Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. CO IR, a seguito dell'udienza del 15/04/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11835/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli Parte_1
avvocati Gianluca Mineo e Giuseppe Macchi;
-Ricorrente –
CONTRO
e in persona dei Controparte_1 CP_2
rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi, per procura generale alle liti, dall'avv. Pier Luigi Tomaselli;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note scritte depositate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00051804 52 000, per contributi IVS FISSI –
Gestione Commercianti, somme aggiuntive, esclusivamente per l'anno 2017, per un importo complessivo pari ad Euro 6.282,71.
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00051804 52 000, attraverso il quale, il medesimo Ente previdenziale comunicava l'intenzione di procedere alla riscossione di una somma pari ad euro 6.282,71, riferita a presunti contributi IVS Fissi, Gestione Commercianti, somme aggiuntive ed oneri accessori relativi, tra l'altro, all'anno 2017; che si eccepisce, l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, esclusivamente in relazione all'annualità 2017, per la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i presunti contributi, posto che in materia di riscossione di contributi e sanzioni di natura previdenziale, da corrispondere all' , CP_1
questa opera con il decorso del termine quinquennale (art. 3, comma 9, legge 335/95), trascorso il quale, il diritto degli Enti, in favore dei quali sono devoluti, si estingue, con la conseguenza che è loro impedito di richiedere a mezzo ruoli le somme presuntivamente non pagate nonché quelle aggiuntive e per sanzioni una tantum;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 R.d.l. 1827 del 1935 e successive modificazioni - principio della irrinunciabilità della prescrizione.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei contributi anno di riferimento 2017 e, per l'effetto, annullare in parte qua l'avviso di addebito n. 593 2024 00051804 52 000, ovvero limitatamente alla parte in cui intende riscuotere i contributi anni 2017.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 15.04.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge. Infatti, il ricorso è stato depositato in data 16.12.2024 cioè il lunedì successivo alla domenica 15.12.2024, data in cui scadevano i 40 giorni
2 dalla notifica dell'avviso di addebito, quindi in tempo utile considerata la proroga della scadenza al primo giorno non festivo.
Passando all'esame del merito, rileva il decidente che l'odierno opponente non contesta l'appartenenza ad una categoria soggetta alla contribuzione alla Gestione Commercianti CP_ e quindi la sussistenza in capo al medesimo del presupposto impositivo ma solleva l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell'ente di escussione dei crediti relativi a contributi fissi vantati limitatamente all'anno 2017.
Relativamente alla sollevata eccezione di intervenuta prescrizione, osserva il decidente che quanto al dies dal quale far decorrere il termine di prescrizione occorre considerare le date entro le quali i contributi fissi relativi all'anno 2017 avrebbero dovuti essere versati e precisamente: 16.05.2017 – I rata, 21.08.2017 – II rata, 16.11.2017 - III rata,
18.02.2018 IV rata.
Osserva il decidente che è' ben vero che il termine di prescrizione relativo al versamento dei contributi secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 9 della L.
335/1995 è di cinque anni, ma occorre verificare se il predetto termine sia stato utilmente interrotto medio tempore e se sussistono sospensioni della decorrenza del termine.
Orbene nel caso di specie;
alle date di scadenza sopra indicate va però sommato il periodo di sospensione dei termini prescrizionali che è stato previsto dalla Legge a causa dell'epidemia Covid, e segnatamente: 129 giorni (dal 23.02. al 30.06.2020, dal
Decreto Cura Italia n. 18/2020); l'ulteriore sospensione di 182 giorni (dal 31.12.2020 al
31.06.2021) prevista dal, decreto Mille Proroghe n. 183/2020; per complessivi 311
CP_ giorni, come del resto invocato dall'
Orbene, pur tenendo conto del periodo di sospensione di 311 giorni del termine di prescrizione, non risultando validamente notificati idonei atti di interruzione della prescrizione eseguiti medio tempore, alla data di notifica dell'avviso di addebito in questa sede opposto, il termine di prescrizione quinquennale riguardo ai crediti
CP_ contributivi asseritamente vantati dall' per l'anno 2017 era già maturato.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e
3 di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla data di maturazione dei crediti contributivi per l'anno 2017 - nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i perdetti contributi.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'anno 2017 CP_1
portati dall'avviso di addebito n. 593 2024 00051804 52 000 e per l'effetto va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore per tale annualità.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi anno di riferimento CP_1
2017 portati l'avviso di addebito n. 593 2024 00051804 che, per l'effetto, annulla limitatamente alla parte in cui intende riscuotere i contributi anni 2017, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti.
condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida CP_1 in complessivi € 1.875,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. CO IR
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