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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere rel. Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2328 del ruolo generale per l'anno 2019, tra
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pierantonio Micciulli C.F. elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza CodiceFiscale_1
Zumbini appellante
contro
, istituita ai sensi Controparte_1 della L.R. Calabria n°9/2007, C.F./P.I , con sede in Cosenza, al P.IVA_2 viale Degli Alimena n. 8, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata ex art. 8 D.P.M.C. n. 40/2016, su separato documento informatico dall'Avv. Simona Vircillo ) e dall'avv.to Michela C.F._2
IN ) elettivamente domiciliata presso la C.F._3 ffari Legali e Contenzioso dell CP_2 CP_3
appellata CONCLUSIONI
Entrambe le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi depositati nel corso del giudizio.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
evocava in giudizio l per sentire Parte_1 CP_3 condannare l'azienda al pagamento in proprio favore della somma di euro 849.973,74 oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 per prestazioni fatturate oltre budget, in regime di accreditamento. Contr Si costituiva in giudizio l' resistendo e contestando quanto ex adverso dedotto.
2. Con la sentenza pronunciata il 2.6.2019, il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, rigettava la domanda, qualificata in termini di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., risultando l'esistenza di un accordo scritto tra le parti ed essendo state accettate le “regressioni tariffarie” cadute in contestazione. Con compensazione delle spese.
3. Avverso la sentenza presenta appello la casa di cura eccependo l'erroneità della statuizione, ed affidando la contestazione ad un unico motivo: non essendo le prestazioni extra budget remunerabili a titolo contrattuale, per l'ente accreditato non resta che proporre azione di ingiustificato arricchimento, in relazione alle prestazioni diverse da quelle acquistate per contratto. Viene pertanto chiesta la riforma della sentenza, con condanna alle spese.
4. All'udienza del 27.5.2025 la causa è passata in decisione, con i termini ordinari per gli scritti difensivi finali.
pag. 2/5 RAGIONI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato ed immeritevole di accoglimento. La questione dei rapporti tra aziende sanitarie locali ed enti accreditati è stata già affrontata da questa Corte, in più sentenze, trovando conferma in sede di legittimità. I principi elaborati che regolano la materia fanno leva sulle necessità di contenimento della spesa pubblica, che si riflettono sulla programmazione di spesa, elaborata in sede regionale, di cui sia le aziende sanitarie territoriali – concretamente erogatrici dei rimborsi delle prestazioni – che le strutture accreditate devono tenere conto, al momento della conclusione degli accordi. Viene escluso che possa pertanto riconoscersi – a qualsiasi titolo alternativo – il pagamento delle prestazioni c.d. extrabudget, ossia di quelle prestazioni che le strutture accreditate consapevolmente hanno continuato a fornire, pur sapendo in anticipo che non sarebbero state rimborsate, per lo sforamento del tetto massimo di spesa. Si è anche specificato che le strutture devono tenere conto di tali limiti di rimborso e programmare la propria attività, conservando la scelta di aderire o meno ai piani di spesa, revocando eventualmente le richieste di accreditamento, ove valutata negativamente la convenienza del regime di accredito.
L'interpretazione delle clausole dell' accordo sottoscritto dalle parti non dà adito a dubbi: con i primi tre commi dell'art. 13 (clausole di salvaguardia) e il rinvio all'art. 3 (volume di prestazioni erogabili, tipologia e limite massimo di spesa), di cui all'allegato A, si pone esplicitamente il limite al volume di prestazioni erogabili e rimborsabili, stabilendo in ogni caso che
“le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate” (art. 13.3). Ossia, il limite di spesa non è derogabile, tale il contenuto esplicito della regolamentazione negoziale. La struttura, in tal modo, è stata messa nelle condizioni di conoscere in anticipo il contenuto degli accordi e più in generale il particolare meccanismo di funzionamento del regime di accreditamento, nella piena consapevolezza che le prestazioni erogate sarebbero rimaste assoggettate ai limiti di spesa stabiliti dalla Regione Calabria. Nell'allegato A si stabiliva il livello di spesa massimo raggiungibile per l'anno 2011 per la riabilitazione intensiva per la casa di cura, pari a euro 3.876.664,08, successivamente incrementato sino ad euro 4.492.493,95 in forza di disposizione del sub-Commissario del 14.12.2012 (comunicazione del 28.3.2012).
pag. 3/5 Il meccanismo degli accreditamenti e dei limiti di spesa, ha incontrato l'approvazione anche del giudice amministrativo, che ha ritenuto indenne da censure sotto il profilo dell'esercizio del potere la decisione di salvaguardare la capacità erogativa complessiva del sistema sanitario regionale, conseguendo il contenimento dei costi mediante una decurtazione della spesa da destinare all'acquisto dai privati ed un utilizzo più efficiente delle strutture pubbliche;
la determinazione del budget non deve necessariamente corrispondente al fabbisogno prestazionale, dovendo tenere conto della distinta e ulteriore variabile rappresentata dalle risorse concretamente disponibili, con conseguente assoggettamento ai relativi vincoli.
Si tratta di scelte ampiamente discrezionali della P.A. non illogiche né arbitrarie, e quindi non assoggettabili a sindacato, tanto più in quanto correlate alla situazione emergenziale in cui versa(va) la Regione Calabria, impegnata a ridurre il disavanzo nel settore sanitario, per poter rientrare nei corretti parametri finanziari.
Dunque, non può essere accolta la domanda sotto il profilo dell'indebito, non sussistendone i presupposti: la struttura ha infatti continuato ad erogare prestazioni, nella piena consapevolezza di sforare il pattuito limite di spesa e le previsioni di contratto, avendo a disposizione l'azione derivante dall'accordo, che difatti ha – sia pure sfavorevolmente – esercitato. Sotto altro aspetto, non vi è alcuna condotta interpretabile in termini di consenso della struttura sanitaria pubblica, e le prestazioni sono state erogate, non a Contr vantaggio della quanto dei singoli utenti che si sono rivolti per le loro terapie all'ente accreditato. La richiesta di pagamento delle prestazioni erogate oltre i limiti di spesa, a titolo di indebito arricchimento, ha tutte le caratteristiche della prestazione , ovvero generata senza alcun valido affidamento da parte della P.A.
6. Le spese – liquidate sulla base del valore di causa, parametri minimi per la bassa complessità della questione trattata, le quattro fasi – seguono la soccombenza.
La pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, salva pag. 4/5 la valutazione della cancelleria circa la sussistenza dei presupposti del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 sentenza n. 1156/2019 del 2.6.2019 del Tribunale di Cosenza così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dall' , liquidati i Controparte_1 compensi in complessivi euro 13.078,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap in misura di legge;
- visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 5/5
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere rel. Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2328 del ruolo generale per l'anno 2019, tra
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pierantonio Micciulli C.F. elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza CodiceFiscale_1
Zumbini appellante
contro
, istituita ai sensi Controparte_1 della L.R. Calabria n°9/2007, C.F./P.I , con sede in Cosenza, al P.IVA_2 viale Degli Alimena n. 8, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata ex art. 8 D.P.M.C. n. 40/2016, su separato documento informatico dall'Avv. Simona Vircillo ) e dall'avv.to Michela C.F._2
IN ) elettivamente domiciliata presso la C.F._3 ffari Legali e Contenzioso dell CP_2 CP_3
appellata CONCLUSIONI
Entrambe le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi depositati nel corso del giudizio.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
evocava in giudizio l per sentire Parte_1 CP_3 condannare l'azienda al pagamento in proprio favore della somma di euro 849.973,74 oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 per prestazioni fatturate oltre budget, in regime di accreditamento. Contr Si costituiva in giudizio l' resistendo e contestando quanto ex adverso dedotto.
2. Con la sentenza pronunciata il 2.6.2019, il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, rigettava la domanda, qualificata in termini di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., risultando l'esistenza di un accordo scritto tra le parti ed essendo state accettate le “regressioni tariffarie” cadute in contestazione. Con compensazione delle spese.
3. Avverso la sentenza presenta appello la casa di cura eccependo l'erroneità della statuizione, ed affidando la contestazione ad un unico motivo: non essendo le prestazioni extra budget remunerabili a titolo contrattuale, per l'ente accreditato non resta che proporre azione di ingiustificato arricchimento, in relazione alle prestazioni diverse da quelle acquistate per contratto. Viene pertanto chiesta la riforma della sentenza, con condanna alle spese.
4. All'udienza del 27.5.2025 la causa è passata in decisione, con i termini ordinari per gli scritti difensivi finali.
pag. 2/5 RAGIONI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato ed immeritevole di accoglimento. La questione dei rapporti tra aziende sanitarie locali ed enti accreditati è stata già affrontata da questa Corte, in più sentenze, trovando conferma in sede di legittimità. I principi elaborati che regolano la materia fanno leva sulle necessità di contenimento della spesa pubblica, che si riflettono sulla programmazione di spesa, elaborata in sede regionale, di cui sia le aziende sanitarie territoriali – concretamente erogatrici dei rimborsi delle prestazioni – che le strutture accreditate devono tenere conto, al momento della conclusione degli accordi. Viene escluso che possa pertanto riconoscersi – a qualsiasi titolo alternativo – il pagamento delle prestazioni c.d. extrabudget, ossia di quelle prestazioni che le strutture accreditate consapevolmente hanno continuato a fornire, pur sapendo in anticipo che non sarebbero state rimborsate, per lo sforamento del tetto massimo di spesa. Si è anche specificato che le strutture devono tenere conto di tali limiti di rimborso e programmare la propria attività, conservando la scelta di aderire o meno ai piani di spesa, revocando eventualmente le richieste di accreditamento, ove valutata negativamente la convenienza del regime di accredito.
L'interpretazione delle clausole dell' accordo sottoscritto dalle parti non dà adito a dubbi: con i primi tre commi dell'art. 13 (clausole di salvaguardia) e il rinvio all'art. 3 (volume di prestazioni erogabili, tipologia e limite massimo di spesa), di cui all'allegato A, si pone esplicitamente il limite al volume di prestazioni erogabili e rimborsabili, stabilendo in ogni caso che
“le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate” (art. 13.3). Ossia, il limite di spesa non è derogabile, tale il contenuto esplicito della regolamentazione negoziale. La struttura, in tal modo, è stata messa nelle condizioni di conoscere in anticipo il contenuto degli accordi e più in generale il particolare meccanismo di funzionamento del regime di accreditamento, nella piena consapevolezza che le prestazioni erogate sarebbero rimaste assoggettate ai limiti di spesa stabiliti dalla Regione Calabria. Nell'allegato A si stabiliva il livello di spesa massimo raggiungibile per l'anno 2011 per la riabilitazione intensiva per la casa di cura, pari a euro 3.876.664,08, successivamente incrementato sino ad euro 4.492.493,95 in forza di disposizione del sub-Commissario del 14.12.2012 (comunicazione del 28.3.2012).
pag. 3/5 Il meccanismo degli accreditamenti e dei limiti di spesa, ha incontrato l'approvazione anche del giudice amministrativo, che ha ritenuto indenne da censure sotto il profilo dell'esercizio del potere la decisione di salvaguardare la capacità erogativa complessiva del sistema sanitario regionale, conseguendo il contenimento dei costi mediante una decurtazione della spesa da destinare all'acquisto dai privati ed un utilizzo più efficiente delle strutture pubbliche;
la determinazione del budget non deve necessariamente corrispondente al fabbisogno prestazionale, dovendo tenere conto della distinta e ulteriore variabile rappresentata dalle risorse concretamente disponibili, con conseguente assoggettamento ai relativi vincoli.
Si tratta di scelte ampiamente discrezionali della P.A. non illogiche né arbitrarie, e quindi non assoggettabili a sindacato, tanto più in quanto correlate alla situazione emergenziale in cui versa(va) la Regione Calabria, impegnata a ridurre il disavanzo nel settore sanitario, per poter rientrare nei corretti parametri finanziari.
Dunque, non può essere accolta la domanda sotto il profilo dell'indebito, non sussistendone i presupposti: la struttura ha infatti continuato ad erogare prestazioni, nella piena consapevolezza di sforare il pattuito limite di spesa e le previsioni di contratto, avendo a disposizione l'azione derivante dall'accordo, che difatti ha – sia pure sfavorevolmente – esercitato. Sotto altro aspetto, non vi è alcuna condotta interpretabile in termini di consenso della struttura sanitaria pubblica, e le prestazioni sono state erogate, non a Contr vantaggio della quanto dei singoli utenti che si sono rivolti per le loro terapie all'ente accreditato. La richiesta di pagamento delle prestazioni erogate oltre i limiti di spesa, a titolo di indebito arricchimento, ha tutte le caratteristiche della prestazione , ovvero generata senza alcun valido affidamento da parte della P.A.
6. Le spese – liquidate sulla base del valore di causa, parametri minimi per la bassa complessità della questione trattata, le quattro fasi – seguono la soccombenza.
La pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, salva pag. 4/5 la valutazione della cancelleria circa la sussistenza dei presupposti del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 sentenza n. 1156/2019 del 2.6.2019 del Tribunale di Cosenza così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dall' , liquidati i Controparte_1 compensi in complessivi euro 13.078,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap in misura di legge;
- visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
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