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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice – Gop
dott. Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1823 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: assistenza obbligatoria, promossa da
nato ad [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
nato ad [...] il [...] CF;
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_2
nata a [...] il [...] CF e nata a CodiceFiscale_3 Controparte_3
Ragusa il 22.4.1980 CF , n.q. eredi di nata ad CodiceFiscale_4 Persona_1
Adrano il 28.1.1938, deceduta il 28.3.2021 (CF ), tutti rapp.ti CodiceFiscale_5
e difesi dall'Avv Simonetta Tumino;
Ricorrenti, in prosecuzione
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 3.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata.
CP_ Va innanzitutto sottolineato come il provvedimento di sia privo della necessaria motivazione: l'istituto invero deve indicare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento e le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, dunque non può semplicemente limitarsi a contestare genericamente l'indebito. (Cass. Civ. 198/2011).
Inoltre, nel merito: va affrontato il tema del cd “indebito assistenziale”.
La Corte di Cassazione con una recente ordinanza (n. 24180 / 2022) è tornata ad occuparsi del c.d. indebito assistenziale e della richiesta di restituzione somme avanzata dall' . CP_4
Il caso esaminato, analogo a quello in oggetto, e deciso dai Giudici di Legittimità
riguardava il ricorso di una donna che in primo e secondo grado aveva visto riconosciuto il diritto dell' alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla CP_4
ricorrente a titolo di assegno di invalidità.
La Corte di Cassazione, nel dare ragione alla ricorrente, ha sancito che, sulla base del consolidato principio relativo “tema di indebito assistenziale”, è esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione
Pagina 2 non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione,
sez.VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
La detta pronuncia segue, in seno alla Corte di Legittimità, un orientamento sempre più
consolidato secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
CP_ Trattandosi di indebito c.d. assistenziale, l' non avrebbe potuto e dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure Cass. n.11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Cass. n. Per_2
17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n.
13223/2020; Cass. n. 13915/2021 ecc.).
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando – ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della
ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di
Pagina 3 prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Il principio generale di settore richiamato nelle suindicate pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al
soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13
gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
– un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..)
addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”
Anche le Sez. Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21/05/2015)
hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare,
in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più
ampia funzione di tutela.
Nel caso di specie ci si trova in una situazione di assoluta buona fede dell'accipens, che dopo la visita del marzo 2015, dopo 3 anni, nei quali ha continuato a percepire l'indennità di accompagnamento, senza che prima sia stata comunicata alla stessa una sospensione della prestazione, (come imporrebbe l'art 37 L 23.12.1998) e senza un provvedimento di revoca della stessa, veniva comunicato direttamente l'indebito alla dante causa degli odierni ricorrenti ed invitata la stessa alla restituzione della somma di
€ 20451,68.
In applicazione dei principi sopra enunciati sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte
Costituzionale, tenuto conto della buona fede dell'accipiens, della mancata sospensione
Pagina 4 CP_ e revoca nei modi e termini di legge della prestazione da parte di del fatto che le somme sono state richieste dopo 3 anni, si configura l'irripetibilità delle somme richieste.
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dagli odierni ricorrenti per le causali di cui al provvedimento del 17.1.2018
2) Dichiara l'irripetibilità delle somme percepite da dal 1.10.2014 al Persona_1
31.1.2018
CP_ 3) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute dall'emissione del provvedimento del 2.7.2018 alla data odierna
CP_ 4) Condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 11.2.2025
Il Giudice – Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice – Gop
dott. Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1823 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: assistenza obbligatoria, promossa da
nato ad [...] il [...] CF Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
nato ad [...] il [...] CF;
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_2
nata a [...] il [...] CF e nata a CodiceFiscale_3 Controparte_3
Ragusa il 22.4.1980 CF , n.q. eredi di nata ad CodiceFiscale_4 Persona_1
Adrano il 28.1.1938, deceduta il 28.3.2021 (CF ), tutti rapp.ti CodiceFiscale_5
e difesi dall'Avv Simonetta Tumino;
Ricorrenti, in prosecuzione
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 3.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata.
CP_ Va innanzitutto sottolineato come il provvedimento di sia privo della necessaria motivazione: l'istituto invero deve indicare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento e le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, dunque non può semplicemente limitarsi a contestare genericamente l'indebito. (Cass. Civ. 198/2011).
Inoltre, nel merito: va affrontato il tema del cd “indebito assistenziale”.
La Corte di Cassazione con una recente ordinanza (n. 24180 / 2022) è tornata ad occuparsi del c.d. indebito assistenziale e della richiesta di restituzione somme avanzata dall' . CP_4
Il caso esaminato, analogo a quello in oggetto, e deciso dai Giudici di Legittimità
riguardava il ricorso di una donna che in primo e secondo grado aveva visto riconosciuto il diritto dell' alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla CP_4
ricorrente a titolo di assegno di invalidità.
La Corte di Cassazione, nel dare ragione alla ricorrente, ha sancito che, sulla base del consolidato principio relativo “tema di indebito assistenziale”, è esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione
Pagina 2 non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione,
sez.VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
La detta pronuncia segue, in seno alla Corte di Legittimità, un orientamento sempre più
consolidato secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
CP_ Trattandosi di indebito c.d. assistenziale, l' non avrebbe potuto e dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure Cass. n.11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Cass. n. Per_2
17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n.
13223/2020; Cass. n. 13915/2021 ecc.).
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando – ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della
ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di
Pagina 3 prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Il principio generale di settore richiamato nelle suindicate pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al
soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13
gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
– un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..)
addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).”
Anche le Sez. Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21/05/2015)
hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare,
in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più
ampia funzione di tutela.
Nel caso di specie ci si trova in una situazione di assoluta buona fede dell'accipens, che dopo la visita del marzo 2015, dopo 3 anni, nei quali ha continuato a percepire l'indennità di accompagnamento, senza che prima sia stata comunicata alla stessa una sospensione della prestazione, (come imporrebbe l'art 37 L 23.12.1998) e senza un provvedimento di revoca della stessa, veniva comunicato direttamente l'indebito alla dante causa degli odierni ricorrenti ed invitata la stessa alla restituzione della somma di
€ 20451,68.
In applicazione dei principi sopra enunciati sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte
Costituzionale, tenuto conto della buona fede dell'accipiens, della mancata sospensione
Pagina 4 CP_ e revoca nei modi e termini di legge della prestazione da parte di del fatto che le somme sono state richieste dopo 3 anni, si configura l'irripetibilità delle somme richieste.
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dagli odierni ricorrenti per le causali di cui al provvedimento del 17.1.2018
2) Dichiara l'irripetibilità delle somme percepite da dal 1.10.2014 al Persona_1
31.1.2018
CP_ 3) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute dall'emissione del provvedimento del 2.7.2018 alla data odierna
CP_ 4) Condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 11.2.2025
Il Giudice – Gop
Dott Corrado Celeste
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