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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/05/2024, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
RG 1720/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Di Giacomo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Modica, Via Sorda Sampieri n. 27;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad ATP
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso del 27 novembre 2023, ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. a seguito della contestazione delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'accertamento tecnico preventivo.
2. Tale causa era stata introdotta dalla sig.ra per il riconoscimento della Pt_1 sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno di invalidità civile, atteso che la commissione medica presso l' , in sede di revisione, aveva ritenuto che CP_1
la ricorrente fosse affetta da una percentuale di invalidità solo pari al 70%.
3. Assegnato l'incarico peritale al CTU, nella parte anamnestica patologica remota della consulenza, quest'ultimo osservava quanto segue: “Ipertensione arteriosa in terapia medica. Sindrome depressiva reattiva in psicoterapia. Nodularità tiroidee aspecifiche”.
4. Con riferimento all'anamnesi patologica prossima, l'ausiliare del giudice così evidenziava: “Nel mese di marzo 2016 la signora dopo riscontro clinico e Pt_1 strumentale di melanoma della coroide dell'occhio di sinistra avvenuto nel febbraio dello stesso anno, è stata sottoposta a terapia protonica specifica presso l'ospedale di Losanna
(Svizzera).
Dopo evidenza di mancata risposta e mancata regressione della neoplasia, il giorno 24 ottobre 2017 la signora è stata sottoposta ad intervento chirurgico di Pt_1 enucleazione dell'orbita di sinistra, l'esame istologico ha confermato trattarsi di un melanoma della coroide della grandezza di 11.5 mm. Infine, nel mese di gennaio 2018, è stata posizionata la protesi dell'orbita di sinistra asportata precedentemente.
Dopo la chirurgia radicale la paziente ha intrapreso follow-up clinico e strumentale che, fino ad oggi, è sempre risultato negativo per ripresa di malattia.”.
5. Descritta tale situazione, il consulente esprimeva il seguente giudizio: “Risulta dalla valutazione clinica da me effettuata in data 21 aprile 2023 che la signora
[...]
, nata a [...] il [...] e residente a[...], Parte_1
è affetta da esiti di enucleazione dell'orbita sinistra, e successiva sostituzione protesica, per un melanoma maligno della coroide delle dimensioni di 11,5 mm. all'atto della chirurgia, la chirurgia era stata preceduta da radioterapia protonica nel tentativo di controllare la neoplasia ed evitare la suddetta enucleazione, la neoplasia era classificabile pT2cNxM0, a medio rischio di ricaduta.
Il melanoma maligno della coroide è una neoplasia a prognosi estremamente variabile, in rapporto principalmente allo stadio iniziale e in particolare alle dimensioni, nel caso in esame la dimensione principale era di 11.5 mm. e ciò poneva la paziente in una condizione di rischio intermedio secondo il Collaborative Organizzazione_1
il rischio consiste prevalentemente nella diffusione ematogena con elevata
[...]
frequenza di metastasi epatiche. La chirurgia ad intento radicale rappresenta ad oggi l'unica vera arma in grado di determinare la guarigione, anche se comporta la enucleazione dell'orbita, la radioterapia protonica invece ha il limite del non
2 superamento di una dose soglia al di sopra della quale si manifesta il glaucoma neovascolare che comporterebbe comunque la enucleazione.
Ciò detto ritengo pertanto che la signora tenuto conto della condizione di Pt_1
neoplasia a buona prognosi ma con grave compromissione funzionale (70% - cod. 9323)
e della depressione endoreattiva di lieve entità (10% - cod. 2204) abbia diritto al riconoscimento di un grado complessivo di invalidità, calcolato secondo il calcolo riduzionistico, del 73%.”.
6. La sig.ra ha dunque introdotto l'odierno giudizio di opposizione, eccependo Pt_1
che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato lo stato patologico della ricorrente, a fronte del complesso stato morboso costituito da: “melanoma della coroide OS trattato con terapia protonica e successivo intervento do enucleazione e sostituzione con protesi oculare (2016), stato depressivo non più in terapia farmacologica attualmente (ma effettua sedute psicoterapiche), ipertensione arteriosa, noduli tiroidei in follow up)”.
7. Nello specifico, l'ausiliare del giudice avrebbe sottovalutato tali patologie, non tenendo in considerazione le conseguenze che le stesse comportavano sulla vita sociale e quotidiana della sig.ra Invero, come sottolineato dalla CTP, l'interessata sarebbe affetta Pt_1
da un disturbo depressivo maggiore, sicché non sarebbe corretta la valutazione del CTU che ha considerato la ricorrente affetta solamente da sindrome depressiva di lieve entità
(codice 2204), in luogo della sindrome depressiva grave o quantomeno media (codici
2206 o 2205).
8. Parte ricorrente ha altresì prodotto ulteriore documentazione sanitaria successiva alla visita svolta dal CTU. Ha quindi chiesto di accogliersi le presenti conclusioni:
“- Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare ed accertare, previo espletamento della Consulenza Tecnica d'ufficio, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità 74% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
- Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3 - Acquisire il fascicolo del procedimento per ATP, Tribunale di Sassari, sez. lavoro e previdenza RG. 1561/2022 giudice del lavoro Matteo Girolametti;
- Condannare la resistente in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento delle spese e competenze del presente procedimento e/o del procedimento per
ATP, con le maggiorazioni previste per i collegamenti ipertestuali, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
9. Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' , chiedendo l'integrale rigetto del CP_1
ricorso e la conferma delle conclusioni raggiunte dal CTU nella precedente fase.
10. Istruita la controversia mediante richiamo a chiarimenti del CTU, la causa viene poi decisa all'udienza del 23 maggio 2024 con sentenza con motivazione contestuale.
11. Il ricorso è infondato e va respinto.
12. L'ausiliare del giudice, chiamato a rendere un'integrazione della CTU, esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto la sindrome depressiva come lieve, nonché tenendo in considerazione la nuova documentazione sanitaria disponibile agli atti, ha così efficacemente motivato la propria valutazione:
“In merito alle osservazioni critiche rilevate dall'avvocato Stefano Di Giacomo dopo la stesura della bozza di relazione di perizia, in difesa e in rappresentanza della signora
, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla richiesta di Parte_1 assegnare alla signora un grado d'invalidità uguale o superiore al 74% modificando la mia precedente valutazione di depressione endoreattiva di lieve entità (10% - cod. 2204) con quella di sindrome depressiva di entità media o grave (cod. 2205 e 2206).
Come si evince dalla mia relazione e dalla descrizione dell'esame clinico, la signora
è affetta da una patologia neoplastica da considerare a prognosi favorevole Pt_1 tenuto conto dell'intervallo di tempo trascorso, ma con grave compromissione funzionale a causa della enucleazione dell'orbita, con conseguente riduzione del visus e del grave disagio della perdita dell'occhio, la sindrome depressiva in questi casi è scontata, ma io credo che la sua valutazione sia compresa nel codice assegnato 9323, che sia cioè contemplata nella definizione di grave compromissione funzionale.
Nella valutazione finale poi, proprio in virtù della particolare e inconsueta compromissione funzionale, ho comunque voluto aggiungere un elemento che però non potevo fare a meno di definire di lieve entità considerato che, a mio parere, la ricaduta
4 negativa sul tono umorale era già contemplata nel codice tabellare, non risultava necessitare del supporto farmacologico ma, unicamente, di quello psicologico, e che era giusto riconoscere a tale condizione un surplus di aggravante.
L'avvocato Di Giacomo, nelle sue controdeduzioni e nella sua richiesta, allega una certificazione specialistica effettuata dopo la mia visita dalla quale emerge un quadro clinico definito come Disturbo Depressivo Maggiore, per il quale ci sarebbe la necessità di terapia farmacologica, nella fattispecie la , tuttavia dal certificato non risulta Org_2
se tale trattamento fosse già in atto precedentemente o se sia stato avviato nella visita del
12/09/2023, e che sulla base di questo ci sarebbe l'opportunità di valutare lo stato depressivo di entità grave o media.
Come detto io credo che all'interno del codice 9323 riferito alle neoplasie a prognosi favorevole ma con grave compromissione funzionale sia abbondantemente contenuta una condizione di stato depressivo (a tal proposito faccio notare che nelle neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale la percentuale è 11% mentre quando la compromissione funzionale è da considerare grave si passa al 70%, in quella enorme differenza può essere certamente contenuta anche la sindrome depressiva)
e, come già detto, proprio in virtù della particolare compromissione del caso in esame, ho voluto aggiungere un ulteriore elemento, separato, di sindrome depressiva endoreattiva, che però, tenuto conto di quanto detto in precedenza, non può che essere quello di lieve entità.
Detto ciò, ritengo che la signora abbia diritto al riconoscimento di un Parte_1 grado d'invalidità del 73% in virtù della sua condizione di neoplasia a buona prognosi ma con grave compromissione funzionale (70% - cod. 9323) e della depressione endoreattiva di lieve entità (10% - cod. 2204).
[…]
Come già sottolineato e premesso, all'interno del codice 9323, riferito alle neoplasie a prognosi favorevole ma con grave compromissione funzionale, è abbondantemente contenuta anche la condizione di stato depressivo (a tal proposito ho già fatto notare che nelle neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale la percentuale è 11% mentre quando la compromissione funzionale è considerata grave si passa al 70%, in quella enorme differenza è certamente contenuta anche la sindrome
5 depressiva) ma, come già detto, proprio in virtù della particolare compromissione del caso in esame, ho voluto aggiungere un ulteriore elemento, separato, di sindrome depressiva endoreattiva.
Tale sindrome è cioè a mio avviso da considerare di lieve entità per due motivi differenti:
1) Lo è dal punto di vista clinico perché questa è la valutazione che mi sento di dare dopo avere visto e valutato la signora Pt_1
2) Ho inoltre già precisato che l'aggiunta che ho fatto nasce dalla peculiarità della condizione clinica, la enucleazione dell'orbita, ma ho anche già precisato che all'interno del codice 9323 delle neoplasie a prognosi favorevole con marcata compromissione funzionale è ampiamente contemplato il disagio legato alla mancanza dell'orbita, alla riduzione del visus, alla reazione depressiva endoreattiva, e l'aggiunta di un'ulteriore percentuale serve unicamente a riconoscere formalmente la peculiarità della condizione, in aggiunta alla quota di riconoscimento della sindrome depressiva e di conseguente compromissione funzionale contemplata nel codice 9323.
Detto ciò, in mancanza di elementi di novità sostanziali, ritengo di confermare che la signora abbia diritto al riconoscimento di un grado d'invalidità del Parte_1
73% in virtù della sua condizione di neoplasia a buona prognosi ma con grave compromissione funzionale (70% - cod. 9323) e della depressione endoreattiva di lieve entità (10% - cod. 2204)”.
13. Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise dal giudicante, avendo motivatamente espresso le ragioni del proprio convincimento relativamente alla valutazione clinica della paziente.
14. Sul punto, non colgono nel segno le obiezioni mosse da parte ricorrente, ribadite anche oralmente all'udienza odierna. Invero, il CTU ha per quanto di ragione evidenziato le ragioni del riconoscimento della natura solo lieve della sindrome depressiva endoreattiva, spiegando convincentemente che la rilevanza dello stato psicologico patologico sviluppato dalla sig.ra rientra nel computo del riconoscimento della misura massima di Pt_1
invalidità per la patologia della neoplasia mammaria, ritenuta a prognosi favorevole e con grave compromissione dell'apparato funzionale della paziente.
15. Invero, come dato conto dallo stesso ausiliare, nell'ampio range previsto dal codice 9323 delle tabelle di cui al D.M. 05/02/1992, alla patologia sviluppata dalla parte ricorrente,
6 ritenuta con prognosi favorevole, e sul punto alcuna censura è mossa dall'interessata, è riconosciuta una percentuale di invalidità compresa nella forbice tra l'11% e il 70%.
16. Sul punto, il dott. ha assegnato alla sig.ra il grado massimo del 70%, Per_1 Pt_1
evidenziando di aver incluso quale componente della valutazione di tale percentuale anche l'invalidità connessa alla patologia depressiva sviluppata dalla ricorrente.
17. Oltre poi a quanto già riconosciuto, tenendo in considerazione le particolarità della malattia sofferta dalla sig.ra rispetto alla già ritenuta grave compromissione Pt_1
funzionale, ha valorizzato la sussistenza dello stato depressivo, motivando le ragioni per cui dal punto di vista clinico la depressione endoreattiva fosse da considerarsi di lieve entità, con l'attribuzione della percentuale di invalidità prevista dal codice 2204 delle tabelle in discussione.
18. Ciò anche tenendo conto della nuova documentazione sanitaria resa disponibile da parte della ricorrente.
19. La valutazione espressa dal CTU, scevra dai vizi metodologici e di valutazione eccepiti da parte opponente, va posta alla base della decisione, avendo giudicato, sulla base delle ragioni sopra riportate e che resistono alle censure mosse dalla ricorrente, la patologia depressiva come comportante un 10% di invalidità.
20. Per il resto, i profili di censura sollevati in ricorso, tanto con riferimento alla valutazione della sindrome depressiva come grave o almeno media, nonché dell'omessa valutazione della ovariectomia e della tiroidite, da parte del CTU, costituiscono mero dissenso diagnostico rispetto a quanto osservato e concluso dal consulente, sulla base di puntuale e analitica argomentazione.
21. Rispetto a quanto analiticamente osservato e motivato dal consulente tecnico d'ufficio, le deduzioni articolate dalla ricorrente si risolvono in mere valutazioni di parte, che non sono in grado di scalfire il percorso logico-argomentativo seguito dal consulente tecnico d'ufficio, per di più senza alcuna critica nel merito dell'iter metodologico e valutativo adottato dal consulente.
22. Tanto più è vero che con precipuo riferimento alle questioni della ovariectomia e della tiroidite, tali circostanze non risultano nemmeno valorizzate da parte del consulente tecnico di parte ricorrente, atteso che la stessa richiama i soli codici 9323 e 2206. Non allega, invece, in che modo la ovariectomia e la tiroidite inciderebbero dal punto di vista
7 medico-legale nella valutazione della complessiva invalidità, e anche nell'opposizione ci si limita ad eccepire la sola mancata valutazione delle stesse da parte del consulente tecnico d'ufficio.
23. Ne deriva che le conclusioni raggiunte dal CTU meritano di essere condivise dal giudicante. Sicché, va dichiarato che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità di cui all'art. 13 L.
118/71, essendo stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 73%.
24. La causa va dunque decisa come da dispositivo, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e, per l'effetto;
- dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie per Parte_1 accedere al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità di cui all'art. 13 L. 118/71;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 23/05/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stefano Di Giacomo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Modica, Via Sorda Sampieri n. 27;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad ATP
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso del 27 novembre 2023, ha introdotto il presente giudizio ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. a seguito della contestazione delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'accertamento tecnico preventivo.
2. Tale causa era stata introdotta dalla sig.ra per il riconoscimento della Pt_1 sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno di invalidità civile, atteso che la commissione medica presso l' , in sede di revisione, aveva ritenuto che CP_1
la ricorrente fosse affetta da una percentuale di invalidità solo pari al 70%.
3. Assegnato l'incarico peritale al CTU, nella parte anamnestica patologica remota della consulenza, quest'ultimo osservava quanto segue: “Ipertensione arteriosa in terapia medica. Sindrome depressiva reattiva in psicoterapia. Nodularità tiroidee aspecifiche”.
4. Con riferimento all'anamnesi patologica prossima, l'ausiliare del giudice così evidenziava: “Nel mese di marzo 2016 la signora dopo riscontro clinico e Pt_1 strumentale di melanoma della coroide dell'occhio di sinistra avvenuto nel febbraio dello stesso anno, è stata sottoposta a terapia protonica specifica presso l'ospedale di Losanna
(Svizzera).
Dopo evidenza di mancata risposta e mancata regressione della neoplasia, il giorno 24 ottobre 2017 la signora è stata sottoposta ad intervento chirurgico di Pt_1 enucleazione dell'orbita di sinistra, l'esame istologico ha confermato trattarsi di un melanoma della coroide della grandezza di 11.5 mm. Infine, nel mese di gennaio 2018, è stata posizionata la protesi dell'orbita di sinistra asportata precedentemente.
Dopo la chirurgia radicale la paziente ha intrapreso follow-up clinico e strumentale che, fino ad oggi, è sempre risultato negativo per ripresa di malattia.”.
5. Descritta tale situazione, il consulente esprimeva il seguente giudizio: “Risulta dalla valutazione clinica da me effettuata in data 21 aprile 2023 che la signora
[...]
, nata a [...] il [...] e residente a[...], Parte_1
è affetta da esiti di enucleazione dell'orbita sinistra, e successiva sostituzione protesica, per un melanoma maligno della coroide delle dimensioni di 11,5 mm. all'atto della chirurgia, la chirurgia era stata preceduta da radioterapia protonica nel tentativo di controllare la neoplasia ed evitare la suddetta enucleazione, la neoplasia era classificabile pT2cNxM0, a medio rischio di ricaduta.
Il melanoma maligno della coroide è una neoplasia a prognosi estremamente variabile, in rapporto principalmente allo stadio iniziale e in particolare alle dimensioni, nel caso in esame la dimensione principale era di 11.5 mm. e ciò poneva la paziente in una condizione di rischio intermedio secondo il Collaborative Organizzazione_1
il rischio consiste prevalentemente nella diffusione ematogena con elevata
[...]
frequenza di metastasi epatiche. La chirurgia ad intento radicale rappresenta ad oggi l'unica vera arma in grado di determinare la guarigione, anche se comporta la enucleazione dell'orbita, la radioterapia protonica invece ha il limite del non
2 superamento di una dose soglia al di sopra della quale si manifesta il glaucoma neovascolare che comporterebbe comunque la enucleazione.
Ciò detto ritengo pertanto che la signora tenuto conto della condizione di Pt_1
neoplasia a buona prognosi ma con grave compromissione funzionale (70% - cod. 9323)
e della depressione endoreattiva di lieve entità (10% - cod. 2204) abbia diritto al riconoscimento di un grado complessivo di invalidità, calcolato secondo il calcolo riduzionistico, del 73%.”.
6. La sig.ra ha dunque introdotto l'odierno giudizio di opposizione, eccependo Pt_1
che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato lo stato patologico della ricorrente, a fronte del complesso stato morboso costituito da: “melanoma della coroide OS trattato con terapia protonica e successivo intervento do enucleazione e sostituzione con protesi oculare (2016), stato depressivo non più in terapia farmacologica attualmente (ma effettua sedute psicoterapiche), ipertensione arteriosa, noduli tiroidei in follow up)”.
7. Nello specifico, l'ausiliare del giudice avrebbe sottovalutato tali patologie, non tenendo in considerazione le conseguenze che le stesse comportavano sulla vita sociale e quotidiana della sig.ra Invero, come sottolineato dalla CTP, l'interessata sarebbe affetta Pt_1
da un disturbo depressivo maggiore, sicché non sarebbe corretta la valutazione del CTU che ha considerato la ricorrente affetta solamente da sindrome depressiva di lieve entità
(codice 2204), in luogo della sindrome depressiva grave o quantomeno media (codici
2206 o 2205).
8. Parte ricorrente ha altresì prodotto ulteriore documentazione sanitaria successiva alla visita svolta dal CTU. Ha quindi chiesto di accogliersi le presenti conclusioni:
“- Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare ed accertare, previo espletamento della Consulenza Tecnica d'ufficio, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità 74% con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa, o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio;
- Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
dei ratei relativi maturati e maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3 - Acquisire il fascicolo del procedimento per ATP, Tribunale di Sassari, sez. lavoro e previdenza RG. 1561/2022 giudice del lavoro Matteo Girolametti;
- Condannare la resistente in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento delle spese e competenze del presente procedimento e/o del procedimento per
ATP, con le maggiorazioni previste per i collegamenti ipertestuali, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
9. Si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' , chiedendo l'integrale rigetto del CP_1
ricorso e la conferma delle conclusioni raggiunte dal CTU nella precedente fase.
10. Istruita la controversia mediante richiamo a chiarimenti del CTU, la causa viene poi decisa all'udienza del 23 maggio 2024 con sentenza con motivazione contestuale.
11. Il ricorso è infondato e va respinto.
12. L'ausiliare del giudice, chiamato a rendere un'integrazione della CTU, esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto la sindrome depressiva come lieve, nonché tenendo in considerazione la nuova documentazione sanitaria disponibile agli atti, ha così efficacemente motivato la propria valutazione:
“In merito alle osservazioni critiche rilevate dall'avvocato Stefano Di Giacomo dopo la stesura della bozza di relazione di perizia, in difesa e in rappresentanza della signora
, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla richiesta di Parte_1 assegnare alla signora un grado d'invalidità uguale o superiore al 74% modificando la mia precedente valutazione di depressione endoreattiva di lieve entità (10% - cod. 2204) con quella di sindrome depressiva di entità media o grave (cod. 2205 e 2206).
Come si evince dalla mia relazione e dalla descrizione dell'esame clinico, la signora
è affetta da una patologia neoplastica da considerare a prognosi favorevole Pt_1 tenuto conto dell'intervallo di tempo trascorso, ma con grave compromissione funzionale a causa della enucleazione dell'orbita, con conseguente riduzione del visus e del grave disagio della perdita dell'occhio, la sindrome depressiva in questi casi è scontata, ma io credo che la sua valutazione sia compresa nel codice assegnato 9323, che sia cioè contemplata nella definizione di grave compromissione funzionale.
Nella valutazione finale poi, proprio in virtù della particolare e inconsueta compromissione funzionale, ho comunque voluto aggiungere un elemento che però non potevo fare a meno di definire di lieve entità considerato che, a mio parere, la ricaduta
4 negativa sul tono umorale era già contemplata nel codice tabellare, non risultava necessitare del supporto farmacologico ma, unicamente, di quello psicologico, e che era giusto riconoscere a tale condizione un surplus di aggravante.
L'avvocato Di Giacomo, nelle sue controdeduzioni e nella sua richiesta, allega una certificazione specialistica effettuata dopo la mia visita dalla quale emerge un quadro clinico definito come Disturbo Depressivo Maggiore, per il quale ci sarebbe la necessità di terapia farmacologica, nella fattispecie la , tuttavia dal certificato non risulta Org_2
se tale trattamento fosse già in atto precedentemente o se sia stato avviato nella visita del
12/09/2023, e che sulla base di questo ci sarebbe l'opportunità di valutare lo stato depressivo di entità grave o media.
Come detto io credo che all'interno del codice 9323 riferito alle neoplasie a prognosi favorevole ma con grave compromissione funzionale sia abbondantemente contenuta una condizione di stato depressivo (a tal proposito faccio notare che nelle neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale la percentuale è 11% mentre quando la compromissione funzionale è da considerare grave si passa al 70%, in quella enorme differenza può essere certamente contenuta anche la sindrome depressiva)
e, come già detto, proprio in virtù della particolare compromissione del caso in esame, ho voluto aggiungere un ulteriore elemento, separato, di sindrome depressiva endoreattiva, che però, tenuto conto di quanto detto in precedenza, non può che essere quello di lieve entità.
Detto ciò, ritengo che la signora abbia diritto al riconoscimento di un Parte_1 grado d'invalidità del 73% in virtù della sua condizione di neoplasia a buona prognosi ma con grave compromissione funzionale (70% - cod. 9323) e della depressione endoreattiva di lieve entità (10% - cod. 2204).
[…]
Come già sottolineato e premesso, all'interno del codice 9323, riferito alle neoplasie a prognosi favorevole ma con grave compromissione funzionale, è abbondantemente contenuta anche la condizione di stato depressivo (a tal proposito ho già fatto notare che nelle neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale la percentuale è 11% mentre quando la compromissione funzionale è considerata grave si passa al 70%, in quella enorme differenza è certamente contenuta anche la sindrome
5 depressiva) ma, come già detto, proprio in virtù della particolare compromissione del caso in esame, ho voluto aggiungere un ulteriore elemento, separato, di sindrome depressiva endoreattiva.
Tale sindrome è cioè a mio avviso da considerare di lieve entità per due motivi differenti:
1) Lo è dal punto di vista clinico perché questa è la valutazione che mi sento di dare dopo avere visto e valutato la signora Pt_1
2) Ho inoltre già precisato che l'aggiunta che ho fatto nasce dalla peculiarità della condizione clinica, la enucleazione dell'orbita, ma ho anche già precisato che all'interno del codice 9323 delle neoplasie a prognosi favorevole con marcata compromissione funzionale è ampiamente contemplato il disagio legato alla mancanza dell'orbita, alla riduzione del visus, alla reazione depressiva endoreattiva, e l'aggiunta di un'ulteriore percentuale serve unicamente a riconoscere formalmente la peculiarità della condizione, in aggiunta alla quota di riconoscimento della sindrome depressiva e di conseguente compromissione funzionale contemplata nel codice 9323.
Detto ciò, in mancanza di elementi di novità sostanziali, ritengo di confermare che la signora abbia diritto al riconoscimento di un grado d'invalidità del Parte_1
73% in virtù della sua condizione di neoplasia a buona prognosi ma con grave compromissione funzionale (70% - cod. 9323) e della depressione endoreattiva di lieve entità (10% - cod. 2204)”.
13. Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise dal giudicante, avendo motivatamente espresso le ragioni del proprio convincimento relativamente alla valutazione clinica della paziente.
14. Sul punto, non colgono nel segno le obiezioni mosse da parte ricorrente, ribadite anche oralmente all'udienza odierna. Invero, il CTU ha per quanto di ragione evidenziato le ragioni del riconoscimento della natura solo lieve della sindrome depressiva endoreattiva, spiegando convincentemente che la rilevanza dello stato psicologico patologico sviluppato dalla sig.ra rientra nel computo del riconoscimento della misura massima di Pt_1
invalidità per la patologia della neoplasia mammaria, ritenuta a prognosi favorevole e con grave compromissione dell'apparato funzionale della paziente.
15. Invero, come dato conto dallo stesso ausiliare, nell'ampio range previsto dal codice 9323 delle tabelle di cui al D.M. 05/02/1992, alla patologia sviluppata dalla parte ricorrente,
6 ritenuta con prognosi favorevole, e sul punto alcuna censura è mossa dall'interessata, è riconosciuta una percentuale di invalidità compresa nella forbice tra l'11% e il 70%.
16. Sul punto, il dott. ha assegnato alla sig.ra il grado massimo del 70%, Per_1 Pt_1
evidenziando di aver incluso quale componente della valutazione di tale percentuale anche l'invalidità connessa alla patologia depressiva sviluppata dalla ricorrente.
17. Oltre poi a quanto già riconosciuto, tenendo in considerazione le particolarità della malattia sofferta dalla sig.ra rispetto alla già ritenuta grave compromissione Pt_1
funzionale, ha valorizzato la sussistenza dello stato depressivo, motivando le ragioni per cui dal punto di vista clinico la depressione endoreattiva fosse da considerarsi di lieve entità, con l'attribuzione della percentuale di invalidità prevista dal codice 2204 delle tabelle in discussione.
18. Ciò anche tenendo conto della nuova documentazione sanitaria resa disponibile da parte della ricorrente.
19. La valutazione espressa dal CTU, scevra dai vizi metodologici e di valutazione eccepiti da parte opponente, va posta alla base della decisione, avendo giudicato, sulla base delle ragioni sopra riportate e che resistono alle censure mosse dalla ricorrente, la patologia depressiva come comportante un 10% di invalidità.
20. Per il resto, i profili di censura sollevati in ricorso, tanto con riferimento alla valutazione della sindrome depressiva come grave o almeno media, nonché dell'omessa valutazione della ovariectomia e della tiroidite, da parte del CTU, costituiscono mero dissenso diagnostico rispetto a quanto osservato e concluso dal consulente, sulla base di puntuale e analitica argomentazione.
21. Rispetto a quanto analiticamente osservato e motivato dal consulente tecnico d'ufficio, le deduzioni articolate dalla ricorrente si risolvono in mere valutazioni di parte, che non sono in grado di scalfire il percorso logico-argomentativo seguito dal consulente tecnico d'ufficio, per di più senza alcuna critica nel merito dell'iter metodologico e valutativo adottato dal consulente.
22. Tanto più è vero che con precipuo riferimento alle questioni della ovariectomia e della tiroidite, tali circostanze non risultano nemmeno valorizzate da parte del consulente tecnico di parte ricorrente, atteso che la stessa richiama i soli codici 9323 e 2206. Non allega, invece, in che modo la ovariectomia e la tiroidite inciderebbero dal punto di vista
7 medico-legale nella valutazione della complessiva invalidità, e anche nell'opposizione ci si limita ad eccepire la sola mancata valutazione delle stesse da parte del consulente tecnico d'ufficio.
23. Ne deriva che le conclusioni raggiunte dal CTU meritano di essere condivise dal giudicante. Sicché, va dichiarato che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità di cui all'art. 13 L.
118/71, essendo stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 73%.
24. La causa va dunque decisa come da dispositivo, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e, per l'effetto;
- dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie per Parte_1 accedere al beneficio dell'assegno mensile d'invalidità di cui all'art. 13 L. 118/71;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 23/05/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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