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Articolo 42 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
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Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 42 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Versione
10 marzo 1948
Art. 42.
Il Consiglio regionale ha facolta' di istituire organi di consulenza tecnica.
Entrata in vigore il 10 marzo 1948
Vedi fonte istituzionale
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