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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 6458/2019 All'udienza collegiale del giorno 18/06/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. ANGELOSANTO GIUSEPPE avv Santopietro in sost.
Appellato/i Cont GN FRANCO Avv. PERRELLI PAOLO avv di Vito in sost.
Controparte_2 Avv. PERRELLI PAOLO GN IL Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario pagina 1 di 11
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 18/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6458 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(P.IVA ), con sede in Frosinone, Viale Roma, snc, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Cassino, Via Gaetano Di Biasio, n. 24 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Angelosanto (C.F.: - che la C.F._1 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(C.F. nato a [...] il [...], E Controparte_2 C.F._2
“ (P. IVA con sede in Quarto, Via Consolare Campana Controparte_3 P.IVA_2
n. 3, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliati in San Donato Val di Comino, Via Belfiore n. 31, presso lo studio dell'avv.
Paolo Perrelli ( che li rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
- APPELLATI -
E
pagina 2 di 11 GN IL (c.f. nata a [...] il [...] C.F._3
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello notificato il 10/10/2019, ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 338/2019 emessa dal Tribunale di Cassino, pubblicata il 12/03/2019, resa nel procedimento R.G. n. 4007/2015, promosso da in proprio e nella qualità di legale Controparte_2 rappresentante della e da NA IL. Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con citazione notificata il 13 gennaio 2016 gli attori hanno convenuto 5 davanti a questo Pt_1
Tribunale di Cassino per sentirla condannare a mantenere in efficienza le condutture sotterranee, idriche e fognarie, situate in Alvito, lungo il Corso Silvio Castrucci, e in prossimità di questo e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, in conseguenza delle infiltrazioni in atto e che interessano l'immobile in Alvito, Via Santa Teresa, n. 2, posto al piano terra, in loro comproprietà quali persone fisiche, e condotto in comodato dalla sotto la Parte_2 denominazione ristorante “Sale e Pepe”. si è costituita ed ha contestato la domanda sotto Parte_1 tutti i profili, in particolare sulla riconducibilità delle infiltrazioni a condotte o omissioni da parte sua nella manutenzione della rete idrica. Nel corso di questa causa di merito si è innestato un procedimento ex art. 700 (n. 4007-1/2015) e questo Giudice, previo espletamento di una CTU, in accoglimento del ricorso con ordinanza datata 24 gennaio 2017 ha ordinato alla “di Parte_1 riparare –e se necessario di realizzare ex novo- a sue spese le condutture e a eseguire tutte le opere
(anche di manutenzione, ordinaria e straordinaria) dirette a evitare il pericolo del ripetersi delle infiltrazioni, con lavori da eseguire secondo quanto accertato con la CTU, alla quale si rinvia sul punto. Rigetta tutte le altre richieste. Spese al definitivo”. Con ricorso ex art. 669 duodecies cpc gli odierni attori hanno chiesto la determinazione dei modi di attuazione. Nel suddetto procedimento si è costituita che ha chiesto la revoca dell'ordinanza ex art. 700 cpc sulla scorta delle nuove e Parte_1 diverse circostanze emerse dal sopralluogo del 4 maggio 2017 (successivo all'accesso del CTU), eseguito da un dipendente della Questo Giudice con ordinanza del 5 giugno 2017 ha Parte_1 rigettato le doglianze sollevate da e ordinato a questa di eseguire i lavori di attuazione Parte_1 dell'ordinanza del 24 gennaio 2017, stabilendole tempi e modi: i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione dell'ufficiale giudiziario. Nel séguito di questo giudizio di merito sono stati escussi i testi pagina 3 di 11 e . All'udienza del 5 novembre 2018 le parti hanno rassegnato le Testimone_1 Testimone_2 conclusioni”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando condanna al pagamento della somma di euro 6.112,50 oltre Iva, interessi e rivalutazione Parte_1 come per legge a titolo di risarcimento del danno a favore degli attori. Rigetta tutte le altre richieste.
Condanna la al pagamento delle spese di questo procedimento che si liquidano nella misura di Pt_1 euro 2800,00 (duemila ottocento) oltre accessori e spese di CTU”.
§ 4. — Con l'atto di appello regolarmente notificato, ha chiesto di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: in riforma della sentenza n. 338/2019 emessa dal Tribunale di Cassino accogliere il presente atto di appello e per l'effetto:- accertare l'inesistenza del diritto a cautela del quale è stato concesso il provvedimento cautelare, confermato dalla sentenza di primo grado, poiché il relativo ordine concerne un bene – canale dismesso- che non ricade sotto la sfera di gestione e responsabilità della ma Parte_1 di terzi nemmeno evocati nel giudizio di prime cure, ordinando il ripristino della situazione precedente con spese a totale carico degli appellati;
rigetti, nel merito, tutte le domande proposte dagli appellanti nel primo grado di giudizio (anche quelle veicolate ai sensi dell'art. 700 c.p.c.), perché infondate in fatto e in diritto, non provate ed aventi ad oggetto il ristoro di pregiudizi non casualmente collegabili alla responsabilità della condanni gli appellati alla restituzione degli esborsi Parte_1 eseguiti in dipendenza delle ordinanze e sentenza rese in prime cure, pari ad euro 11.297,84 ovvero la somma di giustizia, con gli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
condanni parte appellata al pagamento delle spese e competenze lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%, oneri fiscali e previdenziali di legge.”.
§ 5. — All'udienza del 23/03/2021 è stata dichiarata la contumacia dell'appellata NA
IL;
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — Nel merito l'appello si articola in tre motivi.
§7.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotto l'“Error in iudicando: illegittimità e/o irragionevolezza ed ingiustizia della sentenza appellata in punto alla errata/mancata valutazione di elementi probatori e, in particolare, delle risultanze della CTU.”
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Questo Giudice intende richiamare le motivazioni delle ordinanze citate, rispetto alle quali nulla è mutato: anzi, gli elementi in séguito raccolti hanno pagina 4 di 11 confermato quanto accertato dal CTU sulla riconducibilità delle infiltrazioni. Le predette ordinanze non sono mai state impugnate, sulle stesse si è formato un giudicato cautelare e dell'accertamento successivo svolto dall' non può tenersi conto perché svolto nella più totale assenza di Pt_1 contradditorio;
inoltre, i testi in séguito sentiti hanno confermato la presenza dell'umidità nei tempi indicati.”.
Nella ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. cui la sentenza - unitamente al provvedimento ex art. 700 c.p.c. - rimanda, è scritto: “la vecchia condotta fognaria è ancora in esercizio e, di fatto, raccoglie le acque che poi confluiscono nella proprietà degli attori: la gestione di tale conduttura, come di tutte quelle attive, spetta ad ai sensi della legge 6/1996, attuativa della legge 26/1994”. Pt_1
Deduce l'appellante, al riguardo: “il magistrato di prime cure, richiama le motivazioni di cui alle ordinanze cautelari, assumendo che nulla sia mutato rispetto a quanto accertato dal CTU nel subprocedimento n. 4005-1/2015 r.g.. Deve rilevarsi come il magistrato del Tribunale di Cassino ometta di valutare elementi della CTU espletata dall'Ing. che, qualora correttamente Persona_1 esaminati, avrebbero condotto ad un esito differente del giudizio di primo grado. In particolare, sfugge
(incredibilmente) all'attenzione dell'Ill.mo Giudicante che le infiltrazioni lamentate da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado, in realtà, non provengono dalla rete fognaria e/o idrica gestita da ma da una rete di smaltimento delle acque chiare comunale -o privata- dismessa, la Pt_1 Parte_1 cui gestione non rientra tra quelle di competenza della società appellata. Ed infatti, il consulente tecnico d'ufficio nell'eseguire le prove di scarico con acqua colorata, poi effettivamente penetrata nel locale del ristorante gestito dalla , ha precisato che: “...per effettuare prove di Controparte_3 scarico immettendo acqua con aggiunta di colore direttamente nella rete fognaria comunale dismessa rivenuta in corrispondenza di quella attualmente gestita dall' Come risulta da verbale redatto, Pt_1 si è proceduto ad immettere nel tratto di condotta fognaria comunale risultata dismessa (e che verrà di seguito descritta) un cospicuo volume di acqua con colorante. Più precisamente l'immissione è stata effettuata dalla caditoia presente nella corte del fabbricato di proprietà di terza persona, osservando il passaggio sul suddetto tratto di fognatura dismessa. In contradditorio con i presenti, è stato possibile constatare un contemporaneo aumento dell'infiltrazioni all'interno del locale attore...” (cfr. pag. 5 e 6 della relazione del c.t.u. Ing. le infiltrazioni provengono da acque che Persona_2 defluiscono da una rete fognaria di un terzo, ubicata in prossimità di quella effettivamente gestita da
Parte_1
Aggiunge : “in base alle risultanze della CTU, pertanto, risulta pacifico che le Pt_1 Pt_1 infiltrazioni lamentate dalla controparte non provengono da una condotta fognaria gestita dall'appellante, bensì da acque che defluiscono da una rete fognaria di un terzo, ubicata in prossimità pagina 5 di 11 di quella effettivamente gestita da (tanto si legge, testualmente, nella consulenza). Parte_1
Orbene, non è dato comprendere come il giudice singolo giunga ad affermare la responsabilità dell'appellante, atteso che la stessa non aveva (e tuttora non ha) alcuna possibilità di intervento sulla predetta condotta (lo stesso CTU, nella relazione, la indica come condotta fognaria comunale o di un terzo). Si consideri, ulteriormente, che l'esperto chiarisce come la stessa sia destinata alla raccolta delle acque piovane, attività non rientrante tra quelle del servizio idrico integrato devolute all'appellante, come meglio si dirà in seguito. Tale circostante venivano compiutamente analizzate nella relazione di parte redatta a seguito di sopralluogo svolto in data 4-5-2017 alla presenza dello scrivente difensore, coadiuvato dai tecnici Geom. e entrambi Persona_3 Persona_4 dipendenti Il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter tener conto della Parte_1 predetta relazione poiché tardiva e svolta in assenza di contraddittorio. Il punto non appare condivisibile, poiché la relazione tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, sicché la sua produzione è ammissibile anche in appello (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, sentenza 3- 06-2013 n. 13902).
Il primo motivo di appello è infondato.
Secondo quanto risulta dalla CTU espletata in primo grado, le cui conclusioni possono senz'altro essere recepite in questa sede essendo fondate su un compiuto esame dei luoghi e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti dei documenti prodotti, le infiltrazioni di acqua all'interno dell'immobile in comproprietà di e di NA IL e condotto in comodato dalla Controparte_2
non originano da un canale appartenente a soggetti terzi, come sostiene Controparte_3
l'appellante, ma derivano da un vecchio condotto fognario che, collegato al nuovo condotto da un pozzetto di raccordo posto in corrispondenza verticale con una delle due grotte presenti nella proprietà degli appellati, accumula le acque che poi confluiscono nel ristorante.
Sempre dalla CTU emerge come il vecchio condotto faccia parte, quanto meno di fatto, della più ampia rete fognaria, attiva e in gestione ad , che percorre longitudinalmente il Corso Parte_1
Castrucci sovrastante l'immobile degli appellati.
Difatti il consulente, premettendo che “risulta noto che la rete fognaria e quella idrica, entrambe attualmente in gestione ad , percorrono longitudinalmente il Corso Castrucci a quote Parte_1 differenti con tubazione di diverse sezioni”, ha accertato che: 1) “la linea fognaria che percorre il
Corso Castrucci verso monte a partire da tale pozzetto (ovvero il pozzetto di ispezione presente nel tratto immediatamente corrispondente alla proprietà degli attori), sarebbe stata realizzata diversi anni orsono …in sostituzione della preesistente condotta posta a quota inferiore, venendo necessariamente ricollegata alla preesistente posta a valle dell'intervento (non dismessa ancora in esercizio) per mezzo pagina 6 di 11 di salto di quota;
2) il pozzetto di raccordo del nuovo condotto fognario con il vecchio, sia ubicato proprio in corrispondenza verticale con la prima grotta all'interno del ristorante in cui avvengono le infiltrazioni;
3) un ramo della vecchia condotta fognaria, che in teoria dovrebbe risultare dismessa, di fatto raccoglie ancora le acque di pioggia provenienti sicuramente da una o più proprietà... acque che poi scaricano in parte nella proprietà degli attori con conseguenze decisamente gravose sia per i due ambienti ricavati nella roccia sia per la restante parte dell'immobile gravato da una notevole e non tollerabile tasso di umidità (cfr. Ctu espletata in primo grado, pag. nn 11- 13).
Di conseguenza correttamente il Tribunale ha affermato: “la conduttura sulla quale l' dovrà Pt_1 intervenire è ancora attiva e rientra nella sfera dell' . Le infiltrazioni non sono dovute a eventi Pt_1 naturali o eccezionali ma a cattiva manutenzione, che spetta all' , come stabilito dal CTU: la Pt_1 vecchia condotta fognaria è ancora in esercizio, e, di fatto, raccoglie ancora le acque che poi confluiscono nella proprietà degli attori” (cfr. ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c.).
È infatti pacifico, e comunque non contestato, che sia l'ente gestore della rete Parte_1 fognaria comunale e dunque di tutte le condotte fognarie, sia nuove che vecchie collegate tra loro, e ne
è pertanto la custode, con conseguente sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati dalle condotte a terzi.
Per custodia deve intendersi, invero, ogni relazione di fatto sul bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento (cfr. Cass.
11152/ 2023; Cass. 38089/ 2021) e il conseguente obbligo di custodia è finalizzato ad evitare che il bene produca danni a terzi.
Né vale ad escludere tale responsabilità l'esame delle risultanze della CTP di parte convenuta, ancorché non oggetto di scrutinio da parte del giudice di primo grado. Invero la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 30 novembre 2020, n. 27297).
Invero, sebbene sia corretto quanto affermato dall'appellante circa l'utilizzabilità della CTP depositata in data successiva rispetto alla CTU, tuttavia, nel caso di specie, la relazione tecnica di parte convenuta non restituisce dati tali da confutare quanto accertato dal CTU, limitandosi ad affermare apoditticamente che “le prove e le verifiche fatte dal CTU sono state eseguite su canale di scarico di acque chiare non gestito da sito in proprietà privata al civico n°72 (vedi foto1senza Parte_3
pagina 7 di 11 allegare alcun documento - se non una fotografia di quello che dovrebbe essere il punto di raccordo tra le due condutture - a supporto di tale affermazione.
§ 7.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotto l'“Erronea e falsa applicazione della
Legge Regionale n 6/1996. La raccolta e gestione delle acque “bianche” non è di competenza della
Parte_1
Deduce l'appellante, al riguardo: “che gestisce ed ha la responsabilità del Parte_1 servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi idrici legati alla captazione dell'acqua potabile, il suo trasporto e la sua distribuzione, previa depurazione;
fanno parte di questo sistema anche le fogne che allontanano le acque nere, mentre non fa parte di questo processo lo smaltimento delle acque bianche, cioè l'acqua piovana. Ed infatti, all'art. 1 delle normativa regionale in commento si legge: “In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) la
Regione Lazio disciplina con la presente legge le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” Il concetto del Servizio idrico integrato, difatti, è stato introdotto, a livello locale, per cercare di ricondurre tutte le competenze della gestione dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque reflue ad un unico soggetto ma, è noto, come da tale gestione sia da escludersi l'allontanamento delle acque di pioggia (le così dette acque bianche). Per mero tuziorismo, si rammenta che le acque reflue o di scarico sono tutte quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, diventando quindi non idonee a un loro uso diretto in quanto contaminate da diverse tipologie di sostanze organiche e inorganiche e che, al fine di poter essere restituiti all'ambiente, devono necessariamente essere oggetto di depurazione. Orbene, dall'esame della normativa regionale in commento, si evince agevolmente che le attività devolute alla gestione della siano Parte_1 quelle relative all'approvvigionamento idrico degli utenti e della depurazione delle acque cd. “nere”.
Nessuna competenza può riconoscersi alla sulla gestione delle acque provenienti da Parte_1 un pozzetto sito all'interno di una proprietà privata”
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il condotto in questione, secondo quanto accertato dal ctu, è ancora attivo ed essendo collegato alla rete fognaria comunale in gestione ad , di fatto ne fa parte;
l'appellante ne è pertanto Parte_1 custode indipendentemente dalla tipologia di acque che si accumula all'interno dello stesso.
§ 7.3 — Il terzo motivo di appello è rubricato: “sui danni. Inesistenza e difetto assoluto di prova ex art. 2697 cod. civ.”. pagina 8 di 11 Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “circa i danni patrimoniali può essere riconosciuta la sola somma di euro 6.112,50, l'unica veramente accertata dal CTU e onnicomprensiva. Non è vero, come sostenuto dagli attori che il CTU non si sia pronunciato sull'entità dei danni o che non gliene sia stata richiesta la misura: alle pagg. 16 e 17 della perizia egli si è diffuso sull'argomento e ha espressamente dichiarato che i mobili danneggiati non sono stati rinvenuti durante il sopralluogo, non ne è stato chiesto il rilievo né sono stati posti alla sua attenzione. La somma indicata non può definirsi
“riduttiva”, perché il CTU ha fondato la sua valutazione su elementi concreti come l'analisi dei costi orari della manodopera, le spese generali, ecc., e ha compiutamente risposto, sul punto, alle critiche del consulente di parte alle pagg. 18 – 19. Le cifre indicate nella comparsa conclusionale dagli attori non sono fondate su elementi certi e non emergono indizi per procedere a una valutazione equitativa: su questo circoscritto aspetto possono condividersi le argomentazioni della . Pt_1
Deduce l'appellante, al riguardo: “In base alle considerazioni che precedono, appare evidente come nessuna responsabilità debba ascriversi alla condotta tenuta da nel caso che ci Parte_1 occupa. Tuttavia, il giudice di prime cure ha liquidato la sola somma di euro 6.112,50. Siffatta conclusione non può essere condivisa. Queste le ragioni. Nel corso del giudizio di primo grado non sono state fornite prove idonee a supporto del danno lamentato, quali verbale dell'autorità intervenuta, materiale fotografico, perizie tecniche, documentazione medica idonea ad attestare i danni non patrimoniali e loro riconducibilità all'evento dedotto nell'atto introduttivo. Si osserva, inoltre, che dalla semplice lettura del contratto di comodato del 15-4-2013 prodotto dagli antagonisti processuali,
s'inferisce che l'immobile sito in Alvito alla Via Santa Teresa, piano terra, adibito a ristorante, all'epoca era “in pessimo stato di conservazione” (cfr. pag. 2, clausola n. 2 del fascicolo di parte attrice), ragion per cui le fatture versate nel fascicolo di controparte attestano semplicemente le spese occorse per renderlo idoneo all'uso convenuto (cfr. fattura n. 36/2013, 57-59 e 110/2013, 372-385 e
396 del 2013, 15 e 23/2013, 3188-3346/2013 del fascicolo di parte attrice), ed in alcun modo le prestazioni e forniture colà descritte sono causalmente collegate all'evento denunziato (danni da infiltrazioni), peraltro manifestatosi in un periodo successivo all'emissione delle fatture, ovverosia gennaio 2014”
Aggiunge 5: “Non risultano documentati decrementi di ricavi nel periodo interessato Pt_1 dall'evento, mentre alcuna liquidazione equitativa del danno, come sollecitato da parte attrice nelle sue conclusioni, può operarsi. Difatti, “Il ricorso al criterio equitativo è consentito non già per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato, ma soltanto per colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio” (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 22638 dell'8-11-2016). Il danno non patrimoniale asseritamente subito dagli attori (persone fisiche) è pagina 9 di 11 sfornito del benché minimo supporto probatorio, come correttamente ritenuto anche dal giudice di prime cure il quale ritiene che la vicenda riguardi esclusivamente il ristorante e non le persone fisiche e che, in ogni caso, i danni dalle stesse lamentati siano sforniti non solo di ogni prova ma anche di indizi”.
Il terzo motivo di appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Invero, per quanto attiene al danno patrimoniale, il Tribunale ha liquidato la somma di euro
6.112,50, sulla scorta di quanto riconosciuto dal CTU, con apposito computo metrico, per i costi di ripristino del locale oggetto delle infiltrazioni.
Trattandosi di valutazioni squisitamente tecniche esposte in maniera chiara e logica, non vi sono motivi per giungere a conclusioni differenti.
Quanto alle doglianze relative alle richieste attoree di riconoscimento dei danni non patrimoniali e di liquidazione di tutti i danni con stima equitativa, si rileva che il motivo di appello è, in parte qua, inammissibile per carenza di interesse, non avendo il Tribunale fatto ricorso a valutazioni equitative per la stima dei danni e avendo disatteso la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 8. — Le spese del secondo grado relative al rapporto processuale appellante – appellati costituiti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa da € 5.201,00 ad € 26.000,00, valore medio con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione attesa la assenza di attività istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria / trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1911,00
Compenso tabellare € 4.888,00
La contumacia della appellata vittoriosa NA IL esime dalla pronuncia sulle spese relative al rapporto processuale intercorso tra la stessa e l'appellante.
§ 9. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della e di Controparte_2 Controparte_3
NA IL, avverso la sentenza n. 338/19 emessa dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto da;
Parte_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese del Parte_1 secondo grado in favore di Paolo Perrelli, avvocato dichiaratosi antistatario degli appellati costituiti, che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 18/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 11 di 11