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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 9963/2024 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Di Benedetto, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
con sede legale in Roma, Via Appia Nuova n. 1267, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nei suoi atti difensivi e nel verbale dell'odierna udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica l'11/3/2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze presso il ristorante dalla stessa gestito ad insegna “Rinaldo all'Acquedotto”, sito a Roma, alla Via Appia Nuova n.1267, dall'1/4/2022 al 24/2/2023, data delle dimissioni rassegnate per giusta causa, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento al IV livello del CCNL Commercio -Turismo Aziende Minori/Pubblici Esercizi, per lo svolgimento delle mansioni di aiutocuoco, lamentava l'omessa corresponsione delle spettanze maturate nei mesi di gennaio e febbraio 2023, oltre i ratei delle mensilità aggiuntive, le competenze di chiusura del rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso e il TFR, detratto unicamente un acconto ricevuto sulla mensilità di gennaio 2023 per l'importo di € 500. Ritenendo di essere stata retribuita in misura insufficiente, in relazione ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento riconosciuto, la ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice, in accoglimento della presente domanda, per i titoli di cui in narrativa ed ogni istanza disattesa: In via principale A) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la signora e la dal 01 aprile 2022 Parte_1 Controparte_1 al 24 febbraio 2023; B) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ex art. 2103 c.c., ad essere inquadrata, dal 01 aprile 2022 al 24 febbraio 2023, nel IV livello di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Commercio Turismo - Aziende minori pubblici esercizi e ristorazione, ovvero nel diverso livello di classificazione che verrà accertato di giustizia;
e per l'effetto condannare a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, anche ex art. 2099 c.c. e 36 Cost., la somma di € 6.825,38, a titolo di differenze retributive ed altri emolumenti di cui al C.C.N.L. Commercio - Turismo Aziende minori/ pubblici esercizi come da conteggio analitico allegato,
o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa
o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì dovuto al dì del soddisfo, ovvero nella diversa somma che verrà accertata di giustizia”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio la la quale, pertanto, all'udienza del Controparte_1
3/6/2024 era dichiarata contumace. Ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_1
ritualmente notificato, quest'ultimo non compariva all'odierna udienza,
[...] senza presentare giustificazioni, sicché si dava atto della mancata risposta ad interpello. Istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata all'atto introduttivo e corretto il refuso al paragrafo 21 delle premesse in fatto del ricorso, la controversia, all'esito della discussione orale di parte ricorrente in udienza, era trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
2 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato. L'odierna ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dall'1/4/2022 al 24/2/2023 alle dipendenze di Controparte_1
Sentita alla prima udienza in libero interrogatorio, la ricorrente ha personalmente dichiarato: “Ho lavorato continuativamente fino al 15/1/2023. Il 16/1/2023 mentre mi trovavo a lavoro sono arrivati gli ufficiali di polizia giudiziaria e ci hanno fatto smettere di lavorare perché il ristorante è stato chiuso per un sequestro. Sul momento il titolare mi ha detto di aspettare perché entro breve avrebbero riaperto e mi avrebbero richiamata. Dopo oltre un mese, visto che non mi richiamavano, ho deciso di dare le dimissioni, che ho ritenuto assistite da giusta causa, in quanto a dicembre 2022 non avevo ricevuto la 13esima, per il mese di gennaio ho ricevuto solo un acconto di € 500 e nulla ho ricevuto per il mese di febbraio. Inoltre, a febbraio 2023 il ristorante era ancora chiuso per sequestro. Nell'agosto 2022 ho goduto di ferie ma ho ricevuto solo € 622”. Orbene, tanto premesso, le domande di natura retributiva introdotte dalla ricorrente traggono fondamento dalla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni, la durata e l'orario di lavoro dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore di parte convenuta e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata. Nel caso in esame, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro è documentata in giudizio dal contratto di lavoro subordinato del 28/3/2022, con decorrenza dall'1/4/2022, e dalle conformi buste paga. La parte ricorrente ha, poi, dedotto che il rapporto è cessato al 25/2/2023, per dimissioni per giusta causa trasmesse il 24/2/2023, come risulta dalla comunicazione UniLav.
3. Al quadro fattuale emergente dal compendio probatorio documentale offerto in atti, già sufficientemente probante in ordine alla sussistenza del rapporto, nonché all'orario di lavoro a tempo pieno e all'inquadramento riconosciuto, va aggiunto il mancato espletamento dell'interrogatorio formale per l'ingiustificata assenza del legale rappresentante della convenuta, cui è stato ritualmente notificato il relativo verbale ammissivo del mezzo istruttorio. La Corte di legittimità ha, infatti, precisato che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.; in
3 particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato – poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio
–, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro n. 10099 del 26/4/2013). Nel caso in esame deve ritenersi che la parte datoriale Controparte_1 abbia tenuto una condotta idonea a fornire un pieno ed univoco riscontro al quadro probatorio sopra ricostruito tramite la documentazione offerta, secondo il disposto generale dell'art. 232 c.p.c., di guisa da comprovare definitivamente, con pieno ed esaustivo rigore, le deduzioni contenute nell'atto introduttivo in ordine alla sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
4. In linea generale, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, è il datore di lavoro ad essere tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c.. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del
01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c.. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice, alla cessazione del rapporto, della retribuzione per i mesi di gennaio e febbraio 2024, calcolata secondo i minimi retributivi del CCNL applicato al rapporto, per l'inquadramento riconosciuto, a titolo di paga ordinaria, 13ª e 14ª mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, per l'importo complessivo di €
4 6.825,38, già detratto l'acconto di € 500 consegnatole sulla mensilità di gennaio 2024. Al riguardo, sono corretti e condivisibili i conteggi allegati all'atto introduttivo, in quanto calcolati sulla scorta dei dati fattuali del rapporto, come emergenti dalla lettera di assunzione e dalle buste paga, parametrati alle tabelle retributive del CCNL applicato al rapporto, per l'inquadramento riconosciuto. Non avendo il datore di lavoro dimostrato, costituendosi in giudizio, di avere adempiuto alla propria obbligazione, lo stesso deve essere condannato a corrispondere alla propria dipendente quanto a lei spettante.
5. Conclusivamente, pertanto, il datore di lavoro deve Controparte_1 essere condannato a corrispondere all'odierna ricorrente l'importo complessivo di € 6.825,38, a titolo di differenze retributive maturate, per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato all'atto introduttivo, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino al soddisfo.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e debbono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Udito il procuratore di parte ricorrente, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta condanna quest'ultima, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 6.825,38, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.695, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 10 febbraio 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 9963/2024 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Di Benedetto, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro
con sede legale in Roma, Via Appia Nuova n. 1267, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nei suoi atti difensivi e nel verbale dell'odierna udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica l'11/3/2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze presso il ristorante dalla stessa gestito ad insegna “Rinaldo all'Acquedotto”, sito a Roma, alla Via Appia Nuova n.1267, dall'1/4/2022 al 24/2/2023, data delle dimissioni rassegnate per giusta causa, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento al IV livello del CCNL Commercio -Turismo Aziende Minori/Pubblici Esercizi, per lo svolgimento delle mansioni di aiutocuoco, lamentava l'omessa corresponsione delle spettanze maturate nei mesi di gennaio e febbraio 2023, oltre i ratei delle mensilità aggiuntive, le competenze di chiusura del rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso e il TFR, detratto unicamente un acconto ricevuto sulla mensilità di gennaio 2023 per l'importo di € 500. Ritenendo di essere stata retribuita in misura insufficiente, in relazione ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento riconosciuto, la ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice, in accoglimento della presente domanda, per i titoli di cui in narrativa ed ogni istanza disattesa: In via principale A) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la signora e la dal 01 aprile 2022 Parte_1 Controparte_1 al 24 febbraio 2023; B) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ex art. 2103 c.c., ad essere inquadrata, dal 01 aprile 2022 al 24 febbraio 2023, nel IV livello di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Commercio Turismo - Aziende minori pubblici esercizi e ristorazione, ovvero nel diverso livello di classificazione che verrà accertato di giustizia;
e per l'effetto condannare a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, anche ex art. 2099 c.c. e 36 Cost., la somma di € 6.825,38, a titolo di differenze retributive ed altri emolumenti di cui al C.C.N.L. Commercio - Turismo Aziende minori/ pubblici esercizi come da conteggio analitico allegato,
o la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa
o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì dovuto al dì del soddisfo, ovvero nella diversa somma che verrà accertata di giustizia”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio la la quale, pertanto, all'udienza del Controparte_1
3/6/2024 era dichiarata contumace. Ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_1
ritualmente notificato, quest'ultimo non compariva all'odierna udienza,
[...] senza presentare giustificazioni, sicché si dava atto della mancata risposta ad interpello. Istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata all'atto introduttivo e corretto il refuso al paragrafo 21 delle premesse in fatto del ricorso, la controversia, all'esito della discussione orale di parte ricorrente in udienza, era trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
2 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato. L'odierna ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dall'1/4/2022 al 24/2/2023 alle dipendenze di Controparte_1
Sentita alla prima udienza in libero interrogatorio, la ricorrente ha personalmente dichiarato: “Ho lavorato continuativamente fino al 15/1/2023. Il 16/1/2023 mentre mi trovavo a lavoro sono arrivati gli ufficiali di polizia giudiziaria e ci hanno fatto smettere di lavorare perché il ristorante è stato chiuso per un sequestro. Sul momento il titolare mi ha detto di aspettare perché entro breve avrebbero riaperto e mi avrebbero richiamata. Dopo oltre un mese, visto che non mi richiamavano, ho deciso di dare le dimissioni, che ho ritenuto assistite da giusta causa, in quanto a dicembre 2022 non avevo ricevuto la 13esima, per il mese di gennaio ho ricevuto solo un acconto di € 500 e nulla ho ricevuto per il mese di febbraio. Inoltre, a febbraio 2023 il ristorante era ancora chiuso per sequestro. Nell'agosto 2022 ho goduto di ferie ma ho ricevuto solo € 622”. Orbene, tanto premesso, le domande di natura retributiva introdotte dalla ricorrente traggono fondamento dalla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni, la durata e l'orario di lavoro dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore di parte convenuta e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata. Nel caso in esame, la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro è documentata in giudizio dal contratto di lavoro subordinato del 28/3/2022, con decorrenza dall'1/4/2022, e dalle conformi buste paga. La parte ricorrente ha, poi, dedotto che il rapporto è cessato al 25/2/2023, per dimissioni per giusta causa trasmesse il 24/2/2023, come risulta dalla comunicazione UniLav.
3. Al quadro fattuale emergente dal compendio probatorio documentale offerto in atti, già sufficientemente probante in ordine alla sussistenza del rapporto, nonché all'orario di lavoro a tempo pieno e all'inquadramento riconosciuto, va aggiunto il mancato espletamento dell'interrogatorio formale per l'ingiustificata assenza del legale rappresentante della convenuta, cui è stato ritualmente notificato il relativo verbale ammissivo del mezzo istruttorio. La Corte di legittimità ha, infatti, precisato che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.; in
3 particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato – poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio
–, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro n. 10099 del 26/4/2013). Nel caso in esame deve ritenersi che la parte datoriale Controparte_1 abbia tenuto una condotta idonea a fornire un pieno ed univoco riscontro al quadro probatorio sopra ricostruito tramite la documentazione offerta, secondo il disposto generale dell'art. 232 c.p.c., di guisa da comprovare definitivamente, con pieno ed esaustivo rigore, le deduzioni contenute nell'atto introduttivo in ordine alla sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
4. In linea generale, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, è il datore di lavoro ad essere tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c.. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del
01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c.. Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto di essere rimasta creditrice, alla cessazione del rapporto, della retribuzione per i mesi di gennaio e febbraio 2024, calcolata secondo i minimi retributivi del CCNL applicato al rapporto, per l'inquadramento riconosciuto, a titolo di paga ordinaria, 13ª e 14ª mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, per l'importo complessivo di €
4 6.825,38, già detratto l'acconto di € 500 consegnatole sulla mensilità di gennaio 2024. Al riguardo, sono corretti e condivisibili i conteggi allegati all'atto introduttivo, in quanto calcolati sulla scorta dei dati fattuali del rapporto, come emergenti dalla lettera di assunzione e dalle buste paga, parametrati alle tabelle retributive del CCNL applicato al rapporto, per l'inquadramento riconosciuto. Non avendo il datore di lavoro dimostrato, costituendosi in giudizio, di avere adempiuto alla propria obbligazione, lo stesso deve essere condannato a corrispondere alla propria dipendente quanto a lei spettante.
5. Conclusivamente, pertanto, il datore di lavoro deve Controparte_1 essere condannato a corrispondere all'odierna ricorrente l'importo complessivo di € 6.825,38, a titolo di differenze retributive maturate, per i titoli meglio precisati nel conteggio allegato all'atto introduttivo, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino al soddisfo.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e debbono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Udito il procuratore di parte ricorrente, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta condanna quest'ultima, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di € 6.825,38, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.695, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 10 febbraio 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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