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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1500/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 assistito e difeso dall'avvocato FRANCO LIVERA e dall'avvocato domiciliatario LUIGI SALICE, con studio in via Felice Frasi n. 4,
Piacenza
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati domiciliatari ALBERTO MONTI, FRANCO MONTI e FRANCESCO ROLLE, con studio in viale Monte Nero n. 53, Milano
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
11.07.2024, n. 1347. CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Voglia l'on.le Corte d'Appello di Venezia, dichiarata comunque inammissibile la domanda di in ordine alla ammissibilità o meno dell'eccezione di CP_1 prescrizione formulata dall'appellante in primo grado di giudizio (sulla quale risulta formato il giudicato), in riforma integrale della impugnata sentenza n.1347/2024 R.G. Sent., pubblicata in data 11 luglio 2024, notificata in data 15 luglio 2024, resa dal Tribunale Civile di Treviso, per le ragioni illustrate nell'atto di citazione in appello in data 11 settembre 2024: ➢ dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Treviso in favore di quello di Milano ovvero subordinatamente di quello di Parma;
➢ rigettare la domanda formulata da nei confronti dell'avv. Controparte_1 [...]
in ogni sua parte, per le ragioni formulate in atti: Parte_1
➢ dichiarare la nullità della sentenza n.1347/2024 R.G. Sent., pubblicata in data 11 luglio 2024, resa dal Tribunale Civile di Treviso, nella persona della d.ssa Susanna Menegazzi, ovvero procedere alla sua riforma totale o parziale in accoglimento di tutti o parte dei motivi di doglianza e gravame;
➢ in denegato subordine, in accoglimento del settimo motivo di gravame, disporre la compensazione di cui al detto motivo di gravame che precede e quindi statuendo l'operatività
e l'efficacia della Polizza FATA NR. 000005009021325623; ➢ disporre la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni ingiuriose utilizzate da controparte sia negli atti del primo grado di giudizio, sia nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello in data 26 febbraio 2025; ➢ con vittoria di spese e competenze del giudizio di I° grado e del presente giudizio di appello”. In via istruttoria: si reiterano le richieste già tempestivamente e ritualmente formulate e cioè: ➢ si formula istanza ex artt. 210, 211, 212 e 213 c.p.c. affinché
pag. 2/31 venga ordinato: ◆ ad Agenzia di Entrate (con sede in Roma – Rm – via Ippolito Nievo, n.48-50, PEC: di Email_1 produrre copia del Cassetto Fiscale dell'avv. Parte_1 ovvero di fornire le necessarie informazioni che acclarino l'avvenuto versamento dell'IVA per cui è causa;
◆ alla
[...]
con sede in Roma – Rm – via Ennio Parte_2
Quirino Visconti, 8, PEC: di produrre Email_2 copia dell'atto di pensionamento dell'avv. Parte_1 ovvero di fornire le informazioni inerenti al relativo procedimento;
➢ si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: a) “vero che l'avvocato nel mese di settembre 2015 Parte_1 versò all'Erario per il tramite di Controparte_2
filiale di Parma, la somma di euro 2.278.973,43 a titolo di Iva
[...] mediante modello F24, come da estratto conto che mi si rammostra”; si indicano a testi: − (già direttore di filiale presso Testimone_1
filiale di Parma Centro, ora Controparte_2 operativo presso la filiale di Controparte_3
Parma); − (operativa presso la filiale di Parma Centro Testimone_2 di b) vero che l'avvocato Controparte_4 ha conseguito la pensione di anzianità dal 1° Parte_1 luglio 2016?” si indicano a testi: − (operativo presso Testimone_3 la ); − Parte_2 Tes_4
(operativo presso la
[...] Parte_2
).
[...]
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito rigettare gli avversi motivi di gravame in quanto radicalmente infondati per le ragioni esposte nel presente atto pag. 3/31 e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza di primo grado;
accertare la temerarietà dell'avversa iniziativa processuale in sede di gravame e, per l'effetto, condannare l'avv. a Parte_1 risarcire a i danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 CP_1
c.p.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1347/2024 il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda proposta, ex art. 2043 c.c., da Controparte_1 surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti di credito di Unione Banche
Italiane S.p.a. (in seguito UB) nei confronti dell'avvocato
[...]
Con atto di citazione 16.11.2022, notificato il Parte_1
23.2.2023, la compagnia di assicurazione aveva chiesto il risarcimento del danno, liquidato nella somma di euro 2.800.00,00, subìto dalla banca a seguito del pagamento dalla stessa eseguito, in veste di terza pignorata, a favore del legale all'esito della procedura esecutiva avviata dal professionista nei confronti di Partecipacoes di
Brasil TD in fallimento (in seguito PL).
2. Occorre preliminarmente riassumere i fatti posti a fondamento dell'azione promossa da contro Controparte_1 Parte_1
[...]
2.1 L'avvocato in forza di un contratto per prestazioni Parte_1 professionali cedutogli nel 2012 da un precedente difensore, assunse pag. 4/31 la difesa legale di PL nel recupero dei crediti da costei vantati nei confronti del Gruppo Parmalat.
2.2 Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 8697/15 il Tribunale di Milano ingiunse a PL di pagare all'avvocato la somma Parte_1 capitale di euro 9.840.238,87 (di cui euro 9.457.375,68 per compensi professionali, euro 378.295,03 per c.p.a. ed euro 4.568,16 per anticipazioni), oltre interessi e spese della procedura d'ingiunzione liquidate in euro 17.000,00 per compensi ed euro 870,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e successive occorrende (doc. 5 e 6 fascicolo di primo grado di . CP_1
2.3 A fronte del mancato pagamento di PL dell'importo ingiunto, avviò avanti al Tribunale di Parma una procedura esecutiva Parte_1 di pignoramento presso terzi (n. 882/15 r.g.). La terza pignorata UB rese, ex art. 547 c.p.c., dichiarazione positiva per la somma complessiva di euro 14.932.786,94 (euro 9.955.191,29 da atto di precetto ed euro 4.977.595,65 quale aumento, nella misura di metà dell'importo precettato, previsto dall'art. 546 c.p.c.) (doc. 1 e 3 fascicolo di primo grado di . All'udienza del 20.7.2015, CP_1 presenti il creditore procedente e il debitore esecutato PL, l'avvocato precisò il credito in complessivi euro 10.001.003,45 con Parte_1 nota allegata al verbale (pag. 1, 2 e 3 del doc. 9 fascicolo di primo grado di . Con ordinanza 24.7.2015 il Giudice assegnò a CP_1 la somma di cui all'atto di precetto, pari a euro Parte_1
9.955.191,29, oltre interessi legali sul capitale ingiunto di euro
9.840.238,87 maturati dalla data di notifica del precetto, e alle spese della procedura esecutiva liquidate, come dalla nota di precisazione del credito depositata in udienza dal creditore procedente, in euro pag. 5/31 24.628,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. ed euro
166,00 per esborsi, ordinando al terzo UB di effettuare il pagamento della somma assegnata per capitale, spese, interessi e successive, fino alla concorrenza di quanto dal medesimo terzo dichiarato (pag. 4 del doc. 9 fascicolo di primo grado di . CP_1
2.4 In data 29.7.2015 UB ricevette dall'avvocato la pec Parte_1 di notifica dell'ordinanza di assegnazione e della comunicazione contenente la precisazione delle somme da corrispondere al pignorante in ragione dell'ordinanza, per un importo complessivo di euro 14.080.512,15 (pag. 7 e 8 del doc. 2 e doc. 10 fascicolo di primo grado di e in data 3.8.2015 UB eseguì il pagamento CP_1 di euro 14.080.512,15 a favore del creditore. A seguito dell'accredito, emise la fattura n. 44 del 5.8.2015 per euro Parte_1
11.762.307,05, di cui euro 9.482.003,68 per compensi, euro
112.960,55 per interessi, euro 1.422.300,55 per rimborso spese generali (15% su compensi), euro 436.172,17 per c.p.a., euro
2.489.486,65 per IVA, euro 137.588,55 per interessi e onorari già computati, detratti euro 2.318.205,10 per ritenuta d'acconto (20%)
(doc. 6 fascicolo primo grado e in data 16.9.2015 il Parte_1 professionista versò all'Agenzia delle Entrate l'IVA dovuta per il mese di agosto 2015, per un importo complessivo di euro 2.278.973,43
(doc. 7 fascicolo primo grado . Parte_1
2.5 Nel mese di agosto del 2016 PL chiese a in Parte_3 merito all'ammontare dell'addebito bancario eseguito nell'agosto
2015 con contestuale richiesta di restituzione dell'importo pagato da
UB in eccesso, per circa euro 4.000.000,00, a favore di Parte_1
(pag. 7 doc. 1 e pag. 9 doc. 2 fascicolo di primo grado di . In CP_1
pag. 6/31 data 29.8.2016 UB contestò la richiesta di restituzione formulata da
PL, rilevando di aver provveduto al pagamento secondo quanto previsto dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione 24.7.2015, notificata alla Banca il giorno stesso dalla Cancelleria del Tribunale di
Parma, con la quale erano stati assegnati al gli importi dal Parte_1 medesimo precisati in udienza (pag. 7 doc. 1 e pag. 10 doc. 2 fascicolo di primo grado di . Né PL né UB interpellarono CP_1 in merito alla rilevante discrepanza degli importi attesi dal Parte_1 debitore e pagati dal terzo pignorato.
2.6 Nel mese di aprile 2019 i legali di PL contestarono nuovamente a UB il pagamento eseguito a favore di chiedendo la Parte_1 documentazione relativa ai versamenti. UB negò ogni addebito e trasmise la comunicazione del 29.7.2015, con la quale le Parte_1 aveva notificato la richiesta del pagamento di euro 14.080.512,15
(pag. 10 doc. 1 e pag. 10 doc. 2 fascicolo di primo grado di . CP_1
Nell'aprile 2019 PL apprese, quindi, che UB aveva provveduto a pagare a la somma di euro 14.080.512,15 sulla base di Parte_1 quanto indicato dal professionista nella comunicazione alla banca
29.7.2015 e non sulla base di quanto dal creditore precisato all'udienza di assegnazione del 20.7.2015. In data 7.5.2019 PL inviò a UB la nota di precisazione del credito depositata da Parte_1 all'udienza del 20.7.2019 e allegata al relativo verbale, evidenziando la discrepanza tra la somma assegnata dal giudice dell'esecuzione e quanto effettivamente pagato dalla banca, come già eccepito a UB nel settembre del 2016.
2.7 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. PL convenne in giudizio UB al fine di sentirla condannare al pagamento di euro 4.080.737,19
pag. 7/31 oltre interessi, quale maggior importo che la banca non avrebbe dovuto versare a qualora avesse dato corretta esecuzione Parte_1 all'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Parma 24.7.2015 (doc.
1 fascicolo di primo grado . Nel procedimento sommario (n. CP_1
4786/19 r.g.) UB contestò la fondatezza della pretesa e chiese l'autorizzazione alla chiamata in causa sia di quale unico Parte_1 responsabile del pagamento eseguito a danno di PL, sia ai fini della manleva in caso di Controparte_5 accoglimento della domanda di PL (doc. 2 fascicolo di primo grado
. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, UB integrò il CP_1 contraddittorio nei confronti di con atto Controparte_1 regolarmente notificato alla compagnia il 26.11.2019. Controparte_1 si costituì eccependo l'inoperatività della polizza stipulata con
[...]
UB il 5.2.2018: ai sensi dell'art. 7, sezione IX della polizza,
l'assicurazione valeva esclusivamente per le richieste scritte di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui si era verificato il danno dannoso purché non anteriore a 60 mesi dalla data di decorrenza del contratto;
inoltre, ai sensi dell'art. 1892 c.c.,
l'assicurato, in fase di stipula, aveva dichiarato di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potessero determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto del contratto medesimo (pag. 11 doc. 12 fascicolo primo grado . CP_1
Posto che la garanzia operava dal 31.12.2017 al 31.12.2019,
[...] in quella sede eccepì che la prima contestazione scritta CP_1 mossa da PL a UB in relazione alla vertenza oggetto della richiesta di manleva risaliva a quasi tre anni prima, ovvero al mese di agosto
2016, quando PL aveva intimato a UB la restituzione degli importi pag. 8/31 alla massa fallimentare. Anche se UB aveva notiziato Controparte_1 delle contestazioni di PL nel mese di giugno 2019, ovvero
[...] durante il periodo di efficacia della polizza, la richiesta di risarcimento di PL era pervenuta a UB, per la prima volta, in un momento
(agosto 2016) antecedente alla validità della polizza (31.12.2017-
31.12.2019). La compagnia di assicurazione invocò anche gli artt.
1892 e 1893 c.c. perché UB, al momento della stipula della polizza
(2018), non l'aveva informata delle contestazioni ricevute da PL nell'agosto 2016 (pag. 12 doc. 12 del fascicolo di primo grado di
. CP_1
2.8 Nel procedimento sommario di cognizione il contraddittorio non fu mai regolarmente instaurato nei confronti di L'iniziale Parte_1 notifica al terzo chiamato non si perfezionò. All'udienza del 18.2.2020
UB chiese un rinvio per rinnovare la notifica. Successivamente al rinvio all'udienza al 28.4.2020, poi non celebratasi a causa delle misure emergenziali per la pandemia COVID-19, PL e UB raggiunsero un accordo transattivo (doc. 14 fascicolo di primo grado che, a sua volta, rese efficace, costituendone condizione, CP_1
l'ulteriore accordo raggiunto tra UB e (doc. 13 Controparte_1 fascicolo di primo grado . UB si era resa disponibile a CP_1 corrispondere a PL la somma omnicomprensiva di euro
2.800.000,00, a saldo e stralcio delle maggiori pretese fatte valere nel giudizio n. 4786/19 r.g. (pari a euro 4.080.737,19), surrogandosi nei diritti di PL verso a sua volta, si Parte_1 Controparte_1 era resa disponibile a versare a UB l'importo di euro 2.800.000,00 da costei versato a PL in via transattiva, surrogandosi nei diritti dell'assicurata nei confronti di sino alla concorrenza del Parte_1 predetto importo. Per mancanza di rinnovazione della notifica,
pag. 9/31 non divenne mai parte del giudizio sommario di cognizione, Parte_1 né fu mai coinvolto nella conclusione degli accordi transattivi tra PL
e UB e tra UB e Controparte_1
3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio Controparte_1 ha contestato all'avvocato di aver dolosamente indotto UB, Parte_1 terza pignorata, a corrispondergli un maggior importo di oltre euro
4.000.000,00 rispetto a quanto dovuto in forza dell'ordinanza di assegnazione del 24.7.2015. Per la compagnia di assicurazione, aveva depositato in udienza, integrandone il verbale, una Parte_1 nota di precisazione del credito per euro 10.0010.003,45 (doc. 9 fascicolo primo grado , per poi, il 29.7.2015, comunicare alla CP_1 banca la richiesta di pagamento, corredata del verbale d'udienza e dell'ordinanza di assegnazione, precisando come a lui dovuta la somma di euro 14.080.512,15 (doc. 10 fascicolo primo grado
. Il legale avrebbe illecitamente strumentalizzato l'ordinanza CP_1 di assegnazione poiché in udienza aveva precisato il proprio credito in una somma inferiore a quella poi richiesta a UB e risultata maggiorata degli accessori di i.v.a., rimborso spese forfettarie (15%)
e c.p.a. (4%), non previsti. Il maggior importo di oltre euro
4.000.000,00, non dovuto era stato addebitato a PL, la quale, a tacitazione del danno subìto, aveva accettato nel 2020 in via transattiva da UB la somma di euro 2.800.000,00, poi rifusi a UB da
Controparte_1
4. L'avvocato si è costituito eccependo, in via pregiudiziale, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso a favore di quella del Tribunale di Milano, o in subordine, di quella del Tribunale di
Parma. Nel merito ha rilevato: a) la nullità della citazione per pag. 10/31 mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto della domanda, posto che la narrazione attorea si era concentrata sulla ricostruzione di una causa civile nella quale non era stato coinvolto e che si era conclusa con accordi transattivi a lui non opponibili;
b) la prescrizione del credito;
c) di aver correttamente richiesto a UB anche il pagamento dell'i.v.a. sul credito precisato in udienza, in quanto imposta dovuta per legge e tempestivamente versata all'Agenzia delle
Entrate nel settembre 2015. Il legale ha anche chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di Controparte_1
di essere manlevato dalla stessa con la
[...] Controparte_6 quale era assicurato, e la compensazione delle eventuali reciproche poste di condanna.
5. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il
Tribunale ha invitato i difensori a discutere anche sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'avvocato L'attrice, eccepita Parte_1
l'inammissibilità dell'eccezione per la sua genericità, aveva rilevato che “il diritto poteva essere fatto valere solo dal 2019, quando UB ha avuto contezza della difformità tra quanto stabilito dal GE e quanto chiesto dal creditore avv.to . Parte convenuta aveva Parte_1 ribattuto che l'eccezione era stata sollevata con il primo atto difensivo e che “il termine decorre dal 2015 perché il soggetto danneggiato non era UB ma la società brasiliana che ha effettuato il pagamento”.
5.1 Nell'accogliere la domanda di risarcimento il Tribunale ha innanzitutto rigettato le eccezioni del convenuto Parte_1
d'incompetenza territoriale e nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Il giudice adito è competente ex art. 18, comma 2, c.p.c. (“luogo di residenza”
pag. 11/31 dell'attore) in quanto è iscritto all'AIRE, essendo residente Parte_1 in Paraguay, né vale la clausola derogatoria della competenza presente nel contratto che ha originato il credito professionale, venendo in rilievo un illecito. Gli elementi di fatto della domanda erano stati precisamente individuati: l'attrice aveva lamentato la commissione di un illecito ex art. 2043 c.c. per essere stata indotta la banca a un pagamento non dovuto.
5.2 L'eccezione di prescrizione non era formulata in modo chiaro ed era comunque infondata perché il termine quinquennale decorreva dall'avvenuto pagamento della somma di euro 2.800.000,00 da parte della compagnia di assicurazione a UB e da parte di nel Parte_4
2020.
5.3 Le argomentazioni sull'IVA dell'avvocato non erano Parte_1 idonee a “paralizzare” la pretesa attorea. Il pagamento non dovuto non attiene solo all'IVA e “soprattutto” non era rilevante che avesse pagato l'IVA. era consapevole che il titolo Parte_1 Parte_1 esecutivo non prevedeva l'applicazione degli accessori di legge (non soltanto dell'i.v.a.) sul capitale e che tali ulteriori importi non avrebbero dovuto essere richiesti alla banca con una comunicazione di precisazione del credito diversa da quella depositata in udienza. La somma superiore a euro 4.000.000,00 chiesta dal legale in aggiunta a quanto stabilito nell'ordinanza e quindi anche la somma di euro
2.800.000,00 oggetto di transazione non era dovuta. Il legale, consapevole dell'importo del titolo, aveva preteso dal terzo creditore di pagare somme eccessive, notificando una nota di precisazione del credito diversa da quella presentata al giudice.
pag. 12/31 6. Proponendo appello, chiede con otto Parte_1 motivi di gravame che, in riforma della sentenza, la domanda di risarcimento di sia respinta. Controparte_1
6.1 Con il primo motivo d'appello, lamenta l'erronea Parte_1 decisione sulla competenza, essendo competente il Tribunale di
Milano o di Parma. La causa non verte in tema di illecito bensì in tema di “violazione della statuizione contrattuale relativa alla percentuale di compenso e quindi pacificamente in un caso contemplato dalla clausola compromissoria n. 6 del 'Contratto di prestazioni di servizi professionali' del 26 ottobre 2010” (pag. 8 dell'atto di appello). Atteso che, in forza degli accordi transattivi del
2020, si è surrogata nei diritti di UB, che a sua Controparte_1 volta si è surrogata nei diritti di PL nei confronti del legale, la compagnia di assicurazione, secondo l'appellante, agirebbe nella posizione di PL e dunque, trattandosi di inadempimento contrattuale, in ossequio al contratto di prestazione professionale concluso nel 2010, il foro territorialmente competente è quello convenzionale stabilito tra il professionista e la cliente e individuato nel Tribunale di Milano (doc. 2 fascicolo primo grado . In Parte_1 subordine, avrebbe dovuto adire il Tribunale di Controparte_1
Parma, quale foro del domicilio del convenuto, così come eletto nel contratto professionale di cessione del 2012 e nella procedura esecutiva avviata
contro
PL davanti al Tribunale di Parma.
6.2 Con il secondo motivo d'impugnazione parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il primo giudice omesso di pronunciarsi in ordine alle eccezioni e argomentazioni sollevate dal convenuto in merito: a) alla domanda di manleva e compensazione pag. 13/31 nei confronti di b) all'eccezione d'invalidità Controparte_1 dell'accordo transattivo tra UB e PL per mancata prova della sussistenza, in capo al soggetto sottoscrittore per PL, dei relativi poteri di rappresentanza e firma, c) alla richiesta, ex art. 89 c.p.c., di cancellazione delle espressioni ingiuriose attribuite. in Parte_1 termini di condotta illecita e truffaldina e di fuga all'estero per sottrarsi alla propria responsabilità civile e penale.
6.3 Con il terzo motivo d'appello parte appellante contesta l'invalidità
e inopponibilità degli accordi transattivi, dai quali sarebbe originato il diritto di surroga azionato da L'appellante Controparte_1 evidenzia come la polizza assicurativa vigente tra UB e
[...]
sulla quale era stato fondato l'accordo transattivo, non CP_1 giustifichi né consenta alcuna surroga dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile perché la garanzia copriva altri tipi di Parte_1 danno rispetto a quello fronteggiato da UB nei confronti di PL, come, peraltro, sostenuto anche dalla stessa Controparte_1 nella memoria di costituzione dimessa nel giudizio sommario avviato davanti al Tribunale di Bergamo da PL (pag. 17, doc. 12 fascicolo primo grado . La polizza invocata da UB per la chiamata in CP_1 garanzia di non avrebbe dovuto essere azionata Controparte_1 con riguardo all'adempimento di UB nei confronti di PL, trattandosi di comune obbligazione contrattuale da compiersi nella sua interezza da parte della banca. L'accordo transattivo tra UB e Controparte_1 non poteva essere concluso in forza dei rapporti assicurativi in
[...] essere tra le due società, in quanto la garanzia di Controparte_1 non copriva i fatti oggetto dell'accordo. L'invalidità dell'accordo
[...] travolgeva conseguentemente, anche l'accordo tra PL e UB. La surroga di nei diritti di UB, non fondata Controparte_1
pag. 14/31 sull'obbligazione assicurativa bensì su un accordo transattivo invalido, non può essere fatta valere nei confronti di il quale, Parte_1 peraltro, non vi aveva partecipato.
6.4 Con il quarto motivo d'appello ribadisce l'importanza Parte_1 della questione attinente all'IVA. L'imposta era dovuta, in primo luogo, in forza delle previsioni contrattuali di determinazione del compenso che, salvo precisazione espressa, non comprendono il conteggio dell'imposta, la quale esula dal corrispettivo e va aggiunta.
In secondo luogo, a seguito dell'istanza di rimborso, l'Agenzia delle
Entrate ha confermato la debenza dell'IVA in quanto PL, per mancanza di sufficiente autonomia, non poteva essere considerata un soggetto extranazionale escluso dal campo di applicazione IVA. (doc.
9 fascicolo primo grado . Ne consegue che la richiesta del Parte_1 professionista di una somma successivamente versata all'Erario non può configurare un fatto illecito doloso.
6.5 Con il quinto motivo d'impugnazione, ribadisce che il Parte_1 credito risarcitorio è prescritto. Il giudice ha individuato genericamente nel 2020 il dies a quo del termine quinquennale. Nel
2020 sono intervenuti in momenti differenti i pagamenti, ciascuno dell'importo di euro 2.800.00,00, da UB a PL e da Controparte_1
a UB. Atteso che la domanda attorea è stata proposta ai sensi
[...] dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno e che il fatto illecito è stato individuato dal giudice nella condotta di consistita Parte_1 nell'aver indotto la banca a un pagamento in parte non dovuto, il primo giudice, coerentemente, avrebbe dovuto individuare la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal momento in cui il creditore assegnatario ha ottenuto la maggiore somma. UB ha pag. 15/31 pagato a l'importo di euro 14.080.512,15, di cui euro Parte_1
11.762.307,15 con versamento diretto ed euro 2.318.205,10 in ritenuta d'acconto, in data 3.8.2015 (doc. 11 fascicolo primo grado
. CP_1
6.6 Con il sesto motivo d'impugnazione l'appellante contesta la sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 2043 c.c. A prescindere dalla erronea confusione tra indebito oggettivo e illecito aquiliano, il primo giudice non avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del dolo nell'agire del creditore: non aveva nascosto alla banca, la Parte_1 quale aveva a suo tempo avuto contezza del decreto ingiuntivo, degli atti del procedimento esecutivo e del conteggio finale.
6.7 Con il settimo motivo d'appello lamenta l'omessa Parte_1 motivazione, da parte del primo giudice, in ordine al rigetto dell'eccezione riconvenzionale di manleva e della conseguente richiesta di compensazione del debito, eventualmente accertato, con il proprio diritto a essere tenuto indenne dalla stessa Controparte_1 in forza della polizza RC con essa stipulata.
[...]
6.8 Con l'ottavo motivo d'impugnazione parte appellante chiede che, riformata la decisione, le spese processuali siano poste a carico della compagnia di assicurazione per il doppio grado di giudizio.
7. si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la condanna di al risarcimento ex art. 96 Parte_1
c.p.c. per temerarietà dell'impugnazione proposta. Ha replicato:
pag. 16/31 7.1 che la presente causa per responsabilità extracontrattuale costituisce una vertenza autonoma rispetto alle vicende legate all'esecuzione del contratto professionale tra PL e che il giudizio è stato correttamente instaurato avanti al Tribunale di Treviso ai sensi dell'art. 18, comma 2, c.p.c. perché al momento del suo incardinamento il convenuto non aveva residenza, domicilio e dimora nello Stato;
7.2 che non vi è omessa pronuncia sull'eccezione riconvenzionale di manleva – peraltro già irricevibile in quanto avrebbe dovuto essere formulata in termini di domanda tempestiva e non di eccezione – perché deve ritenersi intervenuta, in merito, una statuizione implicita di rigetto “in quanto l'ipotesi contraria sarebbe incompatibile con l'impostazione logico giuridica della pronuncia” (pag. 27 della comparsa di costituzione di . Posto il Tribunale ha accolto la CP_1 domanda della compagnia, ritenendo che abbia agito con Parte_1 dolo, l'inoperatività della polizza era implicita ai sensi dell'art. 1917
c.c.;
7.3 che con la memoria istruttoria ha Controparte_1 ritualmente depositato la documentazione (doc. 18 e doc. 19), e dunque la prova, dei poteri di rappresentanza conferiti all'avvocato
Francesco Lenzi Levoni per la sottoscrizione, in nome e per conto di
PL, dell'accordo transattivo concluso con UB;
7.4 che non può dirsi che vi sia omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle frasi offensive, poiché la cancellazione rientra nel potere discrezionale del giudice e il suo mancato esercizio non può formare oggetto d'impugnazione;
pag. 17/31 7.5 che gli accordi transattivi tra PL e UB e tra UB e CP_1 proprio perché conclusi senza nulla riconoscere reciprocamente, per porre fine alla lite insorta e in presenza di una res dubia, non traggono la loro validità, che resta ferma, dalle questioni concernenti il titolo della pretesa di PL verso UB né dall'operatività della polizza emessa da a favore di UB;
Controparte_1
7.6 che l'unica circostanza che rileva non è l'effettiva debenza dell'IVA bensì il fatto che ha contraffatto la “nota di credito” Parte_1
[l'appellata verosimilmente si riferisce alla precisazione delle somme richieste a UB] notificata a UB applicando gli accessori di legge
(rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.) non dovuti. in ogni caso, nonostante la diversa decisione dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso, l'imposta non era dovuta e il professionista avrebbe potuto e dovuto proporre ricorso perché i servizi professionali prestati a PL esorbitavano dal campo di applicazione dell'imposta in Italia;
7.7 che, ferma l'inammissibilità dell'eccezione, il credito azionato non può ritenersi prescritto perché il dies a quo del termine quinquennale va individuato nel mese di maggio del 2019, allorquando UB ha avuto concreta contezza della discrepanza tra la nota di precisazione del credito depositata da all'udienza del 20.7.2015 e la Parte_1 richiesta di pagamento, con specificazione delle somme da bonificare, notificatale dallo stesso creditore il successivo 29.7.2015;
7.8 che, ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c. è indifferente che la condotta sia posta in essere con dolo o con colpa e, in ogni caso, la pag. 18/31 qualificazione dolosa del comportamento di emerge Parte_1 chiaramente dalla lettura della sentenza del Tribunale;
7.9 che l'appellante si contraddice perché non può lamentare un'omessa pronuncia in merito alla richiesta di manleva e compensazione (secondo motivo d'appello) e, al contempo, l'omessa motivazione in merito al suo rigetto;
in ogni caso la domanda è inammissibile per come formulata e comunque infondata ai sensi dell'art. 1917 c.c.
8. Il primo motivo di appello sull'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso non è meritevole di accoglimento.
8.1 ha sede in Mogliano Veneto (TV). Controparte_1
Secondo l'appellante il Tribunale di Treviso avrebbe errato nel ritenere correttamente radicata la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 18, comma 2, c.p.c., per essere stato il convenuto residente all'estero al momento dell'incardinamento del giudizio. La censura all'argomentazione del primo giudice si limita alla mera deduzione che altri (Milano o Parma) fossero i Tribunali avanti ai quali avrebbe dovuta essere instaurata la lite e che il Tribunale di Treviso, “dove ha sede la più grande Compagnia di assicurazione del Paese,
[...]
”, mai avrebbe potuto essere competente per territorio (pag. CP_1
9 dell'atto di appello).
8.2 La scelta del foro competente per territorio, avanti al quale incardinare la lite, spetta alla libera scelta dell'attore, il quale, con particolare riferimento alle cause relative ai diritti di obbligazione, siano essi di natura contrattuale o extracontrattuale, in assenza della pag. 19/31 previsione di un foro esclusivo convenzionalmente stabilito dalle parti laddove l'accordo sia possibile, può discrezionalmente optare per i fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19, 20 c.p.c. Per giurisprudenza consolidata (Cass., s.u., ord. n. 22639 del 2007) nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto d'incardinare la controversia presso un determinato ufficio giudiziario, essendo sufficiente che il foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice individuato dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva. In mancanza di una tempestiva e completa contestazione,
l'eccezione d'incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la competenza (cfr.
Cass., sez. 2, ord. n. 5817 del 2024; Cass., sez. 2, ord. n. 21754 del
2022 e Cass., sez. 6-2, ord. n. 17311 del 2018).
8.3 Posto che, nel caso di specie, l'attore ha scelto il criterio di collegamento previsto dall'art. 18, comma 2, c.p.c., ne discende che l'omessa o non esaustiva contestazione anche solo di tale criterio, unitamente all'individuazione del foro ritenuto competente, è sufficiente a ritenere come non correttamente proposta l'eccezione e definitivamente radicata la competenza del Tribunale di Treviso. ha individuato nel Tribunale di Milano o, in subordine, in Parte_1 quello di Parma i fori alternativi da lui ritenuti territorialmente competenti, ma non ha spiegato compiutamente per quale motivo non sarebbe applicabile, nel caso di specie, il secondo comma dell'art. 18 c.p.c. si è limitato a contestare la scelta processuale Parte_1
pag. 20/31 dell'attrice sostenendo che l'art. 18 c.p.c. non era applicabile perché derogato dal punto 6 (individuazione del Tribunale di Milano quale foro stabilito dalle parti) del contratto di conferimento dell'incarico professionale concluso nel 2010 tra PL e il precedente professionista avvocato e ceduto nel 2012 all'appellante, valido ed Controparte_7 efficace, per surroghe successive derivanti dagli accordi transattivi, anche nei rapporti tra e (pag. 11 della Controparte_1 Parte_1 comparsa di costituzione e risposta). Aveva aggiunto che, in subordine, avrebbe dovuto farsi riferimento al Tribunale nel cui circondario si trovava il domicilio dell'altra parte contraente ai sensi dell'art. 6 dell'accordo e cioè il Tribunale di Parma, luogo dove il professionista esercitava la professione e dove si pretende che sia sarebbe consumato il fatto illecito. La compagnia di assicurazione ha agito ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti di per il danno Parte_1 subito da UB a seguito della condotta illecita del professionista. Non assume rilevanza il contratto concluso tra PL e il professionista, vertendosi per una precisa e non sindacabile scelta difensiva, in materia di responsabilità aquiliana che esula dall'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di prestazione di servizi professionali 26.10.2010 tra PL e l'avvocato (doc 2 Controparte_7 fascicolo di primo grado . Parte_1
8.4 Il foro convenzionale non era nemmeno stato espressamente indicato quale foro esclusivo [cfr. art. 6 del contratto 26.10.2010: “…
Ogni controversia relativa a interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta al Tribunale di Milano, facendo salvo il diritto delle parti di agire (la successiva preposizione è incomprensibile) domicilio dell'altra parte”]. La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una pag. 21/31 manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.p.c., il Tribunale di Milano si sarebbe comunque posto quale foro concorrente con quelli previsti dall'art. 18 e 20 c.p.c., tra i quali la scelta dell'attore rimaneva libera (Cass., sez. 3, ord. n. 33203 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 20713 del 2023 e Cass., sez. 6-3, ord n. 1838 del 2018).
8.5 La contestazione del foro scelto dall'attrice, per come formulata dal convenuto (pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta), è infondata anche perché legittimamente e Controparte_1 correttamente ha potuto scegliere il criterio dell'art. 18, comma 2,
c.p.c. facendo riferimento alla sede legale della società. Nulla aveva eccepito l'appellante per contestare l'insussistenza dei presupposti previsti dalla norma codicistica. La compagnia di assicurazione aveva dedotto e documentato che il professionista fosse iscritto all'AIRE (v. atto di citazione, pag. 9 e doc. 16 fascicolo primo grado e, CP_1 costituendosi in giudizio, aveva espressamente riconosciuto Parte_1 che al momento della notifica dell'introduttivo non era domiciliato in bensì presso la residenza in Asuncion in Paraguay (pag. 11 della CP_1 comparsa di costituzione e risposta).
9. Confermata la competenza del giudice adito, deve essere esaminato il quinto motivo d'impugnazione relativo all'eccezione preliminare di merito di prescrizione. L'eccezione di prescrizione è fondata ed è idonea a definire l'intero giudizio.
pag. 22/31 9.1 L'appellante lamenta l'errore nel quale è incorso il primo giudice nell'individuare la decorrenza ex art. 2947, comma 1, c.c. dei cinque anni necessari all'estinzione del diritto, fissandola in una non meglio precisata data del 2020 anziché in quella del 3 agosto 2015, data di accredito a del maggior importo dovuto ovvero data Parte_1 dell'evento dannoso.
9.2 Occorre considerare il fatto illecito contestato con l'atto introduttivo del giudizio. Il fatto illecito consiste nella “condotta illecita truffaldina” dell'avvocato che, strumentalizzando Parte_1
l'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, aveva indotto
UB a disporre in suo favore un pagamento di somme eccedenti il dovuto (v. pag. 4 dell'atto di citazione di primo grado). Ingenerando un'errata percezione della realtà, il professionista aveva realizzato un ingiusto profitto e correlativamente un danno in capo a PL (v. pag. 9 dell'atto di citazione di primo grado). Sulla base di tali presupposti, la compagnia di assicurazione ha espressamente dichiarato di surrogarsi nei diritti risarcitori di UB, facendo valere la responsabilità aquiliana del professionista (v. pag. 8 dell'atto di citazione di primo grado).
9.3 Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sono presenti alcune significative contraddizioni. Si fa riferimento a una condotta truffaldina a danno di UB, s'individua il profitto ingiusto (l'indebito arricchimento) nell'incasso da parte del professionista di una somma superiore a quella dovuta a seguito dell'azione esecutiva e si afferma di agire surrogandosi nei diritti di UB. Nello stesso tempo, si menziona anche un danno di PL. La contraddizione non è mai stata risolta nel corso dell'intero processo. Ancora nella comparsa conclusionale 9.6.2025 e nella comparsa di replica 23.6.2025 la pag. 23/31 difesa di afferma che UB, avendo ricevuto da Controparte_1
PL in data 7.5.2019 la nota di precisazione del credito, solo in questo momento aveva scoperto di aver pagato un importo superiore alla somma assegnata. In altre parole, la difesa della compagnia individua il danneggiato in UB e non in PL.
9.4 L'eccezione preliminare di prescrizione non è stata dichiarata inammissibile ma è stata ritenuta infondata dal giudice di primo grado sul presupposto che la prescrizione quinquennale non sarebbe decorsa prima dei pagamenti nel 2020 da parte di Controparte_1
a UB e da UB a PL. Affermare che un'eccezione non è
[...] formulata “in modo chiaro” (v. pag. 7 della motivazione della sentenza) non è sufficiente per concludere che sia inammissibile, tanto è vero che il Tribunale, dopo aver ascoltato le deduzioni delle parti sull'eccezione di prescrizione (v. verbale udienza 25.1.2024), ha ritenuto di affrontare nel merito la questione. Deve essere sottolineato che, prima che richiedere al convenuto una formulazione più chiara sull'eccezione preliminare, specie considerando l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da per carente Parte_1 individuazione della causa petendi, una maggiore chiarezza sul diritto esercitato con riferimento all'individuazione del danneggiato e del momento del verificarsi del pregiudizio, avrebbe potuto essere richiesta anche alla parte attrice che intendeva ottenere, surrogandosi nei diritti danneggiato, il risarcimento dei danni derivanti da un fatto illecito.
9.5 Sollevata tempestivamente con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado, l'eccezione di prescrizione da parte del convenuto, sarebbe spettato a dimostrare che Controparte_1
pag. 24/31 l'azione risarcitoria di UB non si era prescritta perché Controparte_1 aveva esplicitamente dedotto di volersi surrogare a UB.
[...]
L'azione esperita era chiaramente un'azione di responsabilità aquiliana per un fatto illecito. Dopo aver dedotto di contestare la sussistenza degli elementi costitutivi della presunta responsabilità extracontrattuale e la genericità delle allegazioni attoree, il convenuto aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione (v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, pag. 12, 13 e 27), facendo valere l'inezia del creditore, senza che rilevino i termini iniziali e finali della prescrizione, essendo questioni di diritto rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle allegazioni di parte. La parte convenuta non aveva l'onere d'individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Non rileva nemmeno la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo coperto dalla prescrizione (cfr. Cass., sez. L, ord. n. 30303 del 2021, Cass., sez. 1, sent. n. 15361 del 2016 e Cass., sez. 1, sent.
n. 11843 del 2007).
9.6 Per l'art. 2947, comma 1, c.c. il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito si prescrive in cinque anni. Sempre per l'art. 2947, comma 1, c.c. il termine decorre “dal giorno in cui il fatto si è verificato” mentre per l'art. 2935 c.c. “la prescrizione incomincia
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato”. La giurisprudenza di legittimità ritiene che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizi a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto ma dal momento in cui la produzione pag. 25/31 del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 21255 del 2013,
Cass., sez. 3, sent. n. 11119 del 2013, Cass., sez. 3, sent. n. 26188 del 2011). Il termine di prescrizione non decorre dalla mera verificazione empirica di un evento dannoso non conosciuto né conoscibile perché altrimenti si priverebbe il danneggiato in tutto o in parte del tempo riconosciutogli dalla legge per l'esercizio del diritto al risarcimento. Il rischio opposto è di giungere a un'interpretazione contra legem dell'art. 2935 c.c., finendo per far coincidere “il giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con il momento in cui il danneggiato decida di agire contro il presunto danneggiante. Il punto di equilibrio è individuabile facendo riferimento alla conoscibilità del danno con l'ordinaria diligenza del danneggiato.
9.7 Non è contestato che, alcuni giorni dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione, inviò a UB una Parte_1 comunicazione con la quale specificava le somme che la banca avrebbe dovuto bonificargli in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione (doc. 10 fascicolo primo grado e che il 4 CP_1 agosto 2015 la banca accreditò al creditore le somme. Dagli atti relativi al procedimento sommario di cognizione incardinato da PL
contro
UB con la chiamata in causa di ovvero Controparte_1 dalle circostanze ivi allegate dalla stessa per Controparte_1 contestare la polizza assicurativa a garanzia di UB (pagg. 11-14 del doc. 12 del fascicolo di primo grado , emerge che già CP_1 nell'agosto del 2016 PL aveva rappresentato a UB l'erroneità del pagamento in quanto non conforme a quanto previsto dall'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione e a quanto previsto dalla nota di precisazione del credito depositata in udienza dal creditore.
pag. 26/31 Appare estremamente significativo come si sia Controparte_1 difesa in quel procedimento. Deve a questo punto osservarsi che:
a) la nota di precisazione del credito depositata in udienza dal creditore (pag. 3 del doc. 9 fascicolo primo grado è CP_1 chiaramente, come dev'essere, un atto processuale destinato al giudice dell'esecuzione;
b) la comunicazione con cui il creditore ha indicato a UB le somme da pagare (pag. 4 del doc. 10 più sopra citato) è una missiva destinata a UB (è indirizzata a “Spett.le Banca Popolare Commercio
& Industria s.p.a.);
c) unitamente alla missiva del creditore, UB ricevette copia dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che espressamente assegnava a la sola somma capitale di euro 9.955.191,29, Parte_1 oltre interessi legali maturati sulla somma ingiunta di euro
9.840.238,87 dal 14.4.2015 (ovvero interessi al tasso legale maturati da soli 4 mesi), e oltre alla somma di euro 24.628,00 sulla quale soltanto andavano calcolati gli accessori di legge (15% rimborso spese generali, 4% c.p.a. e 22% i.v.a.), e alla somma di euro 166,00 per rifusione degli esborsi;
d) UB, a seguito di contestazioni di PL, sembra aver avuto conoscenza della nota di precisazione del credito depositata in udienza nel maggio del 2019.
9.8 Il raffronto tra la nota di precisazione del credito e la missiva del creditore difficilmente può indurre a ritenere che la comunicazione ricevuta da UB sia la versione contraffatta della nota di precisazione del credito depositata in udienza. UB, che è necessariamente dotata di un ufficio legale competente a vagliare le richieste di pagamento soprattutto in caso di ingenti somme, quand'anche formulate all'esito pag. 27/31 di un provvedimento giudiziale di assegnazione, già prima del pagamento al creditore avrebbe potuto controllare la corrispondenza e la coerenza, all'evidenza mancanti, tra le somme richieste dal creditore e le somme contenute nell'ordinanza di assegnazione, la quale costituiva l'unico titolo da cui desumere l'importo esatto da pagare. Se il confronto non è stato fatto prima di procedere all'accredito a favore di sicuramente avrebbe dovuto Parte_1 essere eseguito nel momento in cui, nel mese di agosto 2016, fu contestato da PL a UB il pagamento eseguito in favore del creditore.
Una diligente esame delle somme giudizialmente assegnate, unitamente alla contestazione di PL in merito all'importo pagato, avrebbe agevolmente consentito a UB di avvedersi che la comunicazione del creditore ricevuta non corrispondeva alla nota depositata in giudizio e chiedere non solo di visionare e verificare la nota stessa ma, ancor prima, rivolgersi al creditore per i necessari chiarimenti. Nel mese di agosto 2016, invece, UB si limitò a riscontrare la comunicazione di PL, rilevando di aver pagato bene per essersi attenuta a quanto le veniva richiesto dal creditore in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. Nel 2016, un anno dopo il pagamento, nessuna verifica fu svolta da UB al fine di accertare le anomalie contestate da PL. È ragionevolmente certo – la circostanza
è dirimente - che nel mese di agosto 2016 UB e PL già discutevano sul fatto che avesse ricevuto da UB una somma superiore Parte_1
a quella dovuta in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
9.9 La decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuata nel mese di agosto 2016, quale momento in cui UB, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto avere sufficiente conoscenza della causa dell'errato pagamento. Posto che l'atto di pag. 28/31 citazione è stato notificato il 23.2.2023 e che non sussistono precedenti atti interruttivi della prescrizione, il diritto al risarcimento del danno è irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale. Nel 2020, invero, UB e PL hanno semplicemente risolto in via transattiva la controversia tra loro pendente per stabilire quale delle due società – a fronte di un presunto fatto illecito del professionista commesso nell'agosto del 2015 e conosciuto quantomeno dall'agosto 2016 - dovesse farsi carico dell'asserito danno nei loro reciproci rapporti. Nulla cambierebbe:
- se la conoscenza del fatto illecito fosse esaminata, tenendo conto dell'ambiguità di alcuni passi dell'atto introduttivo, prendendo in considerazione la posizione di PL, anziché quella di UB, come parte danneggiata e trascurando del tutto che la compagnia di assicurazione ha dichiarato di agire surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti di UB e non di PL;
- se s'ipotizzasse che il fatto integri il delitto di truffa consumato nell'agosto 2015 con l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno perché la prescrizione sarebbe di sei anziché cinque anni ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p. L'allungamento di un anno del termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c., non è ancora sufficiente per ritenere interrotta tempestivamente la prescrizione prima della notifica dell'atto introduttivo della presente lite (anche facendo decorrere la prescrizione dall'agosto 2016 e non dalla consumazione del delitto).
9.10 Occorre anche precisare che, a prescindere dall'esistenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c., la condotta dell'avvocato non Parte_1 appare integrare un raggiro, necessario requisito del delitto di truffa, sia perché la comunicazione al creditore non può ritenersi una pag. 29/31 versione contraffatta della nota di precisazione del credito depositata in udienza sia perché la controversia è essenzialmente legata alla questione dell'obbligo del professionista di versamento dell'IVA, questione rispetto alla quale è poco verosimile che il legale volesse trarre in inganno il debitore per conseguire un ingiusto profitto.
Ciononostante, non sussistono i presupposti per disporre la cancellazione, come richiesto da delle frasi degli atti Parte_1 avversari riportate a pag. 11 dell'atto di appello perché, tenendo conto delle allegazioni attoree sulla natura dolosa dell'illecito attribuito al professionista, le frasi sono funzionali al diritto di difesa.
10. L'accoglimento del quinto motivo d'impugnazione, appare assorbente rispetto a tutti quelli ancora da esaminare e impedisce di accogliere la richiesta della compagnia di assicurazione di condanna della controparte per lite temeraria. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della compagnia di assicurazione.
Presi in considerazione i valori medi dei parametri del d.m. n. 55 del
2014 dello scaglione applicabile (euro 2.000.001,00 – euro
4.000.000,00), i compensi vengono liquidati:
- nella somma di euro 49.336,00 per il giudizio di primo grado, in relazione alle quattro fasi svolte (euro 7.786,00 + euro 5.136,00 + euro 22.872,00 + euro 13.542,00);
- nella somma di euro 31.283,00 per il giudizio di gravame, in relazione alle tre fasi svolte (euro 9.643,00 + euro 5.607,00 + euro
16.033,00). Le anticipazioni vengono riconosciute in euro 2.556,00
(euro 27,00 per diritti ed euro 2.529,00 per c.u.).
P.Q.M.
pag. 30/31 La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Treviso Controparte_1
11 luglio 2024 n. 1347, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, 1.1 rigetta la domanda di risarcimento di e 1.2 condanna Controparte_1 [...] al pagamento, a favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali del primo grado di giudizio,
[...] liquidate nella somma di euro 49.336,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
2) condanna alla rifusione, a favore di Controparte_1
delle spese di lite per il giudizio di Parte_1 appello, liquidate nella somma di euro 2.556,00 per esborsi ed euro
31.283,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 31/31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1500/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 assistito e difeso dall'avvocato FRANCO LIVERA e dall'avvocato domiciliatario LUIGI SALICE, con studio in via Felice Frasi n. 4,
Piacenza
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati domiciliatari ALBERTO MONTI, FRANCO MONTI e FRANCESCO ROLLE, con studio in viale Monte Nero n. 53, Milano
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso
11.07.2024, n. 1347. CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: Voglia l'on.le Corte d'Appello di Venezia, dichiarata comunque inammissibile la domanda di in ordine alla ammissibilità o meno dell'eccezione di CP_1 prescrizione formulata dall'appellante in primo grado di giudizio (sulla quale risulta formato il giudicato), in riforma integrale della impugnata sentenza n.1347/2024 R.G. Sent., pubblicata in data 11 luglio 2024, notificata in data 15 luglio 2024, resa dal Tribunale Civile di Treviso, per le ragioni illustrate nell'atto di citazione in appello in data 11 settembre 2024: ➢ dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Treviso in favore di quello di Milano ovvero subordinatamente di quello di Parma;
➢ rigettare la domanda formulata da nei confronti dell'avv. Controparte_1 [...]
in ogni sua parte, per le ragioni formulate in atti: Parte_1
➢ dichiarare la nullità della sentenza n.1347/2024 R.G. Sent., pubblicata in data 11 luglio 2024, resa dal Tribunale Civile di Treviso, nella persona della d.ssa Susanna Menegazzi, ovvero procedere alla sua riforma totale o parziale in accoglimento di tutti o parte dei motivi di doglianza e gravame;
➢ in denegato subordine, in accoglimento del settimo motivo di gravame, disporre la compensazione di cui al detto motivo di gravame che precede e quindi statuendo l'operatività
e l'efficacia della Polizza FATA NR. 000005009021325623; ➢ disporre la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni ingiuriose utilizzate da controparte sia negli atti del primo grado di giudizio, sia nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello in data 26 febbraio 2025; ➢ con vittoria di spese e competenze del giudizio di I° grado e del presente giudizio di appello”. In via istruttoria: si reiterano le richieste già tempestivamente e ritualmente formulate e cioè: ➢ si formula istanza ex artt. 210, 211, 212 e 213 c.p.c. affinché
pag. 2/31 venga ordinato: ◆ ad Agenzia di Entrate (con sede in Roma – Rm – via Ippolito Nievo, n.48-50, PEC: di Email_1 produrre copia del Cassetto Fiscale dell'avv. Parte_1 ovvero di fornire le necessarie informazioni che acclarino l'avvenuto versamento dell'IVA per cui è causa;
◆ alla
[...]
con sede in Roma – Rm – via Ennio Parte_2
Quirino Visconti, 8, PEC: di produrre Email_2 copia dell'atto di pensionamento dell'avv. Parte_1 ovvero di fornire le informazioni inerenti al relativo procedimento;
➢ si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: a) “vero che l'avvocato nel mese di settembre 2015 Parte_1 versò all'Erario per il tramite di Controparte_2
filiale di Parma, la somma di euro 2.278.973,43 a titolo di Iva
[...] mediante modello F24, come da estratto conto che mi si rammostra”; si indicano a testi: − (già direttore di filiale presso Testimone_1
filiale di Parma Centro, ora Controparte_2 operativo presso la filiale di Controparte_3
Parma); − (operativa presso la filiale di Parma Centro Testimone_2 di b) vero che l'avvocato Controparte_4 ha conseguito la pensione di anzianità dal 1° Parte_1 luglio 2016?” si indicano a testi: − (operativo presso Testimone_3 la ); − Parte_2 Tes_4
(operativo presso la
[...] Parte_2
).
[...]
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito rigettare gli avversi motivi di gravame in quanto radicalmente infondati per le ragioni esposte nel presente atto pag. 3/31 e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza di primo grado;
accertare la temerarietà dell'avversa iniziativa processuale in sede di gravame e, per l'effetto, condannare l'avv. a Parte_1 risarcire a i danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art.96 CP_1
c.p.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1347/2024 il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda proposta, ex art. 2043 c.c., da Controparte_1 surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti di credito di Unione Banche
Italiane S.p.a. (in seguito UB) nei confronti dell'avvocato
[...]
Con atto di citazione 16.11.2022, notificato il Parte_1
23.2.2023, la compagnia di assicurazione aveva chiesto il risarcimento del danno, liquidato nella somma di euro 2.800.00,00, subìto dalla banca a seguito del pagamento dalla stessa eseguito, in veste di terza pignorata, a favore del legale all'esito della procedura esecutiva avviata dal professionista nei confronti di Partecipacoes di
Brasil TD in fallimento (in seguito PL).
2. Occorre preliminarmente riassumere i fatti posti a fondamento dell'azione promossa da contro Controparte_1 Parte_1
[...]
2.1 L'avvocato in forza di un contratto per prestazioni Parte_1 professionali cedutogli nel 2012 da un precedente difensore, assunse pag. 4/31 la difesa legale di PL nel recupero dei crediti da costei vantati nei confronti del Gruppo Parmalat.
2.2 Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 8697/15 il Tribunale di Milano ingiunse a PL di pagare all'avvocato la somma Parte_1 capitale di euro 9.840.238,87 (di cui euro 9.457.375,68 per compensi professionali, euro 378.295,03 per c.p.a. ed euro 4.568,16 per anticipazioni), oltre interessi e spese della procedura d'ingiunzione liquidate in euro 17.000,00 per compensi ed euro 870,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e successive occorrende (doc. 5 e 6 fascicolo di primo grado di . CP_1
2.3 A fronte del mancato pagamento di PL dell'importo ingiunto, avviò avanti al Tribunale di Parma una procedura esecutiva Parte_1 di pignoramento presso terzi (n. 882/15 r.g.). La terza pignorata UB rese, ex art. 547 c.p.c., dichiarazione positiva per la somma complessiva di euro 14.932.786,94 (euro 9.955.191,29 da atto di precetto ed euro 4.977.595,65 quale aumento, nella misura di metà dell'importo precettato, previsto dall'art. 546 c.p.c.) (doc. 1 e 3 fascicolo di primo grado di . All'udienza del 20.7.2015, CP_1 presenti il creditore procedente e il debitore esecutato PL, l'avvocato precisò il credito in complessivi euro 10.001.003,45 con Parte_1 nota allegata al verbale (pag. 1, 2 e 3 del doc. 9 fascicolo di primo grado di . Con ordinanza 24.7.2015 il Giudice assegnò a CP_1 la somma di cui all'atto di precetto, pari a euro Parte_1
9.955.191,29, oltre interessi legali sul capitale ingiunto di euro
9.840.238,87 maturati dalla data di notifica del precetto, e alle spese della procedura esecutiva liquidate, come dalla nota di precisazione del credito depositata in udienza dal creditore procedente, in euro pag. 5/31 24.628,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. ed euro
166,00 per esborsi, ordinando al terzo UB di effettuare il pagamento della somma assegnata per capitale, spese, interessi e successive, fino alla concorrenza di quanto dal medesimo terzo dichiarato (pag. 4 del doc. 9 fascicolo di primo grado di . CP_1
2.4 In data 29.7.2015 UB ricevette dall'avvocato la pec Parte_1 di notifica dell'ordinanza di assegnazione e della comunicazione contenente la precisazione delle somme da corrispondere al pignorante in ragione dell'ordinanza, per un importo complessivo di euro 14.080.512,15 (pag. 7 e 8 del doc. 2 e doc. 10 fascicolo di primo grado di e in data 3.8.2015 UB eseguì il pagamento CP_1 di euro 14.080.512,15 a favore del creditore. A seguito dell'accredito, emise la fattura n. 44 del 5.8.2015 per euro Parte_1
11.762.307,05, di cui euro 9.482.003,68 per compensi, euro
112.960,55 per interessi, euro 1.422.300,55 per rimborso spese generali (15% su compensi), euro 436.172,17 per c.p.a., euro
2.489.486,65 per IVA, euro 137.588,55 per interessi e onorari già computati, detratti euro 2.318.205,10 per ritenuta d'acconto (20%)
(doc. 6 fascicolo primo grado e in data 16.9.2015 il Parte_1 professionista versò all'Agenzia delle Entrate l'IVA dovuta per il mese di agosto 2015, per un importo complessivo di euro 2.278.973,43
(doc. 7 fascicolo primo grado . Parte_1
2.5 Nel mese di agosto del 2016 PL chiese a in Parte_3 merito all'ammontare dell'addebito bancario eseguito nell'agosto
2015 con contestuale richiesta di restituzione dell'importo pagato da
UB in eccesso, per circa euro 4.000.000,00, a favore di Parte_1
(pag. 7 doc. 1 e pag. 9 doc. 2 fascicolo di primo grado di . In CP_1
pag. 6/31 data 29.8.2016 UB contestò la richiesta di restituzione formulata da
PL, rilevando di aver provveduto al pagamento secondo quanto previsto dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione 24.7.2015, notificata alla Banca il giorno stesso dalla Cancelleria del Tribunale di
Parma, con la quale erano stati assegnati al gli importi dal Parte_1 medesimo precisati in udienza (pag. 7 doc. 1 e pag. 10 doc. 2 fascicolo di primo grado di . Né PL né UB interpellarono CP_1 in merito alla rilevante discrepanza degli importi attesi dal Parte_1 debitore e pagati dal terzo pignorato.
2.6 Nel mese di aprile 2019 i legali di PL contestarono nuovamente a UB il pagamento eseguito a favore di chiedendo la Parte_1 documentazione relativa ai versamenti. UB negò ogni addebito e trasmise la comunicazione del 29.7.2015, con la quale le Parte_1 aveva notificato la richiesta del pagamento di euro 14.080.512,15
(pag. 10 doc. 1 e pag. 10 doc. 2 fascicolo di primo grado di . CP_1
Nell'aprile 2019 PL apprese, quindi, che UB aveva provveduto a pagare a la somma di euro 14.080.512,15 sulla base di Parte_1 quanto indicato dal professionista nella comunicazione alla banca
29.7.2015 e non sulla base di quanto dal creditore precisato all'udienza di assegnazione del 20.7.2015. In data 7.5.2019 PL inviò a UB la nota di precisazione del credito depositata da Parte_1 all'udienza del 20.7.2019 e allegata al relativo verbale, evidenziando la discrepanza tra la somma assegnata dal giudice dell'esecuzione e quanto effettivamente pagato dalla banca, come già eccepito a UB nel settembre del 2016.
2.7 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. PL convenne in giudizio UB al fine di sentirla condannare al pagamento di euro 4.080.737,19
pag. 7/31 oltre interessi, quale maggior importo che la banca non avrebbe dovuto versare a qualora avesse dato corretta esecuzione Parte_1 all'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Parma 24.7.2015 (doc.
1 fascicolo di primo grado . Nel procedimento sommario (n. CP_1
4786/19 r.g.) UB contestò la fondatezza della pretesa e chiese l'autorizzazione alla chiamata in causa sia di quale unico Parte_1 responsabile del pagamento eseguito a danno di PL, sia ai fini della manleva in caso di Controparte_5 accoglimento della domanda di PL (doc. 2 fascicolo di primo grado
. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, UB integrò il CP_1 contraddittorio nei confronti di con atto Controparte_1 regolarmente notificato alla compagnia il 26.11.2019. Controparte_1 si costituì eccependo l'inoperatività della polizza stipulata con
[...]
UB il 5.2.2018: ai sensi dell'art. 7, sezione IX della polizza,
l'assicurazione valeva esclusivamente per le richieste scritte di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui si era verificato il danno dannoso purché non anteriore a 60 mesi dalla data di decorrenza del contratto;
inoltre, ai sensi dell'art. 1892 c.c.,
l'assicurato, in fase di stipula, aveva dichiarato di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potessero determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto del contratto medesimo (pag. 11 doc. 12 fascicolo primo grado . CP_1
Posto che la garanzia operava dal 31.12.2017 al 31.12.2019,
[...] in quella sede eccepì che la prima contestazione scritta CP_1 mossa da PL a UB in relazione alla vertenza oggetto della richiesta di manleva risaliva a quasi tre anni prima, ovvero al mese di agosto
2016, quando PL aveva intimato a UB la restituzione degli importi pag. 8/31 alla massa fallimentare. Anche se UB aveva notiziato Controparte_1 delle contestazioni di PL nel mese di giugno 2019, ovvero
[...] durante il periodo di efficacia della polizza, la richiesta di risarcimento di PL era pervenuta a UB, per la prima volta, in un momento
(agosto 2016) antecedente alla validità della polizza (31.12.2017-
31.12.2019). La compagnia di assicurazione invocò anche gli artt.
1892 e 1893 c.c. perché UB, al momento della stipula della polizza
(2018), non l'aveva informata delle contestazioni ricevute da PL nell'agosto 2016 (pag. 12 doc. 12 del fascicolo di primo grado di
. CP_1
2.8 Nel procedimento sommario di cognizione il contraddittorio non fu mai regolarmente instaurato nei confronti di L'iniziale Parte_1 notifica al terzo chiamato non si perfezionò. All'udienza del 18.2.2020
UB chiese un rinvio per rinnovare la notifica. Successivamente al rinvio all'udienza al 28.4.2020, poi non celebratasi a causa delle misure emergenziali per la pandemia COVID-19, PL e UB raggiunsero un accordo transattivo (doc. 14 fascicolo di primo grado che, a sua volta, rese efficace, costituendone condizione, CP_1
l'ulteriore accordo raggiunto tra UB e (doc. 13 Controparte_1 fascicolo di primo grado . UB si era resa disponibile a CP_1 corrispondere a PL la somma omnicomprensiva di euro
2.800.000,00, a saldo e stralcio delle maggiori pretese fatte valere nel giudizio n. 4786/19 r.g. (pari a euro 4.080.737,19), surrogandosi nei diritti di PL verso a sua volta, si Parte_1 Controparte_1 era resa disponibile a versare a UB l'importo di euro 2.800.000,00 da costei versato a PL in via transattiva, surrogandosi nei diritti dell'assicurata nei confronti di sino alla concorrenza del Parte_1 predetto importo. Per mancanza di rinnovazione della notifica,
pag. 9/31 non divenne mai parte del giudizio sommario di cognizione, Parte_1 né fu mai coinvolto nella conclusione degli accordi transattivi tra PL
e UB e tra UB e Controparte_1
3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio Controparte_1 ha contestato all'avvocato di aver dolosamente indotto UB, Parte_1 terza pignorata, a corrispondergli un maggior importo di oltre euro
4.000.000,00 rispetto a quanto dovuto in forza dell'ordinanza di assegnazione del 24.7.2015. Per la compagnia di assicurazione, aveva depositato in udienza, integrandone il verbale, una Parte_1 nota di precisazione del credito per euro 10.0010.003,45 (doc. 9 fascicolo primo grado , per poi, il 29.7.2015, comunicare alla CP_1 banca la richiesta di pagamento, corredata del verbale d'udienza e dell'ordinanza di assegnazione, precisando come a lui dovuta la somma di euro 14.080.512,15 (doc. 10 fascicolo primo grado
. Il legale avrebbe illecitamente strumentalizzato l'ordinanza CP_1 di assegnazione poiché in udienza aveva precisato il proprio credito in una somma inferiore a quella poi richiesta a UB e risultata maggiorata degli accessori di i.v.a., rimborso spese forfettarie (15%)
e c.p.a. (4%), non previsti. Il maggior importo di oltre euro
4.000.000,00, non dovuto era stato addebitato a PL, la quale, a tacitazione del danno subìto, aveva accettato nel 2020 in via transattiva da UB la somma di euro 2.800.000,00, poi rifusi a UB da
Controparte_1
4. L'avvocato si è costituito eccependo, in via pregiudiziale, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso a favore di quella del Tribunale di Milano, o in subordine, di quella del Tribunale di
Parma. Nel merito ha rilevato: a) la nullità della citazione per pag. 10/31 mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto della domanda, posto che la narrazione attorea si era concentrata sulla ricostruzione di una causa civile nella quale non era stato coinvolto e che si era conclusa con accordi transattivi a lui non opponibili;
b) la prescrizione del credito;
c) di aver correttamente richiesto a UB anche il pagamento dell'i.v.a. sul credito precisato in udienza, in quanto imposta dovuta per legge e tempestivamente versata all'Agenzia delle
Entrate nel settembre 2015. Il legale ha anche chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di Controparte_1
di essere manlevato dalla stessa con la
[...] Controparte_6 quale era assicurato, e la compensazione delle eventuali reciproche poste di condanna.
5. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il
Tribunale ha invitato i difensori a discutere anche sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'avvocato L'attrice, eccepita Parte_1
l'inammissibilità dell'eccezione per la sua genericità, aveva rilevato che “il diritto poteva essere fatto valere solo dal 2019, quando UB ha avuto contezza della difformità tra quanto stabilito dal GE e quanto chiesto dal creditore avv.to . Parte convenuta aveva Parte_1 ribattuto che l'eccezione era stata sollevata con il primo atto difensivo e che “il termine decorre dal 2015 perché il soggetto danneggiato non era UB ma la società brasiliana che ha effettuato il pagamento”.
5.1 Nell'accogliere la domanda di risarcimento il Tribunale ha innanzitutto rigettato le eccezioni del convenuto Parte_1
d'incompetenza territoriale e nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Il giudice adito è competente ex art. 18, comma 2, c.p.c. (“luogo di residenza”
pag. 11/31 dell'attore) in quanto è iscritto all'AIRE, essendo residente Parte_1 in Paraguay, né vale la clausola derogatoria della competenza presente nel contratto che ha originato il credito professionale, venendo in rilievo un illecito. Gli elementi di fatto della domanda erano stati precisamente individuati: l'attrice aveva lamentato la commissione di un illecito ex art. 2043 c.c. per essere stata indotta la banca a un pagamento non dovuto.
5.2 L'eccezione di prescrizione non era formulata in modo chiaro ed era comunque infondata perché il termine quinquennale decorreva dall'avvenuto pagamento della somma di euro 2.800.000,00 da parte della compagnia di assicurazione a UB e da parte di nel Parte_4
2020.
5.3 Le argomentazioni sull'IVA dell'avvocato non erano Parte_1 idonee a “paralizzare” la pretesa attorea. Il pagamento non dovuto non attiene solo all'IVA e “soprattutto” non era rilevante che avesse pagato l'IVA. era consapevole che il titolo Parte_1 Parte_1 esecutivo non prevedeva l'applicazione degli accessori di legge (non soltanto dell'i.v.a.) sul capitale e che tali ulteriori importi non avrebbero dovuto essere richiesti alla banca con una comunicazione di precisazione del credito diversa da quella depositata in udienza. La somma superiore a euro 4.000.000,00 chiesta dal legale in aggiunta a quanto stabilito nell'ordinanza e quindi anche la somma di euro
2.800.000,00 oggetto di transazione non era dovuta. Il legale, consapevole dell'importo del titolo, aveva preteso dal terzo creditore di pagare somme eccessive, notificando una nota di precisazione del credito diversa da quella presentata al giudice.
pag. 12/31 6. Proponendo appello, chiede con otto Parte_1 motivi di gravame che, in riforma della sentenza, la domanda di risarcimento di sia respinta. Controparte_1
6.1 Con il primo motivo d'appello, lamenta l'erronea Parte_1 decisione sulla competenza, essendo competente il Tribunale di
Milano o di Parma. La causa non verte in tema di illecito bensì in tema di “violazione della statuizione contrattuale relativa alla percentuale di compenso e quindi pacificamente in un caso contemplato dalla clausola compromissoria n. 6 del 'Contratto di prestazioni di servizi professionali' del 26 ottobre 2010” (pag. 8 dell'atto di appello). Atteso che, in forza degli accordi transattivi del
2020, si è surrogata nei diritti di UB, che a sua Controparte_1 volta si è surrogata nei diritti di PL nei confronti del legale, la compagnia di assicurazione, secondo l'appellante, agirebbe nella posizione di PL e dunque, trattandosi di inadempimento contrattuale, in ossequio al contratto di prestazione professionale concluso nel 2010, il foro territorialmente competente è quello convenzionale stabilito tra il professionista e la cliente e individuato nel Tribunale di Milano (doc. 2 fascicolo primo grado . In Parte_1 subordine, avrebbe dovuto adire il Tribunale di Controparte_1
Parma, quale foro del domicilio del convenuto, così come eletto nel contratto professionale di cessione del 2012 e nella procedura esecutiva avviata
contro
PL davanti al Tribunale di Parma.
6.2 Con il secondo motivo d'impugnazione parte appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il primo giudice omesso di pronunciarsi in ordine alle eccezioni e argomentazioni sollevate dal convenuto in merito: a) alla domanda di manleva e compensazione pag. 13/31 nei confronti di b) all'eccezione d'invalidità Controparte_1 dell'accordo transattivo tra UB e PL per mancata prova della sussistenza, in capo al soggetto sottoscrittore per PL, dei relativi poteri di rappresentanza e firma, c) alla richiesta, ex art. 89 c.p.c., di cancellazione delle espressioni ingiuriose attribuite. in Parte_1 termini di condotta illecita e truffaldina e di fuga all'estero per sottrarsi alla propria responsabilità civile e penale.
6.3 Con il terzo motivo d'appello parte appellante contesta l'invalidità
e inopponibilità degli accordi transattivi, dai quali sarebbe originato il diritto di surroga azionato da L'appellante Controparte_1 evidenzia come la polizza assicurativa vigente tra UB e
[...]
sulla quale era stato fondato l'accordo transattivo, non CP_1 giustifichi né consenta alcuna surroga dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile perché la garanzia copriva altri tipi di Parte_1 danno rispetto a quello fronteggiato da UB nei confronti di PL, come, peraltro, sostenuto anche dalla stessa Controparte_1 nella memoria di costituzione dimessa nel giudizio sommario avviato davanti al Tribunale di Bergamo da PL (pag. 17, doc. 12 fascicolo primo grado . La polizza invocata da UB per la chiamata in CP_1 garanzia di non avrebbe dovuto essere azionata Controparte_1 con riguardo all'adempimento di UB nei confronti di PL, trattandosi di comune obbligazione contrattuale da compiersi nella sua interezza da parte della banca. L'accordo transattivo tra UB e Controparte_1 non poteva essere concluso in forza dei rapporti assicurativi in
[...] essere tra le due società, in quanto la garanzia di Controparte_1 non copriva i fatti oggetto dell'accordo. L'invalidità dell'accordo
[...] travolgeva conseguentemente, anche l'accordo tra PL e UB. La surroga di nei diritti di UB, non fondata Controparte_1
pag. 14/31 sull'obbligazione assicurativa bensì su un accordo transattivo invalido, non può essere fatta valere nei confronti di il quale, Parte_1 peraltro, non vi aveva partecipato.
6.4 Con il quarto motivo d'appello ribadisce l'importanza Parte_1 della questione attinente all'IVA. L'imposta era dovuta, in primo luogo, in forza delle previsioni contrattuali di determinazione del compenso che, salvo precisazione espressa, non comprendono il conteggio dell'imposta, la quale esula dal corrispettivo e va aggiunta.
In secondo luogo, a seguito dell'istanza di rimborso, l'Agenzia delle
Entrate ha confermato la debenza dell'IVA in quanto PL, per mancanza di sufficiente autonomia, non poteva essere considerata un soggetto extranazionale escluso dal campo di applicazione IVA. (doc.
9 fascicolo primo grado . Ne consegue che la richiesta del Parte_1 professionista di una somma successivamente versata all'Erario non può configurare un fatto illecito doloso.
6.5 Con il quinto motivo d'impugnazione, ribadisce che il Parte_1 credito risarcitorio è prescritto. Il giudice ha individuato genericamente nel 2020 il dies a quo del termine quinquennale. Nel
2020 sono intervenuti in momenti differenti i pagamenti, ciascuno dell'importo di euro 2.800.00,00, da UB a PL e da Controparte_1
a UB. Atteso che la domanda attorea è stata proposta ai sensi
[...] dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno e che il fatto illecito è stato individuato dal giudice nella condotta di consistita Parte_1 nell'aver indotto la banca a un pagamento in parte non dovuto, il primo giudice, coerentemente, avrebbe dovuto individuare la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal momento in cui il creditore assegnatario ha ottenuto la maggiore somma. UB ha pag. 15/31 pagato a l'importo di euro 14.080.512,15, di cui euro Parte_1
11.762.307,15 con versamento diretto ed euro 2.318.205,10 in ritenuta d'acconto, in data 3.8.2015 (doc. 11 fascicolo primo grado
. CP_1
6.6 Con il sesto motivo d'impugnazione l'appellante contesta la sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 2043 c.c. A prescindere dalla erronea confusione tra indebito oggettivo e illecito aquiliano, il primo giudice non avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del dolo nell'agire del creditore: non aveva nascosto alla banca, la Parte_1 quale aveva a suo tempo avuto contezza del decreto ingiuntivo, degli atti del procedimento esecutivo e del conteggio finale.
6.7 Con il settimo motivo d'appello lamenta l'omessa Parte_1 motivazione, da parte del primo giudice, in ordine al rigetto dell'eccezione riconvenzionale di manleva e della conseguente richiesta di compensazione del debito, eventualmente accertato, con il proprio diritto a essere tenuto indenne dalla stessa Controparte_1 in forza della polizza RC con essa stipulata.
[...]
6.8 Con l'ottavo motivo d'impugnazione parte appellante chiede che, riformata la decisione, le spese processuali siano poste a carico della compagnia di assicurazione per il doppio grado di giudizio.
7. si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la condanna di al risarcimento ex art. 96 Parte_1
c.p.c. per temerarietà dell'impugnazione proposta. Ha replicato:
pag. 16/31 7.1 che la presente causa per responsabilità extracontrattuale costituisce una vertenza autonoma rispetto alle vicende legate all'esecuzione del contratto professionale tra PL e che il giudizio è stato correttamente instaurato avanti al Tribunale di Treviso ai sensi dell'art. 18, comma 2, c.p.c. perché al momento del suo incardinamento il convenuto non aveva residenza, domicilio e dimora nello Stato;
7.2 che non vi è omessa pronuncia sull'eccezione riconvenzionale di manleva – peraltro già irricevibile in quanto avrebbe dovuto essere formulata in termini di domanda tempestiva e non di eccezione – perché deve ritenersi intervenuta, in merito, una statuizione implicita di rigetto “in quanto l'ipotesi contraria sarebbe incompatibile con l'impostazione logico giuridica della pronuncia” (pag. 27 della comparsa di costituzione di . Posto il Tribunale ha accolto la CP_1 domanda della compagnia, ritenendo che abbia agito con Parte_1 dolo, l'inoperatività della polizza era implicita ai sensi dell'art. 1917
c.c.;
7.3 che con la memoria istruttoria ha Controparte_1 ritualmente depositato la documentazione (doc. 18 e doc. 19), e dunque la prova, dei poteri di rappresentanza conferiti all'avvocato
Francesco Lenzi Levoni per la sottoscrizione, in nome e per conto di
PL, dell'accordo transattivo concluso con UB;
7.4 che non può dirsi che vi sia omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle frasi offensive, poiché la cancellazione rientra nel potere discrezionale del giudice e il suo mancato esercizio non può formare oggetto d'impugnazione;
pag. 17/31 7.5 che gli accordi transattivi tra PL e UB e tra UB e CP_1 proprio perché conclusi senza nulla riconoscere reciprocamente, per porre fine alla lite insorta e in presenza di una res dubia, non traggono la loro validità, che resta ferma, dalle questioni concernenti il titolo della pretesa di PL verso UB né dall'operatività della polizza emessa da a favore di UB;
Controparte_1
7.6 che l'unica circostanza che rileva non è l'effettiva debenza dell'IVA bensì il fatto che ha contraffatto la “nota di credito” Parte_1
[l'appellata verosimilmente si riferisce alla precisazione delle somme richieste a UB] notificata a UB applicando gli accessori di legge
(rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.) non dovuti. in ogni caso, nonostante la diversa decisione dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso, l'imposta non era dovuta e il professionista avrebbe potuto e dovuto proporre ricorso perché i servizi professionali prestati a PL esorbitavano dal campo di applicazione dell'imposta in Italia;
7.7 che, ferma l'inammissibilità dell'eccezione, il credito azionato non può ritenersi prescritto perché il dies a quo del termine quinquennale va individuato nel mese di maggio del 2019, allorquando UB ha avuto concreta contezza della discrepanza tra la nota di precisazione del credito depositata da all'udienza del 20.7.2015 e la Parte_1 richiesta di pagamento, con specificazione delle somme da bonificare, notificatale dallo stesso creditore il successivo 29.7.2015;
7.8 che, ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c. è indifferente che la condotta sia posta in essere con dolo o con colpa e, in ogni caso, la pag. 18/31 qualificazione dolosa del comportamento di emerge Parte_1 chiaramente dalla lettura della sentenza del Tribunale;
7.9 che l'appellante si contraddice perché non può lamentare un'omessa pronuncia in merito alla richiesta di manleva e compensazione (secondo motivo d'appello) e, al contempo, l'omessa motivazione in merito al suo rigetto;
in ogni caso la domanda è inammissibile per come formulata e comunque infondata ai sensi dell'art. 1917 c.c.
8. Il primo motivo di appello sull'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso non è meritevole di accoglimento.
8.1 ha sede in Mogliano Veneto (TV). Controparte_1
Secondo l'appellante il Tribunale di Treviso avrebbe errato nel ritenere correttamente radicata la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 18, comma 2, c.p.c., per essere stato il convenuto residente all'estero al momento dell'incardinamento del giudizio. La censura all'argomentazione del primo giudice si limita alla mera deduzione che altri (Milano o Parma) fossero i Tribunali avanti ai quali avrebbe dovuta essere instaurata la lite e che il Tribunale di Treviso, “dove ha sede la più grande Compagnia di assicurazione del Paese,
[...]
”, mai avrebbe potuto essere competente per territorio (pag. CP_1
9 dell'atto di appello).
8.2 La scelta del foro competente per territorio, avanti al quale incardinare la lite, spetta alla libera scelta dell'attore, il quale, con particolare riferimento alle cause relative ai diritti di obbligazione, siano essi di natura contrattuale o extracontrattuale, in assenza della pag. 19/31 previsione di un foro esclusivo convenzionalmente stabilito dalle parti laddove l'accordo sia possibile, può discrezionalmente optare per i fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19, 20 c.p.c. Per giurisprudenza consolidata (Cass., s.u., ord. n. 22639 del 2007) nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto d'incardinare la controversia presso un determinato ufficio giudiziario, essendo sufficiente che il foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice individuato dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva. In mancanza di una tempestiva e completa contestazione,
l'eccezione d'incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la competenza (cfr.
Cass., sez. 2, ord. n. 5817 del 2024; Cass., sez. 2, ord. n. 21754 del
2022 e Cass., sez. 6-2, ord. n. 17311 del 2018).
8.3 Posto che, nel caso di specie, l'attore ha scelto il criterio di collegamento previsto dall'art. 18, comma 2, c.p.c., ne discende che l'omessa o non esaustiva contestazione anche solo di tale criterio, unitamente all'individuazione del foro ritenuto competente, è sufficiente a ritenere come non correttamente proposta l'eccezione e definitivamente radicata la competenza del Tribunale di Treviso. ha individuato nel Tribunale di Milano o, in subordine, in Parte_1 quello di Parma i fori alternativi da lui ritenuti territorialmente competenti, ma non ha spiegato compiutamente per quale motivo non sarebbe applicabile, nel caso di specie, il secondo comma dell'art. 18 c.p.c. si è limitato a contestare la scelta processuale Parte_1
pag. 20/31 dell'attrice sostenendo che l'art. 18 c.p.c. non era applicabile perché derogato dal punto 6 (individuazione del Tribunale di Milano quale foro stabilito dalle parti) del contratto di conferimento dell'incarico professionale concluso nel 2010 tra PL e il precedente professionista avvocato e ceduto nel 2012 all'appellante, valido ed Controparte_7 efficace, per surroghe successive derivanti dagli accordi transattivi, anche nei rapporti tra e (pag. 11 della Controparte_1 Parte_1 comparsa di costituzione e risposta). Aveva aggiunto che, in subordine, avrebbe dovuto farsi riferimento al Tribunale nel cui circondario si trovava il domicilio dell'altra parte contraente ai sensi dell'art. 6 dell'accordo e cioè il Tribunale di Parma, luogo dove il professionista esercitava la professione e dove si pretende che sia sarebbe consumato il fatto illecito. La compagnia di assicurazione ha agito ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti di per il danno Parte_1 subito da UB a seguito della condotta illecita del professionista. Non assume rilevanza il contratto concluso tra PL e il professionista, vertendosi per una precisa e non sindacabile scelta difensiva, in materia di responsabilità aquiliana che esula dall'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di prestazione di servizi professionali 26.10.2010 tra PL e l'avvocato (doc 2 Controparte_7 fascicolo di primo grado . Parte_1
8.4 Il foro convenzionale non era nemmeno stato espressamente indicato quale foro esclusivo [cfr. art. 6 del contratto 26.10.2010: “…
Ogni controversia relativa a interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà devoluta al Tribunale di Milano, facendo salvo il diritto delle parti di agire (la successiva preposizione è incomprensibile) domicilio dell'altra parte”]. La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una pag. 21/31 manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.p.c., il Tribunale di Milano si sarebbe comunque posto quale foro concorrente con quelli previsti dall'art. 18 e 20 c.p.c., tra i quali la scelta dell'attore rimaneva libera (Cass., sez. 3, ord. n. 33203 del 2024, Cass., sez. 3, ord. n. 20713 del 2023 e Cass., sez. 6-3, ord n. 1838 del 2018).
8.5 La contestazione del foro scelto dall'attrice, per come formulata dal convenuto (pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta), è infondata anche perché legittimamente e Controparte_1 correttamente ha potuto scegliere il criterio dell'art. 18, comma 2,
c.p.c. facendo riferimento alla sede legale della società. Nulla aveva eccepito l'appellante per contestare l'insussistenza dei presupposti previsti dalla norma codicistica. La compagnia di assicurazione aveva dedotto e documentato che il professionista fosse iscritto all'AIRE (v. atto di citazione, pag. 9 e doc. 16 fascicolo primo grado e, CP_1 costituendosi in giudizio, aveva espressamente riconosciuto Parte_1 che al momento della notifica dell'introduttivo non era domiciliato in bensì presso la residenza in Asuncion in Paraguay (pag. 11 della CP_1 comparsa di costituzione e risposta).
9. Confermata la competenza del giudice adito, deve essere esaminato il quinto motivo d'impugnazione relativo all'eccezione preliminare di merito di prescrizione. L'eccezione di prescrizione è fondata ed è idonea a definire l'intero giudizio.
pag. 22/31 9.1 L'appellante lamenta l'errore nel quale è incorso il primo giudice nell'individuare la decorrenza ex art. 2947, comma 1, c.c. dei cinque anni necessari all'estinzione del diritto, fissandola in una non meglio precisata data del 2020 anziché in quella del 3 agosto 2015, data di accredito a del maggior importo dovuto ovvero data Parte_1 dell'evento dannoso.
9.2 Occorre considerare il fatto illecito contestato con l'atto introduttivo del giudizio. Il fatto illecito consiste nella “condotta illecita truffaldina” dell'avvocato che, strumentalizzando Parte_1
l'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, aveva indotto
UB a disporre in suo favore un pagamento di somme eccedenti il dovuto (v. pag. 4 dell'atto di citazione di primo grado). Ingenerando un'errata percezione della realtà, il professionista aveva realizzato un ingiusto profitto e correlativamente un danno in capo a PL (v. pag. 9 dell'atto di citazione di primo grado). Sulla base di tali presupposti, la compagnia di assicurazione ha espressamente dichiarato di surrogarsi nei diritti risarcitori di UB, facendo valere la responsabilità aquiliana del professionista (v. pag. 8 dell'atto di citazione di primo grado).
9.3 Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sono presenti alcune significative contraddizioni. Si fa riferimento a una condotta truffaldina a danno di UB, s'individua il profitto ingiusto (l'indebito arricchimento) nell'incasso da parte del professionista di una somma superiore a quella dovuta a seguito dell'azione esecutiva e si afferma di agire surrogandosi nei diritti di UB. Nello stesso tempo, si menziona anche un danno di PL. La contraddizione non è mai stata risolta nel corso dell'intero processo. Ancora nella comparsa conclusionale 9.6.2025 e nella comparsa di replica 23.6.2025 la pag. 23/31 difesa di afferma che UB, avendo ricevuto da Controparte_1
PL in data 7.5.2019 la nota di precisazione del credito, solo in questo momento aveva scoperto di aver pagato un importo superiore alla somma assegnata. In altre parole, la difesa della compagnia individua il danneggiato in UB e non in PL.
9.4 L'eccezione preliminare di prescrizione non è stata dichiarata inammissibile ma è stata ritenuta infondata dal giudice di primo grado sul presupposto che la prescrizione quinquennale non sarebbe decorsa prima dei pagamenti nel 2020 da parte di Controparte_1
a UB e da UB a PL. Affermare che un'eccezione non è
[...] formulata “in modo chiaro” (v. pag. 7 della motivazione della sentenza) non è sufficiente per concludere che sia inammissibile, tanto è vero che il Tribunale, dopo aver ascoltato le deduzioni delle parti sull'eccezione di prescrizione (v. verbale udienza 25.1.2024), ha ritenuto di affrontare nel merito la questione. Deve essere sottolineato che, prima che richiedere al convenuto una formulazione più chiara sull'eccezione preliminare, specie considerando l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da per carente Parte_1 individuazione della causa petendi, una maggiore chiarezza sul diritto esercitato con riferimento all'individuazione del danneggiato e del momento del verificarsi del pregiudizio, avrebbe potuto essere richiesta anche alla parte attrice che intendeva ottenere, surrogandosi nei diritti danneggiato, il risarcimento dei danni derivanti da un fatto illecito.
9.5 Sollevata tempestivamente con la comparsa di costituzione e risposta di primo grado, l'eccezione di prescrizione da parte del convenuto, sarebbe spettato a dimostrare che Controparte_1
pag. 24/31 l'azione risarcitoria di UB non si era prescritta perché Controparte_1 aveva esplicitamente dedotto di volersi surrogare a UB.
[...]
L'azione esperita era chiaramente un'azione di responsabilità aquiliana per un fatto illecito. Dopo aver dedotto di contestare la sussistenza degli elementi costitutivi della presunta responsabilità extracontrattuale e la genericità delle allegazioni attoree, il convenuto aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione (v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado, pag. 12, 13 e 27), facendo valere l'inezia del creditore, senza che rilevino i termini iniziali e finali della prescrizione, essendo questioni di diritto rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle allegazioni di parte. La parte convenuta non aveva l'onere d'individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Non rileva nemmeno la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo coperto dalla prescrizione (cfr. Cass., sez. L, ord. n. 30303 del 2021, Cass., sez. 1, sent. n. 15361 del 2016 e Cass., sez. 1, sent.
n. 11843 del 2007).
9.6 Per l'art. 2947, comma 1, c.c. il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito si prescrive in cinque anni. Sempre per l'art. 2947, comma 1, c.c. il termine decorre “dal giorno in cui il fatto si è verificato” mentre per l'art. 2935 c.c. “la prescrizione incomincia
a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato”. La giurisprudenza di legittimità ritiene che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizi a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto ma dal momento in cui la produzione pag. 25/31 del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 21255 del 2013,
Cass., sez. 3, sent. n. 11119 del 2013, Cass., sez. 3, sent. n. 26188 del 2011). Il termine di prescrizione non decorre dalla mera verificazione empirica di un evento dannoso non conosciuto né conoscibile perché altrimenti si priverebbe il danneggiato in tutto o in parte del tempo riconosciutogli dalla legge per l'esercizio del diritto al risarcimento. Il rischio opposto è di giungere a un'interpretazione contra legem dell'art. 2935 c.c., finendo per far coincidere “il giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con il momento in cui il danneggiato decida di agire contro il presunto danneggiante. Il punto di equilibrio è individuabile facendo riferimento alla conoscibilità del danno con l'ordinaria diligenza del danneggiato.
9.7 Non è contestato che, alcuni giorni dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione, inviò a UB una Parte_1 comunicazione con la quale specificava le somme che la banca avrebbe dovuto bonificargli in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione (doc. 10 fascicolo primo grado e che il 4 CP_1 agosto 2015 la banca accreditò al creditore le somme. Dagli atti relativi al procedimento sommario di cognizione incardinato da PL
contro
UB con la chiamata in causa di ovvero Controparte_1 dalle circostanze ivi allegate dalla stessa per Controparte_1 contestare la polizza assicurativa a garanzia di UB (pagg. 11-14 del doc. 12 del fascicolo di primo grado , emerge che già CP_1 nell'agosto del 2016 PL aveva rappresentato a UB l'erroneità del pagamento in quanto non conforme a quanto previsto dall'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione e a quanto previsto dalla nota di precisazione del credito depositata in udienza dal creditore.
pag. 26/31 Appare estremamente significativo come si sia Controparte_1 difesa in quel procedimento. Deve a questo punto osservarsi che:
a) la nota di precisazione del credito depositata in udienza dal creditore (pag. 3 del doc. 9 fascicolo primo grado è CP_1 chiaramente, come dev'essere, un atto processuale destinato al giudice dell'esecuzione;
b) la comunicazione con cui il creditore ha indicato a UB le somme da pagare (pag. 4 del doc. 10 più sopra citato) è una missiva destinata a UB (è indirizzata a “Spett.le Banca Popolare Commercio
& Industria s.p.a.);
c) unitamente alla missiva del creditore, UB ricevette copia dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che espressamente assegnava a la sola somma capitale di euro 9.955.191,29, Parte_1 oltre interessi legali maturati sulla somma ingiunta di euro
9.840.238,87 dal 14.4.2015 (ovvero interessi al tasso legale maturati da soli 4 mesi), e oltre alla somma di euro 24.628,00 sulla quale soltanto andavano calcolati gli accessori di legge (15% rimborso spese generali, 4% c.p.a. e 22% i.v.a.), e alla somma di euro 166,00 per rifusione degli esborsi;
d) UB, a seguito di contestazioni di PL, sembra aver avuto conoscenza della nota di precisazione del credito depositata in udienza nel maggio del 2019.
9.8 Il raffronto tra la nota di precisazione del credito e la missiva del creditore difficilmente può indurre a ritenere che la comunicazione ricevuta da UB sia la versione contraffatta della nota di precisazione del credito depositata in udienza. UB, che è necessariamente dotata di un ufficio legale competente a vagliare le richieste di pagamento soprattutto in caso di ingenti somme, quand'anche formulate all'esito pag. 27/31 di un provvedimento giudiziale di assegnazione, già prima del pagamento al creditore avrebbe potuto controllare la corrispondenza e la coerenza, all'evidenza mancanti, tra le somme richieste dal creditore e le somme contenute nell'ordinanza di assegnazione, la quale costituiva l'unico titolo da cui desumere l'importo esatto da pagare. Se il confronto non è stato fatto prima di procedere all'accredito a favore di sicuramente avrebbe dovuto Parte_1 essere eseguito nel momento in cui, nel mese di agosto 2016, fu contestato da PL a UB il pagamento eseguito in favore del creditore.
Una diligente esame delle somme giudizialmente assegnate, unitamente alla contestazione di PL in merito all'importo pagato, avrebbe agevolmente consentito a UB di avvedersi che la comunicazione del creditore ricevuta non corrispondeva alla nota depositata in giudizio e chiedere non solo di visionare e verificare la nota stessa ma, ancor prima, rivolgersi al creditore per i necessari chiarimenti. Nel mese di agosto 2016, invece, UB si limitò a riscontrare la comunicazione di PL, rilevando di aver pagato bene per essersi attenuta a quanto le veniva richiesto dal creditore in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. Nel 2016, un anno dopo il pagamento, nessuna verifica fu svolta da UB al fine di accertare le anomalie contestate da PL. È ragionevolmente certo – la circostanza
è dirimente - che nel mese di agosto 2016 UB e PL già discutevano sul fatto che avesse ricevuto da UB una somma superiore Parte_1
a quella dovuta in forza dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
9.9 La decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuata nel mese di agosto 2016, quale momento in cui UB, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto avere sufficiente conoscenza della causa dell'errato pagamento. Posto che l'atto di pag. 28/31 citazione è stato notificato il 23.2.2023 e che non sussistono precedenti atti interruttivi della prescrizione, il diritto al risarcimento del danno è irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale. Nel 2020, invero, UB e PL hanno semplicemente risolto in via transattiva la controversia tra loro pendente per stabilire quale delle due società – a fronte di un presunto fatto illecito del professionista commesso nell'agosto del 2015 e conosciuto quantomeno dall'agosto 2016 - dovesse farsi carico dell'asserito danno nei loro reciproci rapporti. Nulla cambierebbe:
- se la conoscenza del fatto illecito fosse esaminata, tenendo conto dell'ambiguità di alcuni passi dell'atto introduttivo, prendendo in considerazione la posizione di PL, anziché quella di UB, come parte danneggiata e trascurando del tutto che la compagnia di assicurazione ha dichiarato di agire surrogandosi ex art. 1916 c.c. nei diritti di UB e non di PL;
- se s'ipotizzasse che il fatto integri il delitto di truffa consumato nell'agosto 2015 con l'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno perché la prescrizione sarebbe di sei anziché cinque anni ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p. L'allungamento di un anno del termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c., non è ancora sufficiente per ritenere interrotta tempestivamente la prescrizione prima della notifica dell'atto introduttivo della presente lite (anche facendo decorrere la prescrizione dall'agosto 2016 e non dalla consumazione del delitto).
9.10 Occorre anche precisare che, a prescindere dall'esistenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c., la condotta dell'avvocato non Parte_1 appare integrare un raggiro, necessario requisito del delitto di truffa, sia perché la comunicazione al creditore non può ritenersi una pag. 29/31 versione contraffatta della nota di precisazione del credito depositata in udienza sia perché la controversia è essenzialmente legata alla questione dell'obbligo del professionista di versamento dell'IVA, questione rispetto alla quale è poco verosimile che il legale volesse trarre in inganno il debitore per conseguire un ingiusto profitto.
Ciononostante, non sussistono i presupposti per disporre la cancellazione, come richiesto da delle frasi degli atti Parte_1 avversari riportate a pag. 11 dell'atto di appello perché, tenendo conto delle allegazioni attoree sulla natura dolosa dell'illecito attribuito al professionista, le frasi sono funzionali al diritto di difesa.
10. L'accoglimento del quinto motivo d'impugnazione, appare assorbente rispetto a tutti quelli ancora da esaminare e impedisce di accogliere la richiesta della compagnia di assicurazione di condanna della controparte per lite temeraria. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della compagnia di assicurazione.
Presi in considerazione i valori medi dei parametri del d.m. n. 55 del
2014 dello scaglione applicabile (euro 2.000.001,00 – euro
4.000.000,00), i compensi vengono liquidati:
- nella somma di euro 49.336,00 per il giudizio di primo grado, in relazione alle quattro fasi svolte (euro 7.786,00 + euro 5.136,00 + euro 22.872,00 + euro 13.542,00);
- nella somma di euro 31.283,00 per il giudizio di gravame, in relazione alle tre fasi svolte (euro 9.643,00 + euro 5.607,00 + euro
16.033,00). Le anticipazioni vengono riconosciute in euro 2.556,00
(euro 27,00 per diritti ed euro 2.529,00 per c.u.).
P.Q.M.
pag. 30/31 La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Treviso Controparte_1
11 luglio 2024 n. 1347, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, 1.1 rigetta la domanda di risarcimento di e 1.2 condanna Controparte_1 [...] al pagamento, a favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali del primo grado di giudizio,
[...] liquidate nella somma di euro 49.336,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
2) condanna alla rifusione, a favore di Controparte_1
delle spese di lite per il giudizio di Parte_1 appello, liquidate nella somma di euro 2.556,00 per esborsi ed euro
31.283,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 31/31