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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3630 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 trattenuta in decisione il 20.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Navacchio (PI), via Nugolaio,
36/a Int.13, presso lo studio dell'avv. Alessandro Orselli, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
- appellante contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, via Tavanti n. 6, presso lo studio dell'avv. Luca Mancini, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- appellata
e contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
- appellata contumace
Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio (dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera)
[...] , chiedendo all'Ill.mo Giudice di Pace adito Controparte_1 CP_2 di condannarle, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura ZU IGNIS, tg. CV517TX, di proprietà e condotta da CP_3
, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 30/04/2022, per un
[...] importo complessivo di € 5.546,85, IVA 22%, noleggio auto sostitutiva, o fermo tecnico e competenze professionali stragiudiziali incluse.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha allegato: - che in data 30/04/2022, alle ore
17,30 circa, l'autovettura Suzuki Ignis tg. CV517TX, di proprietà e condotta da CP_3
, percorreva la via Usciana con direzione S. Maria a Monte-Castelfranco di Sotto
[...] quando, giunta nei pressi del civico 62, si arrestava in colonna con altri veicoli e, al momento della ripartenza, veniva tamponata dall'autovettura Fiat 500 tg. FK718LA, di proprietà di e condotta da che a sua volta era stata CP_4 CP_5 tamponata e spinta in avanti dall'autovettura Citroen Berlingo tg. GG360LA, di proprietà e condotta da che, per cause imprecisate, era stata tamponata CP_6
e sospinta in avanti dall'autovettura Lancia Ypsilon tg. FN561CW, di proprietà e condotta da - che, in conseguenza del sinistro, l'autovettura Suzuki CP_2
Ignis tg. CV517TX ha riportato gravi danni alla parte posteriore;
- che il costo delle necessarie riparazioni dell'autovettura ammonta ad € 3.953,61, IVA esclusa, compreso noleggio auto sostitutiva per n. 6 giorni;
- di essere divenuta cessionaria (con atto del
06/05/2022) del credito vantato da per il risarcimento dei danni materiali CP_3 subiti dall'autovettura Suzuki Ignis tg. CV517TX; - di avere chiesto alla
[...]
e a il risarcimento dei danni, avvalendosi Controparte_7 CP_2 dell'assistenza stragiudiziale dello studio di infortunistica stradale Controparte_8 dietro corrispettivo € 723,45, IVA inclusa;
- di aver trasmesso invito alla negoziazione assistita alle controparti, senza esito;
- che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, la Compagnia ha inviato la somma di € Controparte_7
380,00, di cui € 40,00 per competenze professionali stragiudiziali, trattenuta dall'attrice in acconto sul maggiore avere.
In data 18/07/2023 si è costituita la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando la dinamica del sinistro e la somma pag. 2/8 richiesta per le riparazioni al veicolo, per il fermo tecnico e per le competenze professionali stragiudiziali e ritenendo la somma offerta pienamente esaustiva.
Il giudizio di primo grado è stato istruito per tabulas e tramite acquisizione ex art 213
c.p.c. del rapporto redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Castelfranco di Sotto (PI) intervenuti sul luogo del sinistro.
È stata altresì esperita CTU, all'esito della quale il perito ha stimato le spese di riparazione del veicolo in € 2.657,26 oltre IVA ed ha quantificato in € 200,00 le spese per il noleggio dell'auto sostitutiva.
Il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza n. 133/2024, con la quale il
Giudice di pace, accogliendo parzialmente la domanda attrice, ha condannato le convenute al pagamento di € 2.657,26 a titolo di risarcimento delle spese di riparazione del mezzo, oltre ad € 200,00 per noleggio auto sostitutiva, per un totale di € 2.857,26 al lordo dell'importo di € 340,00 già corrisposto dalla compagnia assicurativa convenuta ante causam, rigettando la domanda di rimborso dei costi di assistenza stragiudiziale sostenuti dalla . Parte_1
Sulla base del dispositivo, l'appellata ha corrisposto Controparte_7 alla carrozzeria appellante l'importo di € 2.517,26, detratto l'acconto già corrisposto.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_1 ha impugnato detta pronuncia, chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, condannare la (P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la sig. P.IVA_3 CP_2
(C.F. ), in solido tra loro, al saldo del risarcimento dei
[...] C.F._1 danni materiali subiti dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per le riparazioni eseguite sull'autovettura ZU IGNIS tg. CV517TX, di proprietà e condotta dalla sig. , ammontante ad €. CP_3
1.276,54, IVA 22%, noleggio auto sostitutiva e competenze professionali stragiudiziali incluse, già detratto l'acconto inviato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 2.517,26, o comunque in quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto più di giustizia, oltre interessi e riv. Mon. ISTAT dalla data del sinistro fino a quella della notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo, considerando l'acconto inviato. pag. 3/8 Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CAP e rimb. spese gen. 15% come per legge”.
Con il primo motivo di impugnazione, la difesa appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in violazione del D.P.R. n. 633 del
1972, art. 18, ha statuito che “la domanda attrice dovrà essere accertata e liquidata nel ridetto importo (pari a € 2.657,26 Iva esclusa, non liquidabile in mancanza di prova del relativo assolvimento), quale costo stimato dal CTU per la riparazione in forma specifica dei danni riportati dalla vettura ZU IGNIS tg. CV517TX…”, condannando quindi le convenute al pagamento delle spese di riparazione quantificate e liquidate avuto riguardo erroneamente al solo imponibile nella somma di € 2.657,26, in luogo del corretto importo di € 3.241,86 IVA inclusa.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha inoltre censurato l'operato del giudice di pace nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna delle convenute al pagamento delle competenze stragiudiziali dello per un importo di € Controparte_8
683,34, IVA 22%, sostenendo che “l'attore non ha allegato -e, quindi, provato- un concreto esborso subito al riguardo (tale non potendosi ritenere il mero progetto di notula 27/01/23 dello 13 attoreo) e, quindi, la sussistenza di un Controparte_9 danno in concreto risarcibile, essendo detta voce soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova”.
In data 18.02.2025 si è ritualmente costituita che ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, deducendo la non risarcibilità: a) dell'onere IVA sui costi di riparazione del veicolo, trattandosi di importo che l'attrice può detrarre dal proprio debito d'imposta e stante il mancato assolvimento dell'onere, gravante sulla carrozzeria, di dimostrare la sussistenza dei presupposti di esclusione della detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972; b) degli onorari stragiudiziali per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata in favore dell'appellante, atteso che si sarebbe trattato di attività consistita nel mero invio di corrispondenza non indispensabile per la rapida definizione della lite (non connotata da profili tecnici di particolare complessità).
All'udienza cartolare del 20.11.2025, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 189 c.p.c. pag. 4/8 *****
1. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Quanto al primo motivo di appello, si rammenta che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno liquidato per le spese di riparazione di un veicolo si estende agli oneri accessori e conseguenziali, sicché detto risarcimento comprende anche l'IVA (pur se la riparazione non è ancora avvenuta), tutte le volte in cui detto onere non sia detraibile e, pertanto, venga a gravare in via definitiva sul patrimonio del danneggiato (Cass. civ., Sez. II, ord. 27/8/2019, n.
21739; Cass. civ., Sez. III, 10/6/2013, n. 14535/2013; Cass. civ., 27/1/2010, n.
1688; Cass. civ., 14/10/1997, n. 10023).
Nel caso di specie è pacifico (art 115 c.p.c.), in quanto dedotto e non contestato, che la danneggiata è un soggetto privato non legittimato alla detrazione CP_3 dell'imposta, con la conseguenza che l'IVA sui costi di riparazione del veicolo integra, in capo alla stessa, un danno emergente risarcibile.
Ciò premesso, si osserva che l'intervenuta cessione in favore della carrozzeria appellante del credito risarcitorio originariamente vantato dalla danneggiata non vale a mutarne la natura, né il contenuto, posto che, ai sensi dell'art 1263 c.c. il credito è trasferito al cessionario inalterato, ossia con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, essendo quindi ricompresa nel credito ceduto ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso la quale, priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico.
Ne deriva che anche il diritto al ristoro dell'IVA indetraibile, quale componente del danno subito dalla cedente, si trasferisce integralmente in capo alla carrozzeria cessionaria.
Il giudice di pace, valorizzando la qualità soggettiva della Carrozzeria cessionaria quale soggetto legittimato alla detrazione dell'imposta, in luogo di quella della danneggiata cedente, ha invece erroneamente escluso la liquidazione dell'IVA, la quale costituisce invece una componente del danno risarcibile che deve essere riconosciuta, atteso che l'oggetto della pretesa risarcitoria, ossia il pregiudizio patrimoniale subito dalla danneggiata , non muta con il trasferimento del diritto di credito;
il CP_3
pag. 5/8 pregiudizio patrimoniale deve pertanto essere risarcito al lordo dell'IVA, attenendo la detraibilità di detto onere al distinto rapporto di imposta proprio della cessionaria.
La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata, quantificando correttamente il risarcimento dovuto all'appellante a titolo di spese per la riparazione al mezzo in €
3.241,86 (2657,26 oltre IVA al 22%).
A tale somma si aggiunge l'importo di € 200,00 dovuto a titolo di costo per noleggio dell'auto sostitutiva, per un totale di € 3441,86.
Da detto importo deve essere detratta la somma di € 340,00 corrisposta dalla compagnia assicuratrice appellata ante causam e l'ulteriore somma di € 2517,26 versata da in esecuzione della sentenza di primo grado, Controparte_1 residuando quindi l'importo di € 584,60 euro.
3. Merita accoglimento anche il secondo motivo di impugnazione.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali, sostenendo che l'appellante non avesse fornito prova dell'effettivo esborso delle stesse.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, risulta regolarmente versata in atti (doc. 21 fascicolo attoreo) la fattura relativa alla all'attività stragiudiziale svolta dalla in favore di (originaria creditrice). Tale Controparte_8 CP_3 documento è idoneo a dimostrare l'effettivo esborso, da parte della cedente, della dedotta somma di € 723,45, IVA inclusa, oggetto della pretesa creditoria dell'odierno appellante (cessionario). Ne consegue che la sentenza deve essere riformata, con conseguente riconoscimento del diritto della carrozzeria al rimborso delle spese stragiudiziali documentate pari a € 723,45. A tale importo deve essere detratto l'acconto di € 40,00 già percepito, residuando quindi un credito di € 683,45.
4. In conclusione, va integralmente riformata la sentenza di primo grado.
5. L'accoglimento dei motivi di appello comporta necessariamente la riforma della sentenza di primo grado anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, sebbene tale capo non sia stato oggetto di specifica impugnazione.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in pag. 6/8 tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”. (Cass. civ., Sez. VI, ord. 4.4.2018, n. 8400; conformi Cass. civ. ord. 24.1.2017,
n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423).
6. Le spese del grado di appello sono poste a carico delle parti appellate, le quali con la propria condotta hanno dato luogo al giudizio di primo grado e alla successiva impugnazione (art. 91 c.p.c.).
Tali spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00), dei parametri minimi di riferimento (per la bassa complessità delle questioni trattate e considerato che il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione considerato) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello; per l'effetto, in RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di Pontedera n. 133/2024 del 06.06.2024, CONDANNA e CP_2 Controparte_10 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore della quale cessionaria del credito Parte_1 risarcitorio di della somma di € 584,60 euro a titolo di risarcimento dei CP_3 danni patrimoniali per spese di riparazione del veicolo ZU IGNIS tg. CV517TX;
CONDANNA, inoltre, le parti appellate al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 683,45 a titolo di spese per assistenza stragiudiziale;
CONDANNA le parti appellate in solido tra loro alla refusione, in favore della parte appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 216,50 per spese, in euro 2.800 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. pag. 7/8 Si comunichi.
Pisa, 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3630 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 trattenuta in decisione il 20.11.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. tra
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Navacchio (PI), via Nugolaio,
36/a Int.13, presso lo studio dell'avv. Alessandro Orselli, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
- appellante contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, via Tavanti n. 6, presso lo studio dell'avv. Luca Mancini, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- appellata
e contro
(C.F. ) CP_2 C.F._1
- appellata contumace
Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio (dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera)
[...] , chiedendo all'Ill.mo Giudice di Pace adito Controparte_1 CP_2 di condannarle, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura ZU IGNIS, tg. CV517TX, di proprietà e condotta da CP_3
, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 30/04/2022, per un
[...] importo complessivo di € 5.546,85, IVA 22%, noleggio auto sostitutiva, o fermo tecnico e competenze professionali stragiudiziali incluse.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha allegato: - che in data 30/04/2022, alle ore
17,30 circa, l'autovettura Suzuki Ignis tg. CV517TX, di proprietà e condotta da CP_3
, percorreva la via Usciana con direzione S. Maria a Monte-Castelfranco di Sotto
[...] quando, giunta nei pressi del civico 62, si arrestava in colonna con altri veicoli e, al momento della ripartenza, veniva tamponata dall'autovettura Fiat 500 tg. FK718LA, di proprietà di e condotta da che a sua volta era stata CP_4 CP_5 tamponata e spinta in avanti dall'autovettura Citroen Berlingo tg. GG360LA, di proprietà e condotta da che, per cause imprecisate, era stata tamponata CP_6
e sospinta in avanti dall'autovettura Lancia Ypsilon tg. FN561CW, di proprietà e condotta da - che, in conseguenza del sinistro, l'autovettura Suzuki CP_2
Ignis tg. CV517TX ha riportato gravi danni alla parte posteriore;
- che il costo delle necessarie riparazioni dell'autovettura ammonta ad € 3.953,61, IVA esclusa, compreso noleggio auto sostitutiva per n. 6 giorni;
- di essere divenuta cessionaria (con atto del
06/05/2022) del credito vantato da per il risarcimento dei danni materiali CP_3 subiti dall'autovettura Suzuki Ignis tg. CV517TX; - di avere chiesto alla
[...]
e a il risarcimento dei danni, avvalendosi Controparte_7 CP_2 dell'assistenza stragiudiziale dello studio di infortunistica stradale Controparte_8 dietro corrispettivo € 723,45, IVA inclusa;
- di aver trasmesso invito alla negoziazione assistita alle controparti, senza esito;
- che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, la Compagnia ha inviato la somma di € Controparte_7
380,00, di cui € 40,00 per competenze professionali stragiudiziali, trattenuta dall'attrice in acconto sul maggiore avere.
In data 18/07/2023 si è costituita la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando la dinamica del sinistro e la somma pag. 2/8 richiesta per le riparazioni al veicolo, per il fermo tecnico e per le competenze professionali stragiudiziali e ritenendo la somma offerta pienamente esaustiva.
Il giudizio di primo grado è stato istruito per tabulas e tramite acquisizione ex art 213
c.p.c. del rapporto redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Castelfranco di Sotto (PI) intervenuti sul luogo del sinistro.
È stata altresì esperita CTU, all'esito della quale il perito ha stimato le spese di riparazione del veicolo in € 2.657,26 oltre IVA ed ha quantificato in € 200,00 le spese per il noleggio dell'auto sostitutiva.
Il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza n. 133/2024, con la quale il
Giudice di pace, accogliendo parzialmente la domanda attrice, ha condannato le convenute al pagamento di € 2.657,26 a titolo di risarcimento delle spese di riparazione del mezzo, oltre ad € 200,00 per noleggio auto sostitutiva, per un totale di € 2.857,26 al lordo dell'importo di € 340,00 già corrisposto dalla compagnia assicurativa convenuta ante causam, rigettando la domanda di rimborso dei costi di assistenza stragiudiziale sostenuti dalla . Parte_1
Sulla base del dispositivo, l'appellata ha corrisposto Controparte_7 alla carrozzeria appellante l'importo di € 2.517,26, detratto l'acconto già corrisposto.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_1 ha impugnato detta pronuncia, chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, condannare la (P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la sig. P.IVA_3 CP_2
(C.F. ), in solido tra loro, al saldo del risarcimento dei
[...] C.F._1 danni materiali subiti dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per le riparazioni eseguite sull'autovettura ZU IGNIS tg. CV517TX, di proprietà e condotta dalla sig. , ammontante ad €. CP_3
1.276,54, IVA 22%, noleggio auto sostitutiva e competenze professionali stragiudiziali incluse, già detratto l'acconto inviato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 2.517,26, o comunque in quell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto più di giustizia, oltre interessi e riv. Mon. ISTAT dalla data del sinistro fino a quella della notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo, considerando l'acconto inviato. pag. 3/8 Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CAP e rimb. spese gen. 15% come per legge”.
Con il primo motivo di impugnazione, la difesa appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in violazione del D.P.R. n. 633 del
1972, art. 18, ha statuito che “la domanda attrice dovrà essere accertata e liquidata nel ridetto importo (pari a € 2.657,26 Iva esclusa, non liquidabile in mancanza di prova del relativo assolvimento), quale costo stimato dal CTU per la riparazione in forma specifica dei danni riportati dalla vettura ZU IGNIS tg. CV517TX…”, condannando quindi le convenute al pagamento delle spese di riparazione quantificate e liquidate avuto riguardo erroneamente al solo imponibile nella somma di € 2.657,26, in luogo del corretto importo di € 3.241,86 IVA inclusa.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha inoltre censurato l'operato del giudice di pace nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna delle convenute al pagamento delle competenze stragiudiziali dello per un importo di € Controparte_8
683,34, IVA 22%, sostenendo che “l'attore non ha allegato -e, quindi, provato- un concreto esborso subito al riguardo (tale non potendosi ritenere il mero progetto di notula 27/01/23 dello 13 attoreo) e, quindi, la sussistenza di un Controparte_9 danno in concreto risarcibile, essendo detta voce soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova”.
In data 18.02.2025 si è ritualmente costituita che ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, deducendo la non risarcibilità: a) dell'onere IVA sui costi di riparazione del veicolo, trattandosi di importo che l'attrice può detrarre dal proprio debito d'imposta e stante il mancato assolvimento dell'onere, gravante sulla carrozzeria, di dimostrare la sussistenza dei presupposti di esclusione della detraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972; b) degli onorari stragiudiziali per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata in favore dell'appellante, atteso che si sarebbe trattato di attività consistita nel mero invio di corrispondenza non indispensabile per la rapida definizione della lite (non connotata da profili tecnici di particolare complessità).
All'udienza cartolare del 20.11.2025, la causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 189 c.p.c. pag. 4/8 *****
1. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Quanto al primo motivo di appello, si rammenta che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno liquidato per le spese di riparazione di un veicolo si estende agli oneri accessori e conseguenziali, sicché detto risarcimento comprende anche l'IVA (pur se la riparazione non è ancora avvenuta), tutte le volte in cui detto onere non sia detraibile e, pertanto, venga a gravare in via definitiva sul patrimonio del danneggiato (Cass. civ., Sez. II, ord. 27/8/2019, n.
21739; Cass. civ., Sez. III, 10/6/2013, n. 14535/2013; Cass. civ., 27/1/2010, n.
1688; Cass. civ., 14/10/1997, n. 10023).
Nel caso di specie è pacifico (art 115 c.p.c.), in quanto dedotto e non contestato, che la danneggiata è un soggetto privato non legittimato alla detrazione CP_3 dell'imposta, con la conseguenza che l'IVA sui costi di riparazione del veicolo integra, in capo alla stessa, un danno emergente risarcibile.
Ciò premesso, si osserva che l'intervenuta cessione in favore della carrozzeria appellante del credito risarcitorio originariamente vantato dalla danneggiata non vale a mutarne la natura, né il contenuto, posto che, ai sensi dell'art 1263 c.c. il credito è trasferito al cessionario inalterato, ossia con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, essendo quindi ricompresa nel credito ceduto ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso la quale, priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico.
Ne deriva che anche il diritto al ristoro dell'IVA indetraibile, quale componente del danno subito dalla cedente, si trasferisce integralmente in capo alla carrozzeria cessionaria.
Il giudice di pace, valorizzando la qualità soggettiva della Carrozzeria cessionaria quale soggetto legittimato alla detrazione dell'imposta, in luogo di quella della danneggiata cedente, ha invece erroneamente escluso la liquidazione dell'IVA, la quale costituisce invece una componente del danno risarcibile che deve essere riconosciuta, atteso che l'oggetto della pretesa risarcitoria, ossia il pregiudizio patrimoniale subito dalla danneggiata , non muta con il trasferimento del diritto di credito;
il CP_3
pag. 5/8 pregiudizio patrimoniale deve pertanto essere risarcito al lordo dell'IVA, attenendo la detraibilità di detto onere al distinto rapporto di imposta proprio della cessionaria.
La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata, quantificando correttamente il risarcimento dovuto all'appellante a titolo di spese per la riparazione al mezzo in €
3.241,86 (2657,26 oltre IVA al 22%).
A tale somma si aggiunge l'importo di € 200,00 dovuto a titolo di costo per noleggio dell'auto sostitutiva, per un totale di € 3441,86.
Da detto importo deve essere detratta la somma di € 340,00 corrisposta dalla compagnia assicuratrice appellata ante causam e l'ulteriore somma di € 2517,26 versata da in esecuzione della sentenza di primo grado, Controparte_1 residuando quindi l'importo di € 584,60 euro.
3. Merita accoglimento anche il secondo motivo di impugnazione.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali, sostenendo che l'appellante non avesse fornito prova dell'effettivo esborso delle stesse.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, risulta regolarmente versata in atti (doc. 21 fascicolo attoreo) la fattura relativa alla all'attività stragiudiziale svolta dalla in favore di (originaria creditrice). Tale Controparte_8 CP_3 documento è idoneo a dimostrare l'effettivo esborso, da parte della cedente, della dedotta somma di € 723,45, IVA inclusa, oggetto della pretesa creditoria dell'odierno appellante (cessionario). Ne consegue che la sentenza deve essere riformata, con conseguente riconoscimento del diritto della carrozzeria al rimborso delle spese stragiudiziali documentate pari a € 723,45. A tale importo deve essere detratto l'acconto di € 40,00 già percepito, residuando quindi un credito di € 683,45.
4. In conclusione, va integralmente riformata la sentenza di primo grado.
5. L'accoglimento dei motivi di appello comporta necessariamente la riforma della sentenza di primo grado anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, sebbene tale capo non sia stato oggetto di specifica impugnazione.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in pag. 6/8 tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”. (Cass. civ., Sez. VI, ord. 4.4.2018, n. 8400; conformi Cass. civ. ord. 24.1.2017,
n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423).
6. Le spese del grado di appello sono poste a carico delle parti appellate, le quali con la propria condotta hanno dato luogo al giudizio di primo grado e alla successiva impugnazione (art. 91 c.p.c.).
Tali spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00), dei parametri minimi di riferimento (per la bassa complessità delle questioni trattate e considerato che il valore della lite è prossimo al minimo dello scaglione considerato) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'appello; per l'effetto, in RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di Pontedera n. 133/2024 del 06.06.2024, CONDANNA e CP_2 Controparte_10 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore della quale cessionaria del credito Parte_1 risarcitorio di della somma di € 584,60 euro a titolo di risarcimento dei CP_3 danni patrimoniali per spese di riparazione del veicolo ZU IGNIS tg. CV517TX;
CONDANNA, inoltre, le parti appellate al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 683,45 a titolo di spese per assistenza stragiudiziale;
CONDANNA le parti appellate in solido tra loro alla refusione, in favore della parte appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 216,50 per spese, in euro 2.800 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. pag. 7/8 Si comunichi.
Pisa, 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 8/8