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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 571/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucittti ________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi nel proc. n. 438/2024 RG vertente tra
, nato a [...], l'[...], residente a Parte_1
LI (RC), in via Roma, n°31), CF: , con l'Avv. Rocco C.F._1
Romeo, che lo rappresenta e difende, procura in foglio separato in uno con il presente atto, CF: - PEC: il quale;
C.F._2 Email_1
appellante e
CP_1
appellato non comparso
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con l'impugnata sentenza il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c.e condannava il ricorrente al pagamento all' delle CP_1 spese del giudizio .
Avverso la sentenza propone appello chiedendo quanto segue : Parte_1 accerti e dichiari che il ricorso per ATP n°641/2023/RGL/Tribunale è fondato Pt_2
e/o procedibile e/o proponibile e/o ammissibile;
omologhi la Consulenza Tecnica d'Ufficio e le conclusioni in essa riportate, espletata nell'ambito dell'ATP n°641/2023/RGL/Tribunale Pt_2 riconosca il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento in capo all'appellante, a far data dal 8 febbraio 2023; condanni . l' , in persona del LRPT, a pagare il rateo relativo all'indennità di CP_1 accompagnamento a far data dall'8 febbraio 2023, con interessi legali sui ratei, dalle singole scadenze sino al soddisfo, in favore dello stesso appellante, oltre alle spese processuali, da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Dopo due rinvii d'ufficio, all' udienza del 18.11.2025 l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta ed è stato pertanto disposto il rinvio all' udienza del
16.12.2025, con l'avvertimento che “se nessuna delle parti avrà depositato le note nel nuovo termine o sarà comparsa all'udienza, verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo”.
Ora, posto che neppure nel nuovo termine è stata depositata nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c.
Nulla deve essere disposto per le spese di questo secondo grado, che a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc restano a carico delle parti anticipatarie .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n.1139/2024 pubblicata il 31.10.2024 dal Tribunale di Palmi:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucittti ________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi nel proc. n. 438/2024 RG vertente tra
, nato a [...], l'[...], residente a Parte_1
LI (RC), in via Roma, n°31), CF: , con l'Avv. Rocco C.F._1
Romeo, che lo rappresenta e difende, procura in foglio separato in uno con il presente atto, CF: - PEC: il quale;
C.F._2 Email_1
appellante e
CP_1
appellato non comparso
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con l'impugnata sentenza il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c.e condannava il ricorrente al pagamento all' delle CP_1 spese del giudizio .
Avverso la sentenza propone appello chiedendo quanto segue : Parte_1 accerti e dichiari che il ricorso per ATP n°641/2023/RGL/Tribunale è fondato Pt_2
e/o procedibile e/o proponibile e/o ammissibile;
omologhi la Consulenza Tecnica d'Ufficio e le conclusioni in essa riportate, espletata nell'ambito dell'ATP n°641/2023/RGL/Tribunale Pt_2 riconosca il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento in capo all'appellante, a far data dal 8 febbraio 2023; condanni . l' , in persona del LRPT, a pagare il rateo relativo all'indennità di CP_1 accompagnamento a far data dall'8 febbraio 2023, con interessi legali sui ratei, dalle singole scadenze sino al soddisfo, in favore dello stesso appellante, oltre alle spese processuali, da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Dopo due rinvii d'ufficio, all' udienza del 18.11.2025 l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta ed è stato pertanto disposto il rinvio all' udienza del
16.12.2025, con l'avvertimento che “se nessuna delle parti avrà depositato le note nel nuovo termine o sarà comparsa all'udienza, verrà disposta la cancellazione della causa dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo”.
Ora, posto che neppure nel nuovo termine è stata depositata nota di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c.
Nulla deve essere disposto per le spese di questo secondo grado, che a norma dell'art. 310 ultimo comma cpc restano a carico delle parti anticipatarie .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n.1139/2024 pubblicata il 31.10.2024 dal Tribunale di Palmi:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Marialuisa Crucitti)