Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2025, proposto da
CH ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 136/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1140/2023 del Tribunale di Sassari
Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. GA SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 1140/2023 con la quale il Tribunale di Sassari – sezione lavoro - ha così statuito: “ 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire – per gli aa. ss. 2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023- del beneficio finanziario dell’importo di € 500 consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico; 2) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente l’importo complessivo di € 2.500,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi ;” (sent. n. 136/2025, pubblicata il 5 marzo 2025).
La decisione, viene precisato nel ricorso, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione di Cancelleria del 24 ottobre 2025 prodotta in giudizio.
Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione.
Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data 19 marzo 2025, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i., il quale dispone, al comma 1, che “ 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
La ricorrente ha quindi domandato a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza predetta, adottando tutti gli atti necessari. Ha chiesto inoltre, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva degli atti e provvedimenti richiesti, e la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori, che si sono dichiarati antistatari.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con un atto di mera forma.
3. Alla udienza camerale del 18 febbraio 2026 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Risulta infatti dagli atti di causa che:
- la sentenza n. 136/2025, meglio indicata al p. 1, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 19 marzo 2025. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dal Tribunale di Sassari in data 24 ottobre 2025;
- il ricorso è stato ritualmente notificato in data 23 dicembre 2025;
- risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
4.2. La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, ottemperanza che non risulta dagli atti -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della parte ricorrente, come indicato nella sentenza del giudice del lavoro.
5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), il quale, come organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i novanta (90) giorni successivi alla richiesta della parte medesima.
5.1. Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
5.2. Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
6. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente. Tuttavia, avuto riguardo alla natura estremamente seriale del contenzioso in materia, nonché al fatto che alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il difensore della parte ricorrente ha patrocinato nove cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da un elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione, si ritiene equo ridurre i compensi a complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato. Le spese sono distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), lo accoglie e, per l’effetto:
a) dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona dell’organo competente, dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione, se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 90 giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte ricorrente;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 400,00 (euro quattrocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AN, Presidente FF
GA SE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA SE | Antonio AN |
IL SEGRETARIO