Articolo 28 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 27Articolo 29
Versione
16 aprile 1968
Art. 28. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1965, risultano stabiliti in. L. 36.508.893.963
dei quali nell'esercizio 1966 furono riscossi
e versati.................................... " 20.777.167.841
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e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1966. L. 15.731.726.122
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968