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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/10/2023
DA
Parte_1
Con gli Avv.ti BOCCANFUSO ELENA e SALVATORE VINCENZINA
RICORRENTE
CONTRO
1) Controparte_1
Con i Dott.ri Migotto Francesco e Celano Giovanni per l'Avvocatura dello Stato di Trieste
RESISTENTE
1) Controparte_2
2) Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
Causa discussa e decisa all'udienza del 30/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
In virtù dei poteri conferiti al Giudice Ordinario dal dispositivo del II comma della art.63 T.U. pubblico impiego (“Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”) ordinare alle
Amministrazioni convenute di disporre il trasferimento interprovinciale della ricorrente per il Parte_1
profilo DSGA, per l'a.s. 2023/24 presso l'Istituto Comprensivo “Vespucci” di Monte di Procida (NA) in subordine, ordinare all'Amministrazione di assegnare alla ricorrente la sede a lei spettante sulla base dell'ordine delle preferenze di cui alla domanda di trasferimento.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) decreto n.
147/2022, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.
Con PER IL RESISTENTE
In via preliminare
Si eccepisce la violazione del termine di dieci giorni, previsto dall' art. 415, comma 4, C.P.C., decorrenti dall' emanazione del decreto di fissazione udienza di cui trattasi, che, invece, è stato notificato soltanto il
10/1/2024.
In via principale
- Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria, basandosi la stessa su infondati ed illogici presupposti giuridico - amministrativi. Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/10/2023 la Dott.ssa nel dedurre: Parte_1
• di essere il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso l' Parte_2 di Pordenone;
[...]
• di aver presentato domanda di trasferimento interprovinciale per il profilo ATA di DSGA per l'anno scolastico 2023-2024 al fine di ottenere il ricongiungimento con la propria famiglia nel
Comune di Marano di Napoli (NA);
• di aver inizialmente ottenuto il trasferimento richiesto presso l'Istituto Comprensivo “Vespucci” di Monte Procida (sua seconda scelta), ricevendone conferma anche con mail;
• di aver subito la revoca di tale trasferimento mediante Decreto prot. 8263 del 28/6/2023 del
Dirigente dell'AT di con la seguente motivazione: CP_3
“Preso atto che i DSGA […] […], sono risultati destinatari di trasferimento a titolo di Parte_1
mobilità interprovinciale sulle sedi, relative a scuole dimensionate, ai sensi della Legge di bilancio 178/2020, […]”;
• di essere la suddetta revoca del trasferimento errata ed illegittima in quando basata sull'erroneo presupposto che l'Istituto di Monte Procida fosse una scuola dimensionata per l'a.s. 2023/2024
evocava in giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_4
onde sentir ordinare alle convenute Amministrazioni scolastiche di
[...]
disporre il trasferimento interprovinciale della ricorrente per il profilo DSGA in riferimento all'anno scolastico 2023/2024 presso l'Istituto Comprensivo “Vespucci” di Monte di Procida (NA).
Dal canto suo il si costituiva in giudizio eccependo che l'Istituto in Controparte_1
parola è stato sottratto alle disponibilità dei trasferimenti in quanto scuola dimensionata secondo la Legge di bilancio del 2021, confermata con la Legge di bilancio del 2022, anche per l'anno scolastico 2023/2024.
Ciò premesso, è convincimento dell'adito Tribunale come nel caso di specie non sia stata fornita la prova che l'Istituto Vespucci fosse una scuola sottodimensionata per l'a.s. 2023/2024.
Invero nei propri atti difensivi è lo stesso ad affermare che per l'anno in questione Controparte_1
l' in virtù del numero di alunni pari a 501 unità deve considerarsi “una scuola dimensionata CP_5
secondo la legge di bilancio (e non già sottodimensionata)” (note convenuto del 31.5.2024, pag. 4). In ogni caso si rileva che i dati forniti dalla convenuta al fine di provare la sussistenza o meno di una scuola dimensionata sono stati specificatamente contestati da parte ricorrente affermando: “Si contestano, infine, i dati numerici forniti dall'amministrazione a pagina 5 delle difese anche con riguardo al numero di DSGA titolari in provincia di he non contemplano il numero dei pensionamenti e restano in ogni caso privi CP_3
della necessaria prova documentale” (note autorizzate parte ricorrente del 10.1.2025, pag.. 4 punto 8).
Per converso l'odierna ricorrente ha provato ed allegato che l'Istituto Comprensivo “Vespucci” di Monte
Procida non è una scuola dimensionata per l'a.s. 2023/2024.
Infatti le scuole dimensionate per l'anno scolastico 2023/2024 per la regione sono: CP_2
- quelle presenti negli elenchi pubblicati con Delibera della Giunta Regionale della n. 690 del CP_2
13/12/2022 e Delibera della Giunta Regionale n. 7 del 12/01/2023 contenenti le integrazioni, aventi ad
Oggetto: DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO 2023/2024 (All. 9 e All. 10 del ricorso);
- le medesime scuole, per le quali - in esecuzione di suddette Delibere Regionali con cui viene definita l'organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche in - l' ha CP_2 Controparte_3
consequenzialmente pubblicato i Decreti prot. nn. 1955 e 1987 del 10 febbraio 2023 - aventi ad Oggetto:
Operazioni di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2023/24 – Aggiornamento codici
Meccanografici e denominazione - precisando:
“per opportuna conoscenza e per la massima diffusione tra il personale interessato, si comunicano di seguito le variazioni ai nuovi codici meccanografici, utili ai fini delle operazioni di organico e mobilità del personale docente, educativo ed Ata, per l'anno scolastico 2023/2024.” (All. 11 e All. 12 del ricorso).
L'istituto Comprensivo “Vespucci” di Monte di Procida, in cui la ricorrente aveva ottenuto il trasferimento, non figura in nessuno di questi elenchi, ma, al contrario, risulta come Istituto nell'Elenco delle CP_6
Istituzioni Scolastiche Statali della provincia di (sedi di dirigenza) 2023/2024 pubblicato sul sito CP_3 dell' (cfr. All. 13 consultabile al seguente link: https://www. CP_3 Controparte_3 [...]
). Email_1
Un tanto premesso, risultando del tutto carente la prova che l'Istituto Comprensivo “Vespucci” di Monte
Procida sia una scuola dimensionata/sottodimensionata per l'a.s. 2023/2024, dovrà essere accertata l'invalidità del Decreto prot. 8263 dd. 28/06/2023 emesso dal Dirigente dell' Controparte_3
sulla base di tale presupposto.
Deve pertanto essere accolta la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata e dichiarata l'invalidità del Decreto prot. 8263 dd. 28/06/2023 emesso dal Dirigente dell'
[...]
Controparte_3
1) Condanna le convenute Amministrazioni scolastiche, ciascuna per la parte di propria competenza, a disporre il trasferimento interprovinciale della ricorrente DSGA per l'a.s. 2023/2024 Parte_3
presso l'Istituto Comprensivo “Vespucci” di Monte di Procida (NA).
2) Condanna altresì le odierne parti resistenti a rifondere ai procuratori antistatari dell'attrice le spese di lite, complessivamente liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato pari ad €
259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 30/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci