Articolo 17 della Legge 23 aprile 1981, n. 155
Articolo 16Articolo 18
Versione
12 maggio 1981
Art. 17. (Dirigenti di aziende industriali)

Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , che abbiano compiuto 55 anni di eta', se uomini, o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianita' contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, e' dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di eta' se uomini, o del 55° anno se donne.
L'assegno di cui al comma precedente non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con l'indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di eta' se uomini ed il 55° se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonche' quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti· di aziende industriali.
Entrata in vigore il 12 maggio 1981
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