Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 30262/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice est. dott.ssa Olivia Condino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento camerale ex art. 281 decies - c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da nato in [...], il [...], (C.F. Parte_1
difeso dall'avv. Giacoma Maimone del Foro di C.F._1 Milano, presso il cui studio in Milano, viale Bianca Maria n. 6, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2 [...] ppresentato e lege dall'Avv Controparte_3 o, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 281- decies c.p.c. avverso provvedimento del Questore di Milano con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 co., 1.2, D.lgs. 286/1998.
IN FATTO
1) In data 13.2.2023 il ricorrente presentava al Questore della Provincia di Milano istanza volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 TUI.
2) In data 17.5.2023, la commissione territoriale di Milano, emetteva parere negativo al rilascio del permesso richiesto in quanto, a detta della Pubblica amministrazione, atteso il tempo trascorso in Italia, circa cinque anni, non sarebbe da solo sufficiente, in assenza di documentazione attestante ulteriori indici del radicamento in Italia, a fondare il diritto a rimanere sul territorio nazionale per la tutela della propria vita privata e familiare.
3) Con provvedimento del 19.6.2023, notificato in data 8.8.2023, il Questore della Provincia di Milano rigettava l'istanza.
4) Con ricorso tempestivamente depositato il 20.08.2023, la difesa del ricorrente chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare il diritto del pagina 1 di 7
- che il ricorrente ha raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socioeconomico dell'Italia, motivo per il quale è stata prodotta documentazione su tutta la situazione lavorativa e abitativa;
- che gli elementi raccolti sulla condizione di vita in Italia della ricorrente sono indicativi di una situazione di solida integrazione sociale. Il SI è giunto in Italia nel Pt_1 2019, ancora sedicenne, alfine di far visita allo zia materna SIa Persona_1
ben integrata in forza di permesso per motivi fam
[...] l'instabilità politica ed economica del Perù, la madre del ricorrente ha chiesto alla propria sorella di prendersi cura del proprio figlio affidandole la custodia, al fine di consentire al proprio figlio di realizzarsi come persona e vivere una vita tranquilla e lontana dalle insicurezze economiche che da sempre e soprattutto recentemente caratterizzano il paese di origine del ricorrente;
- che la correttezza morale del ricorrente che non aveva e non ha mai contravvenuto ai precetti legali dello Stato italiano, gli ha consentito di reperire una reale e fattiva disponibilità lavorativa tuttora vigente come aiuto pasticcere presso la Sucre Sale sita in Milano C.so San Gottardo 41.
6) In data 28.8.2023 la difesa avanzava contestualmente al ricorso istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Con decreto del 9.6.2024, il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Milano e notificato in data 19.6.2023.
7) Con decreto del 19.10.2024 il giudice fissava innanzi a sé udienza di comparizione delle parti a trattazione scritta la data del 16/12/2024;
8) In data 4.12.2024 si costituiva il ministero convenuto nel fascicolo principale chiedendo il rigetto del ricorso.
9) Con note scritte in sostituzione udienza ex art 127 ter cpc la difesa, in merito all'integrazione familiare e lavorativa, evidenziava che:
- la zia del ricorrente sta continuando a supportarlo e a supportare altresì la sorella del ricorrente e la di lei figlia presenti sul territorio italiano;
- la sorella del ricorrente sta predisponendo tutta la documentazione necessaria al fine di presentare ricorso ex art 31 D.lgs. 286/98 per ottenere il permesso di soggiorno per assistenza minori;
- il ricorrente è un valido punto di riferimento per la sorella e la nipote che supporta non solo materialmente ma anche economicamente;
- la correttezza morale del SI ha permesso che il SI , Parte_1 Pt_2 titolare della Sucrè Sale, abbia ric ponibilità lavorativa come pa
- alla data attuale sono presenti in Perù diversi molteplici stati di emergenza che interessano quasi tutto il paese oltre che una forte epidemia di dengue che ha necessitato la promulgazione dello stato di emergenza sanitaria dello stato.2 in un sistema sanitario che tuttavia risulta esser al collasso e carente dei principali mezzi per fronteggiare anche le più semplici esigenze della popolazione;
- in ordine alla situazione abitativa, il SI , continua ad abitare in Corso Parte_1 San Gottardo avendo egli una ospitalità a tempo indeterminato e già versata ad atti. Tale appartamento è stato messo a disposizione del SI il quale oltre ad Pt_2 esser il datore di lavoro del ricorrente ha sviluppato con lo stesso un sincero rapporto di amicizia e stima;
pagina 2 di 7 - il ricorrente è in Italia da lungo tempo, che ha intessuto delle relazioni sociali ed ha stabilizzato la propria situazione lavorativa ed abitativa conseguendo una piena autonomia ed ha acquisito buone competenze linguistiche. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 29.1.2025.
Il ricorrente ha provveduto al versamento del contributo di iscrizione della causa al ruolo.
IN DIRITTO
§. Va premesso, quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n.50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5/05/2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023). Avendo il ricorrente formulato istanza volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 TUI in data 13.02.2023, trova indubbia applicazione la disciplina previgente, disposta dalla dal D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/20201. 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110).
Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.aL. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente:
Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 pagina 3 di 7 Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21).
§. La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Anche alla luce della novella legislativa, la Cassazione ha chiarito il significato da attribuire al diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU, nonché di determinare il contenuto dell'indagine comparativa che, in tema di protezione umanitaria (i.e. la protezione esistente fino alla novella legislativa, i cui principi interpretativi possono e devono trovare applicazione anche nel nuovo contesto normativo), il giudice di merito deve svolgere nell'ipotesi in cui il cittadino straniero abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro paese. In particolare, con l'ordinanza n. 28316 dell'11 dicembre 2020, la Sesta Sezione della Cassazione ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio,
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 4 di 7 possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili. Come rilevato dall'ordinanza, il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, pur non prevedendolo espressamente, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine». Alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale relativa all'interpretazione del concetto di “vita privata e familiare”, ai sensi dell'8 CEDU (sopra richiamata), il Collegio della Suprema Corte ha, quindi, valutato la possibilità di ritenere sussistente un vulnus di questo diritto «direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza. Infatti, a fronte di una situazione di “stabile insediamento”, per usare la stessa espressione della Corte EDU, da accertarsi secondo precisi parametri connessi alla durata, stabilità e consistenza qualitativa della condizione di permanenza in Italia, l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine.». Secondo questa prospettiva, la vulnerabilità integrante la protezione complementare potrebbe derivare «dallo “sradicamento” del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8.». In particolare, con l'ordinanza n. 7861 del 10.03.2022, la Sesta Sezione della Cassazione ha ritenuto, in applicazione della sentenza Sezioni Unite n. 24413 del 09.09.2021, che a tali fini occorra tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. La norma non richiama espressamente l'art.8 CEDU, ma l'evocazione di questa norma è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., sia dall'impiego della stessa formulazione testuale. Il diritto di cui all'art. 8 CEDU “alla vita privata e familiare» non è assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui. I parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di «radicamento» sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato pagina 5 di 7 dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma. Nella sentenza n. 24413 del 2021 (§ 41), sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Al riguardo le Sezioni Unite rimarcano che l'art. 8 CEDU considera - e dunque tutela - separatamente la vita privata e la vita familiare, e ricordano che la Corte EDU nella sentenza 14.2.2019
c. Italia ha affermato che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli Pt_3 rati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». La protezione offerta dall'art. 8 CEDU è stata quindi letta dalle Sezioni Unite con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel § 47 le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Occorre perciò valutare se, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI (oggetto di recente modifica legislativa), possa ritenersi integrata una “vita privata” durante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, dovendosi includere nel concetto di
“vita privata” anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione. Tanto premesso, nel caso di specie sussistono le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi speciali, dovendosi dare piena rilevanza, in particolar modo, al lungo periodo di permanenza fuori dal Paese d'origine e di correlata presenza in Italia. Rilevano, a tale scopo, i seguenti elementi di fatto: il ricorrente risiede in Italia dal 2019; ha raggiunto un livello apprezzabile di integrazione in Italia favorito dalla presenza della zia materna (cfr. doc.4 ricorso), a cui la madre del ricorrente ha chiesto di prendersi cura, affidandole la custodia al suo arrivo sul territorio nazionale ancora minorenne e dalla forte probabilità di regolarizzare la sua situazione lavorativa. Infatti, in atti è presente una dichiarazione del sig. che conferma la Persona_2 disponibilità ad assumere come pastic ucrè Salè SRL, in San Gottardo 41, di cui è titolare con una retribuzione di € 1200,00 mensili, laddove il ricorrente ottenesse il permesso di soggiorno (cfr. doc.5,6 allegati alla nota del 15.12.24). pagina 6 di 7 Con riferimento alla situazione abitativa, la difesa nelle note in sostituzione di udienza del 15.12.2024 ha dichiarato che il SI , continua ad abitare in Corso Parte_1 San Gottardo 41, avendo egli una ospitalità a tempo indeterminato come da dichiarazione in atti. Tale appartamento è stato messo a disposizione del SI
, con il quale il ricorrente ha sviluppato un sincero rapporto di amicizia e stima Pt_2
ricorso). L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto allo stesso il permesso di soggiorno di durata biennale per protezione speciale, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008. Sulle spese Considerato che l'accoglimento del ricorso si fonda su documentazione e/o elementi acquisiti solo in sede giudiziaria, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a nato in [...], il Parte_1 22.8.2003 (C.F. o per “protezione C.F._1 speciale” ai sensi . L. vo. n. 25/2008 e dell'art. 19.1.1. d. lgs. n. 286/1998, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Elena Masetti Zannini Il presidente
dott.ssa Elisabetta Meyer
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