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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 03 aprile 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2551/2024 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice 144021), promossa da
(c.f. ), come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Patrizia Gugliermero, del Foro di Alessandria
ATTORE
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. a verbale d'udienza 03 aprile 2024 richiamata a formarne parte integrante:
<, Voglia il Tribunale ill.mo, dato atto che , come Controparte_1 sopra meglio identificato, conduce in locazione dal febbraio 2029 l'immobile di proprietà di sito in Novi Ligure via Cavanna 18 e che egli è moroso nel pagamento del Parte_1 canone di locazione da ottobre 2023 e che la morosità ad oggi ( dicembre 2024) ammonta a €
4725,00, pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore;
Condannare conseguentemente all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1
di cui sopra, libero e sgombero di persone e cose, rilasciandolo nella disponibilità del proprietario;
pagina 1 di 7 Condannare altresì al pagamento della somma di € €4725,00 pari ai Controparte_1
canoni ad oggi maturati e insoluti, oltre interessi e oltre ai canoni maturati e maturandi fino al rilascio dell'immobile; Condannare altresì al risarcimento dei danni Controparte_1
dovuti e conseguenti al proprio inadempimento da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese e gli onorari di causa>>:
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e richiesta di adozione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., era Parte_1
ad esporre:
1) di aver concesso, con contratto di locazione sottoscritto in data 11 febbraio 2019, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2019, ad uso abitativo, a , l'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Cavanna, Controparte_1
civico numero 18, identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi Ligure al foglio 31, mappale
94, subalterno 27, categoria A4, classe 2;
2) il contratto in oggetto prevedere durata di anni sei a decorrere dal 01 marzo 2019;
3) il canone di locazione essere stato convenuto nell'importo di € 3780,00 annui, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 315,00 caduna entro il giorno 5 di ogni mese;
4) il conduttore aver maturato, alla data del 22 maggio 2024, morosità pari ad €
2.520,00 a titolo di canoni di locazione inevasi dal mese di ottobre 2023.
Su tali presupposti, l'odierna attrice procedeva quindi alla notifica del relativo atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida per l'udienza del
28 giugno febbraio 2024 (poi d'ufficio rinviata al 08 luglio 2024).
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi il Tribunale di Alessandria, assumendo R.G. n.°
1485/2024.
L'intimato , benché più volte tentato il rinnovo della notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo, permaneva tuttavia irreperibile.
Veniva pertanto disposto il mutamento del rito, fissata udienza di discussione al 02 aprile 2025 (poi d'ufficio rinviata al 03 aprile 2025) e mandata parte intimante a notificare all'intimato medesimo l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, unitamente ai verbali d'udienza 02 luglio, 19 settembre e 21 novembre 2024,
pagina 2 di 7 all'ordinanza di mutamento del rito ed alla, eventuale, memoria integrativa di cui all'art. 426
c.p.c., entro il 31 gennaio 2025.
All'udienza così fissata del 03 aprile 2025, verificata la regolare costituzione del contradittorio e nella pertanto perdurante contumacia del convenuto, la causa perveniva in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
Le domande attoree sono fondate e debbono per gli effetti essere accolte.
In ordine, difatti, al mancato versamento dei canoni di locazione contestati, a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e debitamente registrato presso il competente
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, prodotto agli atti, non risulta, nella fattispecie, parte resistente (all'attualità ancora occupante l'immobile come da certificato di residenza agli atti) aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento (di evidente apprezzabile gravità ex art. 1455 c.c., afferendo la principale obbligazione gravante in capo al conduttore) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte locatrice legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Alla declaratoria di risoluzione per inadempimento del contatto oggetto di causa, consegue per gli effetti condanna di : Controparte_1
- all'immediato rilascio, libero da persone e cose, in favore di Parte_1
, dell'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Cavanna, civico numero 18, identificato
[...]
al N.C.E.U. del Comune di Novi Ligure al foglio 31, mappale 94, subalterno 27, categoria
A4, classe 2;
- al versamento, ex art. 1591 c.c., degli importi derivanti a titolo di canoni di locazione inevasi e/o indennità di occupazione, nella pari misura mensilmente computata, sino all'effettivo rilascio dell'immobile stesso.
In punto canoni di locazione/indennità di occupazione a scadere sino al rilascio, difatti, può anzitutto richiamarsi il principio per cui <in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione
pagina 3 di 7 della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art.
1591 c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c.>>, trattandosi di <ipotesi specifica di condanna cd. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento>> (così, in motivazione, Cass. civ., Sez. III, n.° 25599/2016; nello stesso senso, già, Cass. civ., Sez. III, n.° 11603/2005, e Cass. civ., Sez. III, n.° 6245/1992).
Nonché il più pregnante principio per cui, quando <venga intimato sfratto per morosità e, a seguito dell'opposizione del conduttore, sorga controversia>> tra le parti, la domanda formulata dalla parte locatrice “in primo grado” e <diretta ad ottenere - oltre la risoluzione del contratto - anche la condanna dei conduttori al pagamento dei canoni scaduti
e da scadere, non può considerarsi [...] né una domanda nuova [...], né una domanda diretta ad ottenere l'adempimento dopo che era stata richiesta la risoluzione, vietata ai sensi del comma 2 dell'art. 1453 c.c., perché, nel caso in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, l'ulteriore richiesta di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non incorre nel divieto stabilito>> da tale norma, <in quanto il locatore, richiedendo anche il pagamento dei canoni, non intende far rimanere in vita il rapporto fino alla scadenza pattuita o imposta dalla legge, ma, al contrario, esige contemporaneamente alla risoluzione del contratto, il pagamento di quanto dovutogli dal conduttore come corrispettivo per il godimento dell'immobile>>, ponendosi tale ulteriore richiesta, pertanto, come <un ampliamento quantitativo di quella originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, determina soltanto una modificazione della medesima domanda originaria>> (cfr., ancora, Cass. civ., Sez. III, n.° 6245/1992).
Ampliamento, si è pure precisato, che non deriva dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., ma che in tale norma <trova sostanzialmente la sua ratio>>, giacché essa prevede <una delle ipotesi particolari di c.d. condanna in futuro (quella, cioè, in cui
l'ordinamento valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento dell'obbligato), secondo la previsione di un mezzo di tutela giurisdizionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi>>
(tutte, e non solo quella contemplata dalla norma suddetta;
si veda Cass. civ., Sez. III, n.°
24819/2023), <espressamente previste di risoluzione della locazione>> che trovano titolo in un <inadempimento del conduttore>> (così, nuovamente, Cass. civ., Sez. III, n.°
pagina 4 di 7 11603/2005, relativa, non a caso, ad una fattispecie in cui la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, e di condanna dello stesso a pagare i canoni non solo scaduti ma anche a scadere fino al rilascio del bene, era stata proposta dal locatore addirittura in via riconvenzionale, e dunque al di fuori del procedimento ex art. 658 c.p.c.).
Del resto, se così non fosse, ovvero se non si potesse prescindere dall'instaurazione del procedimento di convalida di sfratto (o dal suo esito), non si comprenderebbe il senso dell'affermazione compiuta dalla Suprema Corte, secondo cui <la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato>> trova la sua ragion d'essere nel fatto che essi risultano <dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.)>> (così, sempre, Cass. civ., Sez. III, n.° 25599/2016).
Ne', in senso contrario, varrebbe invocare l'arresto di cui a Cass. civ., Sez. III, n.°
676/2005, giacché esso si limita ad affermare che, superata all'esito dell'opposizione dell'intimato la fase della convalida dello sfratto per morosità del conduttore, l'impossibilità di fare applicazione dell'art. 664, comma 2, c.p.c. (che prevede la possibilità di ingiungere all'intimato solo il pagamento di canoni di locazione, e non di somme dovute ad altro titolo) ha come effetto il superamento della preclusione a richiedere, oltre alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, la penale prevista per tale ipotesi.
Ad ogni modo, ed infine, secondo ratio riferibile ed applicabile a qualsivoglia domanda, non deve omettersi di considerare che <nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una controprestazione in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, pure attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avvenimento si presenta differito ed incerto (Cass. 12.7.1996 n.
6329)>>, sempreché, ovviamente, <il verificarsi di tale circostanza non debba essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione alla esecuzione (Cass. 25.2.1999 n. 1642)>> (in termini, Cass. civ., Sez. II, n.° 4809/2000).
pagina 5 di 7 Come è, in punto rilascio dell'unità immobiliare oggetto di causa da parte della conduttrice all'avente diritto, nella fattispecie oggi portata all'attenzione del procedente
Ufficio.
Nulla, viceversa, in tema di ulteriori danni ex art. 1591 c.c., nella loro sussistenza né allegati né, tantomeno, in giudizio provati.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che conformemente pronunciare.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore conforme alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva e decisoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara risolto il contratto di locazione tra , in qualità di Parte_1
locatore, e , in qualità di conduttore, sottoscritto in data 11 febbraio 2019, Controparte_1 registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2019, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Cavanna, civico numero 18, identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi Ligure al foglio 31, mappale 94, subalterno 27, categoria A4, classe 2, per inadempimento del conduttore medesimo;
Controparte_1
- condanna per gli effetti a rilasciare immediatamente, libero da Controparte_1
persone e cose, in favore di , l'immobile suddetto sito in Novi Parte_1
Ligure (AL), Via Cavanna, civico numero 18, identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi
Ligure al foglio 31, mappale 94, subalterno 27, categoria A4, classe 2;
- condanna altresì al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00) a titolo di canoni di
[...]
locazione e/o indennità di locazione insoluti oltre gli importi dovuti e debendi, sempre a tale titolo ed in ragione di € 315,00 (trecentoquindici/00) mensili, sino al rilascio effettivo, libero da persone e/o cose, in proprio favore, dell'immobile stesso;
- condanna alla rifusione delle spese legali da Controparte_1 [...]
nel presente giudizio affrontate che, in favore dello stesso, si liquidano in Parte_1 complessivi € 1.600,00 (milleseicento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali,
pagina 6 di 7 ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 76,00 CP_2
(settantasei/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 03 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 03 aprile 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2551/2024 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice 144021), promossa da
(c.f. ), come rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Patrizia Gugliermero, del Foro di Alessandria
ATTORE
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. a verbale d'udienza 03 aprile 2024 richiamata a formarne parte integrante:
<, Voglia il Tribunale ill.mo, dato atto che , come Controparte_1 sopra meglio identificato, conduce in locazione dal febbraio 2029 l'immobile di proprietà di sito in Novi Ligure via Cavanna 18 e che egli è moroso nel pagamento del Parte_1 canone di locazione da ottobre 2023 e che la morosità ad oggi ( dicembre 2024) ammonta a €
4725,00, pronunciare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore;
Condannare conseguentemente all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1
di cui sopra, libero e sgombero di persone e cose, rilasciandolo nella disponibilità del proprietario;
pagina 1 di 7 Condannare altresì al pagamento della somma di € €4725,00 pari ai Controparte_1
canoni ad oggi maturati e insoluti, oltre interessi e oltre ai canoni maturati e maturandi fino al rilascio dell'immobile; Condannare altresì al risarcimento dei danni Controparte_1
dovuti e conseguenti al proprio inadempimento da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese e gli onorari di causa>>:
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e richiesta di adozione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., era Parte_1
ad esporre:
1) di aver concesso, con contratto di locazione sottoscritto in data 11 febbraio 2019, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2019, ad uso abitativo, a , l'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Cavanna, Controparte_1
civico numero 18, identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi Ligure al foglio 31, mappale
94, subalterno 27, categoria A4, classe 2;
2) il contratto in oggetto prevedere durata di anni sei a decorrere dal 01 marzo 2019;
3) il canone di locazione essere stato convenuto nell'importo di € 3780,00 annui, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 315,00 caduna entro il giorno 5 di ogni mese;
4) il conduttore aver maturato, alla data del 22 maggio 2024, morosità pari ad €
2.520,00 a titolo di canoni di locazione inevasi dal mese di ottobre 2023.
Su tali presupposti, l'odierna attrice procedeva quindi alla notifica del relativo atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida per l'udienza del
28 giugno febbraio 2024 (poi d'ufficio rinviata al 08 luglio 2024).
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi il Tribunale di Alessandria, assumendo R.G. n.°
1485/2024.
L'intimato , benché più volte tentato il rinnovo della notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo, permaneva tuttavia irreperibile.
Veniva pertanto disposto il mutamento del rito, fissata udienza di discussione al 02 aprile 2025 (poi d'ufficio rinviata al 03 aprile 2025) e mandata parte intimante a notificare all'intimato medesimo l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, unitamente ai verbali d'udienza 02 luglio, 19 settembre e 21 novembre 2024,
pagina 2 di 7 all'ordinanza di mutamento del rito ed alla, eventuale, memoria integrativa di cui all'art. 426
c.p.c., entro il 31 gennaio 2025.
All'udienza così fissata del 03 aprile 2025, verificata la regolare costituzione del contradittorio e nella pertanto perdurante contumacia del convenuto, la causa perveniva in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
Le domande attoree sono fondate e debbono per gli effetti essere accolte.
In ordine, difatti, al mancato versamento dei canoni di locazione contestati, a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e debitamente registrato presso il competente
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, prodotto agli atti, non risulta, nella fattispecie, parte resistente (all'attualità ancora occupante l'immobile come da certificato di residenza agli atti) aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento (di evidente apprezzabile gravità ex art. 1455 c.c., afferendo la principale obbligazione gravante in capo al conduttore) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte locatrice legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Alla declaratoria di risoluzione per inadempimento del contatto oggetto di causa, consegue per gli effetti condanna di : Controparte_1
- all'immediato rilascio, libero da persone e cose, in favore di Parte_1
, dell'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Cavanna, civico numero 18, identificato
[...]
al N.C.E.U. del Comune di Novi Ligure al foglio 31, mappale 94, subalterno 27, categoria
A4, classe 2;
- al versamento, ex art. 1591 c.c., degli importi derivanti a titolo di canoni di locazione inevasi e/o indennità di occupazione, nella pari misura mensilmente computata, sino all'effettivo rilascio dell'immobile stesso.
In punto canoni di locazione/indennità di occupazione a scadere sino al rilascio, difatti, può anzitutto richiamarsi il principio per cui <in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione
pagina 3 di 7 della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art.
1591 c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c.>>, trattandosi di <ipotesi specifica di condanna cd. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento>> (così, in motivazione, Cass. civ., Sez. III, n.° 25599/2016; nello stesso senso, già, Cass. civ., Sez. III, n.° 11603/2005, e Cass. civ., Sez. III, n.° 6245/1992).
Nonché il più pregnante principio per cui, quando <venga intimato sfratto per morosità e, a seguito dell'opposizione del conduttore, sorga controversia>> tra le parti, la domanda formulata dalla parte locatrice “in primo grado” e <diretta ad ottenere - oltre la risoluzione del contratto - anche la condanna dei conduttori al pagamento dei canoni scaduti
e da scadere, non può considerarsi [...] né una domanda nuova [...], né una domanda diretta ad ottenere l'adempimento dopo che era stata richiesta la risoluzione, vietata ai sensi del comma 2 dell'art. 1453 c.c., perché, nel caso in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, l'ulteriore richiesta di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non incorre nel divieto stabilito>> da tale norma, <in quanto il locatore, richiedendo anche il pagamento dei canoni, non intende far rimanere in vita il rapporto fino alla scadenza pattuita o imposta dalla legge, ma, al contrario, esige contemporaneamente alla risoluzione del contratto, il pagamento di quanto dovutogli dal conduttore come corrispettivo per il godimento dell'immobile>>, ponendosi tale ulteriore richiesta, pertanto, come <un ampliamento quantitativo di quella originaria che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, determina soltanto una modificazione della medesima domanda originaria>> (cfr., ancora, Cass. civ., Sez. III, n.° 6245/1992).
Ampliamento, si è pure precisato, che non deriva dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., ma che in tale norma <trova sostanzialmente la sua ratio>>, giacché essa prevede <una delle ipotesi particolari di c.d. condanna in futuro (quella, cioè, in cui
l'ordinamento valorizza l'interesse del creditore ad ottenere un provvedimento a carico del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento dell'obbligato), secondo la previsione di un mezzo di tutela giurisdizionale non di tipo generale, ma eccezionale e tipico, del quale non è consentito, tuttavia, allargare per analogia l'area di applicabilità oltre le ipotesi>>
(tutte, e non solo quella contemplata dalla norma suddetta;
si veda Cass. civ., Sez. III, n.°
24819/2023), <espressamente previste di risoluzione della locazione>> che trovano titolo in un <inadempimento del conduttore>> (così, nuovamente, Cass. civ., Sez. III, n.°
pagina 4 di 7 11603/2005, relativa, non a caso, ad una fattispecie in cui la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, e di condanna dello stesso a pagare i canoni non solo scaduti ma anche a scadere fino al rilascio del bene, era stata proposta dal locatore addirittura in via riconvenzionale, e dunque al di fuori del procedimento ex art. 658 c.p.c.).
Del resto, se così non fosse, ovvero se non si potesse prescindere dall'instaurazione del procedimento di convalida di sfratto (o dal suo esito), non si comprenderebbe il senso dell'affermazione compiuta dalla Suprema Corte, secondo cui <la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato>> trova la sua ragion d'essere nel fatto che essi risultano <dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c.)>> (così, sempre, Cass. civ., Sez. III, n.° 25599/2016).
Ne', in senso contrario, varrebbe invocare l'arresto di cui a Cass. civ., Sez. III, n.°
676/2005, giacché esso si limita ad affermare che, superata all'esito dell'opposizione dell'intimato la fase della convalida dello sfratto per morosità del conduttore, l'impossibilità di fare applicazione dell'art. 664, comma 2, c.p.c. (che prevede la possibilità di ingiungere all'intimato solo il pagamento di canoni di locazione, e non di somme dovute ad altro titolo) ha come effetto il superamento della preclusione a richiedere, oltre alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, la penale prevista per tale ipotesi.
Ad ogni modo, ed infine, secondo ratio riferibile ed applicabile a qualsivoglia domanda, non deve omettersi di considerare che <nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al criterio della economia dei giudizi, le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una controprestazione in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro, se ed in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento, pure attuale, di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avvenimento si presenta differito ed incerto (Cass. 12.7.1996 n.
6329)>>, sempreché, ovviamente, <il verificarsi di tale circostanza non debba essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione alla esecuzione (Cass. 25.2.1999 n. 1642)>> (in termini, Cass. civ., Sez. II, n.° 4809/2000).
pagina 5 di 7 Come è, in punto rilascio dell'unità immobiliare oggetto di causa da parte della conduttrice all'avente diritto, nella fattispecie oggi portata all'attenzione del procedente
Ufficio.
Nulla, viceversa, in tema di ulteriori danni ex art. 1591 c.c., nella loro sussistenza né allegati né, tantomeno, in giudizio provati.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che conformemente pronunciare.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore conforme alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva e decisoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara risolto il contratto di locazione tra , in qualità di Parte_1
locatore, e , in qualità di conduttore, sottoscritto in data 11 febbraio 2019, Controparte_1 registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 14 febbraio 2019, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Novi Ligure (AL), Via Cavanna, civico numero 18, identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi Ligure al foglio 31, mappale 94, subalterno 27, categoria A4, classe 2, per inadempimento del conduttore medesimo;
Controparte_1
- condanna per gli effetti a rilasciare immediatamente, libero da Controparte_1
persone e cose, in favore di , l'immobile suddetto sito in Novi Parte_1
Ligure (AL), Via Cavanna, civico numero 18, identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi
Ligure al foglio 31, mappale 94, subalterno 27, categoria A4, classe 2;
- condanna altresì al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00) a titolo di canoni di
[...]
locazione e/o indennità di locazione insoluti oltre gli importi dovuti e debendi, sempre a tale titolo ed in ragione di € 315,00 (trecentoquindici/00) mensili, sino al rilascio effettivo, libero da persone e/o cose, in proprio favore, dell'immobile stesso;
- condanna alla rifusione delle spese legali da Controparte_1 [...]
nel presente giudizio affrontate che, in favore dello stesso, si liquidano in Parte_1 complessivi € 1.600,00 (milleseicento/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali,
pagina 6 di 7 ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 76,00 CP_2
(settantasei/00) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 03 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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