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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 02/07/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12014/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Adriana di Gennaro, come in atti RICORRENTE E p.iva ), con sede legale in Napoli alla Via del Fiumicello Controparte_1 P.IVA_1
n. 7, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. (C.F. CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Emilia Nusco, come in atti;
C.F._1 E
(p.iva ), con sede legale in Napoli alla Via del Controparte_3 P.IVA_2 Fiumicello n. 7, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. (C.F. CP_2
), rappresentata e difesa, dall'avv. Rosa Casertano, come in atti;
C.F._1 E (p.iva ), con sede legale in Napoli alla Via del Controparte_4 P.IVA_3 Fiumicello n. 7, in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. (C.F. CP_5
), rappresentata e difesa, dall'avv. Orlando Santaniello, come in atti;
C.F._2
E
(p.iva ), con sede legale in Napoli alla Via Del Fiumicello n. 7, in persona CP_6 P.IVA_4 del suo legale rappresentante p.t. sig. (C.F. ), rappresentata CP_2 C.F._1 e difesa, dall'Avv. Rosa Casertano, come in atti;
NONCHE' (p.iva ), con sede legale in Atripalda (AV) alla Via Controparte_7 P.IVA_5 Pianodardine loc. Spineta 1/2, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. CP_8 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Casertano, come in atti C.F._3 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 04/10/2024 parte ricorrente ha dedotto: di essere stata assunta il 19.04.21 e successivamente formalmente inquadrata in data 11.05.21 dalla Controparte_4 con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per 20 ore settimanali, come impiegata
[...]
1 di terzo livello quale “gestore e creatore di siti web” CCNL applicato Commercio e Terziario;
che in data 31.08.21 il contratto di lavoro era stato modificato in contratto a tempo indeterminato con successiva modifica dell'orario di lavoro a 22 ore settimanali avvenuta in data 01.01.2022; che l'orario di lavoro contrattualizzato era articolato dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e il venerdì ed il sabato dalle 09.00 alle 12.00; di aver prestato attività lavorativa in orari diversi e precisamente dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 18.30 con 30 minuti di pausa pranzo, fino ai primi giorni di gennaio 2023, successivamente dalle ore 8.30 alle 18.30 con un'ora di pausa pranzo ed in fine negli ultimi mesi di rapporto dalle 8.30 alle 17.30 con una pausa pranzo di 20 minuti;
di aver percepito la retribuzione pari ad euro 800,00 dalla data di assunzione al 31.08.21, euro 950,00 mensili dal settembre 2021 ed euro 1100 dal 01.06.2023; di aver goduto di 15 giorni di ferie ad agosto e di aver percepito, una volta concluso il rapporto lavorativo, il TFR secondo un orario diverso rispetto a quello effettivamente osservato;
di aver prestato servizio sempre presso la sede di via Tommaso Affinito snc Vega n.16 Gricignano di Aversa;
che la sede lavorativa era ubicata all'interno di un edificio dove erano allocati un deposito merci della RA IN srl, con accesso mediante rilevamento dell'impronta digitale;
che negli uffici posti al secondo piano i dipendenti lavoravano indistintamente per le società del gruppo convenute;
che solo dal marzo 2024 è stata spostata , sempre al secondo piano, in un ufficio contrassegnato da una targhetta Controparte_4 pur lavorando sempre nella sede operativa della RA IN;
che nell'ufficio della stessa vi erano in tutto sei postazioni, che le direttive dei superiori erano date oralmente e che ogni dipendente aveva accesso ad ogni computer delle varie postazioni al fine di poterne prendere in carico i compiti in caso di assenza;
di aver svolto mansioni come social media manager e creatrice di siti internet, precisando che la stessa impegnava le proprie mansioni indifferentemente per ciascuna attività gestita dal gruppo sociale;
di essersi occupata di tutta l'attività social finalizzata alla vendita e pubblicizzazione dei prodotti per il marchio nonché della RA IN e del suo CP_9 marchio , di essersi occupata inoltre del marchio per la New Retail ed in CP_10 CP_11 particolare di attività social per tutti i marchi, acquisto pubblicità, realizzazione di packaging per nuovi prodotti, progettazione degli stand di esposizione per la partecipazione di RA IN alle fiere;
di ogni aspetto relativo alla comunicazione e creazione di siti internet, coordinandosi anche con collaboratori esterni che si occupavano a loro volta della creazione di app riferibili ai negozi in franchising;
di essere stata adibita alla pubblicazione di annunci per la ricerca di personale inserendo gli annunci e procedendo all'esame dei curricula che venivano poi sottoposti, solo in esito alla selezione operata dalla ricorrente rispetto alla idoneità e requisiti, al titolare del negozio nonché della preparazione di ordini on line riferibili al marchio e negli ultimi mesi anche al CP_9 nuovo marchio GE essentia, per poi aggiungere anche quelli riferibili al marchio e CP_10
per tale attività recandosi nel magazzino situato al piano terra ove si è occupata della CP_11 preparazione dei pacchi ordinati, della prenotazione del ritiro della società addetta alle spedizioni, delle distinte, delle segnalazioni al commercialista dei pezzi in entrata ed uscita, nonché dei bonifici ricevuti in riferimenti ai singoli ordini;
di aver curato per il controllo degli ordini on CP_9 line, l'assistenza ai clienti con un canale Whatsapp dedicato e collegato al suo computer, attività svolte in completa autonomia. Si è occupata, sempre in perfetta autonomia, della realizzazione dei loghi, per tutte le società che nascevano e per tutti i progetti dalle stesse attivati ad es. di di CP_3 progetto salute, curandone la grafica, recandosi altresì al di fuori della sede presso i singoli punti vendita per creare contenuti social o creare campagne di lanci per i singoli punti vendita, curando ogni aspetto della campagna pubblicitaria;
ha poi esposto di aver partecipato alle riunioni nel ruolo di social media manager, di grafica, e di che le mansioni descritte erano riconducibili al CP_12 II° livello del contratto collettivo applicato al rapporto, anche se formalmente era stata inquadrata al III° livello dello stesso;
di essersi occupata autonomamente della attività di social marketing di tali aziende e di aver gestito il budget, le modalità di sponsorizzazione e la rilevazione dei riscontri del pubblico;
che le era stato interamente affidato il contenuto e la realizzazione di alcune grafiche per la vendita dei prodotti on line e per negozi;
che in data 08.04.24 , al termine del turno di lavoro, precisamente alle 17.05, le era stato intimato il licenziamento orale, a seguito del quale la stessa
2 dichiarava di aver avuto un malore;
di essere poi tornata in data 15.04.24 sul luogo di lavoro avendo avuto modo di verificare che la sua posizione era occupata da un'altra persona;
che il 15.04.24 era stato confermato il licenziamento orale intimato precedentemente il giorno 08 aprile, all'esito di colloquio con il sig. , come da file di registrazione depositato;
che nello CP_5 stesso giorno ha inviato un telegramma al datore di lavoro presso la sede lavorativa, dove però la risultava sconosciuta;
che la società convenuta avviava un procedimento Controparte_4 disciplinare, contestandole l'uso dei social media durante le ore di lavoro precedentemente all'intimazione per iscritto del licenziamento. La ricorrente ha infine precisato che l'azienda resistente supera il numero di 18 dipendenti ai fini della normativa applicabile in tema di licenziamento, in quanto inserita in un gruppo sociale esteso, nonché di aver maturato differenze retributive a titolo di retribuzione diretta, indennità di mancato preavviso e TFR.
Tanto premesso ha adito il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro chiedendo di:“1) accertare e dichiarare l'esistenza di un gruppo sociale, tra tutti o tra quelli di cui sarà accertata la esistenza del gruppo sociale, formato dalle persone giuridiche: AP AD SRL, Cont
, ;2) accertare e Controparte_3 CP_6 Controparte_4 CP_7 dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e tutte le persone giuridiche di cui sarà accertata la qualità di datore di lavoro come facenti parte del gruppo sociale
o come singoli datori di lavoro, secondo le modalità esplicitate in fatto ed in diritto o in subordine tra la stessa e la a decorrere dal 19/04/21 al 24/04/24, o per quelle diverse Controparte_4 date accertate in corso di causa;
3) accertare e dichiarare che il licenziamento intimato alla ricorrente è nullo, e/o annullabile e/o illegittimo e/o ingiustificato e/o inesistente e/o non proporzionale, affetto da insussistenza del fatto materiale contestato, per violazione del criterio di proporzionalità e specificità, per le motivazioni tutte espresse nella premessa in fatto ed in diritto, conseguentemente applicare le sanzioni previste dalla legge in riferimento alla tutela reale, sulle motivazioni in diritto sopra esplicitate o in subordine alla tutela obbligatoria, qualora non fosse ritenuta applicabile la disciplina della prima;
4) conseguentemente ordinare a coloro che saranno accertati essere gli affettivi datori di lavoro, la reintegra nel posto di lavoro della ricorrente;
5) condannare altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dalla ricorrente per il licenziamento nullo, annullabile, illegittimo, ingiustificato e non proporzionale, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, in ogni caso non inferiore alle cinque mensilità globali di fatto;
accertando altresì il diritto della ricorrente, qualora intendesse esercitare la relativa opzione, di ottenere dal datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità ( o a quelle ritenute di giustizia) di retribuzione, oltre interessi e rivalutazione;
o in via meramente subordinata, in ogni caso condannare, i convenuti, solidalmente o meno, alternativamente o meno, tutti o quelli che saranno ritenuti effettivi datori di lavoro in tale qualità o in qualità di soggetti collegati da gruppo sociale, al pagamento delle somme a titolo indennità e/o risarcitorie per il numero di mesi ritenuto di giustizia, con o senza i versamenti previdenziali, conseguenti all'illegittimo licenziamento, nella misura e per le cause ritenute di giustizia;
6) accertare e dichiarare, in relazione al detto rapporto di lavoro subordinato, il diritto della ricorrente al superiore II° livello del CCNL commercio terziario (da applicarsi in via diretta oppure in subordine in via parametrica ai sensi e per gli effetti dell'art 36 della Cost. e dell'art 2099 cc.), o comunque, nel diverso superiore o inferiore inquadramento che si accerterà in corso di causa, a decorrere dalla data di assunzione o da quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
7) conseguentemente condannare, solidalmente o meno, alternativamente o meno, nella misura in cui sarà accertata la qualità di datore di lavoro e/o di parte del gruppo sociale, i convenuti al pagamento di quanto dovuto per tutto il periodo di lavoro, a titolo di differenze retributive, differenze per straordinario e trattamento di fine rapporto, indennità di mancato preavviso, al pagamento in favore della ricorrente della somma di di €. 67.731,13 di cui €. 3.244,16
3 a titolo di TFR, come da conteggi allegati che costituiscono parte integrante del presente atto e che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, ovvero di quelle maggiori o minori somme che l'adito Giudice riterrà equo determinare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo, in applicazione del C.C.N.L. dedotto ed in conformità agli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.; 8) in via subordinata per mero scrupolo difensivo si chiede dichiararsi, comunque, il diritto della dott. al risarcimento del danno ex artt. 1223 Pt_1 e 2043 c.c., conseguentemente condannarsi i convenuti che saranno accertati come debitori, solidalmente o meno, al pagamento di detto danno nella misura determinata dal Giudice;
9) condannare, altresì, i convenuti, solidalmente o meno, alternativamente o meno, al pagamento di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio si sono costituite le società convenute in giudizio eccependo preliminarmente la la , la e la Controparte_1 Controparte_3 CP_6 [...]
l'inammissibilità della domanda nonché il loro difetto di legittimazione passiva CP_7 disconoscendo e contestando la documentazione allegata da parte istante pertinente alle società stesse, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed attribuzione ai rispettivi procuratori antistatari;
si è costituita la
[...] ccependo in via preliminare ed assorbente la nullità e/o l'inammissibilità del Controparte_4 ricorso perché attinente ad una moltitudine di domande non pertinenti all'oggetto del giudizio , per insussistenza delle condizioni dell'azione, indeterminatezza della domanda nonché genericità della domanda risarcitoria nonché per difetti di allegazione e decadenza dai mezzi di prova, nonché dal termine per l'impugnazione del licenziamento, disconoscendo la documentazione allegata, chiedendo la separazione del giudizio da tutte le questioni formulate non funzionali all'impugnativa del licenziamento, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Ammessa ed espletata la prova con escussione dei testimoni, all'esito delle note disposte ex art.127- ter in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
***
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto una molteplicità di domande. È chiesto l'accertamento di un gruppo sociale tra società, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, lo svolgimento di mansioni superiori, di lavoro full time e straordinario e delle connesse differenze retributive;
è inoltre impugnato il licenziamento orale irrogato al lavoratore dipendente nonché il successivo licenziamento scritto, con le conseguenti domande di reintegra in, in subordine, di condanna al pagamento delle indennità risarcitorie, nonché dell'eventuale e subordinato risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. e 2043 c.c.
Al fine di conseguire a pieno un accertamento che esplichi l'effettiva plena cognitio di quanto demandato è necessario che questo giudice si pronunci in primis sulle diverse questioni ed eccezioni preliminari sollevate dalle parti nelle produzioni di giudizio.
A) IN VIA PRELIMINARE
1) IN VIA PRELIMINARE OSSERVA IL TRIBUNALE CHE NON SI PONE QUESTIONE DI GENERICITÀ DI ALLEGAZIONI DETERMINANTI LA NULLITÀ DELLA DOMANDA. Il ricorso è completo degli elementi identificativi della pretesa.
4 Il ricorrente, sul presupposto di aver lavorato, nel periodo indicato in ricorso con una prestazione con i caratteri della subordinazione, di aver svolto mansioni dal contenuto professionale riconducibile al II del CCNL di riferimento, di essere stata licenziata oralmente dal gruppo di imprese convenute, chiede la reintegra e le differenze di retribuzione, per i titoli specificati nei conteggi allegati al ricorso.
Le circostanze allegate - e sinteticamente riportate - soddisfano pienamente i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. Eventuali carenze rilevano esclusivamente sul piano del merito.
2) INAMMISSIBILITA' DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE PER TARDIVITA' In via preliminare deve darsi risposta all'eccezione di inammissibilità della documentazione depositata in atti da parte ricorrente nelle note autorizzate del 15.01.2025.
È da considerare come orientamento costante di giurisprudenza di legittimità abbia circoscritto la possibilità delle parti in causa di produrre documenti inerenti alle allegazioni di cui nel ricorso introduttivo in un tempo successivo al deposito dello stesso. Di recente la Corte di Cassazione con Sentenza 23 aprile 2021, n. 10878 ha chiaramente affermato che: “nel rito del lavoro, infatti, in base al combinato disposto dell'art. 416, terzo comma, cod.proc.civ. – che stabilisce che il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare (onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977) – e dell'art. 437, secondo comma, cod.proc.civ., consegue che l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione;
tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod.proc.civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa;
poteri questi, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo, a seguito del contraddittorio delle parti stesse”.
Questo giudice ritiene di dare seguito a tale orientamento, motivando l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità delle documentazioni allegate alle note in esame (allegati 1 a 10, 12., 12.1, 12.2, 12.3 e 13, 19, 20) perché tardive ed inerenti alle medesime circostanze presentante nell'atto introduttivo. Si precisa ulteriormente che con riferimento agli allegati in esame non è stato ritenuto né applicabile la deroga alla sanzione processuale in caso di produzione tardive per ragioni di formazione dell'allegato o in risposta alle vicende processuali, in quanto documentazione producibile in relazioni alle medesime circostanza allegate nell'atto introduttivo, né si è ritenuto possibile attivare i poteri istruttori previsti dall'articolo 421 comma 2 c.p.c. in quanto documenti connotati da valore prettamente indiziario, vertenti su fatti non dirimenti né indispensabili ai fini della decisione nel merito.
Con particolare rilievo al deposito del telegramma attraverso il quale è stata presentata impugnazione del presunto licenziamento orale intimato precedentemente a quello disciplinare è da integrare la motivazione nella definizione della sua inammissibilità perché tardivo (all. 19) in ragione dell'irrilevanza ai fini della definizione del giudizio, posto che, come ha precisato la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 25561 del 12 ottobre 2018, in caso di licenziamento intimato oralmente non opera il termine decadenziale dei 60 giorni, bensì solo quello prescrizionale dei 5 anni.
5 3) INAMMISSIBILITA' DELLA REGISTRAZIONE FONOGRAFICA Parte ricorrente ha depositato copia della registrazione audio della conversazione con l'amministratore della sig. avvenuta in data 15.4.2024; Controparte_4 CP_5 conversazione che, secondo ricostruzione attorea, confermava il licenziamento orale intimato il giorno 8.4.2024.
Parte convenuta disconosceva la conformità della copia all'originale.
Osserva il Tribunale che le registrazioni audio fanno parte del più ampio genere delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. il quale dispone che "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Se effettuate con mezzi informatici, le registrazioni danno origine ad un documento informatico, definito dall'art. 1 comma 1 lettera p del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) come il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e dall'art. 3 n. 35 del Regolamento UE n. 910/14 cd. eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) come qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva. A norme dell'art. 46 eIDAS "a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.
Ritiene il Tribunale che il disconoscimento operato da parte resistente è generico e non sufficientemente circostanziato e come tale è privo di effetti (Cass. 2 ottobre 2019 n. 24613). In assenza di un disconoscimento validamente reso, il mezzo di prova deve ritenersi ammissibile. Peraltro, il disconoscimento genericamente reso nel processo civile mal si concilia con la precisa denuncia sporta nel processo penale, nella quale il , proprio riconoscendo la propria CP_5 voce e ammettendo di essere parte della conversazione, si duole della lesione della propria privacy.
Il mezzo probatorio, a parere del Tribunale, è pertanto ammissibile e sarà valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie.
B) NEL MERITO
4) IL MATERIALE ISTRUTTORIO Precisate le posizioni di questo giudice circa la predette questioni preliminari, è necessario procedere alla valutazione delle risultanze istruttorie in funzione della decisione della controversia nel merito.
Si riportano le dichiarazioni rese dai testi escussi per poi procedere alla loro valutazione, in relazione alle singole questioni sollevate.
All'udienza prefissata il teste ha dichiarato: “a.d.r: conosco la ricorrente perchè Testimone_1 siamo amici;
a.d.r: non sono mai stato fisicamente nei locali delle convenute, ma è come se le conoscessi, perchè la ricorrente mi mandava spesso delle foto dall'ufficio scattate nella stanza in cui lavorava;
dalle foto ricordo che c'erano tre file di scrivanie e che dalla finestra si vedevano bei tramonti;
spontaneamente aggiungo che ad ogni scrivania c'erano 3 postazioni attrezzate con dei computer a.d.r: no, non ero presente il giorno in cui si è verificato il presunto licenziamento orale a.d.r: no, non ero presente il giorno in cui la ricorrente è rientrata in azienda, tuttavia spontaneamente aggiungo che so di questi eventi perché il giorno del mio compleanno, il 09 Aprile del 2024 non è venuta alla mia festa di compleanno inaspettatamente;
era molto strano perché noi
6 siamo molto amici, nei giorni successivi io mi sono recato a casa sua e mi ha raccontato tutta la vicenda, e cioè che era stata licenziata in tronco senza motivo e che non c'era stata lettera di licenziamento a.dr.: si, mi disse che era stata licenziata oralmente a domanda del Tribunale sollecitata dall'Avv. di parte ricorrente rispondo che passando spesso i weekend insieme ho assistito a telefonate di lavoro nelle quali veniva richiesto alla ricorrente di pubblicare post o predisporre grafiche, foto e immagini sui siti;
ricordo che vi erano telefonate molto frequenti soprattuto il sabato e la domenica di un certo o sempre avente oggetto CP_5 Per_1 CP_2 richieste lavorative che venivano prontamente evase dalla ricorrente utilizzando il suo teleofno. A domanda del Tribunale rispondo che mi chiede dei cognomi, ricordo che si chiamasse CP_5
, non ricordo altri cognomi a.d.r: si, queste richieste lavorative erano lavorate prontamente
[...] davanti a me, la ricorrente tramite il suo telefono evadeva le richieste procedendo alla pubblicazione o alle attività commissionate, non so essere più preciso perché non ho seguito le sue operazioni in corso d'opera, ma la vedevo a lavoro in conseguenza della chiamata a.d.r: no, non posso riferire delle attività invece svolte in orario di lavoro negli uffici, perché come già detto io non vi avevo accesso;
a.dr.: in ordine agli orari posso riferire che quasi tutte le mattine proprio in virtù de lnostro rapporto di amicizia ci sentivamo o mandavamo dei messaggi e la ricorrente mi riferiva che intorno alle 7.30 si stava recando a lavoro, ci andava in auto;
molto spesso a fine giornata lavorativa o ci sentivamo o ci mandavamo messaggi e lei mi riferiva che lei aveva terminato alle 18:30, o a volte molto più tardi se c'erano incombenze a.d.r: non mi risulta che andasse a lavoro di sabato a.d.r: una volta mi fece vedere un sito che aveva progettato e del qual era molto orgogliosa, ma non ricordo nello specifico l'oggetto del sito, ma me lo mostrò a.d.r: quado mi recai pochi giorni dopo il mio compleanno a casa della ricorrente p4r vederla e per chiederle della sua assenza il mio compleanno, la ricorrente intorno all'ora di pranzo era a casa, mi disse che non era andata a lavoro e che era in malattia a.dr.: la ricorrente mi riferiva di lavorare per la AP AD s.r.l , no non mi riferiva di lavorare per altri datori, solo per LA AP AD s.r.l”.
Successivamente è stato escusso il teste la quale ha dichiarato: “adr: conosco la Testimone_2 ricorrente perché siamo amiche dai tempi del liceo;
no non sono mai entrata nei locali delle convenute che il tribunale nomina;
so che la ricorrente lavorava per la AP AD SRL di Carinaro, dico questo perché me lo riferiva la ricorrente la quale a volte mi chiamava all'inizio o alla fine del suo orario di lavoro;
gli orari delle telefonate erano verso le ore 7:30 del mattino o dopo le 18:30 del pomeriggio quando mi riferiva che stava andando a lavoro o aveva appena terminato;
ho assistito in via diretta ad alcuni momenti in cui la ricorrente nei week end, in mia presenza, riceveva delle telefonate, poi lei mi riferiva che doveva svolgere delle attività lavorative, poi vedevo che o tramite pc o anche direttamente usando il suo cellulare provvedeva ad eseguire quello che le era stato richiesto;
a domanda del tribunale sul se io ho assistito alle attività poste in essere nel week end dalla ricorrente dico che in alcuni casi si appartava e procedeva in autonomia in altri casi vedevo che pubblicava dei contenuti sui vari canali social dell'azienda; sul capo X rispondo che in data 8.04.2024 non ero presente in azienda e nulla posso riferire sul licenziamento orale in via diretta ma la ricorrente me ne parlò la sera stessa;
lo ricordo perché dal 05 al 07 aprile eravamo state sia io che la ricorrente fuori per un week end a Venezia;
ricordo che durante quel week-end aveva avuto richiesta di pubblicare dei contenuti sociale e cioè gestire una sponsorizzata su richiesta di;
il lunedì successivo mi chiamò e mi disse l'aveva Persona_2 CP_5 licenziata le aveva detto di rimanere le settimane successive a casa e lei era sconvolta;
so che poi è stata una settimana a casa in malattia dopo l'episodio; dico questo perché anche in quei giorni ci siamo sentite telefonicamente;
posso dire infine che sempre perché me lo ha raccontato la ricorrente decise di tornare in ufficio e registrare la conversazione che avrebbe avuto con il titolare. A domanda del tribunale rispondo che non ero presente in azienda quando si sono verificati i fatti di cui mi si chiede. A domanda del tribunale sollecitata dal difensore rispondo che durante la pausa pranzo delle volte ho videochiamato la ricorrente e quindi ho potuto vedere che lavorava in un
7 open space in una stanza con tre file di scrivanie per un totale di sei postazioni. Voglio riferire che la ricorrente mi ha anche mostrato spontaneamente dei lavori che aveva fatto ad esempio mi ha mostrato delle grafiche che a suo dire erano realizzate per il marchio che poi io posso dire CP_10 che sono stati pubblicati sul sito della stessa;
mi mostrò inoltre un'immagine della titolare CP_10
con dei prodotti dell'azienda su un cartellone nei pressi del parcheggio Brin, la Persona_2 ricorrente mi riferì vedendolo che aveva partecipato allo shooting e collaborato ad elaborare la grafica”.
Ulteriore dichiarazione è stata resa dal teste il quale ha esposto che: “adr: sono Testimone_3 dipendente della AP AD SRL dal 2012, conosco la ricorrente “di vista” nel senso che io lavoravo al piano terra dove erano ubicati i depositi della AP IN srl mentre la ricorrente lavorava al primo piano dove erano ubicati uffici di altre società, non so dire per quale di queste società lavorasse la ricorrente io l'ho intravista sempre al primo piano qualche volta perché lì è ubicato anche l'ufficio del mio datore di lavoro e qualche volte ci salivo, inoltre anche i parcheggi sono ubicati nella stessa parte per cui potevo incontrarla;
io dirigo la logistica della AP IN srl e non sono a conoscenza degli aspetti contrattuali della società”.
Il teste ha poi dichiarato che: “adr: sono amministratore della società Vertex, non Testimone_4 convenuta nel presente giudizio;
conosco “di vista” la ricorrente perché nello stesso stabilimento ci sono diversi uffici ed io mi reco in questo stabile per incontrare in particolare gli amministratore di
ed ho visto la ricorrente perché era presente nello stabile;
a domanda del Controparte_4 tribunale su dove vedevo la ricorrente rispondo che a volte la vedevo al computer ad una postazione altre volte a mensa ma non ricordo dove fosse ubicata questa postazione;
adr: si avevo contatti anche con la AP AD ma non mi interfacciavo con le altre società; la era CP_4 un'azienda di servizi della quale mi avvalevo per una serie di consulenze finanziarie mentre la AP AD mi ha fornito delle consulenze commerciali, ad esempio su come vendere i prodotti o su delle strategie commerciali;
adr: non ricordo a che piano dello stabile sono ubicati gli uffici. Adr: non ricordo nello specifico se ero presente l'8 aprile di sicuro non ho assistito ad alcun licenziamento orale né ho assistito ad alcuna discussione tra la ricorrente ed il signor CP_5
”.
[...]
Il teste ha esposto che: “adr: sono un collaboratore, autonomo, della Testimone_5 [...] dal 2020. La predispone per aziende terze le piattaforme per la vendita di CP_4 CP_4 prodotti online;
io non mi occupo dell'aspetto relativo alla costruzione della piattaforma ma della manutenzione dei server sui quali poi si appoggiano i vari siti di vendita online;
si mi occupo dell'infrastruttura telematica;
adr: ero presente quasi tutti i giorni in ufficio ma non avevo un orario predefinito, di solito mi trattenevo nella fascia orario dalle 10.30/11.00 fino alle 17.00 o anche oltre se c'erano delle esigenze specifiche. Adr: al secondo piano dello stabile c'era uno spazio dedicato agli uffici dell' e la ricorrente ha lavorato per un periodo Controparte_4 nello stesso ufficio in cui lavoravo io alla scrivania accanto alla mia, sino a quando non mi sono spostato ma non riesco a collocare temporalmente questi eventi con precisione;
posso dire però che per almeno un anno forse di più ho condiviso lo stesso open space con la mia scrivania accanto a quella della ricorrente;
adr: posso dire per conoscenza diretta che vedevo la ricorrente catalogare gli articoli che sarebbero stati venduti;
a domanda del tribunale su se la ricorrente predisponesse il sito rispondo che il sito di vendita di proprietà di era già predisposto mentre Controparte_4 la ricorrente operava su un altro sito ove erano illustrati tutti i servizi offerti da
[...] e la ricorrente, dunque, aggiornava o inseriva i vari servizi;
a domanda del tribunale CP_4 se l'inserimento di questi contenuti fossero inseriti in autonomia o meno rispondo che le attività erano supervisionate dall'amministratore oppure da me sempre previo confronto CP_5 con il;
adr: sul capo X rispondo che non ero presente in data 08.04.2024 alla CP_5 conversazione tra e la ricorrente;
adr: sul capo Y rispondo che non ero presente CP_5 all'inizio della conversazione avvenuta tra e ma sono Parte_1 CP_5
8 intervenuto. Mi spiego: gli uffici sono tutti di vetro ed io ho sentito che i toni della conversazione erano molto alti, la inveiva nei confronti dell'amministratore , alzando Pt_1 CP_5 il tono della voce diceva “voglio le carte”. Io allora sono entrato nella stanza perché volevo placare gli animi, dissi “ragazzi abbassate la voce che succede” ma successivamente il mio intervento la signora non è tornata a lavorare ma è andata via;
non riesco a ricordare però cosa si sono detti poco prima che la ricorrente lasciasse l'ufficio. A domanda del tribunale sollecitata dal difensore di parte ricorrente rispondo che conosco la signora , e Testimone_6 Persona_3 dipendenti della AP AD;
la conosco perché lavora comunque nello stesso Testimone_7 stabile dove lavoro io per la;
Adr: queste ragazze non erano nel mio open space con la CP_4 ricorrente ma in un'altra stanza”.
Il teste ha poi dichiarato: “adr: sono un dipendente della dal 2019 Testimone_8 CP_7 come responsabile del punto vendita sito in ATRIBALDA;
svolgo la mia posizione lavorativa esclusivamente ad Atribalda;
mi sono recato solo raramente negli uffici siti in Carinaro per motivi commerciali. Adr: no, non ho mai visto la ricorrente ”. Parte_1
È stato escusso poi il teste il quale ha reso dichiarazione circa i capi di prova ammessi Tes_9 esponendo: “adr: sono un collega del padre della ricorrente e dipendente;
non Parte_2 sono mai entrato nello stabile dove sono ubicati gli uffici delle società convenute;
io conoscendo il padre della ricorrente da oltre venti anni sono a conoscenza del lavoro che svolgeva la ricorrente perché me ne parlava sia suo padre sia la ricorrente stessa e per un periodo l'ho accompagnata e sono andata a prenderla a lavoro io con il padre perché lavorando con il padre della ricorrente spesso usavamo un'unica macchina ed accompagnavamo la ricorrente a lavoro;
la accompagnavamo tra le 7.00 e le 7.30 a Carinaro e la andavamo a prendere tra le ore 18.15/18.20, dal 2001 sino al 2003 l'accompagnavamo tutti i giorni sul posto di lavoro e l'andavamo a prendere poi successivamente ha cominciato a recarsi a lavoro da sola. A domanda del tribunale su impulso del difensore di parte ricorrente rispondo che entravamo con l'auto oltre la sbarra sino proprio all'ingresso del fabbricato e lì vedevo le insegne della AP AD, della , della CP_10 VEGA 16; non c'era anche l'insegna della ma varie volte ho visto le buste Controparte_4 paga della ricorrente perché me le ha esibite suo padre e sulla busta paga compariva la denominazione;
ora che ci penso c'era anche il tappeto con la denominazione della AP CP_4 AD e di una certa . Posso dire che la ricorrente quando usciva prendeva l'ascensore Per_4 al secondo piano per scendere al piano terra e dico questo perché l'ascensore è di vetro visibile dalla facciata esterna dello stabile e quindi io la vedevo. Chiamato a chiarimenti il teste sempre sotto giuramento dichiara: adr di aver accompagnato la ricorrente dal 2001 al 2003 rispondo che l'ho accompagnata dal 2021 al 2023 e precisamente sino all'estate del 2023. Confermo quanto già dichiarato per cui usavamo o la mia macchina o in alternativa la macchina del padre della ricorrente;
io, il padre della ricorrente e la ricorrente passavamo per l'azienda della ricorrente dove la stessa scendeva per andare a lavoro, noi proseguivamo per raggiungere la nostra sede di lavoro ed a fine turno andavamo di nuovo a prenderla”.
In ultimo è stato escusso la teste la quale ha dichiarato: “adr.: sono la sorella Testimone_10 della ricorrente, non sono mai entrata nell'edificio né ho mai assistito alla prestazione lavorativa svolta all'interno dello stabile da mia sorella;
so che la ricorrente si occupava della gestione dei social e dico questo perché me lo raccontava mia sorella;
dal 2021 al 2022 prima che prendesse la sua auto qualche volta con mio padre sono andata a prenderla verso le ore 18.30. a domanda del tribunale su impulso del difensore di parte ricorrente rispondo che conosco la signora
[...]
perché mia sorella si occupò degli inviti e della cartellonistica per la promozione Per_5 dell'hotel di cui non ricordo il nome;
dalle videochiamate fatte durante la pausa pranzo posso dedurre che lavorava nella stanza con mia sorella”. Persona_5
9 Ricostruito quanto emerso dall' istruttoria in seguito all'escussione dei testimoni intimati ed ammessi è allo stato possibile procedere alla valutazione delle risultanze probatorie in riferimento alle ulteriori domande ed eccezioni presentate dalle parti.
5) SULL'UNICITA' DEL CENTRO DI IMPUTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Parte ricorrente afferma la configurabilità di un unico centro di imputazione di interessi tra le società convenute sia al fine di invocare le tutele per il licenziamento illegittimamente irrogato, sia per le somme a titolo di differenze retributive.
Ritiene il Tribunale che il motivo è infondato.
Questo Tribunale intende dare continuità, richiamando la motivazione, alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 17736/2024 dep. 27.6.2024 nonché n. 267/2019 (anche con riferimento alle motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Detta pronuncia ha chiarito che la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.
Dando conto dell'evoluzione giurisprudenziale quanto alla costruzione del rapporto di lavoro in cui la parte datoriale sia rappresentata da una pluralità di imprese, si precisa che l'iniziale approccio della giurisprudenza era incentrato sulle frammentazioni fraudolente fra più società, finalizzate all'elusione di norme imperative;
in tale contesto, il collegamento economico - funzionale tra imprese, ai fini dell'individuazione di un centro unitario di imputazione dei rapporti di lavoro, è stato ritenuto sussistente in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v., ad.es, Cass. n. 19023/2017, n. 26346/2016, n. 3482/2013, n. 25763/2009, n. 11107/2006). Tali caratteristiche fattuali sono poi state sganciate dalla necessità di prova dell'abusiva frammentazione societaria, nel senso dell'ammissione di una codatorialità in riferimento anche a gruppi genuini, anche sulla scia della nozione di "direzione e coordinamento" di società, introdotta nell'art. 2497 c.c., in coerenza col peso attribuito dall'ordinamento europeo alla nozione di gruppo di imprese.
Dato quindi atto (cfr. Cass. n. 5126/2022, n. 25270/2011) che il fenomeno dell'integrazione societaria può evolversi in forme molteplici, non necessariamente di strumentalizzazione della struttura di gruppo, ma anche di fisiologica integrazione, in presenza di gruppi genuini, ma fortemente integrati, può esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone giuridiche, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro. Dunque, valorizzando proprio gli indici di integrazione tra società collegate economicamente e funzionalmente, quali tratti caratteristici della fattispecie della direzione e del coordinamento di società, nel momento in cui venga accertata (con specifico riguardo al rapporto di lavoro e dall'angolazione del lavoratore) l'utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, queste possono essere considerate codatrici del medesimo lavoratore, secondo lo schema dell'obbligazione soggettivamente complessa (cfr. Cass. n. 17775/2016).
In sintesi, la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte 10 delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali.
A tale accertamento ha proceduto, dunque, il Tribunale: non è emersa dalla documentazione in atti e, soprattutto, dalla prova espletata la prova dell'esistenza di una fattispecie di codatorialità, in coerenza con i principi di diritto sopra enunciati. Non è emersa la condivisione della prestazione del lavoratore in favore dell'interesse del gruppo né l'esercizio di poteri di direzione e coordinamento da parte di soggetti esterni alla formale datrice di lavoro. I testi e non sono mai Tes_2 Tes_9 entrati nei locali della società e nulla sanno riferire sul concreto svolgimento della prestazione lavorativa;
il teste dipendente di altra società del presunto gruppo, si limita a riferire di Tes_11 conoscere “di vista “la ricorrente ma nulla sa sullo svolgimento della mansione o delle direttive impartitegli. Il teste dichiara che le società convenute avevano funzioni e sfere di competenza CP_8 separate, tanto è vero che egli stesso trattava solo con una di queste. Anche il teste Testimone_5 non conferma la commistione allegata, peraltro genericamente, tra le società convenute. Nessun elemento conferma, dunque, la ricostruzione attorea, non essendo emersa una utilizzazione promiscua della forza lavoro messa a disposizione della ricorrente da parte delle società convenute.
6) SUL LICENZIAMENTO ORALE Parte ricorrente ha dedotto in ricorso l'avvenuto licenziamento intimato verbalmente dal datore di lavoro sig. in data 08.04.2024 chiedendone dichiararsi la nullità. CP_5
Sul punto in riferimento alla modalità di conclusione del rapporto è necessario ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale circa l'onere probatorio in capo alle parti in giudizio.
Sul punto deve essere evidenziato, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, in modo costante almeno fino ad una certa data, che la prova dell'oralità del licenziamento (ed ancor prima della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro qualificabile come subordinato) gravasse sul lavoratore.
Ha affermato, infatti, la Suprema Corte che “il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento medesimo (e non la sola circostanza della cessazione di fatto del rapporto), spettando al datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo oppure della riconducibilità del recesso alle dimissioni del lavoratore stesso”. (CFR. Cass., sez. L, sent n. 12520 del 21.09.2000 ed in questo senso anche sent. n.2853 del 1995; sent. n. 5427 del 1999; sent. n. 2162 del 2000 e sent. n. 4717 del 2000).
Successivamente, la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento ponendo la prova della dimissioni e/o della non oralità del licenziamento a carico del datore di lavoro, essendo in presenza di fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere della controparte;
più precisamente è stato affermato che “nell'ipotesi di controversia in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto ( licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il comma 1 dell'art. 2697 c.c., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il comma 2, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Ciò posto, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art. 2697 c.c.” (Cassazione civile , sez. lav., 20 maggio 2005 , n. 10651). 11 Piu recentemente la Corte di cassazione ha mutato ancora orientamento sostenendo che il lavoratore che impugna il licenziamento in forma orale ha l'onere di provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale (Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, n.9108).
Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche enunciate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova si può concludere che non è stata raggiunta la prova, gravante sul lavoratore, della sua estromissione dal rapporto di lavoro nonché che la risoluzione sia ascrivibile alla volontà datoriale.
In via del tutto circostanziale, senza elevare tale allegazione ad elemento probatorio pieno, è da rilevare, per stessa allegazione di parte istante confermata da parte datoriale, che nel periodo immediatamente successivo al presunto licenziamento orale irrogato in data 08.04.2022 la lavoratrice si è assentata dal lavoro per ragioni di malattia, presentando la certificazione medica necessaria al datore di lavoro. Tale evento in via del tutto secondaria rispetto al rigore processuale necessario alla prova delle allegazioni in ricorso si pone comunque come elemento di valutazione per la formazione del libero convincimento del giudice circa le circostanze di fatto dedotte, in virtù dell'evidente discordanza tra il presunto licenziamento orale, che presuppone la rescissione del rapporto, e il godimento dell'indennità di malattia, quale possibile articolare del rapporto di lavoro in essere.
Premesso quanto detto, in sede istruttoria nel presente procedimento non è stata comunque raggiunta la necessaria prova all'esito di quanto esposto dai testi escussi.
In riferimento a tale evento alcuna dichiarazione testimoniale consente di procedere ad una valutazione piena delle condotte del 08.04.2022.
Sul punto si osserva che è irrilevante quanto esposto dai testimoni Testimone_3 Tes_8
, e perché soggetti o estranei alle dinamiche di gestione del
[...] Tes_9 Testimone_10 personale della società datrice del lavoro, o che non hanno conosciuto la ricorrente neppure di vista oppure che mai si sono recati all'interno dei locali della società convenuta;
nulla di quanto dichiarato dai predetti testi ha a che fare con la data dell'evento, in quanto nulla potevano riferire.
Per quanto attiene ai testi e quest'ultima ha solo una conoscenza Testimone_1 Testimone_2 indiretta del fatto avendo dichiarato “in data 8.04.2024 non ero presente in azienda e nulla posso riferire sul licenziamento orale in via diretta ma la ricorrente me ne parlò la sera stessa;
lo ricordo perché dal 05 al 07 aprile eravamo state sia io che la ricorrente fuori per un week end a Venezia;
ricordo che durante quel week-end aveva avuto richiesta di pubblicare dei contenuti sociale e cioè gestire una sponsorizzata su richiesta di;
il lunedì successivo mi chiamò e mi disse Persona_2
l'aveva licenziata le aveva detto di rimanere le settimane successive a casa e lei era CP_5 sconvolta”. La teste, pertanto, si limita a riportare quanto riferitole dalla ricorrente e tale testimonianza può avere al più valore indiziario, non avendo ad oggetto la percezione diretta dell'evento.
Le dichiarazioni rese dal teste e dal teste sono caratterizzate da Testimone_4 Testimone_5 assoluta generalità ed indeterminatezza per i fatti propri del 08.04.2022; il teste ha Testimone_4 infatti affermato “non ricordo nello specifico se ero presente l'8 aprile di sicuro non ho assistito ad alcun licenziamento orale né ho assistito ad alcuna discussione tra la ricorrente ed il signor CP_5
”. Neppure è possibile da quanto riferito dal teste avere contezza anche
[...] Testimone_5 conseguenziale all'esito dell'incontro del 15.04.2024, dei fatti dell'08.04.2024 avendo lo stesso
12 dichiarato che: “sul capo X rispondo che non ero presente in data 08.04.2024 alla conversazione tra e la ricorrente;
” sul capo Y e vale a dire il colloquio con in data CP_5 CP_5 15.04.2024 invece dice: “sul capo Y rispondo che non ero presente all'inizio della conversazione avvenuta tra e ma sono intervenuto. Mi spiego: gli Parte_1 CP_5 uffici sono tutti di vetro ed io ho sentito che i toni della conversazione erano molto alti, la
inveiva nei confronti dell'amministratore , alzando il tono della voce Pt_1 CP_5 diceva “voglio le carte”. Io allora sono entrato nella stanza perché volevo placare gli animi, dissi
“ragazzi abbassate la voce che succede” ma successivamente il mio intervento la signora non è tornata a lavorare ma è andata via;
non riesco a ricordare però cosa si sono detti poco prima che la ricorrente lasciasse l'ufficio”.
Dunque, dal materiale probatorio raccolto durante la prova testimoniale non risulta provato il licenziamento orale.
Resta dal valutare quanto emerso dalla fonoregistrazione, ritenuta ammissibile dal Tribunale alla luce della genericità del disconoscimento.
Osserva il Tribunale, tuttavia, che la registrazione, la cui trascrizione è fedelmente riportata alle pagine 12, 13, 14 e 15 del ricorso non è dirimente ai fini del decidere, nella misura in cui non conferma la precedente irrogazione del licenziamento orale.
Ritiene il Tribunale che dalla conversazione registrata certamente si evince che in data 8 luglio vi è stato un acceso confronto sulla opportunità o meno di proseguire il rapporto lavorativo;
tuttavia non emerge in modo inequivocabile che il datore aveva già irrogato in modo irrevocabile la sanzione espulsiva in forma orale. dichiara, riferendosi alla conversazione avvenuta in data 8 CP_5 luglio: “io quando sono venuto da te ti ho detto hai due alternative tu per me domani non Per_6 devi scendere a lavorare..Io ti avevo dato due opportunità: o ci mettiamo d'accordo o io ti licenzio. Ora tu sei qua, mi dei dire cosa vuoi fare, se vuoi metterti d'accordo con noi o vuoi la carta del licenziamento;
io ti posso dare entrambe le cose. Se non hai avuto nulla è perché aspettavo Per_6 che tu mi facessi sapere qualcosa… tu mi dovevi far sapere come volevi procedere e noi facciamo una delle due cose. Tu vuoi la comunicazione di licenziamento? Io te la faccio avere”.
Dunque, dalla conversazione riportata si evince che il RU aveva prospettato due alternative alla lavoratrice per raggiungere l'obiettivo della risoluzione del rapporto: “mettersi d'accordo o procedere con la carta”, inteso come inizio del procedimento disciplinare funzionale al licenziamento. Il fatto stesso che il riferisca, ignaro della registrazione in atto, che in data 8 CP_5 luglio si era limitato a prospettare delle alternative non conferma la circostanza secondo cui il rapporto sarebbe già cessato. Al contrario, anche in data 15 luglio il continua a chiedere alla CP_5 lavoratrice le sue intenzioni e in assenza di accordo, conclude che procederà ad inviare formalmente la contestazione disciplinare.
Anche la registrazione, pertanto, non conferma la ricostruzione attorea
Dunque, alla luce di quanto sovra esposto, e delle stesse risultanze istruttorie, non può dirsi nel caso di specie raggiunta la prova dell'avvenuto licenziamento orale.
Tale domanda, dunque, non può essere accolta.
7) LICENZIAMENTO SCRITTO Esclusa la sussistenza di un licenziamento orale, è necessario procedere alla verifica della legittimità del successivo licenziamento scritto, irrogato in data 24.4.2024, e preceduto dalla contestazione disciplinare del 15.4.2024
13 È necessario, dunque, valutare se nel caso in esame sussistono i presupposti della giusta causa, contestata dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento.
Il datore nella lettera di licenziamento scrive: “invero da prove testimoniali e documentazione Pt_ empirica ci risulta che durante le ore di lavoro trascorre molto tempo dedicandosi a attività ricreative su social media ovvero navigando in rete su siti di divagazione…Ebbene, chiamata a dare spiegazioni in merito a tali e puntuali addebiti, pur avanzati anche in maniera cordiale e non formale…Ella incurante dell'approccio amicale dell'Imprenditore, ha arbitrariamente ed inopinatamente aggredito verbalmente lo stesso Amministratore Unico inveendo contro lo stesso e contro il socio presente negli uffici”.
Ritiene il Tribunale che in tema di licenziamento, la specifica contestazione di fatti precisamente individuati rappresenta una precondizione necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza del fatto contestato, pena, altrimenti, l'impossibilità per il lavoratore di difendersi dagli addebiti a suo carico e per il giudice di procedere alla delimitazione ed all'accertamento del fatto oltre che alla valutazione della sua gravità.
La giurisprudenza sul punto riconduce tale vizio relativo alla genericità della contestazione disciplinare (e del vizio di totale mancanza della stessa) nell'alveo dei licenziamenti illegittimi per insussistenza del fatto contestato (in tal senso Cassazione civile sez. lav., 05/05/2011, n.9925, Tribunale Milano, 15/04/2015, n.11340).
La motivazione del licenziamento, dunque, deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire sia al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, sì da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo e offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, sia al giudice di accertare la corrispondenza tra i fatti contestati e i motivi del licenziamento, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende.
Dunque, la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire prima al lavoratore e poi al giudice di individuare con chiarezza e precisione la causa del licenziamento, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende (Cass. n. 7316/2002).
Pertanto, il Tribunale, nel caso di specie, ritiene generica la comunicazione di licenziamento nella quale il datore di lavoro si limita ad indicare l'utilizzo illegittimo dei social media, senza precisare alcuna circostanza di tempo e luogo;
aggiunge inoltre la condotta della subordinazione alla contestazione, anch'essa formulata in modo generico, condotta che in ogni caso non è stata confermata dalla prova testimoniale ( il teste escusso riferisce di un episodio verificatasi in una data 15.4.2024 mentre i fatti contestati sarebbero accaduti in data 8.4.2024).
Tanto premesso, tale licenziamento disciplinare, fondato su una contestazione dell'addebito generica non solo priva il lavoratore della possibilità di offrire prove a discarico ma soprattutto impedisce al giudicante di delimitare e accertare il fatto.
Peraltro, non è dato capire se il datore abbia inteso licenziare la ricorrente per l'utilizzo non consentito dei social media o per la condotta di insubordinazione.
Dunque, a fronte di una lettera di licenziamento estremamente generica e non autosufficiente, dalla quale non si comprende quali condotte sarebbero ascritte alla lavoratrice, il Tribunale è impossibilitato a delimitare ed accertare i fatti oggetto del presente giudizio. La perizia informatica, peraltro, non può colmare in fase di istruttoria le carenze assertive di cui consta la lettera di contestazione. 14 A norma dell'art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
Tanto premesso, in assenza di prova della giusta causa per i motivi sopra esposti, al caso in esame si applica, dunque la tutela risarcitoria pari a 6 mensilità ex L. 604/1966, posto che la ricorrente non ha provato l'unico centro di imputazione di interessi e che pertanto, con un numero di dipendenti inferiore a 15, la società datrice di lavoro deve essere condannata al Controparte_4 pagamento dell'indennità risarcitoria.
8) SUL RAPPORTO DI LAVORO NON CONTRATTUALIZZATO, SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI E SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RICHIESTE Ai fini della definizione delle ulteriori domande presentate è necessario soffermarsi preliminarmente sulla nozione di subordinazione e sul regime probatorio nell'accertamento della stessa.
Norma di riferimento è l'articolo 2094 c.c. ove il legislatore ha ritenuto opportuno vincolare la definizione di prestatore di lavoro subordinato alla sussistenza del requisito della eterodeterminazione della sua attività, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, incardinato in un sistema gerarchico che organizzi i rapporti tra i soggetti coinvolti.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità è possibile individuare gli elementi caratterizzanti la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato sulla base della sussistenza di alcune circostanze. La Suprema Corte si è in tal senso espressa affermando
“Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/09/2019, n.24154; in senso analogo ex multis cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione
15 civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Alla luce dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità citata nonché di quanto previsto dal legislatore all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale in esame grava sul lavoratore che agisce per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive, per l'effetto dell'accertamento del vincolo della subordinazione non regolarmente contrattualizzato.
Premessa la genericità delle allegazioni di parte ricorrente, è possibile rinvenire all'interpretazione sistematica dell'atto introduttivo per il mezzo della quale tale accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, esteso inizialmente alla compagine datoriale intesa costituita da tutte le società che integravano il presunto centro unico di imputazione, è circoscritto alla sola con decorrenza dal 19.04.2021 e sino Controparte_4 alla formalizzazione come dedotto in fatto.
In sede di istruttoria nulla è stato raggiunto, né le documentazioni allegati consentono di soccorrere a tale mancanza, a riprova del fondamento della domanda presentata. Espunte dalla valutazione le dichiarazioni dei testimoni del tutto estranei alla vicenda aziendale, o che non hanno conosciuto la ricorrente neppure di vista oppure che mai si sono recati all'interno dei locali della società convenuta, oppure ancora non hanno fornito alcuna indicazione temporale sul punto, resta da valutare la dichiarazione del teste il quale ha dichiarato Tes_9 inizialmente “la accompagnavamo tra le 7.00 e le 7.30 a Carinaro e la andavamo a prendere tra le ore 18.15/18.20, dal 2001 sino al 2003 l'accompagnavamo tutti i giorni sul posto di lavoro e l'andavamo a prendere poi successivamente ha cominciato a recarsi a lavoro da sola. A domanda del tribunale su impulso del difensore di parte ricorrente rispondo che entravamo con l'auto oltre la sbarra sino proprio all'ingresso del fabbricato e lì vedevo le insegne della AP AD, della , della VEGA 16” per poi successivamente correggere tale CP_10 dichiarazione affermando “di aver accompagnato la ricorrente dal 2001 al 2003 rispondo che l'ho accompagnata dal 2021 al 2023 e precisamente sino all'estate del 2023. Confermo quanto già dichiarato per cui usavamo o la mia macchina o in alternativa la macchina del padre della ricorrente;
io, il padre della ricorrente e la ricorrente passavamo per l'azienda della ricorrente dove la stessa scendeva per andare a lavoro, noi proseguivamo per raggiungere la nostra sede di lavoro ed a fine turno andavamo di nuovo a prenderla”. In merito all'oggetto dell'accertamento, posto che il dichiarante non ha mai potuto seppur in astratto aver contezza dello svolgimento di attività lavorativa stante l'assenza di una percezione diretta o comunque sottratta ad apprezzamenti contrari interpretativi delle condotte di servizio della ricorrente, neppure è possibile ricostruire un quadro cronologico univoco da quanto esposto dal sig. Tes_9 il quale non fornisce termine di inizio sufficientemente circostanziato limitandosi ad affermare di aver accompagnato la ricorrente dal 2021 sino ad all'estate del 2023.
Per le ragioni sopra esposte non si può ritenere raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo antecedente alla formalizzazione con la
[...] con conseguente rigetto della stessa domanda e di quelle connesse circa le Controparte_4 differenze retributive.
9) MANSIONI SUPERIORI
16 Si procede, dunque, all'accertamento circa il corretto svolgimento delle mansioni così come contrattualizzate, dal 11.5.2021. Parte ricorrente ha infatti dedotto di aver svolto per la durata del rapporto di lavoro accertato mansioni appartenenti al livello superiore del C.C.N.L. applicato e specificatamente al livello II dello stesso. Afferendo ad un regime di lavoro dipendente privato deve ritenersi che il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono.
La declaratoria del livello di inquadramento contrattuale della lavoratrice oggi ricorrente è:
“TERZO LIVELLO Appartengono al terzo livello i lavoratori di concetto con spirito d'iniziativa e dotati di adeguata preparazione, esperienza e conoscenze tecniche, nonché i lavoratori specializzati provetti che operano in autonomia dotati di adeguata capacità professionale.
A titolo esemplificativo rientrano nel terzo livello: - Impiegati amministrativi che operano in autonomia sulla base di istruzioni e procedure assegnate, in grado di contabilizzare i dati, occuparsi della chiusura dei conti, elaborare situazioni contabili, occuparsi di attività anche correlate a bilanci preventivi e consuntivi;
- Addetti alle pratiche doganali;
- Operai specializzati provetti;
- Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico come l'addetto alla carrozzeria o il meccanico riparatori di gruppo elettrico e/o meccanico e/o alimentazione dotati di specifiche acquisite capacità professionali e che individuano, in base a specifiche direttive aziendali, i modi di esecuzione, intervento e definizione dei motivi dei difetti effettuando valutazioni tecnico-economiche; - Addetti ai controlli dei prodotti in entrata ed in uscita e allo stoccaggio delle merci;
- Vetrinista*, disegnatore tecnico*; figurinista*; - Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti in grado di effettuare anche operazioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo; - Macellaio specializzato provetto: colui che in autonomia operativa esegue con perizia tutte le operazioni di taglio, disossatura, rifilatura e confezionamento*; - Tecnico riparatore settore elettrodomestici * e settore macchine per l'ufficio*: colui che in autonomia operativa, effettua l'interpretazione critica del disegno, riesce ad individuare i guasti decidendo gli interventi da eseguire, effettua, anche se con elevata difficoltà, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse con delibera funzionale, redige la documentazione relativa alla prestazione resa e riscuote il corrispettivo in base alle tariffe aziendali;
- Ottico diplomato a norma dell'art. 140 R.D. n. 1265/1934 e ottico patentato a norma degli artt. 30, 31 e 31 R.D. n. 1334/1928; - Esperto in etica dell'IA e responsabilità che si occupa di valutare e mitigare i rischi etici e sociali associati all'implementazione di IA e sviluppa linee guida per garantire la trasparenza, l'equità e la responsabilità, anche collaborando con l'Addetto Senior di cui al 2°livello; - Altre qualifiche equivalenti”.
La declaratoria del livello di inquadramento richiesto invece recita:
“SECONDO LIVELLO Appartengono al secondo livello i lavoratori di concetto che godono di autonomia nello svolgimento delle loro funzioni operative e/o di controllo/coordinamento.
A titolo esemplificativo rientrano nel secondo livello: - Segretario di direzione;
- Addetto all'esecuzione di progetti o di alcune parti degli stessi;
- Contabili;
- Sovraintendenti alle casse;
17 - Addetti senior al controllo qualità; - Assistente product manager;
- Addetto Senior gestione e coordinamento IA attraverso soluzioni automatizzate da applicare ai dati e processi aziendali esistenti;
si occupa inoltre di creare interfacce intuitive e user-friendly per interagire con i sistemi di IA;
- Ispettori;
- Collaudatore e/o accettatore: colui che effettua la prova e la diagnosi dell'autovettura, definisce gli interventi da eseguire ed il loro costo;
- Spedizionieri e doganalisti patentati;
- Chimico di laboratorio;
- Optometrista laureato con abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico, art. 6 Decreto Ministro Sanità 23.04.1992 o art. 140 R.D. n. 1265/1934 - Farmacista di parafarmacia;
- Interprete e traduttore simultaneo;
- Altre qualifiche equivalenti”.
Preliminarmente si deve dunque, come elemento dirimente principale tra le due categorie di inquadramento, l'autonomia rispetto ad organi superiori nell'espletamento delle proprie funzioni.
Per tale ragione è stata ammessa ed espletata anche in tal senso l'istruttoria per il tramite dell'escussione dei testi con il fine di individuare il grado di autonomia proprio richiesto per la connotazione delle mansioni effettivamente svolte come appartenenti al livello II del C.C.N.L. applicato.
Il teste ha dichiarato: “passando spesso i weekend insieme ho assistito a Testimone_1 telefonate di lavoro nelle quali veniva richiesto alla ricorrente di pubblicare post o predisporre grafiche, foto e immagini sui siti;
ricordo che vi erano telefonate molto frequenti soprattuto il sabato e la domenica di un certo o sempre avente oggetto richieste CP_5 Per_1 CP_2 lavorative che venivano prontamente evase dalla ricorrente utilizzando il suo teleofno. A domanda del Tribunale rispondo che mi chiede dei cognomi, ricordo che si chiamasse CP_5
, non ricordo altri cognomi a.d.r: si, queste richieste lavorative erano lavorate
[...] prontamente davanti a me, la ricorrente tramite il suo telefono evadeva le richieste procedendo alla pubblicazione o alle attività commissionate, non so essere più preciso perché non ho seguito le sue operazioni in corso d'opera, ma la vedevo a lavoro in conseguenza della chiamata a.d.r: no, non posso riferire delle attività invece svolte in orario di lavoro negli uffici, perché come già detto io non vi avevo accesso”. Ha poi aggiunto “una volta mi fece vedere un sito che aveva progettato e del qual era molto orgogliosa, ma non ricordo nello specifico l'oggetto del sito, ma me lo mostrò”.
Dal tenore delle sue dichiarazioni non è possibile ricondurre l'attività svolta dalla ricorrente al secondo livello del CCNL alla luce della mancata prova dello svolgimento nell'autonomia richiesta delle mansioni. Lo spirito di iniziativa così come la possibilità di progetto rientrano a pieno nelle mansioni del livello III del CCNL qualora siano sottoposte al lavoratore in regime di esecutività materiale con direttive impartite dal datore o da chi preposto o comunque di ingegno all'interno di quanto deciso con il medesimo schema organizzativo.
Dello stesso parare risultano anche le successive dichiarazioni rese: dalla teste Testimone_2 la quale ha esposto “ho assistito in via diretta ad alcuni momenti in cui la ricorrente nei week end, in mia presenza, riceveva delle telefonate, poi lei mi riferiva che doveva svolgere delle attività lavorative, poi vedevo che o tramite pc o anche direttamente usando il suo cellulare provvedeva ad eseguire quello che le era stato richiesto;
a domanda del tribunale sul se io ho assistito alle attività poste in essere nel week end dalla ricorrente dico che in alcuni casi si
18 appartava e procedeva in autonomia in altri casi vedevo che pubblicava dei contenuti sui vari canali social dell'azienda [..] ricordo che durante quel week-end aveva avuto richiesta di pubblicare dei contenuti sociale e cioè gestire una sponsorizzata su richiesta di PE
;” dalle quale si ricostruisce uno schema operativo ove la lavoratrice eseguiva con un
[...] limitato ambito di autonomia delle precise direttive ricevute dal datore o da chi da lui preposto;
dal teste il quale ha dichiarato “posso dire per conoscenza diretta che vedevo la Testimone_5 ricorrente catalogare gli articoli che sarebbero stati venduti;
a domanda del tribunale su se la ricorrente predisponesse il sito rispondo che il sito di vendita di proprietà di
[...] era già predisposto mentre la ricorrente operava su un altro sito ove erano CP_4 illustrati tutti i servizi offerti da e la ricorrente, dunque, aggiornava o Controparte_4 inseriva i vari servizi;
a domanda del tribunale se l'inserimento di questi contenuti fossero inseriti in autonomia o meno rispondo che le attività erano supervisionate dall'amministratore
oppure da me sempre previo confronto con il ” ricostruendo dunque CP_5 CP_5 nuovamente l'attività della lavoratrice come eseguita sotto la supervisione nonché le direttive del datore.
Le ulteriori dichiarazioni rese da altri testi risultano generiche e non idonee a conferire alcun elemento neppur indiziario a fondamento della prova dello svolgimento di mansioni superiori, stante l'assenza di percezione diretta, trattandosi di soggetti preposti all'accompagnamento sul luogo di lavoro o comunque estranei dalla compagine aziendale.
Per le ragioni qui espresse deve rigettarsi la domanda circa l'accertamento di svolgimento in concreto di mansioni superiori. Resta, pertanto, assorbita l'eccezione mossa in ordine al contratto collettivo applicabile in caso di riconoscimento delle mansioni superiori.
10) ORARIO DI LAVORO – FULL TIME Allo stesso modo non risulta provato l'orario di lavoro supplementare e straordinario, rispetto a quello risultante dal contratto. Nessun teste ha potuto confermare lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa per tutta la durata della giornata (full-time).
Gli unici due testi “accompagnatori”, i quali riferiscono di accompagnare la ricorrente al mattino e di andare a prenderla nel tardo pomeriggio in primo luogo non sono mai entrati negli uffici aziendali e non possono riferire in via diretta della concreta prestazione lavorativa e della sua estensione oraria;
in secondo luogo le due testimonianze risultano collidere nella misura in cui sia il teste dichiarava di occuparsi di accompagnare la ricorrente, insieme al Tes_9 padre della stessa, con la sua auto, tutti i giorni, sia la teste , nello stesso Testimone_10 periodo, dichiarava di porre in essere la stessa attività, tutti i giorni, con la propria vettura. Il contrasto tra le due dichiarazioni rese le rende quantomeno inattendibili e pertanto non possono ritenersi utili alla prova dell'orario full-time allegato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del ricorrente e a carico della datrice Sono compensate nei confronti delle Controparte_4 altre parti del giudizio, stante la complessità della questione relativa all'accertamento dell'unico centro di interessi, come testimoniato dai recenti interventi di legittimità citati in parte motiva.
19
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando:
a) Accoglie parzialmente il ricorso, dichiara il licenziamento scritto irrogato in data 24.4.2024 illegittimo e per l'effetto condanna il datore di lavoro in epigrafe Controparte_13
a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, al pagamento di un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con tutte le conseguenze anche di ordine previdenziale ed assicurativo;
b) Rigetta per il resto. c) Condanna parte convenuta in epigrafe al pagamento delle Controparte_4 spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 02/07/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
20
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 02/07/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12014/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Adriana di Gennaro, come in atti RICORRENTE E p.iva ), con sede legale in Napoli alla Via del Fiumicello Controparte_1 P.IVA_1
n. 7, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. (C.F. CP_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Emilia Nusco, come in atti;
C.F._1 E
(p.iva ), con sede legale in Napoli alla Via del Controparte_3 P.IVA_2 Fiumicello n. 7, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. (C.F. CP_2
), rappresentata e difesa, dall'avv. Rosa Casertano, come in atti;
C.F._1 E (p.iva ), con sede legale in Napoli alla Via del Controparte_4 P.IVA_3 Fiumicello n. 7, in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. (C.F. CP_5
), rappresentata e difesa, dall'avv. Orlando Santaniello, come in atti;
C.F._2
E
(p.iva ), con sede legale in Napoli alla Via Del Fiumicello n. 7, in persona CP_6 P.IVA_4 del suo legale rappresentante p.t. sig. (C.F. ), rappresentata CP_2 C.F._1 e difesa, dall'Avv. Rosa Casertano, come in atti;
NONCHE' (p.iva ), con sede legale in Atripalda (AV) alla Via Controparte_7 P.IVA_5 Pianodardine loc. Spineta 1/2, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. CP_8 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Casertano, come in atti C.F._3 RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 04/10/2024 parte ricorrente ha dedotto: di essere stata assunta il 19.04.21 e successivamente formalmente inquadrata in data 11.05.21 dalla Controparte_4 con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per 20 ore settimanali, come impiegata
[...]
1 di terzo livello quale “gestore e creatore di siti web” CCNL applicato Commercio e Terziario;
che in data 31.08.21 il contratto di lavoro era stato modificato in contratto a tempo indeterminato con successiva modifica dell'orario di lavoro a 22 ore settimanali avvenuta in data 01.01.2022; che l'orario di lavoro contrattualizzato era articolato dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e il venerdì ed il sabato dalle 09.00 alle 12.00; di aver prestato attività lavorativa in orari diversi e precisamente dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 18.30 con 30 minuti di pausa pranzo, fino ai primi giorni di gennaio 2023, successivamente dalle ore 8.30 alle 18.30 con un'ora di pausa pranzo ed in fine negli ultimi mesi di rapporto dalle 8.30 alle 17.30 con una pausa pranzo di 20 minuti;
di aver percepito la retribuzione pari ad euro 800,00 dalla data di assunzione al 31.08.21, euro 950,00 mensili dal settembre 2021 ed euro 1100 dal 01.06.2023; di aver goduto di 15 giorni di ferie ad agosto e di aver percepito, una volta concluso il rapporto lavorativo, il TFR secondo un orario diverso rispetto a quello effettivamente osservato;
di aver prestato servizio sempre presso la sede di via Tommaso Affinito snc Vega n.16 Gricignano di Aversa;
che la sede lavorativa era ubicata all'interno di un edificio dove erano allocati un deposito merci della RA IN srl, con accesso mediante rilevamento dell'impronta digitale;
che negli uffici posti al secondo piano i dipendenti lavoravano indistintamente per le società del gruppo convenute;
che solo dal marzo 2024 è stata spostata , sempre al secondo piano, in un ufficio contrassegnato da una targhetta Controparte_4 pur lavorando sempre nella sede operativa della RA IN;
che nell'ufficio della stessa vi erano in tutto sei postazioni, che le direttive dei superiori erano date oralmente e che ogni dipendente aveva accesso ad ogni computer delle varie postazioni al fine di poterne prendere in carico i compiti in caso di assenza;
di aver svolto mansioni come social media manager e creatrice di siti internet, precisando che la stessa impegnava le proprie mansioni indifferentemente per ciascuna attività gestita dal gruppo sociale;
di essersi occupata di tutta l'attività social finalizzata alla vendita e pubblicizzazione dei prodotti per il marchio nonché della RA IN e del suo CP_9 marchio , di essersi occupata inoltre del marchio per la New Retail ed in CP_10 CP_11 particolare di attività social per tutti i marchi, acquisto pubblicità, realizzazione di packaging per nuovi prodotti, progettazione degli stand di esposizione per la partecipazione di RA IN alle fiere;
di ogni aspetto relativo alla comunicazione e creazione di siti internet, coordinandosi anche con collaboratori esterni che si occupavano a loro volta della creazione di app riferibili ai negozi in franchising;
di essere stata adibita alla pubblicazione di annunci per la ricerca di personale inserendo gli annunci e procedendo all'esame dei curricula che venivano poi sottoposti, solo in esito alla selezione operata dalla ricorrente rispetto alla idoneità e requisiti, al titolare del negozio nonché della preparazione di ordini on line riferibili al marchio e negli ultimi mesi anche al CP_9 nuovo marchio GE essentia, per poi aggiungere anche quelli riferibili al marchio e CP_10
per tale attività recandosi nel magazzino situato al piano terra ove si è occupata della CP_11 preparazione dei pacchi ordinati, della prenotazione del ritiro della società addetta alle spedizioni, delle distinte, delle segnalazioni al commercialista dei pezzi in entrata ed uscita, nonché dei bonifici ricevuti in riferimenti ai singoli ordini;
di aver curato per il controllo degli ordini on CP_9 line, l'assistenza ai clienti con un canale Whatsapp dedicato e collegato al suo computer, attività svolte in completa autonomia. Si è occupata, sempre in perfetta autonomia, della realizzazione dei loghi, per tutte le società che nascevano e per tutti i progetti dalle stesse attivati ad es. di di CP_3 progetto salute, curandone la grafica, recandosi altresì al di fuori della sede presso i singoli punti vendita per creare contenuti social o creare campagne di lanci per i singoli punti vendita, curando ogni aspetto della campagna pubblicitaria;
ha poi esposto di aver partecipato alle riunioni nel ruolo di social media manager, di grafica, e di che le mansioni descritte erano riconducibili al CP_12 II° livello del contratto collettivo applicato al rapporto, anche se formalmente era stata inquadrata al III° livello dello stesso;
di essersi occupata autonomamente della attività di social marketing di tali aziende e di aver gestito il budget, le modalità di sponsorizzazione e la rilevazione dei riscontri del pubblico;
che le era stato interamente affidato il contenuto e la realizzazione di alcune grafiche per la vendita dei prodotti on line e per negozi;
che in data 08.04.24 , al termine del turno di lavoro, precisamente alle 17.05, le era stato intimato il licenziamento orale, a seguito del quale la stessa
2 dichiarava di aver avuto un malore;
di essere poi tornata in data 15.04.24 sul luogo di lavoro avendo avuto modo di verificare che la sua posizione era occupata da un'altra persona;
che il 15.04.24 era stato confermato il licenziamento orale intimato precedentemente il giorno 08 aprile, all'esito di colloquio con il sig. , come da file di registrazione depositato;
che nello CP_5 stesso giorno ha inviato un telegramma al datore di lavoro presso la sede lavorativa, dove però la risultava sconosciuta;
che la società convenuta avviava un procedimento Controparte_4 disciplinare, contestandole l'uso dei social media durante le ore di lavoro precedentemente all'intimazione per iscritto del licenziamento. La ricorrente ha infine precisato che l'azienda resistente supera il numero di 18 dipendenti ai fini della normativa applicabile in tema di licenziamento, in quanto inserita in un gruppo sociale esteso, nonché di aver maturato differenze retributive a titolo di retribuzione diretta, indennità di mancato preavviso e TFR.
Tanto premesso ha adito il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro chiedendo di:“1) accertare e dichiarare l'esistenza di un gruppo sociale, tra tutti o tra quelli di cui sarà accertata la esistenza del gruppo sociale, formato dalle persone giuridiche: AP AD SRL, Cont
, ;2) accertare e Controparte_3 CP_6 Controparte_4 CP_7 dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e tutte le persone giuridiche di cui sarà accertata la qualità di datore di lavoro come facenti parte del gruppo sociale
o come singoli datori di lavoro, secondo le modalità esplicitate in fatto ed in diritto o in subordine tra la stessa e la a decorrere dal 19/04/21 al 24/04/24, o per quelle diverse Controparte_4 date accertate in corso di causa;
3) accertare e dichiarare che il licenziamento intimato alla ricorrente è nullo, e/o annullabile e/o illegittimo e/o ingiustificato e/o inesistente e/o non proporzionale, affetto da insussistenza del fatto materiale contestato, per violazione del criterio di proporzionalità e specificità, per le motivazioni tutte espresse nella premessa in fatto ed in diritto, conseguentemente applicare le sanzioni previste dalla legge in riferimento alla tutela reale, sulle motivazioni in diritto sopra esplicitate o in subordine alla tutela obbligatoria, qualora non fosse ritenuta applicabile la disciplina della prima;
4) conseguentemente ordinare a coloro che saranno accertati essere gli affettivi datori di lavoro, la reintegra nel posto di lavoro della ricorrente;
5) condannare altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dalla ricorrente per il licenziamento nullo, annullabile, illegittimo, ingiustificato e non proporzionale, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, in ogni caso non inferiore alle cinque mensilità globali di fatto;
accertando altresì il diritto della ricorrente, qualora intendesse esercitare la relativa opzione, di ottenere dal datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità ( o a quelle ritenute di giustizia) di retribuzione, oltre interessi e rivalutazione;
o in via meramente subordinata, in ogni caso condannare, i convenuti, solidalmente o meno, alternativamente o meno, tutti o quelli che saranno ritenuti effettivi datori di lavoro in tale qualità o in qualità di soggetti collegati da gruppo sociale, al pagamento delle somme a titolo indennità e/o risarcitorie per il numero di mesi ritenuto di giustizia, con o senza i versamenti previdenziali, conseguenti all'illegittimo licenziamento, nella misura e per le cause ritenute di giustizia;
6) accertare e dichiarare, in relazione al detto rapporto di lavoro subordinato, il diritto della ricorrente al superiore II° livello del CCNL commercio terziario (da applicarsi in via diretta oppure in subordine in via parametrica ai sensi e per gli effetti dell'art 36 della Cost. e dell'art 2099 cc.), o comunque, nel diverso superiore o inferiore inquadramento che si accerterà in corso di causa, a decorrere dalla data di assunzione o da quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
7) conseguentemente condannare, solidalmente o meno, alternativamente o meno, nella misura in cui sarà accertata la qualità di datore di lavoro e/o di parte del gruppo sociale, i convenuti al pagamento di quanto dovuto per tutto il periodo di lavoro, a titolo di differenze retributive, differenze per straordinario e trattamento di fine rapporto, indennità di mancato preavviso, al pagamento in favore della ricorrente della somma di di €. 67.731,13 di cui €. 3.244,16
3 a titolo di TFR, come da conteggi allegati che costituiscono parte integrante del presente atto e che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, ovvero di quelle maggiori o minori somme che l'adito Giudice riterrà equo determinare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo, in applicazione del C.C.N.L. dedotto ed in conformità agli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.; 8) in via subordinata per mero scrupolo difensivo si chiede dichiararsi, comunque, il diritto della dott. al risarcimento del danno ex artt. 1223 Pt_1 e 2043 c.c., conseguentemente condannarsi i convenuti che saranno accertati come debitori, solidalmente o meno, al pagamento di detto danno nella misura determinata dal Giudice;
9) condannare, altresì, i convenuti, solidalmente o meno, alternativamente o meno, al pagamento di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio si sono costituite le società convenute in giudizio eccependo preliminarmente la la , la e la Controparte_1 Controparte_3 CP_6 [...]
l'inammissibilità della domanda nonché il loro difetto di legittimazione passiva CP_7 disconoscendo e contestando la documentazione allegata da parte istante pertinente alle società stesse, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed attribuzione ai rispettivi procuratori antistatari;
si è costituita la
[...] ccependo in via preliminare ed assorbente la nullità e/o l'inammissibilità del Controparte_4 ricorso perché attinente ad una moltitudine di domande non pertinenti all'oggetto del giudizio , per insussistenza delle condizioni dell'azione, indeterminatezza della domanda nonché genericità della domanda risarcitoria nonché per difetti di allegazione e decadenza dai mezzi di prova, nonché dal termine per l'impugnazione del licenziamento, disconoscendo la documentazione allegata, chiedendo la separazione del giudizio da tutte le questioni formulate non funzionali all'impugnativa del licenziamento, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore antistatario.
Ammessa ed espletata la prova con escussione dei testimoni, all'esito delle note disposte ex art.127- ter in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
***
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto una molteplicità di domande. È chiesto l'accertamento di un gruppo sociale tra società, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, lo svolgimento di mansioni superiori, di lavoro full time e straordinario e delle connesse differenze retributive;
è inoltre impugnato il licenziamento orale irrogato al lavoratore dipendente nonché il successivo licenziamento scritto, con le conseguenti domande di reintegra in, in subordine, di condanna al pagamento delle indennità risarcitorie, nonché dell'eventuale e subordinato risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. e 2043 c.c.
Al fine di conseguire a pieno un accertamento che esplichi l'effettiva plena cognitio di quanto demandato è necessario che questo giudice si pronunci in primis sulle diverse questioni ed eccezioni preliminari sollevate dalle parti nelle produzioni di giudizio.
A) IN VIA PRELIMINARE
1) IN VIA PRELIMINARE OSSERVA IL TRIBUNALE CHE NON SI PONE QUESTIONE DI GENERICITÀ DI ALLEGAZIONI DETERMINANTI LA NULLITÀ DELLA DOMANDA. Il ricorso è completo degli elementi identificativi della pretesa.
4 Il ricorrente, sul presupposto di aver lavorato, nel periodo indicato in ricorso con una prestazione con i caratteri della subordinazione, di aver svolto mansioni dal contenuto professionale riconducibile al II del CCNL di riferimento, di essere stata licenziata oralmente dal gruppo di imprese convenute, chiede la reintegra e le differenze di retribuzione, per i titoli specificati nei conteggi allegati al ricorso.
Le circostanze allegate - e sinteticamente riportate - soddisfano pienamente i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. Eventuali carenze rilevano esclusivamente sul piano del merito.
2) INAMMISSIBILITA' DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE PER TARDIVITA' In via preliminare deve darsi risposta all'eccezione di inammissibilità della documentazione depositata in atti da parte ricorrente nelle note autorizzate del 15.01.2025.
È da considerare come orientamento costante di giurisprudenza di legittimità abbia circoscritto la possibilità delle parti in causa di produrre documenti inerenti alle allegazioni di cui nel ricorso introduttivo in un tempo successivo al deposito dello stesso. Di recente la Corte di Cassazione con Sentenza 23 aprile 2021, n. 10878 ha chiaramente affermato che: “nel rito del lavoro, infatti, in base al combinato disposto dell'art. 416, terzo comma, cod.proc.civ. – che stabilisce che il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare (onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977) – e dell'art. 437, secondo comma, cod.proc.civ., consegue che l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione;
tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod.proc.civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa;
poteri questi, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo, a seguito del contraddittorio delle parti stesse”.
Questo giudice ritiene di dare seguito a tale orientamento, motivando l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità delle documentazioni allegate alle note in esame (allegati 1 a 10, 12., 12.1, 12.2, 12.3 e 13, 19, 20) perché tardive ed inerenti alle medesime circostanze presentante nell'atto introduttivo. Si precisa ulteriormente che con riferimento agli allegati in esame non è stato ritenuto né applicabile la deroga alla sanzione processuale in caso di produzione tardive per ragioni di formazione dell'allegato o in risposta alle vicende processuali, in quanto documentazione producibile in relazioni alle medesime circostanza allegate nell'atto introduttivo, né si è ritenuto possibile attivare i poteri istruttori previsti dall'articolo 421 comma 2 c.p.c. in quanto documenti connotati da valore prettamente indiziario, vertenti su fatti non dirimenti né indispensabili ai fini della decisione nel merito.
Con particolare rilievo al deposito del telegramma attraverso il quale è stata presentata impugnazione del presunto licenziamento orale intimato precedentemente a quello disciplinare è da integrare la motivazione nella definizione della sua inammissibilità perché tardivo (all. 19) in ragione dell'irrilevanza ai fini della definizione del giudizio, posto che, come ha precisato la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 25561 del 12 ottobre 2018, in caso di licenziamento intimato oralmente non opera il termine decadenziale dei 60 giorni, bensì solo quello prescrizionale dei 5 anni.
5 3) INAMMISSIBILITA' DELLA REGISTRAZIONE FONOGRAFICA Parte ricorrente ha depositato copia della registrazione audio della conversazione con l'amministratore della sig. avvenuta in data 15.4.2024; Controparte_4 CP_5 conversazione che, secondo ricostruzione attorea, confermava il licenziamento orale intimato il giorno 8.4.2024.
Parte convenuta disconosceva la conformità della copia all'originale.
Osserva il Tribunale che le registrazioni audio fanno parte del più ampio genere delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. il quale dispone che "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Se effettuate con mezzi informatici, le registrazioni danno origine ad un documento informatico, definito dall'art. 1 comma 1 lettera p del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) come il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e dall'art. 3 n. 35 del Regolamento UE n. 910/14 cd. eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) come qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva. A norme dell'art. 46 eIDAS "a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.
Ritiene il Tribunale che il disconoscimento operato da parte resistente è generico e non sufficientemente circostanziato e come tale è privo di effetti (Cass. 2 ottobre 2019 n. 24613). In assenza di un disconoscimento validamente reso, il mezzo di prova deve ritenersi ammissibile. Peraltro, il disconoscimento genericamente reso nel processo civile mal si concilia con la precisa denuncia sporta nel processo penale, nella quale il , proprio riconoscendo la propria CP_5 voce e ammettendo di essere parte della conversazione, si duole della lesione della propria privacy.
Il mezzo probatorio, a parere del Tribunale, è pertanto ammissibile e sarà valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie.
B) NEL MERITO
4) IL MATERIALE ISTRUTTORIO Precisate le posizioni di questo giudice circa la predette questioni preliminari, è necessario procedere alla valutazione delle risultanze istruttorie in funzione della decisione della controversia nel merito.
Si riportano le dichiarazioni rese dai testi escussi per poi procedere alla loro valutazione, in relazione alle singole questioni sollevate.
All'udienza prefissata il teste ha dichiarato: “a.d.r: conosco la ricorrente perchè Testimone_1 siamo amici;
a.d.r: non sono mai stato fisicamente nei locali delle convenute, ma è come se le conoscessi, perchè la ricorrente mi mandava spesso delle foto dall'ufficio scattate nella stanza in cui lavorava;
dalle foto ricordo che c'erano tre file di scrivanie e che dalla finestra si vedevano bei tramonti;
spontaneamente aggiungo che ad ogni scrivania c'erano 3 postazioni attrezzate con dei computer a.d.r: no, non ero presente il giorno in cui si è verificato il presunto licenziamento orale a.d.r: no, non ero presente il giorno in cui la ricorrente è rientrata in azienda, tuttavia spontaneamente aggiungo che so di questi eventi perché il giorno del mio compleanno, il 09 Aprile del 2024 non è venuta alla mia festa di compleanno inaspettatamente;
era molto strano perché noi
6 siamo molto amici, nei giorni successivi io mi sono recato a casa sua e mi ha raccontato tutta la vicenda, e cioè che era stata licenziata in tronco senza motivo e che non c'era stata lettera di licenziamento a.dr.: si, mi disse che era stata licenziata oralmente a domanda del Tribunale sollecitata dall'Avv. di parte ricorrente rispondo che passando spesso i weekend insieme ho assistito a telefonate di lavoro nelle quali veniva richiesto alla ricorrente di pubblicare post o predisporre grafiche, foto e immagini sui siti;
ricordo che vi erano telefonate molto frequenti soprattuto il sabato e la domenica di un certo o sempre avente oggetto CP_5 Per_1 CP_2 richieste lavorative che venivano prontamente evase dalla ricorrente utilizzando il suo teleofno. A domanda del Tribunale rispondo che mi chiede dei cognomi, ricordo che si chiamasse CP_5
, non ricordo altri cognomi a.d.r: si, queste richieste lavorative erano lavorate prontamente
[...] davanti a me, la ricorrente tramite il suo telefono evadeva le richieste procedendo alla pubblicazione o alle attività commissionate, non so essere più preciso perché non ho seguito le sue operazioni in corso d'opera, ma la vedevo a lavoro in conseguenza della chiamata a.d.r: no, non posso riferire delle attività invece svolte in orario di lavoro negli uffici, perché come già detto io non vi avevo accesso;
a.dr.: in ordine agli orari posso riferire che quasi tutte le mattine proprio in virtù de lnostro rapporto di amicizia ci sentivamo o mandavamo dei messaggi e la ricorrente mi riferiva che intorno alle 7.30 si stava recando a lavoro, ci andava in auto;
molto spesso a fine giornata lavorativa o ci sentivamo o ci mandavamo messaggi e lei mi riferiva che lei aveva terminato alle 18:30, o a volte molto più tardi se c'erano incombenze a.d.r: non mi risulta che andasse a lavoro di sabato a.d.r: una volta mi fece vedere un sito che aveva progettato e del qual era molto orgogliosa, ma non ricordo nello specifico l'oggetto del sito, ma me lo mostrò a.d.r: quado mi recai pochi giorni dopo il mio compleanno a casa della ricorrente p4r vederla e per chiederle della sua assenza il mio compleanno, la ricorrente intorno all'ora di pranzo era a casa, mi disse che non era andata a lavoro e che era in malattia a.dr.: la ricorrente mi riferiva di lavorare per la AP AD s.r.l , no non mi riferiva di lavorare per altri datori, solo per LA AP AD s.r.l”.
Successivamente è stato escusso il teste la quale ha dichiarato: “adr: conosco la Testimone_2 ricorrente perché siamo amiche dai tempi del liceo;
no non sono mai entrata nei locali delle convenute che il tribunale nomina;
so che la ricorrente lavorava per la AP AD SRL di Carinaro, dico questo perché me lo riferiva la ricorrente la quale a volte mi chiamava all'inizio o alla fine del suo orario di lavoro;
gli orari delle telefonate erano verso le ore 7:30 del mattino o dopo le 18:30 del pomeriggio quando mi riferiva che stava andando a lavoro o aveva appena terminato;
ho assistito in via diretta ad alcuni momenti in cui la ricorrente nei week end, in mia presenza, riceveva delle telefonate, poi lei mi riferiva che doveva svolgere delle attività lavorative, poi vedevo che o tramite pc o anche direttamente usando il suo cellulare provvedeva ad eseguire quello che le era stato richiesto;
a domanda del tribunale sul se io ho assistito alle attività poste in essere nel week end dalla ricorrente dico che in alcuni casi si appartava e procedeva in autonomia in altri casi vedevo che pubblicava dei contenuti sui vari canali social dell'azienda; sul capo X rispondo che in data 8.04.2024 non ero presente in azienda e nulla posso riferire sul licenziamento orale in via diretta ma la ricorrente me ne parlò la sera stessa;
lo ricordo perché dal 05 al 07 aprile eravamo state sia io che la ricorrente fuori per un week end a Venezia;
ricordo che durante quel week-end aveva avuto richiesta di pubblicare dei contenuti sociale e cioè gestire una sponsorizzata su richiesta di;
il lunedì successivo mi chiamò e mi disse l'aveva Persona_2 CP_5 licenziata le aveva detto di rimanere le settimane successive a casa e lei era sconvolta;
so che poi è stata una settimana a casa in malattia dopo l'episodio; dico questo perché anche in quei giorni ci siamo sentite telefonicamente;
posso dire infine che sempre perché me lo ha raccontato la ricorrente decise di tornare in ufficio e registrare la conversazione che avrebbe avuto con il titolare. A domanda del tribunale rispondo che non ero presente in azienda quando si sono verificati i fatti di cui mi si chiede. A domanda del tribunale sollecitata dal difensore rispondo che durante la pausa pranzo delle volte ho videochiamato la ricorrente e quindi ho potuto vedere che lavorava in un
7 open space in una stanza con tre file di scrivanie per un totale di sei postazioni. Voglio riferire che la ricorrente mi ha anche mostrato spontaneamente dei lavori che aveva fatto ad esempio mi ha mostrato delle grafiche che a suo dire erano realizzate per il marchio che poi io posso dire CP_10 che sono stati pubblicati sul sito della stessa;
mi mostrò inoltre un'immagine della titolare CP_10
con dei prodotti dell'azienda su un cartellone nei pressi del parcheggio Brin, la Persona_2 ricorrente mi riferì vedendolo che aveva partecipato allo shooting e collaborato ad elaborare la grafica”.
Ulteriore dichiarazione è stata resa dal teste il quale ha esposto che: “adr: sono Testimone_3 dipendente della AP AD SRL dal 2012, conosco la ricorrente “di vista” nel senso che io lavoravo al piano terra dove erano ubicati i depositi della AP IN srl mentre la ricorrente lavorava al primo piano dove erano ubicati uffici di altre società, non so dire per quale di queste società lavorasse la ricorrente io l'ho intravista sempre al primo piano qualche volta perché lì è ubicato anche l'ufficio del mio datore di lavoro e qualche volte ci salivo, inoltre anche i parcheggi sono ubicati nella stessa parte per cui potevo incontrarla;
io dirigo la logistica della AP IN srl e non sono a conoscenza degli aspetti contrattuali della società”.
Il teste ha poi dichiarato che: “adr: sono amministratore della società Vertex, non Testimone_4 convenuta nel presente giudizio;
conosco “di vista” la ricorrente perché nello stesso stabilimento ci sono diversi uffici ed io mi reco in questo stabile per incontrare in particolare gli amministratore di
ed ho visto la ricorrente perché era presente nello stabile;
a domanda del Controparte_4 tribunale su dove vedevo la ricorrente rispondo che a volte la vedevo al computer ad una postazione altre volte a mensa ma non ricordo dove fosse ubicata questa postazione;
adr: si avevo contatti anche con la AP AD ma non mi interfacciavo con le altre società; la era CP_4 un'azienda di servizi della quale mi avvalevo per una serie di consulenze finanziarie mentre la AP AD mi ha fornito delle consulenze commerciali, ad esempio su come vendere i prodotti o su delle strategie commerciali;
adr: non ricordo a che piano dello stabile sono ubicati gli uffici. Adr: non ricordo nello specifico se ero presente l'8 aprile di sicuro non ho assistito ad alcun licenziamento orale né ho assistito ad alcuna discussione tra la ricorrente ed il signor CP_5
”.
[...]
Il teste ha esposto che: “adr: sono un collaboratore, autonomo, della Testimone_5 [...] dal 2020. La predispone per aziende terze le piattaforme per la vendita di CP_4 CP_4 prodotti online;
io non mi occupo dell'aspetto relativo alla costruzione della piattaforma ma della manutenzione dei server sui quali poi si appoggiano i vari siti di vendita online;
si mi occupo dell'infrastruttura telematica;
adr: ero presente quasi tutti i giorni in ufficio ma non avevo un orario predefinito, di solito mi trattenevo nella fascia orario dalle 10.30/11.00 fino alle 17.00 o anche oltre se c'erano delle esigenze specifiche. Adr: al secondo piano dello stabile c'era uno spazio dedicato agli uffici dell' e la ricorrente ha lavorato per un periodo Controparte_4 nello stesso ufficio in cui lavoravo io alla scrivania accanto alla mia, sino a quando non mi sono spostato ma non riesco a collocare temporalmente questi eventi con precisione;
posso dire però che per almeno un anno forse di più ho condiviso lo stesso open space con la mia scrivania accanto a quella della ricorrente;
adr: posso dire per conoscenza diretta che vedevo la ricorrente catalogare gli articoli che sarebbero stati venduti;
a domanda del tribunale su se la ricorrente predisponesse il sito rispondo che il sito di vendita di proprietà di era già predisposto mentre Controparte_4 la ricorrente operava su un altro sito ove erano illustrati tutti i servizi offerti da
[...] e la ricorrente, dunque, aggiornava o inseriva i vari servizi;
a domanda del tribunale CP_4 se l'inserimento di questi contenuti fossero inseriti in autonomia o meno rispondo che le attività erano supervisionate dall'amministratore oppure da me sempre previo confronto CP_5 con il;
adr: sul capo X rispondo che non ero presente in data 08.04.2024 alla CP_5 conversazione tra e la ricorrente;
adr: sul capo Y rispondo che non ero presente CP_5 all'inizio della conversazione avvenuta tra e ma sono Parte_1 CP_5
8 intervenuto. Mi spiego: gli uffici sono tutti di vetro ed io ho sentito che i toni della conversazione erano molto alti, la inveiva nei confronti dell'amministratore , alzando Pt_1 CP_5 il tono della voce diceva “voglio le carte”. Io allora sono entrato nella stanza perché volevo placare gli animi, dissi “ragazzi abbassate la voce che succede” ma successivamente il mio intervento la signora non è tornata a lavorare ma è andata via;
non riesco a ricordare però cosa si sono detti poco prima che la ricorrente lasciasse l'ufficio. A domanda del tribunale sollecitata dal difensore di parte ricorrente rispondo che conosco la signora , e Testimone_6 Persona_3 dipendenti della AP AD;
la conosco perché lavora comunque nello stesso Testimone_7 stabile dove lavoro io per la;
Adr: queste ragazze non erano nel mio open space con la CP_4 ricorrente ma in un'altra stanza”.
Il teste ha poi dichiarato: “adr: sono un dipendente della dal 2019 Testimone_8 CP_7 come responsabile del punto vendita sito in ATRIBALDA;
svolgo la mia posizione lavorativa esclusivamente ad Atribalda;
mi sono recato solo raramente negli uffici siti in Carinaro per motivi commerciali. Adr: no, non ho mai visto la ricorrente ”. Parte_1
È stato escusso poi il teste il quale ha reso dichiarazione circa i capi di prova ammessi Tes_9 esponendo: “adr: sono un collega del padre della ricorrente e dipendente;
non Parte_2 sono mai entrato nello stabile dove sono ubicati gli uffici delle società convenute;
io conoscendo il padre della ricorrente da oltre venti anni sono a conoscenza del lavoro che svolgeva la ricorrente perché me ne parlava sia suo padre sia la ricorrente stessa e per un periodo l'ho accompagnata e sono andata a prenderla a lavoro io con il padre perché lavorando con il padre della ricorrente spesso usavamo un'unica macchina ed accompagnavamo la ricorrente a lavoro;
la accompagnavamo tra le 7.00 e le 7.30 a Carinaro e la andavamo a prendere tra le ore 18.15/18.20, dal 2001 sino al 2003 l'accompagnavamo tutti i giorni sul posto di lavoro e l'andavamo a prendere poi successivamente ha cominciato a recarsi a lavoro da sola. A domanda del tribunale su impulso del difensore di parte ricorrente rispondo che entravamo con l'auto oltre la sbarra sino proprio all'ingresso del fabbricato e lì vedevo le insegne della AP AD, della , della CP_10 VEGA 16; non c'era anche l'insegna della ma varie volte ho visto le buste Controparte_4 paga della ricorrente perché me le ha esibite suo padre e sulla busta paga compariva la denominazione;
ora che ci penso c'era anche il tappeto con la denominazione della AP CP_4 AD e di una certa . Posso dire che la ricorrente quando usciva prendeva l'ascensore Per_4 al secondo piano per scendere al piano terra e dico questo perché l'ascensore è di vetro visibile dalla facciata esterna dello stabile e quindi io la vedevo. Chiamato a chiarimenti il teste sempre sotto giuramento dichiara: adr di aver accompagnato la ricorrente dal 2001 al 2003 rispondo che l'ho accompagnata dal 2021 al 2023 e precisamente sino all'estate del 2023. Confermo quanto già dichiarato per cui usavamo o la mia macchina o in alternativa la macchina del padre della ricorrente;
io, il padre della ricorrente e la ricorrente passavamo per l'azienda della ricorrente dove la stessa scendeva per andare a lavoro, noi proseguivamo per raggiungere la nostra sede di lavoro ed a fine turno andavamo di nuovo a prenderla”.
In ultimo è stato escusso la teste la quale ha dichiarato: “adr.: sono la sorella Testimone_10 della ricorrente, non sono mai entrata nell'edificio né ho mai assistito alla prestazione lavorativa svolta all'interno dello stabile da mia sorella;
so che la ricorrente si occupava della gestione dei social e dico questo perché me lo raccontava mia sorella;
dal 2021 al 2022 prima che prendesse la sua auto qualche volta con mio padre sono andata a prenderla verso le ore 18.30. a domanda del tribunale su impulso del difensore di parte ricorrente rispondo che conosco la signora
[...]
perché mia sorella si occupò degli inviti e della cartellonistica per la promozione Per_5 dell'hotel di cui non ricordo il nome;
dalle videochiamate fatte durante la pausa pranzo posso dedurre che lavorava nella stanza con mia sorella”. Persona_5
9 Ricostruito quanto emerso dall' istruttoria in seguito all'escussione dei testimoni intimati ed ammessi è allo stato possibile procedere alla valutazione delle risultanze probatorie in riferimento alle ulteriori domande ed eccezioni presentate dalle parti.
5) SULL'UNICITA' DEL CENTRO DI IMPUTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Parte ricorrente afferma la configurabilità di un unico centro di imputazione di interessi tra le società convenute sia al fine di invocare le tutele per il licenziamento illegittimamente irrogato, sia per le somme a titolo di differenze retributive.
Ritiene il Tribunale che il motivo è infondato.
Questo Tribunale intende dare continuità, richiamando la motivazione, alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav. n. 17736/2024 dep. 27.6.2024 nonché n. 267/2019 (anche con riferimento alle motivazioni ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Detta pronuncia ha chiarito che la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.
Dando conto dell'evoluzione giurisprudenziale quanto alla costruzione del rapporto di lavoro in cui la parte datoriale sia rappresentata da una pluralità di imprese, si precisa che l'iniziale approccio della giurisprudenza era incentrato sulle frammentazioni fraudolente fra più società, finalizzate all'elusione di norme imperative;
in tale contesto, il collegamento economico - funzionale tra imprese, ai fini dell'individuazione di un centro unitario di imputazione dei rapporti di lavoro, è stato ritenuto sussistente in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v., ad.es, Cass. n. 19023/2017, n. 26346/2016, n. 3482/2013, n. 25763/2009, n. 11107/2006). Tali caratteristiche fattuali sono poi state sganciate dalla necessità di prova dell'abusiva frammentazione societaria, nel senso dell'ammissione di una codatorialità in riferimento anche a gruppi genuini, anche sulla scia della nozione di "direzione e coordinamento" di società, introdotta nell'art. 2497 c.c., in coerenza col peso attribuito dall'ordinamento europeo alla nozione di gruppo di imprese.
Dato quindi atto (cfr. Cass. n. 5126/2022, n. 25270/2011) che il fenomeno dell'integrazione societaria può evolversi in forme molteplici, non necessariamente di strumentalizzazione della struttura di gruppo, ma anche di fisiologica integrazione, in presenza di gruppi genuini, ma fortemente integrati, può esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone giuridiche, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro. Dunque, valorizzando proprio gli indici di integrazione tra società collegate economicamente e funzionalmente, quali tratti caratteristici della fattispecie della direzione e del coordinamento di società, nel momento in cui venga accertata (con specifico riguardo al rapporto di lavoro e dall'angolazione del lavoratore) l'utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, queste possono essere considerate codatrici del medesimo lavoratore, secondo lo schema dell'obbligazione soggettivamente complessa (cfr. Cass. n. 17775/2016).
In sintesi, la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte 10 delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali.
A tale accertamento ha proceduto, dunque, il Tribunale: non è emersa dalla documentazione in atti e, soprattutto, dalla prova espletata la prova dell'esistenza di una fattispecie di codatorialità, in coerenza con i principi di diritto sopra enunciati. Non è emersa la condivisione della prestazione del lavoratore in favore dell'interesse del gruppo né l'esercizio di poteri di direzione e coordinamento da parte di soggetti esterni alla formale datrice di lavoro. I testi e non sono mai Tes_2 Tes_9 entrati nei locali della società e nulla sanno riferire sul concreto svolgimento della prestazione lavorativa;
il teste dipendente di altra società del presunto gruppo, si limita a riferire di Tes_11 conoscere “di vista “la ricorrente ma nulla sa sullo svolgimento della mansione o delle direttive impartitegli. Il teste dichiara che le società convenute avevano funzioni e sfere di competenza CP_8 separate, tanto è vero che egli stesso trattava solo con una di queste. Anche il teste Testimone_5 non conferma la commistione allegata, peraltro genericamente, tra le società convenute. Nessun elemento conferma, dunque, la ricostruzione attorea, non essendo emersa una utilizzazione promiscua della forza lavoro messa a disposizione della ricorrente da parte delle società convenute.
6) SUL LICENZIAMENTO ORALE Parte ricorrente ha dedotto in ricorso l'avvenuto licenziamento intimato verbalmente dal datore di lavoro sig. in data 08.04.2024 chiedendone dichiararsi la nullità. CP_5
Sul punto in riferimento alla modalità di conclusione del rapporto è necessario ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale circa l'onere probatorio in capo alle parti in giudizio.
Sul punto deve essere evidenziato, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, in modo costante almeno fino ad una certa data, che la prova dell'oralità del licenziamento (ed ancor prima della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro qualificabile come subordinato) gravasse sul lavoratore.
Ha affermato, infatti, la Suprema Corte che “il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento medesimo (e non la sola circostanza della cessazione di fatto del rapporto), spettando al datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo oppure della riconducibilità del recesso alle dimissioni del lavoratore stesso”. (CFR. Cass., sez. L, sent n. 12520 del 21.09.2000 ed in questo senso anche sent. n.2853 del 1995; sent. n. 5427 del 1999; sent. n. 2162 del 2000 e sent. n. 4717 del 2000).
Successivamente, la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento ponendo la prova della dimissioni e/o della non oralità del licenziamento a carico del datore di lavoro, essendo in presenza di fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere della controparte;
più precisamente è stato affermato che “nell'ipotesi di controversia in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto ( licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il comma 1 dell'art. 2697 c.c., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il comma 2, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Ciò posto, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art. 2697 c.c.” (Cassazione civile , sez. lav., 20 maggio 2005 , n. 10651). 11 Piu recentemente la Corte di cassazione ha mutato ancora orientamento sostenendo che il lavoratore che impugna il licenziamento in forma orale ha l'onere di provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale (Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, n.9108).
Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche enunciate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova si può concludere che non è stata raggiunta la prova, gravante sul lavoratore, della sua estromissione dal rapporto di lavoro nonché che la risoluzione sia ascrivibile alla volontà datoriale.
In via del tutto circostanziale, senza elevare tale allegazione ad elemento probatorio pieno, è da rilevare, per stessa allegazione di parte istante confermata da parte datoriale, che nel periodo immediatamente successivo al presunto licenziamento orale irrogato in data 08.04.2022 la lavoratrice si è assentata dal lavoro per ragioni di malattia, presentando la certificazione medica necessaria al datore di lavoro. Tale evento in via del tutto secondaria rispetto al rigore processuale necessario alla prova delle allegazioni in ricorso si pone comunque come elemento di valutazione per la formazione del libero convincimento del giudice circa le circostanze di fatto dedotte, in virtù dell'evidente discordanza tra il presunto licenziamento orale, che presuppone la rescissione del rapporto, e il godimento dell'indennità di malattia, quale possibile articolare del rapporto di lavoro in essere.
Premesso quanto detto, in sede istruttoria nel presente procedimento non è stata comunque raggiunta la necessaria prova all'esito di quanto esposto dai testi escussi.
In riferimento a tale evento alcuna dichiarazione testimoniale consente di procedere ad una valutazione piena delle condotte del 08.04.2022.
Sul punto si osserva che è irrilevante quanto esposto dai testimoni Testimone_3 Tes_8
, e perché soggetti o estranei alle dinamiche di gestione del
[...] Tes_9 Testimone_10 personale della società datrice del lavoro, o che non hanno conosciuto la ricorrente neppure di vista oppure che mai si sono recati all'interno dei locali della società convenuta;
nulla di quanto dichiarato dai predetti testi ha a che fare con la data dell'evento, in quanto nulla potevano riferire.
Per quanto attiene ai testi e quest'ultima ha solo una conoscenza Testimone_1 Testimone_2 indiretta del fatto avendo dichiarato “in data 8.04.2024 non ero presente in azienda e nulla posso riferire sul licenziamento orale in via diretta ma la ricorrente me ne parlò la sera stessa;
lo ricordo perché dal 05 al 07 aprile eravamo state sia io che la ricorrente fuori per un week end a Venezia;
ricordo che durante quel week-end aveva avuto richiesta di pubblicare dei contenuti sociale e cioè gestire una sponsorizzata su richiesta di;
il lunedì successivo mi chiamò e mi disse Persona_2
l'aveva licenziata le aveva detto di rimanere le settimane successive a casa e lei era CP_5 sconvolta”. La teste, pertanto, si limita a riportare quanto riferitole dalla ricorrente e tale testimonianza può avere al più valore indiziario, non avendo ad oggetto la percezione diretta dell'evento.
Le dichiarazioni rese dal teste e dal teste sono caratterizzate da Testimone_4 Testimone_5 assoluta generalità ed indeterminatezza per i fatti propri del 08.04.2022; il teste ha Testimone_4 infatti affermato “non ricordo nello specifico se ero presente l'8 aprile di sicuro non ho assistito ad alcun licenziamento orale né ho assistito ad alcuna discussione tra la ricorrente ed il signor CP_5
”. Neppure è possibile da quanto riferito dal teste avere contezza anche
[...] Testimone_5 conseguenziale all'esito dell'incontro del 15.04.2024, dei fatti dell'08.04.2024 avendo lo stesso
12 dichiarato che: “sul capo X rispondo che non ero presente in data 08.04.2024 alla conversazione tra e la ricorrente;
” sul capo Y e vale a dire il colloquio con in data CP_5 CP_5 15.04.2024 invece dice: “sul capo Y rispondo che non ero presente all'inizio della conversazione avvenuta tra e ma sono intervenuto. Mi spiego: gli Parte_1 CP_5 uffici sono tutti di vetro ed io ho sentito che i toni della conversazione erano molto alti, la
inveiva nei confronti dell'amministratore , alzando il tono della voce Pt_1 CP_5 diceva “voglio le carte”. Io allora sono entrato nella stanza perché volevo placare gli animi, dissi
“ragazzi abbassate la voce che succede” ma successivamente il mio intervento la signora non è tornata a lavorare ma è andata via;
non riesco a ricordare però cosa si sono detti poco prima che la ricorrente lasciasse l'ufficio”.
Dunque, dal materiale probatorio raccolto durante la prova testimoniale non risulta provato il licenziamento orale.
Resta dal valutare quanto emerso dalla fonoregistrazione, ritenuta ammissibile dal Tribunale alla luce della genericità del disconoscimento.
Osserva il Tribunale, tuttavia, che la registrazione, la cui trascrizione è fedelmente riportata alle pagine 12, 13, 14 e 15 del ricorso non è dirimente ai fini del decidere, nella misura in cui non conferma la precedente irrogazione del licenziamento orale.
Ritiene il Tribunale che dalla conversazione registrata certamente si evince che in data 8 luglio vi è stato un acceso confronto sulla opportunità o meno di proseguire il rapporto lavorativo;
tuttavia non emerge in modo inequivocabile che il datore aveva già irrogato in modo irrevocabile la sanzione espulsiva in forma orale. dichiara, riferendosi alla conversazione avvenuta in data 8 CP_5 luglio: “io quando sono venuto da te ti ho detto hai due alternative tu per me domani non Per_6 devi scendere a lavorare..Io ti avevo dato due opportunità: o ci mettiamo d'accordo o io ti licenzio. Ora tu sei qua, mi dei dire cosa vuoi fare, se vuoi metterti d'accordo con noi o vuoi la carta del licenziamento;
io ti posso dare entrambe le cose. Se non hai avuto nulla è perché aspettavo Per_6 che tu mi facessi sapere qualcosa… tu mi dovevi far sapere come volevi procedere e noi facciamo una delle due cose. Tu vuoi la comunicazione di licenziamento? Io te la faccio avere”.
Dunque, dalla conversazione riportata si evince che il RU aveva prospettato due alternative alla lavoratrice per raggiungere l'obiettivo della risoluzione del rapporto: “mettersi d'accordo o procedere con la carta”, inteso come inizio del procedimento disciplinare funzionale al licenziamento. Il fatto stesso che il riferisca, ignaro della registrazione in atto, che in data 8 CP_5 luglio si era limitato a prospettare delle alternative non conferma la circostanza secondo cui il rapporto sarebbe già cessato. Al contrario, anche in data 15 luglio il continua a chiedere alla CP_5 lavoratrice le sue intenzioni e in assenza di accordo, conclude che procederà ad inviare formalmente la contestazione disciplinare.
Anche la registrazione, pertanto, non conferma la ricostruzione attorea
Dunque, alla luce di quanto sovra esposto, e delle stesse risultanze istruttorie, non può dirsi nel caso di specie raggiunta la prova dell'avvenuto licenziamento orale.
Tale domanda, dunque, non può essere accolta.
7) LICENZIAMENTO SCRITTO Esclusa la sussistenza di un licenziamento orale, è necessario procedere alla verifica della legittimità del successivo licenziamento scritto, irrogato in data 24.4.2024, e preceduto dalla contestazione disciplinare del 15.4.2024
13 È necessario, dunque, valutare se nel caso in esame sussistono i presupposti della giusta causa, contestata dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento.
Il datore nella lettera di licenziamento scrive: “invero da prove testimoniali e documentazione Pt_ empirica ci risulta che durante le ore di lavoro trascorre molto tempo dedicandosi a attività ricreative su social media ovvero navigando in rete su siti di divagazione…Ebbene, chiamata a dare spiegazioni in merito a tali e puntuali addebiti, pur avanzati anche in maniera cordiale e non formale…Ella incurante dell'approccio amicale dell'Imprenditore, ha arbitrariamente ed inopinatamente aggredito verbalmente lo stesso Amministratore Unico inveendo contro lo stesso e contro il socio presente negli uffici”.
Ritiene il Tribunale che in tema di licenziamento, la specifica contestazione di fatti precisamente individuati rappresenta una precondizione necessaria ai fini dell'accertamento della sussistenza del fatto contestato, pena, altrimenti, l'impossibilità per il lavoratore di difendersi dagli addebiti a suo carico e per il giudice di procedere alla delimitazione ed all'accertamento del fatto oltre che alla valutazione della sua gravità.
La giurisprudenza sul punto riconduce tale vizio relativo alla genericità della contestazione disciplinare (e del vizio di totale mancanza della stessa) nell'alveo dei licenziamenti illegittimi per insussistenza del fatto contestato (in tal senso Cassazione civile sez. lav., 05/05/2011, n.9925, Tribunale Milano, 15/04/2015, n.11340).
La motivazione del licenziamento, dunque, deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire sia al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, sì da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo e offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, sia al giudice di accertare la corrispondenza tra i fatti contestati e i motivi del licenziamento, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende.
Dunque, la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire prima al lavoratore e poi al giudice di individuare con chiarezza e precisione la causa del licenziamento, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende (Cass. n. 7316/2002).
Pertanto, il Tribunale, nel caso di specie, ritiene generica la comunicazione di licenziamento nella quale il datore di lavoro si limita ad indicare l'utilizzo illegittimo dei social media, senza precisare alcuna circostanza di tempo e luogo;
aggiunge inoltre la condotta della subordinazione alla contestazione, anch'essa formulata in modo generico, condotta che in ogni caso non è stata confermata dalla prova testimoniale ( il teste escusso riferisce di un episodio verificatasi in una data 15.4.2024 mentre i fatti contestati sarebbero accaduti in data 8.4.2024).
Tanto premesso, tale licenziamento disciplinare, fondato su una contestazione dell'addebito generica non solo priva il lavoratore della possibilità di offrire prove a discarico ma soprattutto impedisce al giudicante di delimitare e accertare il fatto.
Peraltro, non è dato capire se il datore abbia inteso licenziare la ricorrente per l'utilizzo non consentito dei social media o per la condotta di insubordinazione.
Dunque, a fronte di una lettera di licenziamento estremamente generica e non autosufficiente, dalla quale non si comprende quali condotte sarebbero ascritte alla lavoratrice, il Tribunale è impossibilitato a delimitare ed accertare i fatti oggetto del presente giudizio. La perizia informatica, peraltro, non può colmare in fase di istruttoria le carenze assertive di cui consta la lettera di contestazione. 14 A norma dell'art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
Tanto premesso, in assenza di prova della giusta causa per i motivi sopra esposti, al caso in esame si applica, dunque la tutela risarcitoria pari a 6 mensilità ex L. 604/1966, posto che la ricorrente non ha provato l'unico centro di imputazione di interessi e che pertanto, con un numero di dipendenti inferiore a 15, la società datrice di lavoro deve essere condannata al Controparte_4 pagamento dell'indennità risarcitoria.
8) SUL RAPPORTO DI LAVORO NON CONTRATTUALIZZATO, SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI E SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RICHIESTE Ai fini della definizione delle ulteriori domande presentate è necessario soffermarsi preliminarmente sulla nozione di subordinazione e sul regime probatorio nell'accertamento della stessa.
Norma di riferimento è l'articolo 2094 c.c. ove il legislatore ha ritenuto opportuno vincolare la definizione di prestatore di lavoro subordinato alla sussistenza del requisito della eterodeterminazione della sua attività, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, incardinato in un sistema gerarchico che organizzi i rapporti tra i soggetti coinvolti.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità è possibile individuare gli elementi caratterizzanti la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato sulla base della sussistenza di alcune circostanze. La Suprema Corte si è in tal senso espressa affermando
“Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/09/2019, n.24154; in senso analogo ex multis cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione
15 civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Alla luce dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità citata nonché di quanto previsto dal legislatore all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale in esame grava sul lavoratore che agisce per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive, per l'effetto dell'accertamento del vincolo della subordinazione non regolarmente contrattualizzato.
Premessa la genericità delle allegazioni di parte ricorrente, è possibile rinvenire all'interpretazione sistematica dell'atto introduttivo per il mezzo della quale tale accertamento sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, esteso inizialmente alla compagine datoriale intesa costituita da tutte le società che integravano il presunto centro unico di imputazione, è circoscritto alla sola con decorrenza dal 19.04.2021 e sino Controparte_4 alla formalizzazione come dedotto in fatto.
In sede di istruttoria nulla è stato raggiunto, né le documentazioni allegati consentono di soccorrere a tale mancanza, a riprova del fondamento della domanda presentata. Espunte dalla valutazione le dichiarazioni dei testimoni del tutto estranei alla vicenda aziendale, o che non hanno conosciuto la ricorrente neppure di vista oppure che mai si sono recati all'interno dei locali della società convenuta, oppure ancora non hanno fornito alcuna indicazione temporale sul punto, resta da valutare la dichiarazione del teste il quale ha dichiarato Tes_9 inizialmente “la accompagnavamo tra le 7.00 e le 7.30 a Carinaro e la andavamo a prendere tra le ore 18.15/18.20, dal 2001 sino al 2003 l'accompagnavamo tutti i giorni sul posto di lavoro e l'andavamo a prendere poi successivamente ha cominciato a recarsi a lavoro da sola. A domanda del tribunale su impulso del difensore di parte ricorrente rispondo che entravamo con l'auto oltre la sbarra sino proprio all'ingresso del fabbricato e lì vedevo le insegne della AP AD, della , della VEGA 16” per poi successivamente correggere tale CP_10 dichiarazione affermando “di aver accompagnato la ricorrente dal 2001 al 2003 rispondo che l'ho accompagnata dal 2021 al 2023 e precisamente sino all'estate del 2023. Confermo quanto già dichiarato per cui usavamo o la mia macchina o in alternativa la macchina del padre della ricorrente;
io, il padre della ricorrente e la ricorrente passavamo per l'azienda della ricorrente dove la stessa scendeva per andare a lavoro, noi proseguivamo per raggiungere la nostra sede di lavoro ed a fine turno andavamo di nuovo a prenderla”. In merito all'oggetto dell'accertamento, posto che il dichiarante non ha mai potuto seppur in astratto aver contezza dello svolgimento di attività lavorativa stante l'assenza di una percezione diretta o comunque sottratta ad apprezzamenti contrari interpretativi delle condotte di servizio della ricorrente, neppure è possibile ricostruire un quadro cronologico univoco da quanto esposto dal sig. Tes_9 il quale non fornisce termine di inizio sufficientemente circostanziato limitandosi ad affermare di aver accompagnato la ricorrente dal 2021 sino ad all'estate del 2023.
Per le ragioni sopra esposte non si può ritenere raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo antecedente alla formalizzazione con la
[...] con conseguente rigetto della stessa domanda e di quelle connesse circa le Controparte_4 differenze retributive.
9) MANSIONI SUPERIORI
16 Si procede, dunque, all'accertamento circa il corretto svolgimento delle mansioni così come contrattualizzate, dal 11.5.2021. Parte ricorrente ha infatti dedotto di aver svolto per la durata del rapporto di lavoro accertato mansioni appartenenti al livello superiore del C.C.N.L. applicato e specificatamente al livello II dello stesso. Afferendo ad un regime di lavoro dipendente privato deve ritenersi che il lavoratore che agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono.
La declaratoria del livello di inquadramento contrattuale della lavoratrice oggi ricorrente è:
“TERZO LIVELLO Appartengono al terzo livello i lavoratori di concetto con spirito d'iniziativa e dotati di adeguata preparazione, esperienza e conoscenze tecniche, nonché i lavoratori specializzati provetti che operano in autonomia dotati di adeguata capacità professionale.
A titolo esemplificativo rientrano nel terzo livello: - Impiegati amministrativi che operano in autonomia sulla base di istruzioni e procedure assegnate, in grado di contabilizzare i dati, occuparsi della chiusura dei conti, elaborare situazioni contabili, occuparsi di attività anche correlate a bilanci preventivi e consuntivi;
- Addetti alle pratiche doganali;
- Operai specializzati provetti;
- Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico come l'addetto alla carrozzeria o il meccanico riparatori di gruppo elettrico e/o meccanico e/o alimentazione dotati di specifiche acquisite capacità professionali e che individuano, in base a specifiche direttive aziendali, i modi di esecuzione, intervento e definizione dei motivi dei difetti effettuando valutazioni tecnico-economiche; - Addetti ai controlli dei prodotti in entrata ed in uscita e allo stoccaggio delle merci;
- Vetrinista*, disegnatore tecnico*; figurinista*; - Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti in grado di effettuare anche operazioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo; - Macellaio specializzato provetto: colui che in autonomia operativa esegue con perizia tutte le operazioni di taglio, disossatura, rifilatura e confezionamento*; - Tecnico riparatore settore elettrodomestici * e settore macchine per l'ufficio*: colui che in autonomia operativa, effettua l'interpretazione critica del disegno, riesce ad individuare i guasti decidendo gli interventi da eseguire, effettua, anche se con elevata difficoltà, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse con delibera funzionale, redige la documentazione relativa alla prestazione resa e riscuote il corrispettivo in base alle tariffe aziendali;
- Ottico diplomato a norma dell'art. 140 R.D. n. 1265/1934 e ottico patentato a norma degli artt. 30, 31 e 31 R.D. n. 1334/1928; - Esperto in etica dell'IA e responsabilità che si occupa di valutare e mitigare i rischi etici e sociali associati all'implementazione di IA e sviluppa linee guida per garantire la trasparenza, l'equità e la responsabilità, anche collaborando con l'Addetto Senior di cui al 2°livello; - Altre qualifiche equivalenti”.
La declaratoria del livello di inquadramento richiesto invece recita:
“SECONDO LIVELLO Appartengono al secondo livello i lavoratori di concetto che godono di autonomia nello svolgimento delle loro funzioni operative e/o di controllo/coordinamento.
A titolo esemplificativo rientrano nel secondo livello: - Segretario di direzione;
- Addetto all'esecuzione di progetti o di alcune parti degli stessi;
- Contabili;
- Sovraintendenti alle casse;
17 - Addetti senior al controllo qualità; - Assistente product manager;
- Addetto Senior gestione e coordinamento IA attraverso soluzioni automatizzate da applicare ai dati e processi aziendali esistenti;
si occupa inoltre di creare interfacce intuitive e user-friendly per interagire con i sistemi di IA;
- Ispettori;
- Collaudatore e/o accettatore: colui che effettua la prova e la diagnosi dell'autovettura, definisce gli interventi da eseguire ed il loro costo;
- Spedizionieri e doganalisti patentati;
- Chimico di laboratorio;
- Optometrista laureato con abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico, art. 6 Decreto Ministro Sanità 23.04.1992 o art. 140 R.D. n. 1265/1934 - Farmacista di parafarmacia;
- Interprete e traduttore simultaneo;
- Altre qualifiche equivalenti”.
Preliminarmente si deve dunque, come elemento dirimente principale tra le due categorie di inquadramento, l'autonomia rispetto ad organi superiori nell'espletamento delle proprie funzioni.
Per tale ragione è stata ammessa ed espletata anche in tal senso l'istruttoria per il tramite dell'escussione dei testi con il fine di individuare il grado di autonomia proprio richiesto per la connotazione delle mansioni effettivamente svolte come appartenenti al livello II del C.C.N.L. applicato.
Il teste ha dichiarato: “passando spesso i weekend insieme ho assistito a Testimone_1 telefonate di lavoro nelle quali veniva richiesto alla ricorrente di pubblicare post o predisporre grafiche, foto e immagini sui siti;
ricordo che vi erano telefonate molto frequenti soprattuto il sabato e la domenica di un certo o sempre avente oggetto richieste CP_5 Per_1 CP_2 lavorative che venivano prontamente evase dalla ricorrente utilizzando il suo teleofno. A domanda del Tribunale rispondo che mi chiede dei cognomi, ricordo che si chiamasse CP_5
, non ricordo altri cognomi a.d.r: si, queste richieste lavorative erano lavorate
[...] prontamente davanti a me, la ricorrente tramite il suo telefono evadeva le richieste procedendo alla pubblicazione o alle attività commissionate, non so essere più preciso perché non ho seguito le sue operazioni in corso d'opera, ma la vedevo a lavoro in conseguenza della chiamata a.d.r: no, non posso riferire delle attività invece svolte in orario di lavoro negli uffici, perché come già detto io non vi avevo accesso”. Ha poi aggiunto “una volta mi fece vedere un sito che aveva progettato e del qual era molto orgogliosa, ma non ricordo nello specifico l'oggetto del sito, ma me lo mostrò”.
Dal tenore delle sue dichiarazioni non è possibile ricondurre l'attività svolta dalla ricorrente al secondo livello del CCNL alla luce della mancata prova dello svolgimento nell'autonomia richiesta delle mansioni. Lo spirito di iniziativa così come la possibilità di progetto rientrano a pieno nelle mansioni del livello III del CCNL qualora siano sottoposte al lavoratore in regime di esecutività materiale con direttive impartite dal datore o da chi preposto o comunque di ingegno all'interno di quanto deciso con il medesimo schema organizzativo.
Dello stesso parare risultano anche le successive dichiarazioni rese: dalla teste Testimone_2 la quale ha esposto “ho assistito in via diretta ad alcuni momenti in cui la ricorrente nei week end, in mia presenza, riceveva delle telefonate, poi lei mi riferiva che doveva svolgere delle attività lavorative, poi vedevo che o tramite pc o anche direttamente usando il suo cellulare provvedeva ad eseguire quello che le era stato richiesto;
a domanda del tribunale sul se io ho assistito alle attività poste in essere nel week end dalla ricorrente dico che in alcuni casi si
18 appartava e procedeva in autonomia in altri casi vedevo che pubblicava dei contenuti sui vari canali social dell'azienda [..] ricordo che durante quel week-end aveva avuto richiesta di pubblicare dei contenuti sociale e cioè gestire una sponsorizzata su richiesta di PE
;” dalle quale si ricostruisce uno schema operativo ove la lavoratrice eseguiva con un
[...] limitato ambito di autonomia delle precise direttive ricevute dal datore o da chi da lui preposto;
dal teste il quale ha dichiarato “posso dire per conoscenza diretta che vedevo la Testimone_5 ricorrente catalogare gli articoli che sarebbero stati venduti;
a domanda del tribunale su se la ricorrente predisponesse il sito rispondo che il sito di vendita di proprietà di
[...] era già predisposto mentre la ricorrente operava su un altro sito ove erano CP_4 illustrati tutti i servizi offerti da e la ricorrente, dunque, aggiornava o Controparte_4 inseriva i vari servizi;
a domanda del tribunale se l'inserimento di questi contenuti fossero inseriti in autonomia o meno rispondo che le attività erano supervisionate dall'amministratore
oppure da me sempre previo confronto con il ” ricostruendo dunque CP_5 CP_5 nuovamente l'attività della lavoratrice come eseguita sotto la supervisione nonché le direttive del datore.
Le ulteriori dichiarazioni rese da altri testi risultano generiche e non idonee a conferire alcun elemento neppur indiziario a fondamento della prova dello svolgimento di mansioni superiori, stante l'assenza di percezione diretta, trattandosi di soggetti preposti all'accompagnamento sul luogo di lavoro o comunque estranei dalla compagine aziendale.
Per le ragioni qui espresse deve rigettarsi la domanda circa l'accertamento di svolgimento in concreto di mansioni superiori. Resta, pertanto, assorbita l'eccezione mossa in ordine al contratto collettivo applicabile in caso di riconoscimento delle mansioni superiori.
10) ORARIO DI LAVORO – FULL TIME Allo stesso modo non risulta provato l'orario di lavoro supplementare e straordinario, rispetto a quello risultante dal contratto. Nessun teste ha potuto confermare lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa per tutta la durata della giornata (full-time).
Gli unici due testi “accompagnatori”, i quali riferiscono di accompagnare la ricorrente al mattino e di andare a prenderla nel tardo pomeriggio in primo luogo non sono mai entrati negli uffici aziendali e non possono riferire in via diretta della concreta prestazione lavorativa e della sua estensione oraria;
in secondo luogo le due testimonianze risultano collidere nella misura in cui sia il teste dichiarava di occuparsi di accompagnare la ricorrente, insieme al Tes_9 padre della stessa, con la sua auto, tutti i giorni, sia la teste , nello stesso Testimone_10 periodo, dichiarava di porre in essere la stessa attività, tutti i giorni, con la propria vettura. Il contrasto tra le due dichiarazioni rese le rende quantomeno inattendibili e pertanto non possono ritenersi utili alla prova dell'orario full-time allegato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del ricorrente e a carico della datrice Sono compensate nei confronti delle Controparte_4 altre parti del giudizio, stante la complessità della questione relativa all'accertamento dell'unico centro di interessi, come testimoniato dai recenti interventi di legittimità citati in parte motiva.
19
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando:
a) Accoglie parzialmente il ricorso, dichiara il licenziamento scritto irrogato in data 24.4.2024 illegittimo e per l'effetto condanna il datore di lavoro in epigrafe Controparte_13
a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, al pagamento di un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con tutte le conseguenze anche di ordine previdenziale ed assicurativo;
b) Rigetta per il resto. c) Condanna parte convenuta in epigrafe al pagamento delle Controparte_4 spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 02/07/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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