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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9551 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 12798/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Cinzia Buraglia, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 Crescenzio, n..20
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 7.4.2025– ricorso, (iscritto a ruolo in pari data), Parte_1 poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“CONDANNARE AL PAGARE ALL'ISTANTE O AL Fondo Taxbenefit New LA CP_1 SOMMA DI € 4.049,70 oltre accessori successivi dal 19/02/2025 al saldo. Spese rifuse con distrazione”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“- in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda della ricorrente per carenza di interesse ad agire e per difetto di legittimazione attiva rispetto alle domande avanzate;
- sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile il ricorso non preceduto da ricorso amministrativo
- NEL MERITO, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, stante l'assenza di dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att. cpc”.
2. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. Il difensore della ricorrente ha depositato “quietanza prima annualità” del 2.5.2025 riguardante la somma oggetto del presente ricorso, ha confermato all'odierno verbale che in pari data tale somma è pervenuta al Fondo Tax Benefit New ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese. Il difensore dell' ha chiesto di chiararsi cessata la materia del contendere con vittoria CP_1 o, in subordine, con relativa compensazione. Il documento sopra richiamato e le attuali conformi conclusioni delle parti, evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
4. Quanto alle spese processuali si evidenzia quanto segue: per un verso il ricorso risulta fondato, limitatamente alla domanda riguardante il pagamento in favore del Fondo Tax Benefit New (come conferma il pagamento eseguito dall' ) e, nel resto, la ricorrente CP_1 non riveste legittimazione attiva (v. Cass., sez. L, sentenza n. 8524/2923; Cass., sez. L,
1 sent. n. 6349/2015); d'altro canto l resistente ha pagato la somma dovuta (al CP_1 Fondo) prima della notifica del ricorso (eseguita in data 28.8.2025, come in atti). Pertanto le spese di lite vanno interamente compensate (restano assorbite residue questioni).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese processuali. Roma, 30.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
2
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 12798/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Cinzia Buraglia, elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 Crescenzio, n..20
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 7.4.2025– ricorso, (iscritto a ruolo in pari data), Parte_1 poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“CONDANNARE AL PAGARE ALL'ISTANTE O AL Fondo Taxbenefit New LA CP_1 SOMMA DI € 4.049,70 oltre accessori successivi dal 19/02/2025 al saldo. Spese rifuse con distrazione”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“- in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda della ricorrente per carenza di interesse ad agire e per difetto di legittimazione attiva rispetto alle domande avanzate;
- sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile il ricorso non preceduto da ricorso amministrativo
- NEL MERITO, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, stante l'assenza di dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att. cpc”.
2. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. Il difensore della ricorrente ha depositato “quietanza prima annualità” del 2.5.2025 riguardante la somma oggetto del presente ricorso, ha confermato all'odierno verbale che in pari data tale somma è pervenuta al Fondo Tax Benefit New ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese. Il difensore dell' ha chiesto di chiararsi cessata la materia del contendere con vittoria CP_1 o, in subordine, con relativa compensazione. Il documento sopra richiamato e le attuali conformi conclusioni delle parti, evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
4. Quanto alle spese processuali si evidenzia quanto segue: per un verso il ricorso risulta fondato, limitatamente alla domanda riguardante il pagamento in favore del Fondo Tax Benefit New (come conferma il pagamento eseguito dall' ) e, nel resto, la ricorrente CP_1 non riveste legittimazione attiva (v. Cass., sez. L, sentenza n. 8524/2923; Cass., sez. L,
1 sent. n. 6349/2015); d'altro canto l resistente ha pagato la somma dovuta (al CP_1 Fondo) prima della notifica del ricorso (eseguita in data 28.8.2025, come in atti). Pertanto le spese di lite vanno interamente compensate (restano assorbite residue questioni).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente le spese processuali. Roma, 30.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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