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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAGRINI ALUNNO SILVIO, Presidente e Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 781/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Sottomonte 55012 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021S1TN005351000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
. (781 del 2024).
Resistente_1 srl presentava ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione, notificato dall'Agenzia delle Entrate di Lucca, con il quale veniva accertato che il valore di mercato dell'immobile acquistato fosse pari a € 712.000,00 a fronte dei dichiarati € 530.000,00 (imposta di registro da versare pari a € 33.718,12).
Eccepiva Resistente_1 l'insufficienza dei criteri di stima adottati e la carenza di prova dell'accertamento, nonché l'insussistenza del valore dell'accertamento sulla base di una perizia giurata che produceva ed evidenziava l'inagibilità dell'immobile, la mancanza di manutenzione, l' incidenza di opere da svolgere per la sua ristrutturazione e l'incompatibilità degli immobili presi dall'Agenzia a confronto.
La Corte di Giustizia di Lucca accoglieva il ricorso ritenendo ingiustificato il maggior valore dell'immobile accertato dall'Agenzia, tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente (e in particolare di una documentata consulenza tecnica redatta dal geom. Nominativo_1) e della non comparabilità dell'immobile con gli altri due siti in località diverse rispetto a quello dell'Resistente_1.
Proponeva appello l'Agenzia riconoscendo in parte le argomentazioni dell'Resistente_1 e proponendo una riduzione consistente del valore dell'immobile: da € 712.000,00 a € 576.000,00.
Non avendo Resistente_1 ritenuto di accettare la proposta conciliativa dell'Agenzia, all'esito dell'odierna udienza questa Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato per il seguente motivo.
L'Agenzia ha riconosciuto che lo stato di conservazione dell'immobile era peggiore rispetto a quello degli altri due immobili utilizzati per la comparazione, circostanza questa rilevante in quanto ha consentito all'appellante di rivedere la propria stima in maniera assai rilevante.
Nella sua memoria di replica Resistente_1 prende atto della riduzione della valutazione dell'Agenzia, ma senza alcuna motivazione riguardo ai prezzi di vendita di strutture simili a quella in esame (i riferimenti contenuti nella consulenza del geom. Nominativo_1 appaiono di scarso rilievo poiché trattasi di due strutture commerciali diverse per superfici e ubicazione e comunque inidonee a prevalere sui criteri indicati dall'Agenzia nell'atto impugnato). Appare pertanto logico ridurre il valore dell'immobile da € 712.000,00 a
€ 576.000, come proposto dall'Ufficio (maggiore imposta € 4.140,00, senza sanzioni ex art 70 del d.p.r.
131/86).
Stante la reciproca soccombenza si compensano le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello determina il valore dell'immobile in € 576.000,00 e di conseguenza la non debenza delle sanzioni.. Spese dei due gradi di giudizio interamente compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAGRINI ALUNNO SILVIO, Presidente e Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 781/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Sottomonte 55012 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 25/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021S1TN005351000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
. (781 del 2024).
Resistente_1 srl presentava ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione, notificato dall'Agenzia delle Entrate di Lucca, con il quale veniva accertato che il valore di mercato dell'immobile acquistato fosse pari a € 712.000,00 a fronte dei dichiarati € 530.000,00 (imposta di registro da versare pari a € 33.718,12).
Eccepiva Resistente_1 l'insufficienza dei criteri di stima adottati e la carenza di prova dell'accertamento, nonché l'insussistenza del valore dell'accertamento sulla base di una perizia giurata che produceva ed evidenziava l'inagibilità dell'immobile, la mancanza di manutenzione, l' incidenza di opere da svolgere per la sua ristrutturazione e l'incompatibilità degli immobili presi dall'Agenzia a confronto.
La Corte di Giustizia di Lucca accoglieva il ricorso ritenendo ingiustificato il maggior valore dell'immobile accertato dall'Agenzia, tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente (e in particolare di una documentata consulenza tecnica redatta dal geom. Nominativo_1) e della non comparabilità dell'immobile con gli altri due siti in località diverse rispetto a quello dell'Resistente_1.
Proponeva appello l'Agenzia riconoscendo in parte le argomentazioni dell'Resistente_1 e proponendo una riduzione consistente del valore dell'immobile: da € 712.000,00 a € 576.000,00.
Non avendo Resistente_1 ritenuto di accettare la proposta conciliativa dell'Agenzia, all'esito dell'odierna udienza questa Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato per il seguente motivo.
L'Agenzia ha riconosciuto che lo stato di conservazione dell'immobile era peggiore rispetto a quello degli altri due immobili utilizzati per la comparazione, circostanza questa rilevante in quanto ha consentito all'appellante di rivedere la propria stima in maniera assai rilevante.
Nella sua memoria di replica Resistente_1 prende atto della riduzione della valutazione dell'Agenzia, ma senza alcuna motivazione riguardo ai prezzi di vendita di strutture simili a quella in esame (i riferimenti contenuti nella consulenza del geom. Nominativo_1 appaiono di scarso rilievo poiché trattasi di due strutture commerciali diverse per superfici e ubicazione e comunque inidonee a prevalere sui criteri indicati dall'Agenzia nell'atto impugnato). Appare pertanto logico ridurre il valore dell'immobile da € 712.000,00 a
€ 576.000, come proposto dall'Ufficio (maggiore imposta € 4.140,00, senza sanzioni ex art 70 del d.p.r.
131/86).
Stante la reciproca soccombenza si compensano le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello determina il valore dell'immobile in € 576.000,00 e di conseguenza la non debenza delle sanzioni.. Spese dei due gradi di giudizio interamente compensate.