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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1105/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Emanuela Romano, sono comparsi:
Per l'avv. BILLONE MIRKO, oggi sostituito dall'avv. CANGEMI;
Parte_1 Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, Controparte_1 nessuno è comparso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il ricorrente discute riportandosi al ricorso ed insistendo nell'accoglimento delle domande.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito, assenti le parti, da lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105/2024 promossa da:
(C.F. , cittadina del Bangladesh, nata il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO;
ATTORE/I contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso
Per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente ricorso viene impugnato il provvedimento (numero di protocollo MIPG nr. 0008537 del
17 gennaio 2024) della Questura di Bologna notificato il 17 gennaio 2024 di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto da (protocollo 21BO028336 Parte_1 in data 13 aprile 2021 tramite Poste Italiane S.p.A) in qualità di moglie di , titolare Parte_2 di permesso di soggiorno.
Quale unico motivo del diniego vi è la mancata prova dell'idoneità dell'alloggio ove dimora la coppia con la famiglia, sito in Bologna, alla Via Santo Stefano n. 128.
A fondamento del ricorso vengono depositati i seguenti documenti:
- copia passaporti di , e;
Parte_1 Persona_1 Per_2
- istanze di nulla osta al ricongiungimento familiare della moglie e dei figli di Parte_2
;
[...]
- certificati di attribuzione del Codice Fiscale di , e Persona_3 Persona_1 Per_2
, moglie e figli di;
[...] Parte_2
- contratto di locazione unità immobiliare di Via S.Stefano n. 128; pagina 2 di 3 - richiesta e attestazione di idoneità igienico-sanitaria e abitativa dell'alloggio sito in Bologna alla
Via Santo Stefano n. 128.
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come la documentazione CP_1 prodotta in questa sede non fosse stata messa nella disponibilità dell'amministrazione decidente.
Il ricorso merita accoglimento.
Dai documenti dimessi risulta che la ricorrente è moglie di , nato il 3 maggio del Parte_2
1975 cittadino del Bangladesh e titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo UE rilasciato il 24.5.2023 (su istanza del 16 agosto 2022) e che la coppia ha due figli: , nato a Persona_1
Comilla il 5 maggio 2007 e , nato a [...] il [...]. La ricorrente ha ottenuto Per_2 il visto per il suo riconoscimento e l'unico motivo per il quale la Questura ha negato il permesso è relativo all'unità abitativa. La coppia avrebbe dichiarato tre diversi alloggi in diverse occasioni ma per alcuno di essi avrebbe depositato la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti legali di idoneità.
In questa sede in effetti il ricorrente ha invece prodotto il contratto di locazione dell'immobile in via S.
Stefano nr. 128 di Bologna a lui intestato, registrato e con attestazione di idoneità per 5 persone (cfr. certificato di idoneità igienico-sanitaria emesso il 18 gennaio 2024).
È vero che tali documenti sono successivi alla presentazione dell'istanza, ma, da un lato, si tratta di una procedura amministrativa durata oltre 3 anni, per cui nel frattempo è ragionevole che la famiglia abbia trovato altra e migliore situazione alloggiativa e, dall'altro lato, se tale circostanza consente di pervenire alla compensazione delle spese di lite tra le parti, non può portare alla decisione di rigetto della domanda, dal momento che in questa sede il Tribunale, che è giudice dei diritti e non del provvedimento, è tenuto a valutare la sussistenza o meno dei presupposti legali per il rilascio del titolo, presupposti che sono stati in questa sede dimostrati nel contraddittorio dell'amministrazione che sul punto non ha rappresentato ulteriori ragioni ostative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e riconosce il diritto di , in atti generalizzata al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per motivi di famiglia per coesione con , nato il 3 maggio Parte_2 del 1975 e cittadino del Bangladesh, ordinandone il rilascio alla Questura di Bologna.
Compensa le spese di lite.
Bologna, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1105/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Emanuela Romano, sono comparsi:
Per l'avv. BILLONE MIRKO, oggi sostituito dall'avv. CANGEMI;
Parte_1 Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, Controparte_1 nessuno è comparso.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il ricorrente discute riportandosi al ricorso ed insistendo nell'accoglimento delle domande.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito, assenti le parti, da lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105/2024 promossa da:
(C.F. , cittadina del Bangladesh, nata il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO;
ATTORE/I contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso
Per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente ricorso viene impugnato il provvedimento (numero di protocollo MIPG nr. 0008537 del
17 gennaio 2024) della Questura di Bologna notificato il 17 gennaio 2024 di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto da (protocollo 21BO028336 Parte_1 in data 13 aprile 2021 tramite Poste Italiane S.p.A) in qualità di moglie di , titolare Parte_2 di permesso di soggiorno.
Quale unico motivo del diniego vi è la mancata prova dell'idoneità dell'alloggio ove dimora la coppia con la famiglia, sito in Bologna, alla Via Santo Stefano n. 128.
A fondamento del ricorso vengono depositati i seguenti documenti:
- copia passaporti di , e;
Parte_1 Persona_1 Per_2
- istanze di nulla osta al ricongiungimento familiare della moglie e dei figli di Parte_2
;
[...]
- certificati di attribuzione del Codice Fiscale di , e Persona_3 Persona_1 Per_2
, moglie e figli di;
[...] Parte_2
- contratto di locazione unità immobiliare di Via S.Stefano n. 128; pagina 2 di 3 - richiesta e attestazione di idoneità igienico-sanitaria e abitativa dell'alloggio sito in Bologna alla
Via Santo Stefano n. 128.
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come la documentazione CP_1 prodotta in questa sede non fosse stata messa nella disponibilità dell'amministrazione decidente.
Il ricorso merita accoglimento.
Dai documenti dimessi risulta che la ricorrente è moglie di , nato il 3 maggio del Parte_2
1975 cittadino del Bangladesh e titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo UE rilasciato il 24.5.2023 (su istanza del 16 agosto 2022) e che la coppia ha due figli: , nato a Persona_1
Comilla il 5 maggio 2007 e , nato a [...] il [...]. La ricorrente ha ottenuto Per_2 il visto per il suo riconoscimento e l'unico motivo per il quale la Questura ha negato il permesso è relativo all'unità abitativa. La coppia avrebbe dichiarato tre diversi alloggi in diverse occasioni ma per alcuno di essi avrebbe depositato la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti legali di idoneità.
In questa sede in effetti il ricorrente ha invece prodotto il contratto di locazione dell'immobile in via S.
Stefano nr. 128 di Bologna a lui intestato, registrato e con attestazione di idoneità per 5 persone (cfr. certificato di idoneità igienico-sanitaria emesso il 18 gennaio 2024).
È vero che tali documenti sono successivi alla presentazione dell'istanza, ma, da un lato, si tratta di una procedura amministrativa durata oltre 3 anni, per cui nel frattempo è ragionevole che la famiglia abbia trovato altra e migliore situazione alloggiativa e, dall'altro lato, se tale circostanza consente di pervenire alla compensazione delle spese di lite tra le parti, non può portare alla decisione di rigetto della domanda, dal momento che in questa sede il Tribunale, che è giudice dei diritti e non del provvedimento, è tenuto a valutare la sussistenza o meno dei presupposti legali per il rilascio del titolo, presupposti che sono stati in questa sede dimostrati nel contraddittorio dell'amministrazione che sul punto non ha rappresentato ulteriori ragioni ostative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e riconosce il diritto di , in atti generalizzata al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per motivi di famiglia per coesione con , nato il 3 maggio Parte_2 del 1975 e cittadino del Bangladesh, ordinandone il rilascio alla Questura di Bologna.
Compensa le spese di lite.
Bologna, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano
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