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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10247/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 21 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PAPARELLA SABINO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. BOTTALICO MICHELE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Bari in data 18/10/1971 con parte resistente, unione dalla quale sono Controparte_1
nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da violenza e prevaricazione, oltre che da gravi mancanze nella contribuzione economica al menage familiare. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente;
assegnarle la casa familiare;
porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile non inferiore ad €
250,00 a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del comportamento assunto dalla moglie, completamente assente nei problemi della famiglia e con atteggiamento di disaffezione nei suoi confronti.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, addebitandola alla controparte, rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, con vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e la causa, non
2 necessitando d'istruttoria, è stata rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le
3 parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, al resistente, così come richiesto dalla controparte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro coniuge contrario ai doveri coniugali possono ritenersi provate, in quanto sono stati prodotti in giudizio gli atti del procedimento penale a carico del resistente, nell'ambito del quale gli è stata applicata una misura cautelare proprio in ragione dei fatti gravi commessi ai danni della moglie. Tali fatti il resistente non li ha contestati in maniera specifica, limitandosi ad allegare un atteggiamento di
4 disaffezione della moglie nei suoi confronti.
“ATTRIBUZIONE E ASSEGNO DI MANTENIMENTO” – In ordine a tali Pt_2
aspetti ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non essendovi elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni.
In particolare, giova considerare che il matrimonio è durato oltre
50 anni, la moglie, di anni 77, è priva di reddito e non versa in buone condizioni di salute, per cui trattasi di soggetto particolarmente bisognevole e la separazione è stata determinata dal comportamento del marito, tutte circostanze che giustificano sia l'assegnazione della casa familiare che un assegno di mantenimento a suo favore, considerato che il marito percepisce una pensione e, quindi, ha un minimo di mezzi di sostentamento.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
5 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 11/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata in [...] in data [...], e
[...]
, nato in [...] in data [...] Controparte_1
(matrimonio celebrato in BARI in data 18/10/1971, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 2293, parte II, serie A, anno 1971), separazione che addebita al marito;
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 21.5.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dell'Erario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10247/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 21 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PAPARELLA SABINO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. BOTTALICO MICHELE – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Bari in data 18/10/1971 con parte resistente, unione dalla quale sono Controparte_1
nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da violenza e prevaricazione, oltre che da gravi mancanze nella contribuzione economica al menage familiare. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al resistente;
assegnarle la casa familiare;
porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile non inferiore ad €
250,00 a titolo di mantenimento di essa parte ricorrente. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del comportamento assunto dalla moglie, completamente assente nei problemi della famiglia e con atteggiamento di disaffezione nei suoi confronti.
Chiede, quindi, pronunciarsi la separazione tra i coniugi, addebitandola alla controparte, rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente, con vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e la causa, non
2 necessitando d'istruttoria, è stata rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le
3 parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio sono emersi elementi sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, al resistente, così come richiesto dalla controparte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro coniuge contrario ai doveri coniugali possono ritenersi provate, in quanto sono stati prodotti in giudizio gli atti del procedimento penale a carico del resistente, nell'ambito del quale gli è stata applicata una misura cautelare proprio in ragione dei fatti gravi commessi ai danni della moglie. Tali fatti il resistente non li ha contestati in maniera specifica, limitandosi ad allegare un atteggiamento di
4 disaffezione della moglie nei suoi confronti.
“ATTRIBUZIONE E ASSEGNO DI MANTENIMENTO” – In ordine a tali Pt_2
aspetti ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non essendovi elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni.
In particolare, giova considerare che il matrimonio è durato oltre
50 anni, la moglie, di anni 77, è priva di reddito e non versa in buone condizioni di salute, per cui trattasi di soggetto particolarmente bisognevole e la separazione è stata determinata dal comportamento del marito, tutte circostanze che giustificano sia l'assegnazione della casa familiare che un assegno di mantenimento a suo favore, considerato che il marito percepisce una pensione e, quindi, ha un minimo di mezzi di sostentamento.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
5 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 11/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata in [...] in data [...], e
[...]
, nato in [...] in data [...] Controparte_1
(matrimonio celebrato in BARI in data 18/10/1971, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 2293, parte II, serie A, anno 1971), separazione che addebita al marito;
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 21.5.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dell'Erario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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