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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, ES GO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2708/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Ferdinando Screnci;
Parte_1
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – P. IVA: , difesa dall'avv. Alessandra P.IVA_1
Vignola;
opposta e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
opposto provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 03020229002972118000 notificatogli il 10.09.2022, nonché il sotteso avviso di addebito n. 33020140002429021000, CP_2 presuntivamente notificato nel 2015, relativo all'omesso pagamento di contributi IVS nell'anno 2014, per l'importo di euro 2.554,67. Ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione del contributivo ivi riportato.
In via preliminare, va rilevato che, all'udienza del 20.02.2025, parte ricorrente, esponendo di non avere eseguito la notifica nei confronti dell' e dell' del ricorso CP_2 Controparte_3 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica alle controparti di tali atti ed il giudice assegnava all'istante termine fino al 30.06.2025 per provvedere a tanto.
Con memoria difensiva depositata il 21.10.2025, si è costituita in giudizio l' Controparte_3
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito la
[...] fondatezza della domanda.
Non si è invece costituito l' della cui chiamata in giudizio, in conformità all'ordinanza di CP_2 rimessione in termini emessa dal giudice, il ricorrente non ha fornito la prova.
Pertanto, nei confronti dell' , che non risulta citato (né si è costituito), va dichiarata l'estinzione CP_2 del giudizio per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., atteso che l'attore, come si è esposto, era stato rimesso in termini per rinnovare la notifica alle controparti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, ma ha omesso nuovamente di notificare all' i suddetti atti. CP_2
L'estinzione del giudizio nei confronti dell' , causata dall'inattività di parte ricorrente, ha una CP_2 ripercussione immediata sulla presente causa. Infatti, con riguardo all'eccezione attorea di omessa notifica dell'avviso di addebito e di prescrizione del credito contributivo, occorre affermare la legittimazione a contraddire dell'ente creditore, nella specie l' , che, però, non è stato evocato in CP_2 giudizio.
La Suprema Corte ha osservato che, a fronte di un'opposizione diretta a far valere la prescrizione del credito, sarebbe illogico negare la legittimazione passiva del soggetto titolare del credito (cfr. Cass.
Civ. n. 16425/2019), chiarendo che, con l'affidamento della riscossione al concessionario, l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né è corretto confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità afferente al rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne, con un vero e proprio salto logico, la legittimazione passiva del concessionario.
Tanto comporta il rigetto della domanda in quanto proposta nei confronti di un soggetto non legittimato (così anche Trib. Milano Sez. Lav., 13.10.2020, n. 1367).
Né l'omessa evocazione in giudizio dell'ente creditore può essere sanata mediante la chiamata in causa d'ufficio dell' . CP_2
In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina di cui all'art. 24 D. Lgs. n.
46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 08.03.2022, n. 7514).
Dalle considerazioni esposte, discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell' . Nei confronti dell' sono invece irripetibili le spese di Controparte_3 CP_2 lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
, liquidate in complessivi € 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
[...]
3) dichiara l'estinzione del giudizio rispetto alla posizione processuale dell' , per la quale nulla CP_2 si provvede in ordine alle spese di lite.
Catanzaro, 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
ES GO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, ES GO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2708/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Ferdinando Screnci;
Parte_1
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – P. IVA: , difesa dall'avv. Alessandra P.IVA_1
Vignola;
opposta e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
opposto provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 03020229002972118000 notificatogli il 10.09.2022, nonché il sotteso avviso di addebito n. 33020140002429021000, CP_2 presuntivamente notificato nel 2015, relativo all'omesso pagamento di contributi IVS nell'anno 2014, per l'importo di euro 2.554,67. Ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione del contributivo ivi riportato.
In via preliminare, va rilevato che, all'udienza del 20.02.2025, parte ricorrente, esponendo di non avere eseguito la notifica nei confronti dell' e dell' del ricorso CP_2 Controparte_3 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, chiedeva la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica alle controparti di tali atti ed il giudice assegnava all'istante termine fino al 30.06.2025 per provvedere a tanto.
Con memoria difensiva depositata il 21.10.2025, si è costituita in giudizio l' Controparte_3
, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito la
[...] fondatezza della domanda.
Non si è invece costituito l' della cui chiamata in giudizio, in conformità all'ordinanza di CP_2 rimessione in termini emessa dal giudice, il ricorrente non ha fornito la prova.
Pertanto, nei confronti dell' , che non risulta citato (né si è costituito), va dichiarata l'estinzione CP_2 del giudizio per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., atteso che l'attore, come si è esposto, era stato rimesso in termini per rinnovare la notifica alle controparti del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, ma ha omesso nuovamente di notificare all' i suddetti atti. CP_2
L'estinzione del giudizio nei confronti dell' , causata dall'inattività di parte ricorrente, ha una CP_2 ripercussione immediata sulla presente causa. Infatti, con riguardo all'eccezione attorea di omessa notifica dell'avviso di addebito e di prescrizione del credito contributivo, occorre affermare la legittimazione a contraddire dell'ente creditore, nella specie l' , che, però, non è stato evocato in CP_2 giudizio.
La Suprema Corte ha osservato che, a fronte di un'opposizione diretta a far valere la prescrizione del credito, sarebbe illogico negare la legittimazione passiva del soggetto titolare del credito (cfr. Cass.
Civ. n. 16425/2019), chiarendo che, con l'affidamento della riscossione al concessionario, l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né è corretto confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità afferente al rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne, con un vero e proprio salto logico, la legittimazione passiva del concessionario.
Tanto comporta il rigetto della domanda in quanto proposta nei confronti di un soggetto non legittimato (così anche Trib. Milano Sez. Lav., 13.10.2020, n. 1367).
Né l'omessa evocazione in giudizio dell'ente creditore può essere sanata mediante la chiamata in causa d'ufficio dell' . CP_2
In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina di cui all'art. 24 D. Lgs. n.
46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 08.03.2022, n. 7514).
Dalle considerazioni esposte, discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell' . Nei confronti dell' sono invece irripetibili le spese di Controparte_3 CP_2 lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
, liquidate in complessivi € 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
[...]
3) dichiara l'estinzione del giudizio rispetto alla posizione processuale dell' , per la quale nulla CP_2 si provvede in ordine alle spese di lite.
Catanzaro, 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
ES GO