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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3990/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Perilli Presidente dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice dott.ssa Stefania Muratore Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 3990/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPOCHIARO Parte_1 C.F._1
RICCARDO come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 23/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c. e 19ter d. lgs. 150/2011, depositato in data 13/03/2023,
, nato a [...] il [...], ha impugnato il decreto del Questore di Parte_1
Catania, notificato il 10/02/2023, con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente ha chiesto, preliminarmente, la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, di dichiarare il proprio diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3 del D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1 e 1.1 D. Lgs. n. 286/98. pagina 1 di 7 Con decreto del 24/04/2023 è stata fissata l'udienza di comparizione e sospeso il provvedimento impugnato.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, per cui deve essere dichiarata la contumacia della suddetta amministrazione (vedi prova della notifica via pec depositata in data 10/04/2024).
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Con ordinanza del 12/04/2024, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., è stata fissata per la discussione orale della causa l'udienza del 21/01/2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine per il deposito di note conclusionali. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l'udienza è poi stata sostituita dal deposito di note scritte.
Parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione attestante l'integrazione lavorativa del ricorrente e, da ultimo, con note ex art. 127ter c.p.c. del 13/01/2025, ha discusso la causa riportandosi al ricorso.
II. Ciò premesso, la normativa previgente (art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L.
132/18), prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali -e al Giudice, in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego- la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D. lgs. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo.
Com'è noto, il D.L. 113/2018, ha sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 del D. Lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D. Lgs. 28.01.2008 n. 25”.
Tuttavia, secondo l'indirizzo interpretativo maggioritario della Suprema Corte, confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 29470 del 2019, per il generale principio di pagina 2 di 7 irretroattività della legge (art. 11 “Disposizioni sulla legge in generale”) e per la natura del diritto soggettivo in esame, rientrante nel novero dei diritti garantiti dagli art. 2 e 10 della Costituzione e dagli artt. 3 e 8 della CEDU, le norme di cui al d.l. 113/2018, conv. con modificazioni con L.
113/2018, non trovavano applicazione ai procedimenti amministrativi già iniziati davanti alle
Commissioni Territoriali o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti di accertamento o diniego del diritto;
dovendo, in particolare, escludersi, anche attesa la natura meramente ricognitiva del giudizio cui il diritto era assoggettato sia in sede amministrativa che giudiziale, che il comma 9 dell'art. 1 del decreto citato potesse interpretarsi nel senso di precludere l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria se la Commissione Territoriale non l'avesse già riconosciuto alla data della entrata in vigore del decreto stesso (in tal senso, Cass., Sez. I, n. 4890/2019).
In ogni caso, la normativa transitoria (art. 1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L.
132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e
1.1 del T.U.I.
Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» ha reintrodotto le protezioni complementari, assorbendole nella nuova protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1. TUI rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”.
La nuova normativa, ha infatti ancora una volta modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I., restringendo nuovamente il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò
pagina 3 di 7 sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, e, con la legge di conversione, ha opportunamente ampliato le modifiche già apportate all'art. 19 stesso Testo
Unico.
In particolare, al comma 1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: «sesso» sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere» e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commission territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
pagina 4 di 7 Con la nuova protezione speciale, come attualmente delineata, con disciplina retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, torna quindi ad espandersi l'operatività delle protezioni interne, destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori, l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulment dall'art. 19 T.U. I., che si ricollega anche all' “esistenza, nel Paese di Origine, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8
CEDU (rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso (espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs n. 286/98) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs. 286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale, atteso che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19, c.
1.1 D.lgs. 286/98 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, anteriore al d.l. 20/2023), ma anche dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
pagina 5 di 7 Il ricorrente, infatti, ha documentato la propria integrazione sociale e lavorativa, risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento delle seguenti attività lavorative:
- Comunicazione UNILav relativa a rapporto di lavoro con Controparte_2
30.11.22;
- Buste paga 2022;
- Comunicazione UNILav relativa a rapporto di lavoro con CP_2 [...]
dal 21.03.23 al 30.11.23; CP_3
- Comunicazione UNILav relativa a rapporto di lavoro con A.P.A.L. Aziende Produttori Agricoli
Lentini dal 15.03.24 al 31.07.24);
- Certificazioni Uniche 2023-2024;
- Comunicazione UNILav relativa a rapporto di lavoro con Società dal Controparte_4
6.08.24 al 30.11.24 e relative buste paga;
- 730 2024;
- Comunicazione UNILav relativa a rapporto di lavoro con con la qualifica di Parte_2 bracciante agricolo per la coltivazione degli agrumi, dal 2.01.25 al 30.04.25.
Il ricorrente ha inoltre dato atto di godere di una autonomia abitativa, come risulta dai contratti di locazione prodotti (contratto locazione da 1.07.22 al 30.06.23; contratto di locazione dal 23.01.23 al 23.01.24; contratto di locazione da aprile 2024 a marzo 2025).
Per riconoscere la protezione speciale ex art. 19 c.
1.1. D.lgs. 286/1998, è invero sufficiente rilevare la presenza di una vita privata del richiedente da tutelare, in quanto autonomo oggetto di un diritto, anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti familiari (in tal senso, Corte EDU,
14/02/2019, c. Italia), ricomprendendo la protezione di cui all'art. 8 CEDU “l'intera rete di Per_1 relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413).
Non ricorre infine, nel caso di specie, alcuna ragione di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, tale da ritenere ammissibile il respingimento del ricorrente anche in presenza del radicamento sul territorio nazionale. Infatti, dal casellario giudiziale acquisito pagina 6 di 7 d'ufficio non risultano iscrizioni, mentre il difensore ha dato atto della pendenza di un procedimento presso il GUP di Roma (Proc. n. 21682/21 R.G.N.R. – 10100/22 R.G.I.P.), per il quale deve ancora celebrarsi la prima udienza, per il reato di cui all'art. 5 co. 8 bis d. lgs. 286/1998
(che non rientra nell'ambito dei reati ostativi di cui all'art. 4 comma III d. lgs. 286/1998). Il
Pubblico Ministero, inoltre, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Va, quindi, riconosciuta al ricorrente la protezione speciale, ai sensi degli artt. 19, c.
1.1 e 1.2 e 5 c.
6 D.lgs. 286/1998, e riconosciuto, altresì, il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno, dal momento che il respingimento dello stesso costituirebbe un'inammissibile violazione del diritto al rispetto della vita privata.
III.
Considerato che
la maggior parte della documentazione attestante i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio, successivamente alla fase amministrativa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo,
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara il diritto di ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per Parte_1
protezione speciale a norma degli artt. 1, co. 8 D.L. 113/2018, conv. dalla L. 132/2018, e 32 comma 3 D. Lgs 25/2008, in relazione all'art. 19, co.
1.1. D. Lgs 286/1998, come modificati dal D.L. 130/2020, conv. dalla L. 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6 d. lgs. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Stefania Muratore Luca Perilli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Perilli Presidente dott. Rosario Maria Annibale Cupri Giudice dott.ssa Stefania Muratore Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 3990/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPOCHIARO Parte_1 C.F._1
RICCARDO come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note del 23/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex artt. 281decies c.p.c. e 19ter d. lgs. 150/2011, depositato in data 13/03/2023,
, nato a [...] il [...], ha impugnato il decreto del Questore di Parte_1
Catania, notificato il 10/02/2023, con cui è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente ha chiesto, preliminarmente, la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, di dichiarare il proprio diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3 del D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1 e 1.1 D. Lgs. n. 286/98. pagina 1 di 7 Con decreto del 24/04/2023 è stata fissata l'udienza di comparizione e sospeso il provvedimento impugnato.
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, per cui deve essere dichiarata la contumacia della suddetta amministrazione (vedi prova della notifica via pec depositata in data 10/04/2024).
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Con ordinanza del 12/04/2024, visti gli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., è stata fissata per la discussione orale della causa l'udienza del 21/01/2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine per il deposito di note conclusionali. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l'udienza è poi stata sostituita dal deposito di note scritte.
Parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione attestante l'integrazione lavorativa del ricorrente e, da ultimo, con note ex art. 127ter c.p.c. del 13/01/2025, ha discusso la causa riportandosi al ricorso.
II. Ciò premesso, la normativa previgente (art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L.
132/18), prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali -e al Giudice, in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego- la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D. lgs. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo.
Com'è noto, il D.L. 113/2018, ha sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 del D. Lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del D. Lgs. 28.01.2008 n. 25”.
Tuttavia, secondo l'indirizzo interpretativo maggioritario della Suprema Corte, confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 29470 del 2019, per il generale principio di pagina 2 di 7 irretroattività della legge (art. 11 “Disposizioni sulla legge in generale”) e per la natura del diritto soggettivo in esame, rientrante nel novero dei diritti garantiti dagli art. 2 e 10 della Costituzione e dagli artt. 3 e 8 della CEDU, le norme di cui al d.l. 113/2018, conv. con modificazioni con L.
113/2018, non trovavano applicazione ai procedimenti amministrativi già iniziati davanti alle
Commissioni Territoriali o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti di accertamento o diniego del diritto;
dovendo, in particolare, escludersi, anche attesa la natura meramente ricognitiva del giudizio cui il diritto era assoggettato sia in sede amministrativa che giudiziale, che il comma 9 dell'art. 1 del decreto citato potesse interpretarsi nel senso di precludere l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria se la Commissione Territoriale non l'avesse già riconosciuto alla data della entrata in vigore del decreto stesso (in tal senso, Cass., Sez. I, n. 4890/2019).
In ogni caso, la normativa transitoria (art. 1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L.
132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e
1.1 del T.U.I.
Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» ha reintrodotto le protezioni complementari, assorbendole nella nuova protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1. TUI rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”.
La nuova normativa, ha infatti ancora una volta modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I., restringendo nuovamente il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò
pagina 3 di 7 sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, e, con la legge di conversione, ha opportunamente ampliato le modifiche già apportate all'art. 19 stesso Testo
Unico.
In particolare, al comma 1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: «sesso» sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identità di genere» e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 è stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commission territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale».
pagina 4 di 7 Con la nuova protezione speciale, come attualmente delineata, con disciplina retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, torna quindi ad espandersi l'operatività delle protezioni interne, destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori, l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulment dall'art. 19 T.U. I., che si ricollega anche all' “esistenza, nel Paese di Origine, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8
CEDU (rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.
L'art. 7 del decreto legge n. 20/2023 («Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare»), convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, ha tra l'altro modificato la disciplina della protezione speciale, espungendo il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, e quindi l'esplicito riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare. Ha inoltre espunto la seconda parte del comma 1.2, che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Ha, infine, escluso (espungendo la lett. a dall'art. 6, comma 1-bis, d.lgs n. 286/98) la sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Al comma 2 l'art. 7 ha inoltre previsto una particolare disciplina transitoria, stabilendo che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continui ad applicarsi la disciplina previgente.
Ciò chiarito in diritto, nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs. 286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale, atteso che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, considerata inammissibile non solo dal richiamato art. 19, c.
1.1 D.lgs. 286/98 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, anteriore al d.l. 20/2023), ma anche dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
pagina 5 di 7 Il ricorrente, infatti, ha documentato la propria integrazione sociale e lavorativa, risultando dalla documentazione in atti lo svolgimento delle seguenti attività lavorative:
- Comunicazione UNILav relativa a rapporto di lavoro con Controparte_2
30.11.22;
- Buste paga 2022;
- Comunicazione UNILav relativa a rapporto di lavoro con CP_2 [...]
dal 21.03.23 al 30.11.23; CP_3
- Comunicazione UNILav relativa a rapporto di lavoro con A.P.A.L. Aziende Produttori Agricoli
Lentini dal 15.03.24 al 31.07.24);
- Certificazioni Uniche 2023-2024;
- Comunicazione UNILav relativa a rapporto di lavoro con Società dal Controparte_4
6.08.24 al 30.11.24 e relative buste paga;
- 730 2024;
- Comunicazione UNILav relativa a rapporto di lavoro con con la qualifica di Parte_2 bracciante agricolo per la coltivazione degli agrumi, dal 2.01.25 al 30.04.25.
Il ricorrente ha inoltre dato atto di godere di una autonomia abitativa, come risulta dai contratti di locazione prodotti (contratto locazione da 1.07.22 al 30.06.23; contratto di locazione dal 23.01.23 al 23.01.24; contratto di locazione da aprile 2024 a marzo 2025).
Per riconoscere la protezione speciale ex art. 19 c.
1.1. D.lgs. 286/1998, è invero sufficiente rilevare la presenza di una vita privata del richiedente da tutelare, in quanto autonomo oggetto di un diritto, anche indipendentemente dall'esistenza di rapporti familiari (in tal senso, Corte EDU,
14/02/2019, c. Italia), ricomprendendo la protezione di cui all'art. 8 CEDU “l'intera rete di Per_1 relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” (Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413).
Non ricorre infine, nel caso di specie, alcuna ragione di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, tale da ritenere ammissibile il respingimento del ricorrente anche in presenza del radicamento sul territorio nazionale. Infatti, dal casellario giudiziale acquisito pagina 6 di 7 d'ufficio non risultano iscrizioni, mentre il difensore ha dato atto della pendenza di un procedimento presso il GUP di Roma (Proc. n. 21682/21 R.G.N.R. – 10100/22 R.G.I.P.), per il quale deve ancora celebrarsi la prima udienza, per il reato di cui all'art. 5 co. 8 bis d. lgs. 286/1998
(che non rientra nell'ambito dei reati ostativi di cui all'art. 4 comma III d. lgs. 286/1998). Il
Pubblico Ministero, inoltre, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Va, quindi, riconosciuta al ricorrente la protezione speciale, ai sensi degli artt. 19, c.
1.1 e 1.2 e 5 c.
6 D.lgs. 286/1998, e riconosciuto, altresì, il diritto al rilascio del conseguente permesso di soggiorno, dal momento che il respingimento dello stesso costituirebbe un'inammissibile violazione del diritto al rispetto della vita privata.
III.
Considerato che
la maggior parte della documentazione attestante i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale è stata prodotta soltanto nel presente giudizio, successivamente alla fase amministrativa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo,
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara il diritto di ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per Parte_1
protezione speciale a norma degli artt. 1, co. 8 D.L. 113/2018, conv. dalla L. 132/2018, e 32 comma 3 D. Lgs 25/2008, in relazione all'art. 19, co.
1.1. D. Lgs 286/1998, come modificati dal D.L. 130/2020, conv. dalla L. 173/2020, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ex art. 6 d. lgs. 286/1998, non sussistendo cause di esclusione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 23/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Stefania Muratore Luca Perilli
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