Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1984, n. 893
Articolo 3
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30 dicembre 1984
Art. 4. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 30 dicembre 1984
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