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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1949/2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Paola Andreini (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) già tramite Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 la mandataria con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_2
Christian Faggella Pellegrino (C.F. APPELLATA C.F._3 avverso la sentenza n. 891/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
19/9/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in via preliminare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata o disporre la sospensione dell'esecuzione ove nelle more venisse iniziata;
nel merito, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata accogliere le conclusioni rassegnate dall'attrice opponente nel giudizio di primo grado: in tesi, revocare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 794/2020 del 23/06/2020 depositato in data 24/06/2020, RG n
1487/2020 emesso dal Tribunale di Lucca in ogni sua parte stante la inesistenza e/o nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c., del contratto di finanziamento tra e per mancanza Parte_2 Parte_1 dell'elemento essenziale del consenso e conseguentemente, vista l'inesistenza della pretesa creditoria posta a base del decreto ingiuntivo opposto chiesto da
, quale cessionaria del credito vantato da , CP_1 Parte_2 dichiarare che nulla è dovuto da a;
in tesi Parte_1 CP_1 alternativa dichiarare che la SI.ra non riveste la qualità Parte_1 di garante del contratto di finanziamento in quanto non lo ha sottoscritto e conseguentemente accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto da a avendo la società proposto una Parte_1 CP_1 domanda non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto e pertanto dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché non provato e comunque infondato, ingiusto ed illegittimo;
sempre e in ogni caso dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi comunque le pretese ex adverso azionate perché non provate e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esplicitate nella narrativa;
sempre
e in ogni caso dichiarare nulla e/o comunque inutilizzabile la CTU grafologica redatta dalla Dottoressa sempre e in ogni caso con Persona_1 vittoria delle spese e compensi professionali oltre rimborso forfetario, IVA 22%
e C.A.P 4% come per legge dei due gradi di giudizio ed ivi compresa la fase della mediazione obbligatoria e le spese di CTU e di CTP. In ipotesi in via istruttoria insiste per l'ammissione alla prova per testi sulle seguenti circostanze: DCV che dopo che Controparte_3 Parte_1 aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, raggiunto da una telefonata effettuata da disse alla figlia le seguenti parole: “tua Controparte_4 madre non c'entra niente con il prestito di fatto tutto io”. Indica Parte_3
a testi sulle predette circostanze residente in [...]
Einaudi n. 159/B loc. S. Anna, Lucca. In ogni caso con richiesta di restituzione delle somme che eventualmente dovessero essere corrisposte in virtù della provvisoria esecutività della sentenza impugnata”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'On.Le Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342, primo comma, n. 2, c.p.c., per mancata nonché specifica indicazione delle circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto;
Nel merito, in via principale: respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito in via principale : respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...] (già denominata , dell'importo di euro Controparte_1 Controparte_1
8.804,41, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare
e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014” . Il tutto, con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 891/2022 pubblicata il 19/9/2022 il Tribunale di Lucca ha così deciso: “respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese dell'opposizione, che liquida in € 3.500,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda avanzata da in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 794/2020, emesso dal Tribunale di Lucca ad istanza di nei confronti di e CP_1 Controparte_3 [...]
, con il quale veniva loro ingiunto, in solido, di pagare la somma di Parte_1
€ 8.804,41, oltre interessi come per legge e spese del procedimento, quale somma ancora dovuta in relazione ad un contratto di finanziamento del
6.9.2007 ad per l'acquisto di un Iveco Daily, coobbligata Controparte_5
L'opponente deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto, Pt_1 eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto, l'inesistenza del rapporto CP contrattuale con e con la cessionaria , disconosceva ad ogni effetto Parte_2 di legge le sottoscrizioni a suo nome sul contratto, disconosceva la conformità della copia prodotta all'originale non prodotto;
sosteneva che il coniuge
, dal quale si era separata sin dal 2014, le aveva detto di non CP_5 preoccuparsi perché lei era estranea al finanziamento e si trattava di un errore CP di;
che solo con la notifica del decreto ingiuntivo aveva scoperto di risultare
“coobbligata” e di essere vittima di una truffa ad opera dell'ex coniuge.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione ed eccependo CP_1
l'inammissibilità del disconoscimento.
La causa veniva istruita con ordine di esibizione e ctu grafologica e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito anche Pt_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello
[...]
CP_
(di seguito solo o anche APPELLATA), proponendo CP_1 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
PRIMO MOTIVO: ERRONEA AMMISSIONE DELLA CTU
GRAFOLOGICACONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE
SECONDO MOTIVO: NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE
IN ORDINE ALLE CRITICHE ALLA CTU
TERZO MOTIVO: NULLITA' DELLA SENTENZA PER ERRONEA MOTIVAZIONE -
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 216 C.P.C. E 2697 C.C.
QUARTO MOTIVO: NULLITA' DELLA SENTENZA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 216
C.P.C. E 2697 C.C.
QUINTO MOTIVO: CONFORMITA' DELLA COPIA ALL'ORIGINALE
SESTO MOTIVO: SUB A) ERRONEA STATUIZIONE DI CONDANNA ALLE SPESE
DI LITE SUB B) ERRONEA STATUIZIONE DI CONDANNA ALLE SPESE DI LITE –
SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA COMPENSAZIONE EX ART. 92 C.P.C.
L'appellante ha riproposto le istanze istruttorie formulate in primo grado ed ha avanzato istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza. Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza è superata dall'essere la causa in decisione.
Preliminarmente si rigettano le eccezioni di inammissibilità dell'appello, risultando chiaramente individuabili le parti della sentenza impugnate, le censure alla ricostruzione dei fatti e le norme asseritamente violate;
parte appellante è stata quindi posta in grado di esercitare il diritto di difesa.
Nel merito, i motivi di appello vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Il Tribunale ha rilevato che “La ctu, pur avendo potuto prendere in considerazione unicamente la copia del contratto (l'originale è stato prodotto tardivamente) e pur dando atto dei limiti di un'indagine di questo tipo, ha nondimeno prima chiarito che anche in base ad un'analisi condotta sulla copia
è comunque possibile formulare un giudizio sull'autenticità o meno di una sottoscrizione con un elevato grado di probabilità, quindi concluso nel senso che in effetti le sottoscrizioni in esame devono essere, con un siffatto grado di probabilità, attribuite all'opponente. Degli inconvenienti derivanti dall'analisi su copia anziché sull'originale, l'unico che potrebbe, in astratto, inficiare tale conclusione è quello di una possibile estrapolazione delle firme da un altro contesto. Dato il tipo di documento, nel quale le firme figurano nel corpo della parte stampata, e dato anche l'alto numero di firme, tutte leggermente differenti l'una all'altra (altro sarebbe un foglio che recasse un'unica firma in calce), la possibilità di una siffatta manipolazione appare tuttavia altamente improbabile, a maggior ragione in quanto l'opponente non ha prodotto alcun documento dal quale le firme in questione sarebbero state in ipotesi estrapolate. Anche questa eccezione va dunque ritenuta infondata”.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente disposto la ctu grafologica sul documento prodotto in fotocopia, nonostante la reiterata opposizione dell'attrice; che era onere della parte produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
che lo stesso ctu ha premesso che l'espletamento dell'indagine su una fotocopia comporta l'impossibilità di espletare esami strumentali volti ad accertare il tipo di strumento scrittorio utilizzato, di apprezzare in modo esaustivo i parametri relativi alla pressione ed al tratto nonché di stabilire se la grafia da esaminare sia frutto di una fotocomposizione o presenti altri artifici documentali;
che la valutazione del ctu, fatta propria dal
Tribunale, non è esaustiva, mancando la risposta ai rilievi critici del ctp;
che la variabilità rilevata nelle firme, ritenuta dal ctu idonea a smentire che fossero state acquisite da un unico modello, non dimostra assolutamente nulla in quanto possono essere frutto della creatività di chi le ha riprodotte o possono essere state acquisite da modelli diversi recuperati in casa, visto che si tratta del marito della e in quel periodo vivevano assieme;
che la firma della Pt_1 per la sua assoluta semplicità di esecuzione, è facilmente riproducibile Pt_1 da chiunque ed a prescindere che si abbia davanti uno o più modelli;
che la fotocopia prodotta non consente di capire se ci sono cancellature o abrasioni, né consente di vedere la pressione;
che la on ha mai visto l'originale, Pt_1 pertanto ha necessariamente disconosciuto la conformità senza poter indicare particolari specifici. Ai fini della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, l'appellante ha allegato e documentato di versare in precarie condizioni economiche, non è proprietaria di immobili, lavora come collaboratrice domestica ed ha un reddito inferiore ad € 1.000,00 mensili, ha un figlio che non è ancora economicamente indipendente ed al quale il padre non provvede e non ha mai provveduto a quanto disposto dal
Tribunale. La società appellata contesta le deduzioni avversarie ribadendo la correttezza della sentenza impugnata.
Il Collegio rileva preliminarmente che con provvedimento emesso all'udienza del 20.10.2021 il Tribunale ha correttamente ordinato la produzione del documento originale, ritenendolo necessario per la verificazione, tuttavia la parte onerata non ha provveduto e in data 6.4.2022 hanno avuto inizio le CP_ operazioni peritali sulla fotocopia del contratto. La società , pur essendo nel possesso del documento sin dal 13.6.2019 (v. p.e.c. del Parte_2
9.3.2022 nella quale comunicava che la documentazione in originale dei contratti era stata consegnata a in data 13/06/2019), CP_1 provvedeva al deposito dell'originale solo in data 21.4.2022, dichiarato dal
Giudice tardivo ed inammissibile.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che il procedimento di verificazione della firma deve essere effettuato sul documento originale. “Invero (cfr. Cass.
19 ottobre 1999, n. 11739), l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e rimanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso. Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare.
Pertanto, conclude detta sentenza, "la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrla., ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento" (Cass. n.
16551/2015). Ed ancora: “In tal senso si è infatti affermato che (cfr. Cass. n. 7267/2014) in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione (conf. Cass. n.
9202/2004; Cass. n. 14804/2014), il che conforta il convincimento che era specifico onere della parte attrice produrre l'originale del documento in esame al fine di consentire la proposizione dell'istanza di verificazione nel rispetto delle preclusioni istruttorie.” (Cass. n. 10895/2018).
In alcune pronunce si è ritenuto di poter procedere alla verificazione anche su una copia fotostatica del documento, qualora non fosse possibile acquisire l'originale. Nel caso in esame, tuttavia, la non tempestiva acquisizione dell'originale è imputabile al comportamento della parte che ne era doppiamente onerata, sia perché intendeva avvalersi del documento sia perché era destinataria di un ordine di produzione del Tribunale.
Ne consegue che la mancata ottemperanza all'onere gravante sulla società di produrre l'originale invalida il procedimento di verificazione effettuato sulla copia ed impedisce che la scrittura privata disconosciuta possa avere valore di prova documentale. L'appello pertanto va accolto integralmente.
La Corte, inoltre, dà atto che la mediazione obbligatoria ha avuto luogo in primo grado sebbene con esito negativo (verbale di mediazione prot. 120/2021 del 10.03.2021)
In accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo opposto n. 794/2020 del CP_ 23/06/2020 è revocato e va rigettata la pretesa avanzata da nei confronti di sulla base della scrittura privata oggetto del giudizio. Parte_1
La riforma della sentenza impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio che, in applicazione del principio di soccombenza e tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, vede vittoriosa la le spese Pt_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di CP_
liquidate, quanto al primo grado in misura corrispondente al dispositivo della sentenza impugnata, quanto al presente grado come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri di riferimento ai valori medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello CP_ proposto da nei confronti di , in riforma della sentenza Parte_1
n. 891/2022 emessa dal Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie l'appello;
- Revoca il d.i. opposto;
CP_
- Rigetta le domande avanzate da;
CP_
- Condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che vengono così liquidate:
- Quanto al primo grado € 3.500,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge nonché spese di c.t.u. effettivamente sopportate;
- Quanto al presente grado € 3.966,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Firenze, camera di consiglio dell'11.03.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1949/2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Paola Andreini (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) già tramite Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 la mandataria con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_2
Christian Faggella Pellegrino (C.F. APPELLATA C.F._3 avverso la sentenza n. 891/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
19/9/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in via preliminare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado impugnata o disporre la sospensione dell'esecuzione ove nelle more venisse iniziata;
nel merito, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata accogliere le conclusioni rassegnate dall'attrice opponente nel giudizio di primo grado: in tesi, revocare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 794/2020 del 23/06/2020 depositato in data 24/06/2020, RG n
1487/2020 emesso dal Tribunale di Lucca in ogni sua parte stante la inesistenza e/o nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c., del contratto di finanziamento tra e per mancanza Parte_2 Parte_1 dell'elemento essenziale del consenso e conseguentemente, vista l'inesistenza della pretesa creditoria posta a base del decreto ingiuntivo opposto chiesto da
, quale cessionaria del credito vantato da , CP_1 Parte_2 dichiarare che nulla è dovuto da a;
in tesi Parte_1 CP_1 alternativa dichiarare che la SI.ra non riveste la qualità Parte_1 di garante del contratto di finanziamento in quanto non lo ha sottoscritto e conseguentemente accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto da a avendo la società proposto una Parte_1 CP_1 domanda non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto e pertanto dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché non provato e comunque infondato, ingiusto ed illegittimo;
sempre e in ogni caso dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi comunque le pretese ex adverso azionate perché non provate e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esplicitate nella narrativa;
sempre
e in ogni caso dichiarare nulla e/o comunque inutilizzabile la CTU grafologica redatta dalla Dottoressa sempre e in ogni caso con Persona_1 vittoria delle spese e compensi professionali oltre rimborso forfetario, IVA 22%
e C.A.P 4% come per legge dei due gradi di giudizio ed ivi compresa la fase della mediazione obbligatoria e le spese di CTU e di CTP. In ipotesi in via istruttoria insiste per l'ammissione alla prova per testi sulle seguenti circostanze: DCV che dopo che Controparte_3 Parte_1 aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, raggiunto da una telefonata effettuata da disse alla figlia le seguenti parole: “tua Controparte_4 madre non c'entra niente con il prestito di fatto tutto io”. Indica Parte_3
a testi sulle predette circostanze residente in [...]
Einaudi n. 159/B loc. S. Anna, Lucca. In ogni caso con richiesta di restituzione delle somme che eventualmente dovessero essere corrisposte in virtù della provvisoria esecutività della sentenza impugnata”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'On.Le Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342, primo comma, n. 2, c.p.c., per mancata nonché specifica indicazione delle circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto;
Nel merito, in via principale: respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado: In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;
Nel merito in via principale : respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...] (già denominata , dell'importo di euro Controparte_1 Controparte_1
8.804,41, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare
e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014” . Il tutto, con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 891/2022 pubblicata il 19/9/2022 il Tribunale di Lucca ha così deciso: “respinge l'opposizione; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese dell'opposizione, che liquida in € 3.500,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda avanzata da in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 794/2020, emesso dal Tribunale di Lucca ad istanza di nei confronti di e CP_1 Controparte_3 [...]
, con il quale veniva loro ingiunto, in solido, di pagare la somma di Parte_1
€ 8.804,41, oltre interessi come per legge e spese del procedimento, quale somma ancora dovuta in relazione ad un contratto di finanziamento del
6.9.2007 ad per l'acquisto di un Iveco Daily, coobbligata Controparte_5
L'opponente deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto, Pt_1 eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto, l'inesistenza del rapporto CP contrattuale con e con la cessionaria , disconosceva ad ogni effetto Parte_2 di legge le sottoscrizioni a suo nome sul contratto, disconosceva la conformità della copia prodotta all'originale non prodotto;
sosteneva che il coniuge
, dal quale si era separata sin dal 2014, le aveva detto di non CP_5 preoccuparsi perché lei era estranea al finanziamento e si trattava di un errore CP di;
che solo con la notifica del decreto ingiuntivo aveva scoperto di risultare
“coobbligata” e di essere vittima di una truffa ad opera dell'ex coniuge.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione ed eccependo CP_1
l'inammissibilità del disconoscimento.
La causa veniva istruita con ordine di esibizione e ctu grafologica e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito anche Pt_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello
[...]
CP_
(di seguito solo o anche APPELLATA), proponendo CP_1 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
PRIMO MOTIVO: ERRONEA AMMISSIONE DELLA CTU
GRAFOLOGICACONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE
SECONDO MOTIVO: NULLITA' DELLA SENTENZA PER OMESSA MOTIVAZIONE
IN ORDINE ALLE CRITICHE ALLA CTU
TERZO MOTIVO: NULLITA' DELLA SENTENZA PER ERRONEA MOTIVAZIONE -
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 216 C.P.C. E 2697 C.C.
QUARTO MOTIVO: NULLITA' DELLA SENTENZA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 216
C.P.C. E 2697 C.C.
QUINTO MOTIVO: CONFORMITA' DELLA COPIA ALL'ORIGINALE
SESTO MOTIVO: SUB A) ERRONEA STATUIZIONE DI CONDANNA ALLE SPESE
DI LITE SUB B) ERRONEA STATUIZIONE DI CONDANNA ALLE SPESE DI LITE –
SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA COMPENSAZIONE EX ART. 92 C.P.C.
L'appellante ha riproposto le istanze istruttorie formulate in primo grado ed ha avanzato istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza. Per tali ragioni l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza è superata dall'essere la causa in decisione.
Preliminarmente si rigettano le eccezioni di inammissibilità dell'appello, risultando chiaramente individuabili le parti della sentenza impugnate, le censure alla ricostruzione dei fatti e le norme asseritamente violate;
parte appellante è stata quindi posta in grado di esercitare il diritto di difesa.
Nel merito, i motivi di appello vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
Il Tribunale ha rilevato che “La ctu, pur avendo potuto prendere in considerazione unicamente la copia del contratto (l'originale è stato prodotto tardivamente) e pur dando atto dei limiti di un'indagine di questo tipo, ha nondimeno prima chiarito che anche in base ad un'analisi condotta sulla copia
è comunque possibile formulare un giudizio sull'autenticità o meno di una sottoscrizione con un elevato grado di probabilità, quindi concluso nel senso che in effetti le sottoscrizioni in esame devono essere, con un siffatto grado di probabilità, attribuite all'opponente. Degli inconvenienti derivanti dall'analisi su copia anziché sull'originale, l'unico che potrebbe, in astratto, inficiare tale conclusione è quello di una possibile estrapolazione delle firme da un altro contesto. Dato il tipo di documento, nel quale le firme figurano nel corpo della parte stampata, e dato anche l'alto numero di firme, tutte leggermente differenti l'una all'altra (altro sarebbe un foglio che recasse un'unica firma in calce), la possibilità di una siffatta manipolazione appare tuttavia altamente improbabile, a maggior ragione in quanto l'opponente non ha prodotto alcun documento dal quale le firme in questione sarebbero state in ipotesi estrapolate. Anche questa eccezione va dunque ritenuta infondata”.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente disposto la ctu grafologica sul documento prodotto in fotocopia, nonostante la reiterata opposizione dell'attrice; che era onere della parte produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
che lo stesso ctu ha premesso che l'espletamento dell'indagine su una fotocopia comporta l'impossibilità di espletare esami strumentali volti ad accertare il tipo di strumento scrittorio utilizzato, di apprezzare in modo esaustivo i parametri relativi alla pressione ed al tratto nonché di stabilire se la grafia da esaminare sia frutto di una fotocomposizione o presenti altri artifici documentali;
che la valutazione del ctu, fatta propria dal
Tribunale, non è esaustiva, mancando la risposta ai rilievi critici del ctp;
che la variabilità rilevata nelle firme, ritenuta dal ctu idonea a smentire che fossero state acquisite da un unico modello, non dimostra assolutamente nulla in quanto possono essere frutto della creatività di chi le ha riprodotte o possono essere state acquisite da modelli diversi recuperati in casa, visto che si tratta del marito della e in quel periodo vivevano assieme;
che la firma della Pt_1 per la sua assoluta semplicità di esecuzione, è facilmente riproducibile Pt_1 da chiunque ed a prescindere che si abbia davanti uno o più modelli;
che la fotocopia prodotta non consente di capire se ci sono cancellature o abrasioni, né consente di vedere la pressione;
che la on ha mai visto l'originale, Pt_1 pertanto ha necessariamente disconosciuto la conformità senza poter indicare particolari specifici. Ai fini della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, l'appellante ha allegato e documentato di versare in precarie condizioni economiche, non è proprietaria di immobili, lavora come collaboratrice domestica ed ha un reddito inferiore ad € 1.000,00 mensili, ha un figlio che non è ancora economicamente indipendente ed al quale il padre non provvede e non ha mai provveduto a quanto disposto dal
Tribunale. La società appellata contesta le deduzioni avversarie ribadendo la correttezza della sentenza impugnata.
Il Collegio rileva preliminarmente che con provvedimento emesso all'udienza del 20.10.2021 il Tribunale ha correttamente ordinato la produzione del documento originale, ritenendolo necessario per la verificazione, tuttavia la parte onerata non ha provveduto e in data 6.4.2022 hanno avuto inizio le CP_ operazioni peritali sulla fotocopia del contratto. La società , pur essendo nel possesso del documento sin dal 13.6.2019 (v. p.e.c. del Parte_2
9.3.2022 nella quale comunicava che la documentazione in originale dei contratti era stata consegnata a in data 13/06/2019), CP_1 provvedeva al deposito dell'originale solo in data 21.4.2022, dichiarato dal
Giudice tardivo ed inammissibile.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che il procedimento di verificazione della firma deve essere effettuato sul documento originale. “Invero (cfr. Cass.
19 ottobre 1999, n. 11739), l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e rimanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso. Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare.
Pertanto, conclude detta sentenza, "la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrla., ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento" (Cass. n.
16551/2015). Ed ancora: “In tal senso si è infatti affermato che (cfr. Cass. n. 7267/2014) in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione (conf. Cass. n.
9202/2004; Cass. n. 14804/2014), il che conforta il convincimento che era specifico onere della parte attrice produrre l'originale del documento in esame al fine di consentire la proposizione dell'istanza di verificazione nel rispetto delle preclusioni istruttorie.” (Cass. n. 10895/2018).
In alcune pronunce si è ritenuto di poter procedere alla verificazione anche su una copia fotostatica del documento, qualora non fosse possibile acquisire l'originale. Nel caso in esame, tuttavia, la non tempestiva acquisizione dell'originale è imputabile al comportamento della parte che ne era doppiamente onerata, sia perché intendeva avvalersi del documento sia perché era destinataria di un ordine di produzione del Tribunale.
Ne consegue che la mancata ottemperanza all'onere gravante sulla società di produrre l'originale invalida il procedimento di verificazione effettuato sulla copia ed impedisce che la scrittura privata disconosciuta possa avere valore di prova documentale. L'appello pertanto va accolto integralmente.
La Corte, inoltre, dà atto che la mediazione obbligatoria ha avuto luogo in primo grado sebbene con esito negativo (verbale di mediazione prot. 120/2021 del 10.03.2021)
In accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo opposto n. 794/2020 del CP_ 23/06/2020 è revocato e va rigettata la pretesa avanzata da nei confronti di sulla base della scrittura privata oggetto del giudizio. Parte_1
La riforma della sentenza impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio che, in applicazione del principio di soccombenza e tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, vede vittoriosa la le spese Pt_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di CP_
liquidate, quanto al primo grado in misura corrispondente al dispositivo della sentenza impugnata, quanto al presente grado come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri di riferimento ai valori medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello CP_ proposto da nei confronti di , in riforma della sentenza Parte_1
n. 891/2022 emessa dal Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie l'appello;
- Revoca il d.i. opposto;
CP_
- Rigetta le domande avanzate da;
CP_
- Condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che vengono così liquidate:
- Quanto al primo grado € 3.500,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge nonché spese di c.t.u. effettivamente sopportate;
- Quanto al presente grado € 3.966,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Firenze, camera di consiglio dell'11.03.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.