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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/07/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 611/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente relatore dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 611/2025 V.G., avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.03.2025 congiuntamente dalle parti:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...] scala A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Bartolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, viale Montegrappa n. 216;
E
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sandro Pardossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisa, via S. Orsola n. 34;
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 25.03.2025, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data Controparte_1
06.09.2014 in Montale (PT), chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite, precisando che dall'unione è nato il figlio (nato il [...]) e deducendo, a ER fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
In particolare l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) i coniugi vivranno separati, la NO ha trasferito la propria Parte_1 residenza unitamente al figlio presso l'abitazione di proprietà dei propri ER genitori posta in Agliana (PT), via Selva n. 218 scala A. Il IGnor ha CP_1 trasferito la propria residenza in Agliana (PT) via Manzoni N.15, avendo reperito idoneo immobile in locazione. Si allegano certificati contestuali della
NO (all. sub. 4) e del IGnor EC (all. sub. 5); Pt_1
2) quanto ai beni mobili ed altri suppellettili che arredavano la casa coniugale, si precisa che tutto è stato già diviso in via bonaria tra i coniugi;
3) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, per cui, tra le altre cose, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dello stesso (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
4) il figlio abiterà con la madre (genitore collocatario); la madre, attualmente dipendente presso il Gruppo Vichi, ha come orari di lavoro 8-18 circa e il padre, anch'esso dipendente presso il Gruppo Vichi, ha come attuali orari di lavoro 8-12 13-17 circa, stabiliscono che attesa l'entrata alle ore 8:10 e l'uscita alle ore 16:10 dalla Scuola B. Sestini di Agliana dove frequenta ER la 4a , i genitori stabiliscono che continuerà ad essere Per_3 ER
2 portato e ripreso a scuola dai nonni materni, salvo diverso accordo da stabilire congiuntamente tra i IGnor e;
CP_1 Pt_1
5) agli allenamenti e alle gare di basket verrà portato in via paritaria ER dal padre e dalla madre o dai genitori di quest'ultima (complessivamente 3 volte a settimana dalle 18:00 alle 19:00 e le gare il fine settimana) e alle varie attività che frequenta, salvo diverso accordo;
6) è un minore affetto da Disturbo Evolutivo Misto ed è beneficiario di ER indennità di frequenza per 10 mesi l'anno, somme che vengono destinate su un libretto postale intestato a con una giacenza attuale di € 4.000,00 ER circa;
7) attesa la vendita della casa coniugale ed il fatto che i coniugi hanno spostato la propria residenza, il padre potrà tenere con sé , anche a ER cena, 2 - 3 sere durante la settimana, ivi rimanendo a dormire;
il padre avrà dunque cura di accompagnarlo a scuola laddove compatibile con il proprio orario di lavoro ed a seconda dell'orario di entrata a scuola, oppure lo accompagnerà dai genitori della NO i quali porteranno a Pt_1 ER scuola. Durante i fine settimana, starà con il padre il sabato sera ER dormendo dallo stesso e portando il figlio dalla madre la domenica mattina entro pranzo, mentre il resto della domenica ivi compresa la domenica sera ed il relativo pernotto, starà con la madre;
il tutto salvo diverso accordo reciproco tra i genitori;
8) qualora fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con il ER padre, il bambino rimarrà con la madre;
9) per l'anno 2025, dal giorno 24 agosto al giorno 5 settembre ER compresi, andrà al mare con la madre e con i nonni materni, mentre starà con il padre da quando il IGnor prenderà le ferie e sino al giorno 23 CP_1 agosto compresi. Per gli anni successivi, starà con la madre nella prima ER parte del periodo feriale di agosto mentre starà con il padre nella seconda parte delle ferie ed alternativamente negli anni a seguire. Le parti stabiliscono in ogni caso che trascorrerà in linea di base la metà del periodo feriale ER con la madre e la metà con il padre, ovvero una settimana (o più) consecutiva con ciascuno, oppure anche due settimane consecutive con uno solo dei genitori previo accordo, compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e gli impegni e desideri del minore. I genitori si impegnano ed obbligano a far svolgere giornalmente i compiti assegnati dalla scuola durante 3 il relativo periodo nel quale il minore sarà sia con la NO sia con il Pt_1
IGnor CP_1
10) durante il periodo natalizio tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio e durante il periodo pasquale, il minore trascorrerà con ciascun genitore le festività secondo l'usuale calendario già indicato al punto 7. Tuttavia laddove trascorra il Natale con la madre trascorrerà il capodanno con il padre e viceversa
(compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e con i desideri del minore); il giorno 26 lo trascorrerà con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale;
trascorrerà la Pasqua con il genitore con il quale ER non ha trascorso il Natale e la Pasquetta con quello con il quale ha trascorso il Natale;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
11) i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio ed i nonni;
12) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
ciascun genitore, nel periodo di frequentazione di con l'altro, potrà comunicare ER telefonicamente con il figlio stesso anche quotidianamente ma senza eccessi di comunicazioni prive di giustificazione;
13) per il mantenimento del figlio (incluso anche il pagamento della mensa scolastica), il IG. verserà alla IG.ra la somma minima di € CP_1 Pt_1
100,00 (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT) entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
l'assegno unico verrà tuttavia integralmente trattenuto dalla IG.ra ; Pt_1
14) le spese straordinarie, scolastiche (iscrizioni, libri, gite), polizza salute, mediche, mediche specialistiche non coperte da assistenza o dalla polizza salute, ivi compresi i tickets (ortopediche, ortodontiche, oculistiche etc.), polizza salute di , sport (basket o altri ivi comprese acquisto ER attrezzature), spese di custodia del figlio se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori ed in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti si impegnano rispettivamente e reciprocamente a provvedere al pagamento della quota parte di tutte le spese straordinarie di spettanza di ciascuno di essi, previa esibizione del preventivo di spesa o del bollettino di c.c.p., scontrino o di quant'altro attesti la spesa sostenuta o da 4 sostenere, e così viceversa. Nel caso di spese medico sanitarie urgenti non ricorre necessità di preventiva esibizione di giustificativi di spesa. In ogni caso si dovranno adottare le linee guida stabilite dal Protocollo del Tribunale di
Pistoia le cui disposizioni saranno dirimenti in caso di disaccordo fra i genitori, che si allega al presente accordo sub. 6.
15) la documentazione fiscale inerente le spese sostenute per il figlio minore dovranno essere a quest'ultimo intestate, sì da consentirne la deducibilità al
50% ciascuno ai genitori;
16) in considerazione del fatto che entrambi i coniugi hanno redditi propri, gli stessi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un contributo o di un assegno per il mantenimento dei coniugi. Si allegano sub. 7 copie delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni dei IGnori e Pt_1 CP_1
17) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
Lette le note scritte depositate dalle parti e acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1. pronuncia la separazione personale tra i signori , nata a [...]
Bologna il 13.02.1980 e nato a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 06.09.2014 in Montale (PT) alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montale per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 14, P. II, serie A, anno 2014);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente relatore dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 611/2025 V.G., avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.03.2025 congiuntamente dalle parti:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...] scala A, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Bartolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, viale Montegrappa n. 216;
E
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sandro Pardossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pisa, via S. Orsola n. 34;
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 25.03.2025, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data Controparte_1
06.09.2014 in Montale (PT), chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni dagli stessi concordemente pattuite, precisando che dall'unione è nato il figlio (nato il [...]) e deducendo, a ER fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente ed irrimediabilmente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
In particolare l'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) i coniugi vivranno separati, la NO ha trasferito la propria Parte_1 residenza unitamente al figlio presso l'abitazione di proprietà dei propri ER genitori posta in Agliana (PT), via Selva n. 218 scala A. Il IGnor ha CP_1 trasferito la propria residenza in Agliana (PT) via Manzoni N.15, avendo reperito idoneo immobile in locazione. Si allegano certificati contestuali della
NO (all. sub. 4) e del IGnor EC (all. sub. 5); Pt_1
2) quanto ai beni mobili ed altri suppellettili che arredavano la casa coniugale, si precisa che tutto è stato già diviso in via bonaria tra i coniugi;
3) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, per cui, tra le altre cose, tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dello stesso (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
4) il figlio abiterà con la madre (genitore collocatario); la madre, attualmente dipendente presso il Gruppo Vichi, ha come orari di lavoro 8-18 circa e il padre, anch'esso dipendente presso il Gruppo Vichi, ha come attuali orari di lavoro 8-12 13-17 circa, stabiliscono che attesa l'entrata alle ore 8:10 e l'uscita alle ore 16:10 dalla Scuola B. Sestini di Agliana dove frequenta ER la 4a , i genitori stabiliscono che continuerà ad essere Per_3 ER
2 portato e ripreso a scuola dai nonni materni, salvo diverso accordo da stabilire congiuntamente tra i IGnor e;
CP_1 Pt_1
5) agli allenamenti e alle gare di basket verrà portato in via paritaria ER dal padre e dalla madre o dai genitori di quest'ultima (complessivamente 3 volte a settimana dalle 18:00 alle 19:00 e le gare il fine settimana) e alle varie attività che frequenta, salvo diverso accordo;
6) è un minore affetto da Disturbo Evolutivo Misto ed è beneficiario di ER indennità di frequenza per 10 mesi l'anno, somme che vengono destinate su un libretto postale intestato a con una giacenza attuale di € 4.000,00 ER circa;
7) attesa la vendita della casa coniugale ed il fatto che i coniugi hanno spostato la propria residenza, il padre potrà tenere con sé , anche a ER cena, 2 - 3 sere durante la settimana, ivi rimanendo a dormire;
il padre avrà dunque cura di accompagnarlo a scuola laddove compatibile con il proprio orario di lavoro ed a seconda dell'orario di entrata a scuola, oppure lo accompagnerà dai genitori della NO i quali porteranno a Pt_1 ER scuola. Durante i fine settimana, starà con il padre il sabato sera ER dormendo dallo stesso e portando il figlio dalla madre la domenica mattina entro pranzo, mentre il resto della domenica ivi compresa la domenica sera ed il relativo pernotto, starà con la madre;
il tutto salvo diverso accordo reciproco tra i genitori;
8) qualora fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con il ER padre, il bambino rimarrà con la madre;
9) per l'anno 2025, dal giorno 24 agosto al giorno 5 settembre ER compresi, andrà al mare con la madre e con i nonni materni, mentre starà con il padre da quando il IGnor prenderà le ferie e sino al giorno 23 CP_1 agosto compresi. Per gli anni successivi, starà con la madre nella prima ER parte del periodo feriale di agosto mentre starà con il padre nella seconda parte delle ferie ed alternativamente negli anni a seguire. Le parti stabiliscono in ogni caso che trascorrerà in linea di base la metà del periodo feriale ER con la madre e la metà con il padre, ovvero una settimana (o più) consecutiva con ciascuno, oppure anche due settimane consecutive con uno solo dei genitori previo accordo, compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e gli impegni e desideri del minore. I genitori si impegnano ed obbligano a far svolgere giornalmente i compiti assegnati dalla scuola durante 3 il relativo periodo nel quale il minore sarà sia con la NO sia con il Pt_1
IGnor CP_1
10) durante il periodo natalizio tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio e durante il periodo pasquale, il minore trascorrerà con ciascun genitore le festività secondo l'usuale calendario già indicato al punto 7. Tuttavia laddove trascorra il Natale con la madre trascorrerà il capodanno con il padre e viceversa
(compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e con i desideri del minore); il giorno 26 lo trascorrerà con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale;
trascorrerà la Pasqua con il genitore con il quale ER non ha trascorso il Natale e la Pasquetta con quello con il quale ha trascorso il Natale;
il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
11) i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra il figlio ed i nonni;
12) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio;
ciascun genitore, nel periodo di frequentazione di con l'altro, potrà comunicare ER telefonicamente con il figlio stesso anche quotidianamente ma senza eccessi di comunicazioni prive di giustificazione;
13) per il mantenimento del figlio (incluso anche il pagamento della mensa scolastica), il IG. verserà alla IG.ra la somma minima di € CP_1 Pt_1
100,00 (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT) entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
l'assegno unico verrà tuttavia integralmente trattenuto dalla IG.ra ; Pt_1
14) le spese straordinarie, scolastiche (iscrizioni, libri, gite), polizza salute, mediche, mediche specialistiche non coperte da assistenza o dalla polizza salute, ivi compresi i tickets (ortopediche, ortodontiche, oculistiche etc.), polizza salute di , sport (basket o altri ivi comprese acquisto ER attrezzature), spese di custodia del figlio se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori ed in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti si impegnano rispettivamente e reciprocamente a provvedere al pagamento della quota parte di tutte le spese straordinarie di spettanza di ciascuno di essi, previa esibizione del preventivo di spesa o del bollettino di c.c.p., scontrino o di quant'altro attesti la spesa sostenuta o da 4 sostenere, e così viceversa. Nel caso di spese medico sanitarie urgenti non ricorre necessità di preventiva esibizione di giustificativi di spesa. In ogni caso si dovranno adottare le linee guida stabilite dal Protocollo del Tribunale di
Pistoia le cui disposizioni saranno dirimenti in caso di disaccordo fra i genitori, che si allega al presente accordo sub. 6.
15) la documentazione fiscale inerente le spese sostenute per il figlio minore dovranno essere a quest'ultimo intestate, sì da consentirne la deducibilità al
50% ciascuno ai genitori;
16) in considerazione del fatto che entrambi i coniugi hanno redditi propri, gli stessi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un contributo o di un assegno per il mantenimento dei coniugi. Si allegano sub. 7 copie delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni dei IGnori e Pt_1 CP_1
17) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
Lette le note scritte depositate dalle parti e acquisito il parere del PM, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1. pronuncia la separazione personale tra i signori , nata a [...]
Bologna il 13.02.1980 e nato a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 06.09.2014 in Montale (PT) alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montale per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 14, P. II, serie A, anno 2014);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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