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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del
3.4.2025 tenutasi ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 7858/2024
TRA
, nato il 26/10/1943 a Napoli (NA) e ivi residente Parte_1
alla Via Guglielmo Gasparrini n. 3 – Interno : 14, , cittadino italiano;
Codice fiscale: ;ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CodiceFiscale_1
GENNARO CRISPO (C.F. , sito in Ottaviano (NA) alla via Giuseppe Di CodiceFiscale_2
Prisco n. 187, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata, materialmente congiunta al presente atto, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 c.p.c. vengano effettuate, a mezzo posta elettronica certificata, all' Email_1
RICORRENTE E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta
Del Sordo - ( t) e Erminio Email_2 CodiceFiscale_3
Capasso ( t ) , giusta procura generale alle liti notar Email_3 [...] in Roma in data 22.03.2024 n. rep. 37875/7313, ,ed elettivamente domiciliato con i Per_1 sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale della sede di NAPOLI - Filiale CP_2
Metropolitana- via A. De Gasperi n.55, con fax 08119926253,
RESISTENTE
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_2
. Che il ricorrente, in data 15/03/2021, inoltrava all' ai sensi della normativa CP_2
vigente (Dlgs n. 18/80 e 508/88 – 104/92 e successive modificazioni), domanda per ottenere, previo riconoscimento del requisito sanitario:
- la concessione dell'indennità di accompagnamento;
- i benefici per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
. Che in data 18/12/2021 gli veniva notificato dall' di Napoli verbale di invalidità CP_2
civile con il quale, nella seduta del 16/11/2021, veniva riconosciuto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100%” per le seguenti patologie: vascolopatia cerebrale cronica con deficit mnesici e rallentamento ideomotorio , artrosi polidistrettuale , cardiopatia ischemica trattata con bypass , diabete mellito tipo II , incontinenza urinaria, con rigetto della domanda dell'indennità di accompagnamento;
. Che in data 18/12/2021 gli veniva altresì notificato dall' di Napoli verbale di CP_2
invalidità civile con il quale, nella seduta del 16/11/2021, veniva riconosciuto
“PORTATORE DI HANDICAP (COMMA 1 ART.3)” per le seguenti patologie:
“vascolopatia cerebrale cronica con deficit mnesici e rallentamento ideomotorio , artrosi polidistrettuale , cardiopatia ischemica trattata con bypass , diabete mellito tipo II , incontinenza urinaria”,con rigetto della domanda di cui all' ART 3 CO3 L. 104/92;
. Che con ricorso ex 445 bis c.p.c., depositato il 27/05/2022, la ricorrente adiva il
Giudice Ordinario per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, medico legale, per disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, relativa alla concessione dell'indennità di accompagnamento con i relativi benefici economici nonché alla concessione dei benefici di cui alla L.104/92;
2 Che il suddetto ricorso veniva iscritto al R.G. n. 9500/2022 ed assegnato al Giudice
Dott.ssa Mazzocca Maria Pia la quale, con decreto in calce al ricorso ex art. 445 bis c.p.c., fissava quale udienza di comparizione dinanzi a sé il giorno 24/11/2022;
Che il sopraindicato ricorso veniva ritualmente notificato all' ; CP_2
Che in data 04/04/2023 il CTU incaricato comunicava a mezzo pec, al sottoscritto procuratore, bozza peritale delle considerazioni medico legal 10. Che in data
18/05/2023 il CTU Dott. depositava telematicamente Persona_2
perizia definitiva;
. Che il Giudice emetteva Decreto ex art. 445 bis 4° comma c.p.c,, comunicato a mezzo pec al sottoscritto procuratore in data 09/02/2024;
. Che in data 07/03/2024 veniva depositato telematicamente atto di dissenso/ contestazione alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio;
. Che nelle valutazioni conclusive, depositate in data 18/05/2023, il CTU Dott. formulava al ricorrente la seguente diagnosi: “diabete mellito , ipertensione Per_2
arteriosa , cardiopatia ischemica , artrosi Poli distrettuale”.
In considerazione di tali patologie, il CTU concludeva che il Sig. : “è Parte_1 in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita , pertanto non gli si riconosce l'indennità di accompagnamento né l'handicap grave , confermando quanto già riconosciuto dalla Commissione Medica di prima istanza”. che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto che non riconosceva i presupposti per l' indennità di accompagnamento e l' accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell' art 3 co3 L. 104/92 , che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale anche in considerazione dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto all' accertamento dell' invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa del o dalla diversa decorrenza accertata, con condanna alle spese
3 L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_2
e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e riconoscendo in capo al ricorrente una invalidità solo del 100% Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria . Alla luce della nuova documentazione tuttavia deve riconoscersi la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3
All' esito della integrazione di perzia il ctu osservava “ il quadro clinico è dunque quasi sovrapponibile a quello riscontrato alla visita peritale dove lo scrivente osservava: la deambulazione avviene in maniera autonoma con lieve zoppia antalgica, senza ausili ed i passaggi posturali sono autonomi. Si è svestito da solo…all'esame neurologico è vigile e orientato nello spazio e nel tempo;
risponde alle domande posto a tono...
Pertanto la nuova documentazione prodotta non permette una rivalutazione del giudizio espresso precedentemente, per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento in quanto il quadro delle patologie non inficia la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Il paziente risulta in grado di deambulare in assenza di ausilii e senza angor, dispnea o vertigini;
la vasculopatia cerebrale presente non è di grado marcato per cui le capacità intellettive e mnesiche, corrette per scolarizzazione, non sono significative (MMSE di 38,5/40 alla visita geriatrica di Settembre 2024).
Concludendo il signor allo stato è in grado di compiere autonomamente gli Parte_1
atti quotidiani della vita, pertanto non gli si riconosce l'indennità di accompagnamento.
Tuttavia la rivalutazione dello stato evolutivo delle patologie croniche in atto
(l'ipertensione arteriosa, la cardiopatia dilatativa ipocinetica post ischemica con necessità di impianto di dispositivo defibrillatore cardiaco, l'artrosi polidistrettuale, il diabete mellito di tipo II e la IPB) consente il riconoscimento della condizione di Handicap grave
(art.3 comma 3) DAL 15.3.2021 .
4 Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese atteso l' accoglimento solo parziale del ricorso le spese vanno compensate per la metà e per la residua metà poste a carico dell ' e CP_2
liquidate come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
1) Dichiara concluso il procedimento di ATP n. 9500/2022 e dispone l'archiviazione; accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta in capo a Pt_1
la condizione di andicap ex art 3 co3 L. 104/92 a far data dal 15/3/2021 ;
[...]
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_2 dell'altra metà che liquida in complessivi euro 1100,00 oltre rimborso spese forfettarie generali IVA e CPA con attribuzione
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_2
Si comunichi
Napoli 3.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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