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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2035/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio del
21.10.2025, in persona dei magistrati
Dott.ssa IS AN Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nakkache Aiman del Parte_1
Foro di Lucca
Appellante nei confronti di nella persona del suo rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Menchetti Giacomo del Foro di
Lucca
Appellato – appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lucca n.
445/2023, pubbl. il 14.04.2023;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Parte_1 contrar liminare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza numero 445/2023 depositata e pubblicata in data 14 aprile 2023 dal Tribunale di Lucca, Dott. Lucente, nel procedimento rubricato al numero R.G. 2848/2019 e mai notificata all'appellante accogliere tutte seguenti le conclusioni: - in tesi, accertare e dichiarare che il credito residuo della a saldo dei lavori CP_1 di edilizia da quest'ultima eseguiti ammonta ad euro 806,00 (oltre iva al 10%) e compensare tale somma con il credito che l'appellante vanta nei confronti dell'appellato a titolo di risarcimento da inadempimento contrattuale e/o il ritardo nell'adempimento da liquidare secondo equità e conseguentemente revocare e/o annullare e comunque dichiarare di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi, accertare e dichiarare che il credito residuo della a saldo dei lavori di edilizia da quest'ultima eseguiti CP_1 ammonta ad 0 oltre iva (al 10%) e conseguentemente revocare parzialmente il decreto ingiunto opposto. - Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'unica istanza istruttoria non ammessa in primo grado con il Teste Tes_1
e nello specifico: - dcv che “la sig.ra ha pagato alla
[...] Parte_1 di con se somma di euro CP_2 Testimone_1 5.100,00 per il costo dei materiali edili usati dalla per Controparte_1 il rifacimento del muro di confine e dei suoi pilastri e per la pavimentazione del parcheggio” (capitolo 15 II Memoria cpc con il teste )”. Testimone_1
- per “Voglia la Corte di Appello di Firenze Controparte_1 respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado n.445/2023 del Tribunale di Lucca relativamente ai capi della sentenza impugnati dalla signora . Parte_1 Voglia in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in riforma della impugnata sentenza, accertata la esclusiva soccombenza della parte opponente ed oggi appellante, condannare al pagamento in Parte_1 favore della delle spese di lite, sia della fase monitoria, Controparte_1 che del primo grado - comprese quelle di CTU - che infine dell'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo Parte_1
(d'ora in poi anche solo “DI”) n. 769/2019, con cui il Tribunale di Lucca le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 12.810,00 (IVA inclusa) a favore della società quale saldo delle opere di Controparte_1 ristrutturazione esterna che erano state realizzate nell'immobile di proprietà della opponente. A sostegno, la stessa deduceva: (i) che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei presupposti di legge, in quanto la fattura fondante il provvedimento era priva di valore probatorio e manchevole dell'estratto autentico delle scritture contabili, (ii) che il credito azionato era comunque insussistente, innanzitutto perché parte dei lavori di ristrutturazione erano già stati pagati (in particolare, la fattura n. 7 del
17.06.2018 per € 11.000,00 IVA compresa e la n. 10 del 16.07.2018 per €
7.810,00 IVA compresa), poi perché aveva dovuto pagare l'importo di €
5.100,00 alla ditta per i materiali usati dalla Controparte_3 società opposta per rifacimento del muro di confine, dei suoi pilastri e per la pavimentazione della zona parcheggio ed infine perché parte dei lavori erano stati portati a termine da altra impresa, per via dei difetti e vizi riscontrati (in
2 particolare la deduceva di aver pagato l'importo di € 4.363,15 alla Pt_1 società . CP_4
Avanzava poi domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna della società ingiungente al pagamento di € 27.462,00 a titolo di risarcimento del danno, per eliminare i difetti delle opere non realizzate a regola d'arte, così come debitamente contestati nella missiva del 31.10.2018.
si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, deducendo la validità della documentazione posta a fondamento del DI e la corretta esecuzione dei lavori commissionati dall'attrice.
La causa veniva istruita mediante prove orali e CTU. A quest'ultimo veniva posto il seguente quesito: “Descriva il CTU le opere realizzate dall'opposta in base al computo metrico dell'arch. Controparte_5 nonché le ulteriori opere eseguite quantificando il relativo importo;
Dica Per_1 se sussistono i vizi di cui al doc.4 dell'opponente ed in caso affermativo Pt_1 quantifichi i costi per la loro eliminazione;
Quantifichi infine l'eventuale credito residuo di parte opposta”. La causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc e con sentenza n. 445/2023, il Tribunale di Lucca così statuiva: “accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento di € 8200,00 oltre IVA in favore dell'opposta; compensa le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, per soccombenza reciproca”. A sostegno della decisione, il primo giudice motivava così come di seguito sinteticamente riportato. Rigettava il motivo di opposizione relativo alla mancanza di prova scritta del credito ex art. 633 cpc, ritenendo che la fattura portata a fondamento del decreto era idonea ad integrare i requisiti posti dalla legge. Sul punto rilevava che, pur essendo in formato elettronico, la fattura costituiva comunque un atto equipollente all'estratto delle scritture contabili previsto dall'art. 634, co. 2 Contr c.p.c. e, poiché generata dallo sistema di interscambio), doveva ritenersi autentica e immodificabile. In secondo luogo, evidenziava che la fattura era altresì attendibile nel suo contenuto, in quanto la descrizione della prestazione era coincidente col computo metrico approvato dall'opponente e col contenuto delle precedenti fatture emesse. In secondo luogo, accoglieva parzialmente la domanda di condanna formulata dalla committente per l'eliminazione dei vizi. A fondamento, riteneva che la Parte_1 prova dei vizi era stata raggiunta solo con riguardo ad alcune opere, mentre
3 per tutti gli altri lavori non era stato possibile determinare l'effettiva consistenza e quantità delle difformità addebitabili alla condotta della poiché lo stato dei luoghi aveva già subito una modificazione per via CP_1 dell'intervento di una seconda impresa, che era intervenuta a completare e ripristinare i lavori contestati. In particolare, risultavano indimostrate le contestazioni relative all'intonaco del terrazzo, ai detriti presenti nella zona giardino, al posizionamento della cassetta rispetto al cancello pedonale, alla pavimentazione del parcheggio, alla pendenza del primo giardino del vialetto pedonale. I vizi che invece risultavano comprovati dalla CTU erano quelli relativi alla colonna portante del cancello carrabile, al muro di recinzione e alle colonne di sostegno del muro, alla scassolina e alla pavimentazione dell'asfalto limitrofo al muro di recinzione. Quantificava dunque i costi necessari al ripristino dei suddetti vizi nella somma di € 2.300,00 oltre IVA.
Detraeva infine tale costo dal credito ingiunto (pari ad € 10.500,00 oltre IVA)
e per l'effetto condannava la opponente a pagare la somma di € 8.200,00 a favore della società opposta. In ragione della reciproca soccombenza delle parti, compensava per intero le spese di lite.
***
Avverso la sentenza de qua ha proposto appello principale
Con un unico motivo, l'appellante ha censurato la Parte_1 decisione del giudice di quantificare il credito spettante alla nella CP_1 somma di € 8.200,00 oltre IVA. A suo dire, infatti, il calcolo effettuato dal giudice per pervenire a tale importo, che costituisce il corrispettivo che la deve pagare per i lavori eseguiti dalla società, sarebbe errato. Infatti, Pt_1 il Tribunale avrebbe preso a riferimento l'importo della fattura posta a base dell'ingiunzione, anziché il valore complessivo delle opere realizzate, così come valutate dal CTU in perizia nella somma di € 23.006,00. A tale importo,
a parere dell'appellante, il giudice avrebbe dovuto detrarre gli acconti versati dalla per complessivi € 22.200,00, di cui € 17.100,00 oltre IVA per il Pt_1 pagamento delle fatture n. 7 e 8 ed € 5.100,00 per l'acquisto dei materiali usati per le cimase e la pavimentazione della zona parcheggio. La sig. Pt_1 ha quindi concluso per la rideterminazione dell'ammontare del credito residuo nella somma di € 806,00, nonché per la liquidazione in via equitativa dei danni comunque subiti a causa dell'inadempimento della società CP_1 dovuti ai ritardi e ai maggiori costi sostenuti per il completamento dell'opera.
4 Si è poi costituita la società la quale, prendendo posizione CP_1 sull'unico motivo promosso dalla , ha replicato osservando che il Pt_1 credito oggetto di contestazione nel giudizio era quello portato nella fattura oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad € 10.500,00. Dunque, ha evidenziato la bontà dei calcoli eseguiti dal giudice, che avrebbe giustamente detratto i costi volti all'eliminazione dei vizi da tale suddetto importo, pervenendo alla somma di € 8.200,00. La società ha poi promosso appello incidentale relativamente al capo di condanna alle spese di lite e di CTU, censurando la decisione di integrale compensazione. A sostegno, ha in sostanza evidenziato che non vi sarebbe stata una vera e propria soccombenza reciproca tra le parti, poiché da un lato il giudice aveva decurtato solo in minima parte il credito azionato dalla e dall'altro la domanda riconvenzionale, CP_1 proposta dalla sig. per quasi € 30.000,00, era stata interamente Pt_1 rigettata.
Con ordinanza del 12.08.2024, pronunciandosi sull'istanza inibitoria formulata dall'appellante principale, questa Corte, ravvisando il fumus, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna “al pagamento della somma eccedente € 806,00 (oltre IVA al 10%)”.
Contestualmente, ha invitato il CTU nominato in primo grado a chiarire la seguente circostanza: “se nel calcolo emergente dalla perizia depositata il 06 aprile 2021 sia stato incluso o meno l'importo pari ad euro 5.100,00 - di cui alla ricevuta di pagamento allegata quale doc. n. 6 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo - quale corrispettivo versato dall'appellante al titolare della
Sig. , per l'acquisto di materiale volto al CP_2 Testimone_1 rifacimento del muro di confine, dei pilastri e della pavimentazione zona parcheggio”. All'udienza del 15.10.2024, il CTU ha risposto affermativamente al quesito di cui all'ordinanza. All'udienza del 21.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione da emettersi ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
***
Con un unico motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il credito residuo spettante alla fosse pari ad € 8.200,00 (oltre IVA), evidenziando a sostegno che i CP_1 calcoli effettuati dal primo giudice sulla base della CTU espletata sarebbero errati e che l'importo che la società poteva ancora pretendere sarebbe stato inferiore, pari ad € 806,00. La società appellata (già opposta) ha contestato tale ricostruzione, osservando invece che i calcoli effettuati dal Tribunale –
5 che aveva decurtato il costo per l'eliminazione dei vizi dal credito azionato in sede ingiuntiva – sarebbero corretti.
Le censure spiegate con l'appello principale sono fondate. L'odierna appellata ha infatti contestato la pretesa avanzata in sede monitoria sostenendo di aver già corrisposto diversi acconti all'impresa, nonché deducendo l'esistenza di difetti dell'opera ed il fatto che alcuni dei lavori oggetto del computo metrico erano stati eseguiti da altro soggetto. Di talché, il thema probandum si è ampliato alla totalità delle opere eseguite per l'effettiva valutazione del corrispettivo ancora spettante all'appaltatore, stante i vizi contestati e le opere che l'opponente assumeva come non terminate. Del resto, è in questo senso che è stato formulato il quesito posto al CTU. Ciò detto, il Tribunale ha errato nel quantificare il credito ancora spettante dalla poiché, come correttamente rilevato dall'appellante, CP_1 doveva prendere quale base di calcolo il valore complessivo delle opere eseguite, per poi detrarre i costi occorsi ad eliminare i vizi, calcolo già effettuato dal CTU a pag. 15. In seconda battuta, doveva poi detrarre da tale importo, la somma degli acconti versati (e dunque 10.000,00 IVA esclusa + €
7.100,00 IVA esclusa). Il conteggio corretto, dunque, è il seguente: €
23.006,00 (oltre IVA) – € 17.100,00 (oltre IVA). Inoltre, il Tribunale doveva detrarre anche l'importo di € 5.100,00, corrispondente al costo dei materiali per il rifacimento del muro di confine;
costo che il CTU ha inserito nel computo metrico (cfr. voci n. 8, 12 e 22, allegato A alla CTU) per la determinazione del corrispettivo spettante alla ma che, tuttavia, è CP_1 stato sostenuto dalla committente (che ha pagato personalmente tale fornitura all'impresa Maffei, cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado dell'opponente/appellante).
Per tutte le ragioni che precedono, l'importo effettivamente spettante alla società opposta è pari ad € 806,00.
L'accoglimento anche parziale dell'appello richiede una nuova determinazione delle spese di lite (la giurisprudenza sul punto è costante, cfr., ex multis, Cass. 1/06/2016 n. 11423, Cass. 22/02/2016 n. 3438, Cass.
23/09/2013, n. 21684). Rimane assorbito l'appello incidentale, che verteva solo su tale statuizione.
Considerato l'esito complessivo della lite, è ravvisabile una soccombenza reciproca tra le parti;
ciò in quanto, nonostante la vittoria del presente grado di giudizio di parte appellante, in primo grado parte attrice si
6 è vista rigettare per intero la domanda il risarcimento del danno promossa per € 27.000,00, mentre parte opposta, ad oggi, si è vista rigettare per 9/10 una domanda di € 10.0000. Pertanto, le spese possono compensarsi per l'intero.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata,
ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto ridetermina l'importo oggetto di condanna posto a carico di nella somma di € 806,00, oltre Parte_1
IVA;
COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relatore.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa IS AN
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio del
21.10.2025, in persona dei magistrati
Dott.ssa IS AN Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nakkache Aiman del Parte_1
Foro di Lucca
Appellante nei confronti di nella persona del suo rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Menchetti Giacomo del Foro di
Lucca
Appellato – appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lucca n.
445/2023, pubbl. il 14.04.2023;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Parte_1 contrar liminare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza numero 445/2023 depositata e pubblicata in data 14 aprile 2023 dal Tribunale di Lucca, Dott. Lucente, nel procedimento rubricato al numero R.G. 2848/2019 e mai notificata all'appellante accogliere tutte seguenti le conclusioni: - in tesi, accertare e dichiarare che il credito residuo della a saldo dei lavori CP_1 di edilizia da quest'ultima eseguiti ammonta ad euro 806,00 (oltre iva al 10%) e compensare tale somma con il credito che l'appellante vanta nei confronti dell'appellato a titolo di risarcimento da inadempimento contrattuale e/o il ritardo nell'adempimento da liquidare secondo equità e conseguentemente revocare e/o annullare e comunque dichiarare di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi, accertare e dichiarare che il credito residuo della a saldo dei lavori di edilizia da quest'ultima eseguiti CP_1 ammonta ad 0 oltre iva (al 10%) e conseguentemente revocare parzialmente il decreto ingiunto opposto. - Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'unica istanza istruttoria non ammessa in primo grado con il Teste Tes_1
e nello specifico: - dcv che “la sig.ra ha pagato alla
[...] Parte_1 di con se somma di euro CP_2 Testimone_1 5.100,00 per il costo dei materiali edili usati dalla per Controparte_1 il rifacimento del muro di confine e dei suoi pilastri e per la pavimentazione del parcheggio” (capitolo 15 II Memoria cpc con il teste )”. Testimone_1
- per “Voglia la Corte di Appello di Firenze Controparte_1 respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado n.445/2023 del Tribunale di Lucca relativamente ai capi della sentenza impugnati dalla signora . Parte_1 Voglia in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in riforma della impugnata sentenza, accertata la esclusiva soccombenza della parte opponente ed oggi appellante, condannare al pagamento in Parte_1 favore della delle spese di lite, sia della fase monitoria, Controparte_1 che del primo grado - comprese quelle di CTU - che infine dell'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo Parte_1
(d'ora in poi anche solo “DI”) n. 769/2019, con cui il Tribunale di Lucca le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 12.810,00 (IVA inclusa) a favore della società quale saldo delle opere di Controparte_1 ristrutturazione esterna che erano state realizzate nell'immobile di proprietà della opponente. A sostegno, la stessa deduceva: (i) che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei presupposti di legge, in quanto la fattura fondante il provvedimento era priva di valore probatorio e manchevole dell'estratto autentico delle scritture contabili, (ii) che il credito azionato era comunque insussistente, innanzitutto perché parte dei lavori di ristrutturazione erano già stati pagati (in particolare, la fattura n. 7 del
17.06.2018 per € 11.000,00 IVA compresa e la n. 10 del 16.07.2018 per €
7.810,00 IVA compresa), poi perché aveva dovuto pagare l'importo di €
5.100,00 alla ditta per i materiali usati dalla Controparte_3 società opposta per rifacimento del muro di confine, dei suoi pilastri e per la pavimentazione della zona parcheggio ed infine perché parte dei lavori erano stati portati a termine da altra impresa, per via dei difetti e vizi riscontrati (in
2 particolare la deduceva di aver pagato l'importo di € 4.363,15 alla Pt_1 società . CP_4
Avanzava poi domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna della società ingiungente al pagamento di € 27.462,00 a titolo di risarcimento del danno, per eliminare i difetti delle opere non realizzate a regola d'arte, così come debitamente contestati nella missiva del 31.10.2018.
si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, deducendo la validità della documentazione posta a fondamento del DI e la corretta esecuzione dei lavori commissionati dall'attrice.
La causa veniva istruita mediante prove orali e CTU. A quest'ultimo veniva posto il seguente quesito: “Descriva il CTU le opere realizzate dall'opposta in base al computo metrico dell'arch. Controparte_5 nonché le ulteriori opere eseguite quantificando il relativo importo;
Dica Per_1 se sussistono i vizi di cui al doc.4 dell'opponente ed in caso affermativo Pt_1 quantifichi i costi per la loro eliminazione;
Quantifichi infine l'eventuale credito residuo di parte opposta”. La causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc e con sentenza n. 445/2023, il Tribunale di Lucca così statuiva: “accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento di € 8200,00 oltre IVA in favore dell'opposta; compensa le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, per soccombenza reciproca”. A sostegno della decisione, il primo giudice motivava così come di seguito sinteticamente riportato. Rigettava il motivo di opposizione relativo alla mancanza di prova scritta del credito ex art. 633 cpc, ritenendo che la fattura portata a fondamento del decreto era idonea ad integrare i requisiti posti dalla legge. Sul punto rilevava che, pur essendo in formato elettronico, la fattura costituiva comunque un atto equipollente all'estratto delle scritture contabili previsto dall'art. 634, co. 2 Contr c.p.c. e, poiché generata dallo sistema di interscambio), doveva ritenersi autentica e immodificabile. In secondo luogo, evidenziava che la fattura era altresì attendibile nel suo contenuto, in quanto la descrizione della prestazione era coincidente col computo metrico approvato dall'opponente e col contenuto delle precedenti fatture emesse. In secondo luogo, accoglieva parzialmente la domanda di condanna formulata dalla committente per l'eliminazione dei vizi. A fondamento, riteneva che la Parte_1 prova dei vizi era stata raggiunta solo con riguardo ad alcune opere, mentre
3 per tutti gli altri lavori non era stato possibile determinare l'effettiva consistenza e quantità delle difformità addebitabili alla condotta della poiché lo stato dei luoghi aveva già subito una modificazione per via CP_1 dell'intervento di una seconda impresa, che era intervenuta a completare e ripristinare i lavori contestati. In particolare, risultavano indimostrate le contestazioni relative all'intonaco del terrazzo, ai detriti presenti nella zona giardino, al posizionamento della cassetta rispetto al cancello pedonale, alla pavimentazione del parcheggio, alla pendenza del primo giardino del vialetto pedonale. I vizi che invece risultavano comprovati dalla CTU erano quelli relativi alla colonna portante del cancello carrabile, al muro di recinzione e alle colonne di sostegno del muro, alla scassolina e alla pavimentazione dell'asfalto limitrofo al muro di recinzione. Quantificava dunque i costi necessari al ripristino dei suddetti vizi nella somma di € 2.300,00 oltre IVA.
Detraeva infine tale costo dal credito ingiunto (pari ad € 10.500,00 oltre IVA)
e per l'effetto condannava la opponente a pagare la somma di € 8.200,00 a favore della società opposta. In ragione della reciproca soccombenza delle parti, compensava per intero le spese di lite.
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Avverso la sentenza de qua ha proposto appello principale
Con un unico motivo, l'appellante ha censurato la Parte_1 decisione del giudice di quantificare il credito spettante alla nella CP_1 somma di € 8.200,00 oltre IVA. A suo dire, infatti, il calcolo effettuato dal giudice per pervenire a tale importo, che costituisce il corrispettivo che la deve pagare per i lavori eseguiti dalla società, sarebbe errato. Infatti, Pt_1 il Tribunale avrebbe preso a riferimento l'importo della fattura posta a base dell'ingiunzione, anziché il valore complessivo delle opere realizzate, così come valutate dal CTU in perizia nella somma di € 23.006,00. A tale importo,
a parere dell'appellante, il giudice avrebbe dovuto detrarre gli acconti versati dalla per complessivi € 22.200,00, di cui € 17.100,00 oltre IVA per il Pt_1 pagamento delle fatture n. 7 e 8 ed € 5.100,00 per l'acquisto dei materiali usati per le cimase e la pavimentazione della zona parcheggio. La sig. Pt_1 ha quindi concluso per la rideterminazione dell'ammontare del credito residuo nella somma di € 806,00, nonché per la liquidazione in via equitativa dei danni comunque subiti a causa dell'inadempimento della società CP_1 dovuti ai ritardi e ai maggiori costi sostenuti per il completamento dell'opera.
4 Si è poi costituita la società la quale, prendendo posizione CP_1 sull'unico motivo promosso dalla , ha replicato osservando che il Pt_1 credito oggetto di contestazione nel giudizio era quello portato nella fattura oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad € 10.500,00. Dunque, ha evidenziato la bontà dei calcoli eseguiti dal giudice, che avrebbe giustamente detratto i costi volti all'eliminazione dei vizi da tale suddetto importo, pervenendo alla somma di € 8.200,00. La società ha poi promosso appello incidentale relativamente al capo di condanna alle spese di lite e di CTU, censurando la decisione di integrale compensazione. A sostegno, ha in sostanza evidenziato che non vi sarebbe stata una vera e propria soccombenza reciproca tra le parti, poiché da un lato il giudice aveva decurtato solo in minima parte il credito azionato dalla e dall'altro la domanda riconvenzionale, CP_1 proposta dalla sig. per quasi € 30.000,00, era stata interamente Pt_1 rigettata.
Con ordinanza del 12.08.2024, pronunciandosi sull'istanza inibitoria formulata dall'appellante principale, questa Corte, ravvisando il fumus, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna “al pagamento della somma eccedente € 806,00 (oltre IVA al 10%)”.
Contestualmente, ha invitato il CTU nominato in primo grado a chiarire la seguente circostanza: “se nel calcolo emergente dalla perizia depositata il 06 aprile 2021 sia stato incluso o meno l'importo pari ad euro 5.100,00 - di cui alla ricevuta di pagamento allegata quale doc. n. 6 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo - quale corrispettivo versato dall'appellante al titolare della
Sig. , per l'acquisto di materiale volto al CP_2 Testimone_1 rifacimento del muro di confine, dei pilastri e della pavimentazione zona parcheggio”. All'udienza del 15.10.2024, il CTU ha risposto affermativamente al quesito di cui all'ordinanza. All'udienza del 21.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione da emettersi ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
***
Con un unico motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto che il credito residuo spettante alla fosse pari ad € 8.200,00 (oltre IVA), evidenziando a sostegno che i CP_1 calcoli effettuati dal primo giudice sulla base della CTU espletata sarebbero errati e che l'importo che la società poteva ancora pretendere sarebbe stato inferiore, pari ad € 806,00. La società appellata (già opposta) ha contestato tale ricostruzione, osservando invece che i calcoli effettuati dal Tribunale –
5 che aveva decurtato il costo per l'eliminazione dei vizi dal credito azionato in sede ingiuntiva – sarebbero corretti.
Le censure spiegate con l'appello principale sono fondate. L'odierna appellata ha infatti contestato la pretesa avanzata in sede monitoria sostenendo di aver già corrisposto diversi acconti all'impresa, nonché deducendo l'esistenza di difetti dell'opera ed il fatto che alcuni dei lavori oggetto del computo metrico erano stati eseguiti da altro soggetto. Di talché, il thema probandum si è ampliato alla totalità delle opere eseguite per l'effettiva valutazione del corrispettivo ancora spettante all'appaltatore, stante i vizi contestati e le opere che l'opponente assumeva come non terminate. Del resto, è in questo senso che è stato formulato il quesito posto al CTU. Ciò detto, il Tribunale ha errato nel quantificare il credito ancora spettante dalla poiché, come correttamente rilevato dall'appellante, CP_1 doveva prendere quale base di calcolo il valore complessivo delle opere eseguite, per poi detrarre i costi occorsi ad eliminare i vizi, calcolo già effettuato dal CTU a pag. 15. In seconda battuta, doveva poi detrarre da tale importo, la somma degli acconti versati (e dunque 10.000,00 IVA esclusa + €
7.100,00 IVA esclusa). Il conteggio corretto, dunque, è il seguente: €
23.006,00 (oltre IVA) – € 17.100,00 (oltre IVA). Inoltre, il Tribunale doveva detrarre anche l'importo di € 5.100,00, corrispondente al costo dei materiali per il rifacimento del muro di confine;
costo che il CTU ha inserito nel computo metrico (cfr. voci n. 8, 12 e 22, allegato A alla CTU) per la determinazione del corrispettivo spettante alla ma che, tuttavia, è CP_1 stato sostenuto dalla committente (che ha pagato personalmente tale fornitura all'impresa Maffei, cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado dell'opponente/appellante).
Per tutte le ragioni che precedono, l'importo effettivamente spettante alla società opposta è pari ad € 806,00.
L'accoglimento anche parziale dell'appello richiede una nuova determinazione delle spese di lite (la giurisprudenza sul punto è costante, cfr., ex multis, Cass. 1/06/2016 n. 11423, Cass. 22/02/2016 n. 3438, Cass.
23/09/2013, n. 21684). Rimane assorbito l'appello incidentale, che verteva solo su tale statuizione.
Considerato l'esito complessivo della lite, è ravvisabile una soccombenza reciproca tra le parti;
ciò in quanto, nonostante la vittoria del presente grado di giudizio di parte appellante, in primo grado parte attrice si
6 è vista rigettare per intero la domanda il risarcimento del danno promossa per € 27.000,00, mentre parte opposta, ad oggi, si è vista rigettare per 9/10 una domanda di € 10.0000. Pertanto, le spese possono compensarsi per l'intero.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata,
ACCOGLIE l'appello principale e per l'effetto ridetermina l'importo oggetto di condanna posto a carico di nella somma di € 806,00, oltre Parte_1
IVA;
COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relatore.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa IS AN
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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