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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/08/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Nella causa n. R.G. 987/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Zaramella Sara, con domicilio eletto in Padova, via Rezzonico, n. 26
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dr.ssa
Maria Teresa Figliomeni, con domicilio eletto in Modena, Via Rainusso, n. 70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18.6.2025, ha convenuto in Parte_1
Cont giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «chiede all'Ill.mo Giudice adito
di accertare e dichiarare: - l'annullamento/la nullità/la disapplicazione/l'inefficacia del
provvedimento del Dirigente Scolastico dell prot. n. 7902 del 10.4.2025, Controparte_3
1 notificato in pari data, recante “Decreto di rettifica punteggio - Graduatorie di Circolo e di
Istituto 3^ Fascia ATA – Triennio 2024/27” (nonché di tutti gli atti e provvedimenti
presupposti, connessi e consequenziali), nella parte in cui dispone: a) la risoluzione del
contratto stipulato in data 16.3.25 (prot. n. 5957 del 14.3.25) per n. 36 ore settimanali nel
profilo di Assistente Amministrativa a far data dall'11.4.25, ultimo giorno di servizio 10.4.25;
b) la dichiarazione di tutti i servizi resi dall'interessato come prestati di fatto e non di diritto,
con conseguente non menzione negli attestati di servizio, non attribuzione di alcun punteggio,
né utilità ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
c) l'esclusione dalla procedura di cui al D.M. n. 89 del 21.5.24 per tutti i profili e le
graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime, nel caso di inserimento nelle
stesse, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del medesimo decreto;
- il diritto della ricorrente alla
conservazione di tutti gli interessi giuridici connessi alla permanenza in graduatoria nella
posizione corretta in seguito a rettificata del punteggio corrispondente ai titoli effettivamente
posseduti, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di
propria competenza, all'immediato reinserimento nelle graduatorie per personale Ata di
Istituto di terza fascia, profilo Assistente Amministrativa, della Provincia di Modena per il
triennio 2024-2027 e al riconoscimento della piena validità giuridica ed economica, ad ogni
effetto di legge, del servizio espletato nell'anno scolastico 2024/2025.».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere già inserita nelle graduatorie di
Circolo e di Istituto di 3^ fascia per il conferimento di supplenze al personale ATA, Profilo
Assistente Amministrativo triennio 2021/2024; 2) di avere, in sede di rinnovo delle graduatorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia per il conferimento di supplenze al personale ATA, Profilo
Assistente Amministrativo triennio 2024/2027, presentato istanza di conferma ed aggiornamento della propria posizione;
3) di avere inserito in tale sede non solo i titoli conseguiti successivamente alla domanda originaria ma anche, per mero errore materiale, i titoli
2 già posseduti in sede di confezionamento della domanda originaria (laurea in economia e commercio del 2010; Certificazione Informatica Digitale - ECDL conseguita da AICA nel
2005); 4) di avere conseguito, in virtù di tale erroneo inserimento di titoli aggiuntivi, un punteggio aggiuntivo di 2,65 per i due titoli reinseriti;
5) di essere stata, in virtù del proprio posizionamento in graduatoria, destinataria di un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA supplente temporaneo dal 16.3.2025 al 10.4.2025; 6) di essere stata,
in sede di svolgimento di controlli da parte della Dirigente dell'Istituto , Controparte_3
destinataria di provvedimenti di: a) risoluzione del contratto nel mentre stipulato, con conseguente configurazione del servizio prestato come di fatto anziché di diritto, omessa menzione negli attestati di servizio, non attribuzione di alcun punteggio, né utilità ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, b) esclusione dalla procedura di cui al d.m. 89/2024 per tutti i profili e le graduatorie triennali di riferimento.
Nel contestare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la legittimità di tali determinazioni, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
del proprio operato e la correttezza delle determinazioni assunte, nell'escludere la sussistenza dei presupposti fondanti l'iniziativa cautelare avversaria, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
All'esito dell'udienza del 6.8.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente ordinanza.
*
In via preliminare va ricordato come, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, la tutela cautelare atipica presuppone il congiunto ricorso dei requisiti del cd. "fumus
boni iuris" (consistente nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di
3 prova esistenti prima facie) e del "periculum in mora" (costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile).
Con la conseguenza per cui è preclusa la concessione del provvedimento interinale richiesto allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti: «L'accertamento, nell'ambito del
procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio
irreparabile ("periculum in mora") esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del
"fumus boni iuris”» (così ex multis T. Bari, 19.3.2008; v. anche in proposito T. Torino,
26.11.2020).
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande interinali attoree volte a conseguire la parziale caducazione del decreto prot. n. 7902 del
10.4.2025 emanato dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto “I. Calvi” di Finale Emilia e al conseguente ripristino, in parte qua, dello status quo ante rispetto a tale prospettata illegittima determinazione datoriale.
Ciò posto, va precisato che la presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, così come descritta nella presente ordinanza, da ritenersi pacifica tra le parti poiché non oggetto di discussione.
Va altresì evidenziato come sia incontroverso tra le parti la circostanza per cui la ricorrente abbia inserito nella domanda di aggiornamento per il triennio 2024/2027 dei titoli già posseduti e già valorizzati in sede di compilazione dell'originaria domanda valevole nel triennio
2021/2024.
Il tutto in incontestata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 5 dell'O.M. n. 89/24.
4 Il tutto conseguendo, così, in sede di formazione delle graduatorie valevoli per il triennio
2024/2027, un indebito vantaggio, da individuarsi nel conseguimento di sovrabbondanti 2,65
punti in più, per i due titoli illegittimamente reinseriti.
Punteggio, così indebitamente incrementato, che le ha consentito di essere destinataria del contratto di lavoro contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA
supplente temporaneo dal 16.3.2025 al 10.4.2025, inciso dalle determinazioni datoriali in questa sede contestate.
A fronte di tale incontroversa situazione, è possibile ora scrutinare le domande attoree, da ritenersi, nei limiti sommari della presente fase di cognizione, solo parzialmente fondate.
*
Contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, si ritiene che tale condotta non si compendi nel rilascio di una dichiarazione mendace.
E tanto in ragione del fatto che è incontestato come parte ricorrente sia effettivamente in possesso dei titoli dichiarati (laurea in economia e commercio del 2010; Certificazione
Informatica Digitale - ECDL conseguita da AICA nel 2005).
La ricorrente, in sede di compilazione della domanda di aggiornamento, ha quindi riferito circostanze di fatto rispondenti al vero.
L'incongruenza tra quanto dichiarato e le prescrizioni del bando si annida, piuttosto, nell'errato inserimento di tali titoli in sede di deposito della domanda di aggiornamento, in violazione delle prescrizioni di cui al richiamato art. 5 comma 5 dell'O.M. n. 89/24.
Trattasi di condotta quindi sicuramente negligente, poiché contraria al richiamato paradigma di riferimento, tuttavia non contrassegnata da profili di doloso mendacio poiché non sono state riportate nella domanda di aggiornamento delle circostanze contrarie alla verità dei fatti.
Conclusione questa che comporta la parziale caducazione del provvedimento del 10.4.2025 (per difetto del suo presupposto costitutivo quale l'esistenza di una dichiarazione mendace da parte
5 della ricorrente) e la condanna del convenuto al re-inserimento del nominativo della CP_1
ricorrente all'interno delle graduatorie permanenti ATA triennio 2024/2027.
Re-inserimento che dovrà avere luogo, tuttavia, mediante riconoscimento a favore della ricorrente di un punteggio pari a 12,60 punti, senza valorizzazione del periodo svolto in esecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato, dipanatosi dal 16.3.2025 al 10.4.2025.
E tanto in quanto l'impugnata determinazione dell'aprile 2025 è immune dalle ulteriori censure esposte in ricorso.
La sottoscrizione del contratto a tempo determinato ha avuto, infatti, luogo sulla scorta di un presupposto (id est: titolarità in capo alla ricorrente di un punteggio per titoli pari a 14,65 punti)
che, sempre nei limiti sommari della presente fase di cognizione, è insussistente ed è
esclusivamente dipeso da una condotta riferibile proprio alla ricorrente.
Ed infatti è stata costei che, in violazione dell'art. 5, co. 5, del richiamato O.M. ha re-inserito i titoli di studio già indicati in sede di confezionamento della domanda di inserimento (laurea in economia e commercio del 2010; Certificazione Informatica Digitale - ECDL conseguita da
AICA nel 2005), beneficiando così di un illegittimo incremento del punteggio per titoli, pari a
2,65 punti.
Trattasi quindi di errore imputabile alla ricorrente che ha comportato non solo un iniziale riconoscimento a favore di costi di un sovrabbondante punteggio ma anche, proprio per tale ultima circostanza, la illegittima sottoscrizione di un contratto di lavoro sulla scorta di un presupposto, per vero insussistente.
Ne consegue, quindi, la legittimità dell'impugnata determinazione dell'aprile 2025 circa l'avvenuto riconoscimento solo in fatto e non in via di diritto della prestazione svolta dalla ricorrente nel corso dell'A.S. 2024.
A confutazione delle doglianze attoree si osserva come: 1) la conclusione cui si è pervenuti si pone in linea di continuità con il disposto di cui all'art. 2126 c.c.; 2) la conclusione cui si è
6 pervenuti si pone in linea di continuità con il condivisibile principio di diritto espresso ex multis
da Cass., 31.5.2017, n. 13800: «In tema di conferimento di supplenze annuali e temporanee al
personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) nel settore scolastico, l'amministrazione
è tenuta ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto delle posizioni
in graduatoria, secondo le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 4 della l. n. 124 del 1999 e
3 del d.m. n. 430 del 2000, sicché la revoca dell'incarico disposta dall'amministrazione per
inosservanza della graduatoria equivale alla condotta di chi fa valere l'assenza di vincolo per
nullità del contratto, atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione
del rapporto sono adottati come i poteri e le capacità del privato datore senza che possa farsi
ricorso al potere di autotutela»; 3) la conclusione cui si è pervenuti si pone in linea di continuità con il condivisibile principio di diritto espresso ex multis da Cass., 5.11.2021, n.
32263: «Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il
rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126
c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni
corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive
assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio
"quod nullum est nullum producit effectum"»; 4) la proposta contrattuale di assunzione ha avuto luogo per errore esclusivamente imputabile alla ricorrente, onde l'insussistenza di un affidamento meritevole di protezione giuridica;
5) il disposto di cui all'art. 6, co. 15, OM
89/2024 non disciplina espressamente l'ipotesi per cui oggi è causa e, in ogni caso, non potrebbe, in ragione del principio di gerarchia delle fonti, dettare una disciplina contrastante con la normativa costituzionale (art. 97 Cost.) e legislativa di rango primario (artt. 4 della l. n. 124
del 1999 e 3 del d.m. n. 430 del 2000, art. 2126 c.c.; 6) a ragionare nei termini suggeriti dalla ricorrente, costei si avvantaggerebbe di un inadempimento (rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5, co. 5, del DM) a sé riferibile, a danno di tutti gli altri candidati e a danno della corretta
7 formazione della graduatoria cui la PA deve attingere;
7) a ragionare nei termini suggeriti dalla ricorrente, costei, a danno di tutti gli altri candidati e a danno della corretta formazione della graduatoria cui la PA deve attingere, conseguirebbe un indebito doppio vantaggio quale: a) il riconoscimento a fini di diritto di un'attività lavorativa che non doveva prestare;
b) la maggiore possibilità di stipulare in futuro nuovi contratti di supplenza, proprio per tale riconoscimento e per il conseguito incremento di punteggio.
In definitiva e per concludere, accertata la parziale illegittimità del decreto del 10.4.2025, si condanna parte resistente al re-inserimento del nominativo della ricorrente all'interno delle graduatorie permanenti ATA triennio 2024/2027, con punteggio pari a 12,60 punti.
Pronuncia di condanna possibile in ragione del disposto di cui all'art. 63, co. 2 D. Lgs.
165/2001, nella misura in cui consente al Giudicante l'adozione: “nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati.”.
Pronuncia di condanna che delinea un bilanciato assetto di interessi tra le parti contendenti nella misura in cui scongiura la verificazione di un indebito vantaggio a favore della ricorrente (id
est: assunzione privilegiata in virtù di un punteggio indebitamente sovrabbondante) e, al contempo, riproporziona in misura adeguata il carico sanzionatorio nei riguardi di una dichiarazione non mendace ma, si ritiene, affetta da error iuris.
*
Come in precedenza evidenziato, solo la domanda interinale caducatoria attorea espressa nei confronti dell'ultimo punto della determinazione datoriale del 10.4.2025 appare sorretta dal requisito del fumus boni iuris.
Per solo tale domanda, quindi, si procederà altresì all'analisi del profilo del periculum in mora
(essendo superfluo tale impegno decisorio per le ulteriori domande, in quanto prive in ogni caso dell'ulteriore e imprescindibile requisito del fumus boni iuris).
8 A tale proposito, si ritiene fondata l'iniziativa attorea.
L'illustrata “sovrabbondante” efficacia del provvedimento di esclusione dalle graduatorie arreca un pregiudizio imminente e irreparabile nella sfera della ricorrente giacché preclude a costei la possibilità di permanere all'interno di una graduatoria, di cui risulta essere idonea all'inserimento in ragione della titolarità di tutti i requisiti di ammissione.
Graduatoria cui l'Amministrazione convenuta attinge per la sottoscrizione di contratti di lavoro.
*
Il solo parziale accoglimento delle domande cautelari attoree giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così decide:
1) Per quanto in motivazione, in parziale accoglimento delle domande cautelari attoree,
accertata la parziale illegittimità del decreto del 10.4.2025, condanna parte resistente al re-inserimento del nominativo della ricorrente all'interno delle graduatorie permanenti
ATA triennio 2024/2027, con punteggio pari a 12,60 punti;
2) Per il resto, rigetta le domande di cui al ricorso;
3) Compensa integralmente le spese del giudizio.
Modena, 11.8.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Nella causa n. R.G. 987/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Zaramella Sara, con domicilio eletto in Padova, via Rezzonico, n. 26
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dr.ssa
Maria Teresa Figliomeni, con domicilio eletto in Modena, Via Rainusso, n. 70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18.6.2025, ha convenuto in Parte_1
Cont giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «chiede all'Ill.mo Giudice adito
di accertare e dichiarare: - l'annullamento/la nullità/la disapplicazione/l'inefficacia del
provvedimento del Dirigente Scolastico dell prot. n. 7902 del 10.4.2025, Controparte_3
1 notificato in pari data, recante “Decreto di rettifica punteggio - Graduatorie di Circolo e di
Istituto 3^ Fascia ATA – Triennio 2024/27” (nonché di tutti gli atti e provvedimenti
presupposti, connessi e consequenziali), nella parte in cui dispone: a) la risoluzione del
contratto stipulato in data 16.3.25 (prot. n. 5957 del 14.3.25) per n. 36 ore settimanali nel
profilo di Assistente Amministrativa a far data dall'11.4.25, ultimo giorno di servizio 10.4.25;
b) la dichiarazione di tutti i servizi resi dall'interessato come prestati di fatto e non di diritto,
con conseguente non menzione negli attestati di servizio, non attribuzione di alcun punteggio,
né utilità ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
c) l'esclusione dalla procedura di cui al D.M. n. 89 del 21.5.24 per tutti i profili e le
graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime, nel caso di inserimento nelle
stesse, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del medesimo decreto;
- il diritto della ricorrente alla
conservazione di tutti gli interessi giuridici connessi alla permanenza in graduatoria nella
posizione corretta in seguito a rettificata del punteggio corrispondente ai titoli effettivamente
posseduti, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di
propria competenza, all'immediato reinserimento nelle graduatorie per personale Ata di
Istituto di terza fascia, profilo Assistente Amministrativa, della Provincia di Modena per il
triennio 2024-2027 e al riconoscimento della piena validità giuridica ed economica, ad ogni
effetto di legge, del servizio espletato nell'anno scolastico 2024/2025.».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere già inserita nelle graduatorie di
Circolo e di Istituto di 3^ fascia per il conferimento di supplenze al personale ATA, Profilo
Assistente Amministrativo triennio 2021/2024; 2) di avere, in sede di rinnovo delle graduatorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia per il conferimento di supplenze al personale ATA, Profilo
Assistente Amministrativo triennio 2024/2027, presentato istanza di conferma ed aggiornamento della propria posizione;
3) di avere inserito in tale sede non solo i titoli conseguiti successivamente alla domanda originaria ma anche, per mero errore materiale, i titoli
2 già posseduti in sede di confezionamento della domanda originaria (laurea in economia e commercio del 2010; Certificazione Informatica Digitale - ECDL conseguita da AICA nel
2005); 4) di avere conseguito, in virtù di tale erroneo inserimento di titoli aggiuntivi, un punteggio aggiuntivo di 2,65 per i due titoli reinseriti;
5) di essere stata, in virtù del proprio posizionamento in graduatoria, destinataria di un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA supplente temporaneo dal 16.3.2025 al 10.4.2025; 6) di essere stata,
in sede di svolgimento di controlli da parte della Dirigente dell'Istituto , Controparte_3
destinataria di provvedimenti di: a) risoluzione del contratto nel mentre stipulato, con conseguente configurazione del servizio prestato come di fatto anziché di diritto, omessa menzione negli attestati di servizio, non attribuzione di alcun punteggio, né utilità ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, b) esclusione dalla procedura di cui al d.m. 89/2024 per tutti i profili e le graduatorie triennali di riferimento.
Nel contestare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la legittimità di tali determinazioni, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
del proprio operato e la correttezza delle determinazioni assunte, nell'escludere la sussistenza dei presupposti fondanti l'iniziativa cautelare avversaria, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
All'esito dell'udienza del 6.8.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente ordinanza.
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In via preliminare va ricordato come, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, la tutela cautelare atipica presuppone il congiunto ricorso dei requisiti del cd. "fumus
boni iuris" (consistente nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di
3 prova esistenti prima facie) e del "periculum in mora" (costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile).
Con la conseguenza per cui è preclusa la concessione del provvedimento interinale richiesto allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti: «L'accertamento, nell'ambito del
procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio
irreparabile ("periculum in mora") esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del
"fumus boni iuris”» (così ex multis T. Bari, 19.3.2008; v. anche in proposito T. Torino,
26.11.2020).
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Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande interinali attoree volte a conseguire la parziale caducazione del decreto prot. n. 7902 del
10.4.2025 emanato dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto “I. Calvi” di Finale Emilia e al conseguente ripristino, in parte qua, dello status quo ante rispetto a tale prospettata illegittima determinazione datoriale.
Ciò posto, va precisato che la presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, così come descritta nella presente ordinanza, da ritenersi pacifica tra le parti poiché non oggetto di discussione.
Va altresì evidenziato come sia incontroverso tra le parti la circostanza per cui la ricorrente abbia inserito nella domanda di aggiornamento per il triennio 2024/2027 dei titoli già posseduti e già valorizzati in sede di compilazione dell'originaria domanda valevole nel triennio
2021/2024.
Il tutto in incontestata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 5 dell'O.M. n. 89/24.
4 Il tutto conseguendo, così, in sede di formazione delle graduatorie valevoli per il triennio
2024/2027, un indebito vantaggio, da individuarsi nel conseguimento di sovrabbondanti 2,65
punti in più, per i due titoli illegittimamente reinseriti.
Punteggio, così indebitamente incrementato, che le ha consentito di essere destinataria del contratto di lavoro contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA
supplente temporaneo dal 16.3.2025 al 10.4.2025, inciso dalle determinazioni datoriali in questa sede contestate.
A fronte di tale incontroversa situazione, è possibile ora scrutinare le domande attoree, da ritenersi, nei limiti sommari della presente fase di cognizione, solo parzialmente fondate.
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Contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, si ritiene che tale condotta non si compendi nel rilascio di una dichiarazione mendace.
E tanto in ragione del fatto che è incontestato come parte ricorrente sia effettivamente in possesso dei titoli dichiarati (laurea in economia e commercio del 2010; Certificazione
Informatica Digitale - ECDL conseguita da AICA nel 2005).
La ricorrente, in sede di compilazione della domanda di aggiornamento, ha quindi riferito circostanze di fatto rispondenti al vero.
L'incongruenza tra quanto dichiarato e le prescrizioni del bando si annida, piuttosto, nell'errato inserimento di tali titoli in sede di deposito della domanda di aggiornamento, in violazione delle prescrizioni di cui al richiamato art. 5 comma 5 dell'O.M. n. 89/24.
Trattasi di condotta quindi sicuramente negligente, poiché contraria al richiamato paradigma di riferimento, tuttavia non contrassegnata da profili di doloso mendacio poiché non sono state riportate nella domanda di aggiornamento delle circostanze contrarie alla verità dei fatti.
Conclusione questa che comporta la parziale caducazione del provvedimento del 10.4.2025 (per difetto del suo presupposto costitutivo quale l'esistenza di una dichiarazione mendace da parte
5 della ricorrente) e la condanna del convenuto al re-inserimento del nominativo della CP_1
ricorrente all'interno delle graduatorie permanenti ATA triennio 2024/2027.
Re-inserimento che dovrà avere luogo, tuttavia, mediante riconoscimento a favore della ricorrente di un punteggio pari a 12,60 punti, senza valorizzazione del periodo svolto in esecuzione del contratto di lavoro a tempo determinato, dipanatosi dal 16.3.2025 al 10.4.2025.
E tanto in quanto l'impugnata determinazione dell'aprile 2025 è immune dalle ulteriori censure esposte in ricorso.
La sottoscrizione del contratto a tempo determinato ha avuto, infatti, luogo sulla scorta di un presupposto (id est: titolarità in capo alla ricorrente di un punteggio per titoli pari a 14,65 punti)
che, sempre nei limiti sommari della presente fase di cognizione, è insussistente ed è
esclusivamente dipeso da una condotta riferibile proprio alla ricorrente.
Ed infatti è stata costei che, in violazione dell'art. 5, co. 5, del richiamato O.M. ha re-inserito i titoli di studio già indicati in sede di confezionamento della domanda di inserimento (laurea in economia e commercio del 2010; Certificazione Informatica Digitale - ECDL conseguita da
AICA nel 2005), beneficiando così di un illegittimo incremento del punteggio per titoli, pari a
2,65 punti.
Trattasi quindi di errore imputabile alla ricorrente che ha comportato non solo un iniziale riconoscimento a favore di costi di un sovrabbondante punteggio ma anche, proprio per tale ultima circostanza, la illegittima sottoscrizione di un contratto di lavoro sulla scorta di un presupposto, per vero insussistente.
Ne consegue, quindi, la legittimità dell'impugnata determinazione dell'aprile 2025 circa l'avvenuto riconoscimento solo in fatto e non in via di diritto della prestazione svolta dalla ricorrente nel corso dell'A.S. 2024.
A confutazione delle doglianze attoree si osserva come: 1) la conclusione cui si è pervenuti si pone in linea di continuità con il disposto di cui all'art. 2126 c.c.; 2) la conclusione cui si è
6 pervenuti si pone in linea di continuità con il condivisibile principio di diritto espresso ex multis
da Cass., 31.5.2017, n. 13800: «In tema di conferimento di supplenze annuali e temporanee al
personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) nel settore scolastico, l'amministrazione
è tenuta ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto delle posizioni
in graduatoria, secondo le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 4 della l. n. 124 del 1999 e
3 del d.m. n. 430 del 2000, sicché la revoca dell'incarico disposta dall'amministrazione per
inosservanza della graduatoria equivale alla condotta di chi fa valere l'assenza di vincolo per
nullità del contratto, atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione
del rapporto sono adottati come i poteri e le capacità del privato datore senza che possa farsi
ricorso al potere di autotutela»; 3) la conclusione cui si è pervenuti si pone in linea di continuità con il condivisibile principio di diritto espresso ex multis da Cass., 5.11.2021, n.
32263: «Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il
rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126
c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni
corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive
assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio
"quod nullum est nullum producit effectum"»; 4) la proposta contrattuale di assunzione ha avuto luogo per errore esclusivamente imputabile alla ricorrente, onde l'insussistenza di un affidamento meritevole di protezione giuridica;
5) il disposto di cui all'art. 6, co. 15, OM
89/2024 non disciplina espressamente l'ipotesi per cui oggi è causa e, in ogni caso, non potrebbe, in ragione del principio di gerarchia delle fonti, dettare una disciplina contrastante con la normativa costituzionale (art. 97 Cost.) e legislativa di rango primario (artt. 4 della l. n. 124
del 1999 e 3 del d.m. n. 430 del 2000, art. 2126 c.c.; 6) a ragionare nei termini suggeriti dalla ricorrente, costei si avvantaggerebbe di un inadempimento (rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5, co. 5, del DM) a sé riferibile, a danno di tutti gli altri candidati e a danno della corretta
7 formazione della graduatoria cui la PA deve attingere;
7) a ragionare nei termini suggeriti dalla ricorrente, costei, a danno di tutti gli altri candidati e a danno della corretta formazione della graduatoria cui la PA deve attingere, conseguirebbe un indebito doppio vantaggio quale: a) il riconoscimento a fini di diritto di un'attività lavorativa che non doveva prestare;
b) la maggiore possibilità di stipulare in futuro nuovi contratti di supplenza, proprio per tale riconoscimento e per il conseguito incremento di punteggio.
In definitiva e per concludere, accertata la parziale illegittimità del decreto del 10.4.2025, si condanna parte resistente al re-inserimento del nominativo della ricorrente all'interno delle graduatorie permanenti ATA triennio 2024/2027, con punteggio pari a 12,60 punti.
Pronuncia di condanna possibile in ragione del disposto di cui all'art. 63, co. 2 D. Lgs.
165/2001, nella misura in cui consente al Giudicante l'adozione: “nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati.”.
Pronuncia di condanna che delinea un bilanciato assetto di interessi tra le parti contendenti nella misura in cui scongiura la verificazione di un indebito vantaggio a favore della ricorrente (id
est: assunzione privilegiata in virtù di un punteggio indebitamente sovrabbondante) e, al contempo, riproporziona in misura adeguata il carico sanzionatorio nei riguardi di una dichiarazione non mendace ma, si ritiene, affetta da error iuris.
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Come in precedenza evidenziato, solo la domanda interinale caducatoria attorea espressa nei confronti dell'ultimo punto della determinazione datoriale del 10.4.2025 appare sorretta dal requisito del fumus boni iuris.
Per solo tale domanda, quindi, si procederà altresì all'analisi del profilo del periculum in mora
(essendo superfluo tale impegno decisorio per le ulteriori domande, in quanto prive in ogni caso dell'ulteriore e imprescindibile requisito del fumus boni iuris).
8 A tale proposito, si ritiene fondata l'iniziativa attorea.
L'illustrata “sovrabbondante” efficacia del provvedimento di esclusione dalle graduatorie arreca un pregiudizio imminente e irreparabile nella sfera della ricorrente giacché preclude a costei la possibilità di permanere all'interno di una graduatoria, di cui risulta essere idonea all'inserimento in ragione della titolarità di tutti i requisiti di ammissione.
Graduatoria cui l'Amministrazione convenuta attinge per la sottoscrizione di contratti di lavoro.
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Il solo parziale accoglimento delle domande cautelari attoree giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così decide:
1) Per quanto in motivazione, in parziale accoglimento delle domande cautelari attoree,
accertata la parziale illegittimità del decreto del 10.4.2025, condanna parte resistente al re-inserimento del nominativo della ricorrente all'interno delle graduatorie permanenti
ATA triennio 2024/2027, con punteggio pari a 12,60 punti;
2) Per il resto, rigetta le domande di cui al ricorso;
3) Compensa integralmente le spese del giudizio.
Modena, 11.8.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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