17, 18, 19, 23 e 24 fasc. 1° grado . CP_2
Orbene, ritiene il Collegio che il credito sia sufficientemente provato solo per quanto riguarda l'importo di € 113.946,97 - compresi interessi al 1.7.2021 - relativo al finanziamento chirografario.
Quanto al rapporto di finanziamento, infatti, è noto che, sia quanto al capitale sia quanto agli interessi, il mutuante soddisfa il suo onere con la prova dell'esistenza del titolo - con disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti - e dell'erogazione della somma,
16 essendo onere del mutuatario di provare la corresponsione di somme con l'effetto di estinguere integralmente o parzialmente il credito (v. Cass., n. 16631/25, 3015/2020).
In altri termini, quando il titolo sia costituito da contratti di finanziamento, a differenza di quanto accade per i rapporti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è necessario depositare gli estratti conto che riproducono l'elenco delle movimentazioni contrattuali, potendo il creditore limitarsi a depositare il contratto (v. ancora Cass., n. 13533/2001).
Nella specie, il contratto di finanziamento è stato prodotto (doc. 13 primo grado), CP_14
ed esso contiene sia la quietanza rilasciata dal mutuatario circa l'intervenuta erogazione dell'intero importo di € 300.000,00 sia la pattuizione relativa agli interessi corrispettivi e di mora;
il “saldaconto” che (sulla base delle delucidazioni fornite dall'istituto di credito) è riferito a detto rapporto (non rilevando che lo stesso sia stato formato da RT S.r.l.: la prerogativa è stata attribuita anche ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione - e conseguentemente anche ai loro mandatari - direttamente dalla legge: cfr. Cass., n. 20626/2021) indica come dovuta una somma comunque inferiore a quella erogata e a tale importo è limitata la domanda;
a fronte di ciò, l'odierna appellante non ha provato la restituzione di somme riferite al rapporto in esame nè ha messo in dubbio di essersi resa inadempiente;
la stessa ha, per il resto, espresso contestazioni generiche ed anche quelle che si traggono indirettamente dalla richiesta di c.t.u. contabile risultano essenzialmente riferite al diverso rapporto di conto corrente con apertura di credito.
A diversa conclusione si deve giungere per quanto riguarda quest'ultimo rapporto.
In tale caso il contratto iniziale nulla dice (e tantomeno prova) circa l'utilizzo che dell'apertura di credito sia stato fatto dalla parte e le tre certificazioni ex art. 50 T.U.B. che, sommate – a
17 quanto si è appreso – indicano l'importo che costituirebbe il credito della banca a tale titolo non consentono minimamente di comprendere come lo stesso si sia formato. In una situazione siffatta, caratterizzata da manifesto difetto di allegazione e di prova da parte del creditore, non può quest'ultimo eccepire vittoriosamente la genericità delle contestazioni sollevate dal preteso debitore (riferite proprio alla mancata prova del credito), posto che ogni più specifica contestazione è in concreto impedita dal difetto stesso di deduzione della parte sulla quale ricadeva primariamente il relativo onere, avendo la stessa assunto l'iniziativa monitoria: “la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass., n. 14640/2018).
Nella specie, l'appellata in nota conclusiva ha scritto: “In ogni caso, si è già detto che, a tacitazione tombale di ogni avversa doglianza sul punto, in allegato alla memoria ex art. 183, c.
6, n. 2 c.p.c., depositata in 1° grado, la convenuta opposta, odierna appellata, ha prodotto la serie
18 integrale degli estratti conto (docc. 23 e 24 fasc. 1° grado ”. Orbene, è vero che in CP_2
calce alla memoria citata la ha indicato la produzione degli estratti conto “integrali”, ma, CP_2
com'è agevole verificare nel fascicolo telematico del processo di primo grado, la produzione non
è in concreto mai avvenuta;
tant'è che nel riprodurre nel presente grado di giudizio il fascicolo di parte del grado precedente, la parte non ha, neppure nella presente sede, depositato nessun estratto conto analitico.
In conclusione, posto che in un caso quale quello di specie l'esatto ammontare della pretesa creditoria dipende dall'uso flessibile delle somme di denaro da parte del correntista, il difetto di allegazione già rimarcato, unitamente al mancato deposito degli estratti conto analitici, impedisce di ritenere provato il credito - genericamente - dedotto dalla cessionaria.
L'esito dell'appello e il regolamento delle spese di lite
Ne conseguono la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente a pagare il minore importo di € 113.946,97 (di cui € 96.925,19 per capitale ed € 17.021,78 per interessi), oltre ulteriori interessi come da contratto dal 2.7.2021.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere regolate secondo la soccombenza in ogni caso verificatasi a carico della parte opponente appellante, ma con liquidazione, per entrambi i gradi di giudizio, sulla base del valore della controversia in relazione al credito accertato
(decisum) e non a quello, maggiore, dedotto (disputatum) - cfr. ex multis Cass., n. 22462/2019,
n. 28417/2018, n. 16440/2017 - in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, ai minimi per la fase di trattazione in considerazione dell'esiguità dell'attività svolta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore
19 deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto e, pertanto, in parziale riforma della sentenza n. 505/2025 pubblicata il 28.3.2025 emessa in data 28.3.2025 dal Tribunale di Vicenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 2168/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza e condanna
[...]
al pagamento in favore della parte appellata del minore importo di € Parte_3
113.946,97 (di cui € 96.925,19 per capitale ed € 17.021,78 per interessi), oltre ulteriori interessi al tasso convenzionale dal 2.7.2021;
2) condanna l'opponente appellante alla rifusione in favore Parte_3
dell'appellata delle spese di lite, che liquida quanto al giudizio di primo grado in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge, e quanto al presente grado di giudizio, in € 12.154,00 per compensi professionali, rimborso forfetario 15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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