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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 494 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Martin e Francesca Robazza contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Balas e Marco Andrea Morielli
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maria Leanza
e contro
1 (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Terrinoni
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 360/2024 del Tribunale di Treviso emessa in data 14.02.2024 e depositata in data 15.02.2024.
Conclusioni di : Parte_1
“nel merito, in via principale:
1. accertata e dichiarata la carenza di potere in capo all'Agente di Riscossione per le ragioni esposte da parte attrice appellante, ed in particolare per assenza di prodromico idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; nel merito, in via subordinata:
2. confermata la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata in favore dell'allora
(ora dal Sig. Controparte_4 Controparte_5 Pt_1 di data 9.2.2018, limitatamente alle sue clausole n. 2, 6 e 8, accertare l'estinzione
[...] dell'obbligazione fideiussoria e la liberazione del garante Sig. ai sensi dell'art. Pt_1
1957 c.c., per le ragioni esposte da parte attrice appellante;
in ogni ipotesi:
3. dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia, l'inesistenza o comunque annullare o revocare il Ruolo n. 2019/004715, già reso esecutivo il 30.10.2019, e la cartella di pagamento n. 113 2019 00187373 52 001 opposti;
4. per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. in qualità Parte_1
di fideiussore di Costruzioni (dichiarata fallita), in favore del CP_6 [...]
e/o dell' , Controparte_7 Controparte_2
Agente di Riscossione per la Provincia di Treviso;
5. rigettare in ogni ipotesi l'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_3
per le ragioni esposte in atti
6. con rifusione integrale delle spese e compensi di lite (incluse spese generali, Iva e CPA), di entrambi i gradi di giudizio;
in via gradata istruttoria: si ripropongono all'Ecc.ma Corte, per mero scrupolo difensivo, le istanze istruttorie formulate per parte attrice opponente nella seconda memoria ex art.
2 183, co. 6 c.p.c., non accolte dal Tribunale di Treviso, in quanto ritenute 'superflue' e riproposte nella nota di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni depositata il
14.9.2023 e nell'atto di citazione d'appello. Dette istanze istruttorie (istanze di esibizione) sono atte a dimostrare la perdurante esistenza, anche in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05, di un'intesa anticoncorrenziale fra gli istituti di credito avente ad oggetto l'utilizzo, di fatto, delle tre clausole del modello ABI
2003 dichiarate 'vietate'/nulle formulate in primo grado:
• Ove ritenuto da codesto Ill.mo Giudice, chiedesi sia ordinata, ex artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato nel medesimo periodo della stipulazione della fideiussione sottoscritta dal Sig. Pt_1
(febbraio 2018) da parte dei seguenti Istituti di credito, con riserva di indicarne eventualmente altri:
– Banca Monte dei Paschi di Siena;
– – ; CP_8 Controparte_9
– ; CP_10
– ; Controparte_11
– ; Controparte_12
– Controparte_13
– Banco di Desio e della Brianza, ovvero da quei diversi Istituti di credito, aderenti all'Associazione Bancaria Italiana, cui
l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere opportuno rivolgere il predetto formale ordine di esibizione.
• Parimenti, ove ritenuto da codesto Ill.mo Giudice, si chiede venga ordinata, ex artt. 210
c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., all'Associazione Bancaria Italiana l'esibizione dei modelli standard per le fideiussioni omnibus in uso nel febbraio 2018 (o comunque tra il 2017 ed il
2018) presso gli Istituti di credito aderenti a detta Associazione”.
Conclusioni di Controparte_1
“Nel merito:
1) rigettarsi, in quanto infondate, tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, promosse dall'opponente sig. e, per l'effetto, confermarsi la legittimità e fondatezza Parte_1 della Cartella di pagamento opposta n. 113 2019 00187373 52 001 emessa dall'
[...]
[..
[...] [
Treviso. Spese di lite Controparte_14
rifuse.
2) Nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni proposte dall'opponente inerenti l'efficacia e/o validità e/o nullità, per qualunque titolo o ragione, del Contratto di fideiussione sottoscritto tra l'opponente medesimo e
[...]
(Codice Fiscale e P. IVA n° ovvero di Controparte_15 P.IVA_3
accoglimento, anche parziale, di qualsivoglia domanda e/o eccezione relativa all'inefficacia e/o decadenza e/o inoperatività della fideiussione medesima, anche ai sensi e per effetti di cui agli artt. 1955 c.c. e 1957 c.c., condannarsi Controparte_15
(Codice Fiscale e P. IVA n° ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
tempore, con sede legale in Via sen. Guglielmo Pelizzo 8- 1, Cividale del Friuli (UD), a manlevare e/o tenere indenne la convenuta opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dall'eventuale
[...] condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali ed oneri di legge in favore degli opponenti e della convenuta . In ogni caso, con la Controparte_16 rifusione delle spese processuali”.
Conclusioni di : Controparte_14
“- nel merito che venga rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, che venga dichiarata la mancata responsabilità all'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite dalle quali deve essere tenuto indenne. Con vittoria di spese e compensi da distratte al procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc.”
Conclusioni di Controparte_15
“- in via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con appello indentale, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Treviso, r.g. 826/2022, Dr. Leonardo Bianco, n. 360/2024, depositata in data 15.2.2024;
- ancora in via principale: in riproposizione espressa delle domande spiegate in primo grado, rigettare le domande svolte nei propri confronti da
[...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutti Controparte_7
i motivi illustrati nel presente atto;
4 - in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Treviso, r.g. 826/2022, Dr. Leonardo Bianco, n. 360/2024, depositata in data 15.2.2024, dichiarare la piena legittimità e validità, ad ogni effetto, della fideiussione per cui è causa stipulata dal sig. in data 9.02.2018 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
Pt_1
- in ogni caso: fermo il rigetto dell'appello anche sul capo della sentenza relativo alla condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, si chiede la condanna Pt_1
dello stesso appellante al pagamento delle spese legali anche del presente grado di appello
e per il caso di una qualche riforma, anche parziale, della sentenza impugnata si insiste
Contr per la condanna della chiamante e/o dell'attore e/o di qualsiasi altra parte Pt_1
che intendesse impegnarsi in contraddittorio con la scrivente, alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
ex art. 615, primo comma c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 113-2019-00187373-52-
001, notificatagli il 24.01.2020, con cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, nella qualità di agente per la riscossione di Medio Credito Centrale - Banca del Mezzogiorno s.p.a., gli aveva intimato il pagamento della somma di €193.221,12, relativa al credito derivante dalla risoluzione di un mutuo chirografario di €250.000,00 concesso in data 16.02.2018 dalla
Banca Popolare di Cividale s.c.p.a. (ora a e Controparte_15 Controparte_18
garantito dalla fideiussione omnibus rilasciata in data 09.02.2018 dallo credito nel Pt_1
quale gli aveva comunicato di Controparte_1
essersi surrogata, in forza del versamento dalla stessa eseguito in data 12.06.2019 della somma di €187.593,92 (pari all'80% dell'importo finanziato) in favore della banca mutuante, nella sua veste di gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della L. 662/1996.
A sostegno dell'opposizione egli deduceva che: a) non sussisteva in capo al gestore del
Fondo di Garanzia il diritto di agire esecutivamente nei suoi confronti mediante ricorso alla procedura esattoriale;
b) la fideiussione omnibus da lui rilasciata era nulla in quanto coincidente con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca
5 d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenenti disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990; c) la clausola che derogava all'art. 1957 c.c. era comunque nulla, con la conseguenza che la garanzia fideiussoria si era estinta, non avendo Medio Credito Centrale s.p.a. né la sua dante causa tempestivamente agito nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti entro il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ.; d) la fideiussione era nulla per violazione dell'art.
4.4 del decreto del Ministero delle attività produttive 23/09/2005, recante la disciplina di dettaglio degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex L. 662/1996.
Si costituiva la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e chiamava in causa per essere dalla Controparte_15
medesima tenuta indenne, in caso di soccombenza, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente e della convenuta Controparte_2
.
[...]
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di manleva. Controparte_15
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_14
legittimazione passiva.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione e l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
e condannava lo alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_14 Pt_1
e dalla terza chiamata in causa, Controparte_1 compensandole interamente tra l'opponente e l'ente riscossore.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto sussistente in capo a il diritto di Controparte_1
procedere al recupero del credito vantato nei confronti del fideiussore attraverso
6 l'iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
2.2 Col secondo motivo contesta la decisione laddove ha escluso che la garanzia fideiussoria si sia estinta per avere la banca mutuante, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, verificatasi con la lettera di intimazione di pagamento del
14.12.2018 recapitata all'indirizzo della società debitrice principale il 18.12.2018 e consegnata allo il 28.12.2018, escusso la garanzia pubblica prestata da Pt_1 [...] per la quota di finanziamento da quest'ultima garantita (pari all'80%) e Controparte_1
per essersi insinuata al passivo del per la restante quota Parte_2
del 20% sempre entro l'anzidetto termine, senza considerare che il gestore del Fondo di garanzia non assume la posizione di coobbligato solidale con il debitore principale che ha ricevuto l'erogazione del finanziamento, in quanto non garantisce quest'ultimo ma il soggetto finanziatore, sicché all'escussione della garanzia pubblica non si può attribuire alcun effetto impeditivo dell'estinzione della fideiussione prestata dal garante privato ex art. 1957 c.c.
Sostiene inoltre che solo le iniziative di natura giudiziale sono idonee ad impedire la decadenza prevista dalla citata norma codicistica e che ha Controparte_1
proposto istanza di ammissione del proprio credito al passivo del fallimento di CP_18
solo in data 02.03.2020, quindi oltre il termine semestrale di decadenza
[...]
decorrente dal momento in cui aveva liquidato alla banca finanziatrice la perdita, pari all'80% del residuo credito complessivo.
2.3 Con il terzo motivo censura il capo della sentenza che lo ha condannato a rifondere le spese di lite in favore della terza chiamata , “avendone provocato, Controparte_15 con l'opposizione risultata infondata, la chiamata in causa ad opera della parte opposta”, sebbene la domanda di manleva svolta da quest'ultima risultasse infondata.
3. Si è costituita la quale ha chiesto Controparte_1
il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
7 4. Si è costituita l' , la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_14
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
5. Si è costituita ,, chiedendo il rigetto del gravame e svolgendo a Controparte_15
sua volta appello incidentale contro il capo della sentenza che ha accertato la nullità della clausola del contratto di fideiussione omnibus che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.
6. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
6.1 In primo luogo si rammenta che non è in contestazione e risulta per tabulas che
[...]
ha erogato nel 2018 a un finanziamento di Controparte_4 Controparte_18
€250.000,00, assistito dalla garanzia pubblica prestata dal Fondo di Garanzia fino alla concorrenza dell'80% della somma erogata e garantito anche dalla fideiussione omnibus rilasciata da . Parte_1
E' inoltre pacifico l'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria e l'escussione da parte della banca mutuante della garanzia pubblica prestata da Controparte_1
Oggetto del contendere è se quest'ultima sia legittimata o meno a procedere alla riscossione del credito in surroga da essa vantato nei confronti del fideiussore mediante iscrizione a ruolo.
6.2 Com'è noto, l'art. 2 comma 100 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha istituito il Fondo di Garanzia per le P.M.I., che ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante, sicché le banche beneficiano di una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del finanziamento, in virtù della predetta garanzia.
In particolare allorché, come nel caso di specie, si verifichi l'inadempimento dell'impresa mutuataria, l'istituto di credito è tenuto a richiedere tempestivamente l'attivazione del
Fondo e la liquidazione della perdita subita.
8 A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca della perdita accertata,
[...]
– la quale in virtù di un'apposita convenzione Controparte_7
stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge l'attività di gestione del predetto Fondo - è surrogata ex lege nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del finanziamento e degli eventuali fideiussori per il valore dell'importo liquidato, ed è legittimata a recuperare il credito coattivamente avvalendosi della disciplina della riscossione mediante ruolo.
Ed infatti l'art 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005 del Ministero delle attività produttive prevede testualmente: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art.
9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 9 comma 5 del D. Lvo 123/1998 (intitolato "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera
c”), della legge 15 marzo 1997, n. 59"), richiamato dalla disposizione testé riportata, riconosce natura privilegiata ai crediti derivanti dalla restituzioni dei finanziamenti erogati ai sensi del citato decreto legislativo e dispone che al loro recupero si provvede con l'iscrizione al ruolo.
Ebbene, il richiamo operato dall'art. 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005 all'art. 9 comma 5 del
D. Lvo 123/1998 induce a ritenere che la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte del Fondo istituito dalla legge 662/1996 costituisca una mera species del più ampio genere delle sovvenzioni previste dal D. Lgs. n. 123/1998.
L'art. 9 del predetto D.Lgs. n. 123/1998, ai commi 4 e 5, disciplina una speciale procedura di recupero dei crediti cd. 'agevolati' concessi in favore delle piccole e medie imprese,
9 stabilendo che non si procede per le vie ordinarie, ma mediante iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione.
Nello specifico il comma 4 prevede che: “Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto”, mentre il comma 5 stabilisce che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
6.3 La circostanza che il credito di cui qui si discute non origina da una erogazione diretta da parte dell'amministrazione di somme di denaro in favore del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme alla banca da parte del mutuatario, non esclude l'applicabilità della procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 43/1988, non solo perché è proprio l'art. 2 del D.M. del 20.06.2005 che prevede che in quest'ultima ipotesi, ai fini del recupero del credito per conto del Fondo di Gestione si applica la procedura esattoriale, ma anche perché la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'espressione
"finanziamenti” utilizzata dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123/1998 deve essere interpretata non in senso riduttivo, tale da circoscrivere gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del
10 soggetto tenuto a restituirla, ma in senso estensivo, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato (v. Cass. n. 2664 del 20/01/2019).
Invero, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento e deve ritenersi pertanto che quello attuato a mezzo di una garanzia personale non presenti, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro.
E' stato poi puntualizzato che il D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare (v. Cass. n. 14915 del 31/05/2019) e che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (Cass. n. 6508 del 09/03/2020).
Oltre a ciò si è sottolineato che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della
11 concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto (Cass. 16/09/2022, n.
27303).
E' inoltre indubbio che il credito dell'amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di
Garanzia delle PMI, ha natura pubblicistica, in quanto connesso - come tutti gli altri interventi previsti dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, e come tale deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma (v. Cass. n. 6508/2020 succitata).
Il che trova conferma nell'art. 8 bis della legge 24 marzo 2015, n. 33, il quale prevede che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e che al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46: trattasi, invero, di norma che, come precisato da Cass. 14915/2019 succitata, non va considerata una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, o una disposizione innovativa, ma, più semplicemente, una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente.
In effetti, la possibilità di procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie discende dall'applicazione dell'art. 1204 c.c., ai sensi del quale “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro
i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”: la disposizione si lega alle ipotesi di surrogazione disciplinate dagli articoli precedenti, tra cui l'art. 1203 n. 3 c.c. che prevede la surrogazione legale e che, come visto, si applica alle procedure di recupero da parte del
Fondo di Garanzia delle somme liquidate a titolo di perdita al creditore principale.
L'art. 1204 c.c., completando la disciplina di cui al precedente art. 1203 c.c., garantisce al terzo di subentrare in toto nella posizione del surrogato e, quindi, anche nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti dei terzi prestatori di garanzia
Da ultimo, la Suprema Corte, con le recenti pronunce n. 1005 del 16/01/2023 e n. 9657 del
10/04/2024, ha ribadito che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di
12 concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8- bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.
E' pertanto priva di pregio la tesi, sostenuta dall'appellante, che il credito in parola configura una entrata di natura privatistica, giacché confonde il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria ed i suoi fideiussori, fondato sul contratto di finanziamento, e quello intercorrente tra il gestore del Fondo di Garanzia e l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato sulla garanzia pubblica prevista dalla L.
n. 662 del 1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore.
In definitiva, il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 123 del 1998 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive ed il ruolo costituisce il titolo esecutivo sulla base del quale Controparte_1
è legittimata ad avviare la procedura di riscossione esattoriale del
[...]
credito in surroga a lei spettante anche nei confronti del fideiussore.
7. Il secondo motivo di gravame principale va esaminato congiuntamente all'unico motivo di gravame incidentale formulato da in quanto pongono questioni Controparte_15
strettamente connesse.
7.1 Il tribunale ha affermato che la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente non si estende all'intero contratto, ma attiene alle sole clausole riproduttive
13 di quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002 e sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, tra cui quella che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 cod. civ., in adesione all'orientamento espresso nella recente pronuncia n. 41994 del 30/12/2021 dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
7.2 Nel caso in esame viene in rilievo la clausola contenuta nell'art. 6 del contratto di garanzia sottoscritto dallo che deroga alla previsione dell'art. 1957 c.c. (“I diritti Pt_1
derivanti alla Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art 1957 cod. civ. che si intende derogato”), dalla cui nullità l'appellante fa discendere l'estinzione della garanzia fideiussoria, contestando la contraria statuizione resa sul punto dal tribunale, che ha ritenuto atti idonei ad evitare la decadenza gli atti con cui la banca ha dapprima escusso la garanzia pubblica, ottenendo da Controparte_1
il rimborso della quota di finanziamento garantita, e ha poi presentato,
[...]
per la quota non garantita, domanda di insinuazione al passivo del fallimento Costruzioni
2000 s.r.l.
7.3 A sua volta contesta la sentenza nella parte in cui ha accertato Controparte_15
la nullità della suddetta clausola.
L'istituto di credito sostiene che tale statuizione è errata perché non risulta provato che la fideiussione sottoscritta dallo costituisca un effetto concreto dell'intesa restrittiva Pt_1 della concorrenza sanzionata dalla Banca d'Italia, essendo stata stipulata a distanza di molti
14 anni da quell'intesa e dal provvedimento amministrativo adottato dall'autorità di vigilanza.
La doglianza della banca è fondata.
Infatti, secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le circostanze fattuali necessarie alla integrazione della nullità in esame sono le seguenti: i)
l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della
Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (Cass. 30383/2024; Cass. 1170/2025; Cass. n.
1851/2025; Cass. 11060/2025).
Ebbene nella specie è assorbente rilevare che la fideiussione è stata stipulata nel 2018, e quindi ben oltre l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, e l'opponente non ha neppure allegato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale successiva a tale accertamento di cui la fideiussione sottoscritta dallo costituirebbe Pt_1
un effetto concreto, in quanto legata da un rapporto di derivazione causale alla stessa.
15 7.4 In ogni caso si osserva ad abundantiam che la decisione del primo giudice che ha escluso che la banca sia incorsa nella decadenza sancita dall'art. 1957 cod. civ. resisterebbe alle censure sollevate dall'appellante principale anche nell'ipotesi in cui la clausola che deroga a tale previsione fosse risultata nulla, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate nella sentenza impugnata.
Costituisce, invero, indirizzo consolidato che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (v Cass. n. 1724 del 29/01/2016; Cass. n.
6604 del 14/07/1994).
Nondimeno, al fine di ritenere assolto l'onere imposto dall'art. 1957 c.c., giova osservare che l'art. 7 del contratto di fideiussione sottoscritto dallo prevede che “il fideiussore Pt_1
è tenuto a pagare immediatamente alla Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi anche moratori, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Al riguardo si rileva che la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un.
25.10.1979 n. 5572) ritiene che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
16 Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Né tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 19300 del
03/10/2005).
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta", senza la necessità di proporre azione giudiziaria
Una siffatta clausola, lungi dall'attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, costituisce valida espressione di autonomia negoziale, ben potendo essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato
(vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 13078 del 21/05/2008).
17 Invero, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore.
Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c.
Nel caso concreto la banca, con la medesima missiva del 14.12.2018 con cui ha comunicato a ed ai fideiussori la decadenza del beneficio del termine Controparte_18
e la risoluzione del contratto di mutuo, che ha determinato la scadenza dell'obbligazione principale, ha intimato agli stessi il pagamento di quanto dovuto (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Lo non ha mai contestato di aver ricevuto tale missiva il 28.12.2018, come Pt_1
affermato nella sentenza impugnata.
Ne discende che la garanzia fideiussoria prestata dall'opponente non si sarebbe comunque estinta anche nel caso in cui la clausola in questione fosse risultata nulla, in quanto è provato che il creditore si è attivato nei suoi confronti entro il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ.
8. Il terzo motivo di gravame principale è infondato.
Costituisce jus receptum che, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (v. Cass. n. 31889 del 06/12/2019).
18 Il principio di diritto sopra richiamato deve ritenersi applicabile non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la propria condanna.
Così la Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 6144 del 07/03/2024, ha affermato che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
Tanto premesso, il giudice di prime cure ha correttamente applicato il predetto principio di diritto, in quanto, se fosse stata accolta la domanda di parte attrice volta a far accertare la nullità integrale della fideiussione o la sua estinzione per condotta imputabile alla banca mutuante, la domanda di manleva formulata da Controparte_1
sarebbe risultata fondata.
[...]
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Vanno tuttavia compensate tra l'appellante principale e l' Controparte_14
, poiché le contestazioni sollevate dallo non investono l'operato di
[...] Pt_1 quest'ultima.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €8.000,00 per compensi,
[...]
oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_15
19 secondo grado, che si liquidano in €8.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese del giudizio di secondo grado tra e l' Parte_1 [...]
; Controparte_14
5) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione dell'art. Parte_1
13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 494 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Martin e Francesca Robazza contro
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Giampaolo Balas e Marco Andrea Morielli
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maria Leanza
e contro
1 (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Terrinoni
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 360/2024 del Tribunale di Treviso emessa in data 14.02.2024 e depositata in data 15.02.2024.
Conclusioni di : Parte_1
“nel merito, in via principale:
1. accertata e dichiarata la carenza di potere in capo all'Agente di Riscossione per le ragioni esposte da parte attrice appellante, ed in particolare per assenza di prodromico idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; nel merito, in via subordinata:
2. confermata la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata in favore dell'allora
(ora dal Sig. Controparte_4 Controparte_5 Pt_1 di data 9.2.2018, limitatamente alle sue clausole n. 2, 6 e 8, accertare l'estinzione
[...] dell'obbligazione fideiussoria e la liberazione del garante Sig. ai sensi dell'art. Pt_1
1957 c.c., per le ragioni esposte da parte attrice appellante;
in ogni ipotesi:
3. dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia, l'inesistenza o comunque annullare o revocare il Ruolo n. 2019/004715, già reso esecutivo il 30.10.2019, e la cartella di pagamento n. 113 2019 00187373 52 001 opposti;
4. per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. in qualità Parte_1
di fideiussore di Costruzioni (dichiarata fallita), in favore del CP_6 [...]
e/o dell' , Controparte_7 Controparte_2
Agente di Riscossione per la Provincia di Treviso;
5. rigettare in ogni ipotesi l'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_3
per le ragioni esposte in atti
6. con rifusione integrale delle spese e compensi di lite (incluse spese generali, Iva e CPA), di entrambi i gradi di giudizio;
in via gradata istruttoria: si ripropongono all'Ecc.ma Corte, per mero scrupolo difensivo, le istanze istruttorie formulate per parte attrice opponente nella seconda memoria ex art.
2 183, co. 6 c.p.c., non accolte dal Tribunale di Treviso, in quanto ritenute 'superflue' e riproposte nella nota di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni depositata il
14.9.2023 e nell'atto di citazione d'appello. Dette istanze istruttorie (istanze di esibizione) sono atte a dimostrare la perdurante esistenza, anche in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05, di un'intesa anticoncorrenziale fra gli istituti di credito avente ad oggetto l'utilizzo, di fatto, delle tre clausole del modello ABI
2003 dichiarate 'vietate'/nulle formulate in primo grado:
• Ove ritenuto da codesto Ill.mo Giudice, chiedesi sia ordinata, ex artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato nel medesimo periodo della stipulazione della fideiussione sottoscritta dal Sig. Pt_1
(febbraio 2018) da parte dei seguenti Istituti di credito, con riserva di indicarne eventualmente altri:
– Banca Monte dei Paschi di Siena;
– – ; CP_8 Controparte_9
– ; CP_10
– ; Controparte_11
– ; Controparte_12
– Controparte_13
– Banco di Desio e della Brianza, ovvero da quei diversi Istituti di credito, aderenti all'Associazione Bancaria Italiana, cui
l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere opportuno rivolgere il predetto formale ordine di esibizione.
• Parimenti, ove ritenuto da codesto Ill.mo Giudice, si chiede venga ordinata, ex artt. 210
c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., all'Associazione Bancaria Italiana l'esibizione dei modelli standard per le fideiussioni omnibus in uso nel febbraio 2018 (o comunque tra il 2017 ed il
2018) presso gli Istituti di credito aderenti a detta Associazione”.
Conclusioni di Controparte_1
“Nel merito:
1) rigettarsi, in quanto infondate, tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, promosse dall'opponente sig. e, per l'effetto, confermarsi la legittimità e fondatezza Parte_1 della Cartella di pagamento opposta n. 113 2019 00187373 52 001 emessa dall'
[...]
[..
[...] [
Treviso. Spese di lite Controparte_14
rifuse.
2) Nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni proposte dall'opponente inerenti l'efficacia e/o validità e/o nullità, per qualunque titolo o ragione, del Contratto di fideiussione sottoscritto tra l'opponente medesimo e
[...]
(Codice Fiscale e P. IVA n° ovvero di Controparte_15 P.IVA_3
accoglimento, anche parziale, di qualsivoglia domanda e/o eccezione relativa all'inefficacia e/o decadenza e/o inoperatività della fideiussione medesima, anche ai sensi e per effetti di cui agli artt. 1955 c.c. e 1957 c.c., condannarsi Controparte_15
(Codice Fiscale e P. IVA n° ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
tempore, con sede legale in Via sen. Guglielmo Pelizzo 8- 1, Cividale del Friuli (UD), a manlevare e/o tenere indenne la convenuta opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dall'eventuale
[...] condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali ed oneri di legge in favore degli opponenti e della convenuta . In ogni caso, con la Controparte_16 rifusione delle spese processuali”.
Conclusioni di : Controparte_14
“- nel merito che venga rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, che venga dichiarata la mancata responsabilità all'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite dalle quali deve essere tenuto indenne. Con vittoria di spese e compensi da distratte al procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc.”
Conclusioni di Controparte_15
“- in via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta con appello indentale, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Treviso, r.g. 826/2022, Dr. Leonardo Bianco, n. 360/2024, depositata in data 15.2.2024;
- ancora in via principale: in riproposizione espressa delle domande spiegate in primo grado, rigettare le domande svolte nei propri confronti da
[...]
in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutti Controparte_7
i motivi illustrati nel presente atto;
4 - in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Treviso, r.g. 826/2022, Dr. Leonardo Bianco, n. 360/2024, depositata in data 15.2.2024, dichiarare la piena legittimità e validità, ad ogni effetto, della fideiussione per cui è causa stipulata dal sig. in data 9.02.2018 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
Pt_1
- in ogni caso: fermo il rigetto dell'appello anche sul capo della sentenza relativo alla condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, si chiede la condanna Pt_1
dello stesso appellante al pagamento delle spese legali anche del presente grado di appello
e per il caso di una qualche riforma, anche parziale, della sentenza impugnata si insiste
Contr per la condanna della chiamante e/o dell'attore e/o di qualsiasi altra parte Pt_1
che intendesse impegnarsi in contraddittorio con la scrivente, alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
ex art. 615, primo comma c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 113-2019-00187373-52-
001, notificatagli il 24.01.2020, con cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, nella qualità di agente per la riscossione di Medio Credito Centrale - Banca del Mezzogiorno s.p.a., gli aveva intimato il pagamento della somma di €193.221,12, relativa al credito derivante dalla risoluzione di un mutuo chirografario di €250.000,00 concesso in data 16.02.2018 dalla
Banca Popolare di Cividale s.c.p.a. (ora a e Controparte_15 Controparte_18
garantito dalla fideiussione omnibus rilasciata in data 09.02.2018 dallo credito nel Pt_1
quale gli aveva comunicato di Controparte_1
essersi surrogata, in forza del versamento dalla stessa eseguito in data 12.06.2019 della somma di €187.593,92 (pari all'80% dell'importo finanziato) in favore della banca mutuante, nella sua veste di gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della L. 662/1996.
A sostegno dell'opposizione egli deduceva che: a) non sussisteva in capo al gestore del
Fondo di Garanzia il diritto di agire esecutivamente nei suoi confronti mediante ricorso alla procedura esattoriale;
b) la fideiussione omnibus da lui rilasciata era nulla in quanto coincidente con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca
5 d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenenti disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990; c) la clausola che derogava all'art. 1957 c.c. era comunque nulla, con la conseguenza che la garanzia fideiussoria si era estinta, non avendo Medio Credito Centrale s.p.a. né la sua dante causa tempestivamente agito nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti entro il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ.; d) la fideiussione era nulla per violazione dell'art.
4.4 del decreto del Ministero delle attività produttive 23/09/2005, recante la disciplina di dettaglio degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ex L. 662/1996.
Si costituiva la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e chiamava in causa per essere dalla Controparte_15
medesima tenuta indenne, in caso di soccombenza, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente e della convenuta Controparte_2
.
[...]
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di manleva. Controparte_15
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_14
legittimazione passiva.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione e l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
e condannava lo alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_14 Pt_1
e dalla terza chiamata in causa, Controparte_1 compensandole interamente tra l'opponente e l'ente riscossore.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto sussistente in capo a il diritto di Controparte_1
procedere al recupero del credito vantato nei confronti del fideiussore attraverso
6 l'iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
2.2 Col secondo motivo contesta la decisione laddove ha escluso che la garanzia fideiussoria si sia estinta per avere la banca mutuante, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, verificatasi con la lettera di intimazione di pagamento del
14.12.2018 recapitata all'indirizzo della società debitrice principale il 18.12.2018 e consegnata allo il 28.12.2018, escusso la garanzia pubblica prestata da Pt_1 [...] per la quota di finanziamento da quest'ultima garantita (pari all'80%) e Controparte_1
per essersi insinuata al passivo del per la restante quota Parte_2
del 20% sempre entro l'anzidetto termine, senza considerare che il gestore del Fondo di garanzia non assume la posizione di coobbligato solidale con il debitore principale che ha ricevuto l'erogazione del finanziamento, in quanto non garantisce quest'ultimo ma il soggetto finanziatore, sicché all'escussione della garanzia pubblica non si può attribuire alcun effetto impeditivo dell'estinzione della fideiussione prestata dal garante privato ex art. 1957 c.c.
Sostiene inoltre che solo le iniziative di natura giudiziale sono idonee ad impedire la decadenza prevista dalla citata norma codicistica e che ha Controparte_1
proposto istanza di ammissione del proprio credito al passivo del fallimento di CP_18
solo in data 02.03.2020, quindi oltre il termine semestrale di decadenza
[...]
decorrente dal momento in cui aveva liquidato alla banca finanziatrice la perdita, pari all'80% del residuo credito complessivo.
2.3 Con il terzo motivo censura il capo della sentenza che lo ha condannato a rifondere le spese di lite in favore della terza chiamata , “avendone provocato, Controparte_15 con l'opposizione risultata infondata, la chiamata in causa ad opera della parte opposta”, sebbene la domanda di manleva svolta da quest'ultima risultasse infondata.
3. Si è costituita la quale ha chiesto Controparte_1
il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
7 4. Si è costituita l' , la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_14
gravame e la conferma della sentenza impugnata.
5. Si è costituita ,, chiedendo il rigetto del gravame e svolgendo a Controparte_15
sua volta appello incidentale contro il capo della sentenza che ha accertato la nullità della clausola del contratto di fideiussione omnibus che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.
6. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
6.1 In primo luogo si rammenta che non è in contestazione e risulta per tabulas che
[...]
ha erogato nel 2018 a un finanziamento di Controparte_4 Controparte_18
€250.000,00, assistito dalla garanzia pubblica prestata dal Fondo di Garanzia fino alla concorrenza dell'80% della somma erogata e garantito anche dalla fideiussione omnibus rilasciata da . Parte_1
E' inoltre pacifico l'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria e l'escussione da parte della banca mutuante della garanzia pubblica prestata da Controparte_1
Oggetto del contendere è se quest'ultima sia legittimata o meno a procedere alla riscossione del credito in surroga da essa vantato nei confronti del fideiussore mediante iscrizione a ruolo.
6.2 Com'è noto, l'art. 2 comma 100 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha istituito il Fondo di Garanzia per le P.M.I., che ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante, sicché le banche beneficiano di una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del finanziamento, in virtù della predetta garanzia.
In particolare allorché, come nel caso di specie, si verifichi l'inadempimento dell'impresa mutuataria, l'istituto di credito è tenuto a richiedere tempestivamente l'attivazione del
Fondo e la liquidazione della perdita subita.
8 A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca della perdita accertata,
[...]
– la quale in virtù di un'apposita convenzione Controparte_7
stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge l'attività di gestione del predetto Fondo - è surrogata ex lege nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del finanziamento e degli eventuali fideiussori per il valore dell'importo liquidato, ed è legittimata a recuperare il credito coattivamente avvalendosi della disciplina della riscossione mediante ruolo.
Ed infatti l'art 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005 del Ministero delle attività produttive prevede testualmente: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art.
9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 9 comma 5 del D. Lvo 123/1998 (intitolato "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera
c”), della legge 15 marzo 1997, n. 59"), richiamato dalla disposizione testé riportata, riconosce natura privilegiata ai crediti derivanti dalla restituzioni dei finanziamenti erogati ai sensi del citato decreto legislativo e dispone che al loro recupero si provvede con l'iscrizione al ruolo.
Ebbene, il richiamo operato dall'art. 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005 all'art. 9 comma 5 del
D. Lvo 123/1998 induce a ritenere che la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte del Fondo istituito dalla legge 662/1996 costituisca una mera species del più ampio genere delle sovvenzioni previste dal D. Lgs. n. 123/1998.
L'art. 9 del predetto D.Lgs. n. 123/1998, ai commi 4 e 5, disciplina una speciale procedura di recupero dei crediti cd. 'agevolati' concessi in favore delle piccole e medie imprese,
9 stabilendo che non si procede per le vie ordinarie, ma mediante iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione.
Nello specifico il comma 4 prevede che: “Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto”, mentre il comma 5 stabilisce che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
6.3 La circostanza che il credito di cui qui si discute non origina da una erogazione diretta da parte dell'amministrazione di somme di denaro in favore del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme alla banca da parte del mutuatario, non esclude l'applicabilità della procedura esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 43/1988, non solo perché è proprio l'art. 2 del D.M. del 20.06.2005 che prevede che in quest'ultima ipotesi, ai fini del recupero del credito per conto del Fondo di Gestione si applica la procedura esattoriale, ma anche perché la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'espressione
"finanziamenti” utilizzata dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 123/1998 deve essere interpretata non in senso riduttivo, tale da circoscrivere gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del
10 soggetto tenuto a restituirla, ma in senso estensivo, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato (v. Cass. n. 2664 del 20/01/2019).
Invero, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento e deve ritenersi pertanto che quello attuato a mezzo di una garanzia personale non presenti, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro.
E' stato poi puntualizzato che il D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare (v. Cass. n. 14915 del 31/05/2019) e che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento (Cass. n. 6508 del 09/03/2020).
Oltre a ciò si è sottolineato che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della
11 concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto (Cass. 16/09/2022, n.
27303).
E' inoltre indubbio che il credito dell'amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di
Garanzia delle PMI, ha natura pubblicistica, in quanto connesso - come tutti gli altri interventi previsti dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, e come tale deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma (v. Cass. n. 6508/2020 succitata).
Il che trova conferma nell'art. 8 bis della legge 24 marzo 2015, n. 33, il quale prevede che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e che al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46: trattasi, invero, di norma che, come precisato da Cass. 14915/2019 succitata, non va considerata una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, o una disposizione innovativa, ma, più semplicemente, una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente.
In effetti, la possibilità di procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie discende dall'applicazione dell'art. 1204 c.c., ai sensi del quale “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro
i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”: la disposizione si lega alle ipotesi di surrogazione disciplinate dagli articoli precedenti, tra cui l'art. 1203 n. 3 c.c. che prevede la surrogazione legale e che, come visto, si applica alle procedure di recupero da parte del
Fondo di Garanzia delle somme liquidate a titolo di perdita al creditore principale.
L'art. 1204 c.c., completando la disciplina di cui al precedente art. 1203 c.c., garantisce al terzo di subentrare in toto nella posizione del surrogato e, quindi, anche nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti dei terzi prestatori di garanzia
Da ultimo, la Suprema Corte, con le recenti pronunce n. 1005 del 16/01/2023 e n. 9657 del
10/04/2024, ha ribadito che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di
12 concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8- bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.
E' pertanto priva di pregio la tesi, sostenuta dall'appellante, che il credito in parola configura una entrata di natura privatistica, giacché confonde il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria ed i suoi fideiussori, fondato sul contratto di finanziamento, e quello intercorrente tra il gestore del Fondo di Garanzia e l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, fondato sulla garanzia pubblica prevista dalla L.
n. 662 del 1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore.
In definitiva, il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 123 del 1998 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive ed il ruolo costituisce il titolo esecutivo sulla base del quale Controparte_1
è legittimata ad avviare la procedura di riscossione esattoriale del
[...]
credito in surroga a lei spettante anche nei confronti del fideiussore.
7. Il secondo motivo di gravame principale va esaminato congiuntamente all'unico motivo di gravame incidentale formulato da in quanto pongono questioni Controparte_15
strettamente connesse.
7.1 Il tribunale ha affermato che la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente non si estende all'intero contratto, ma attiene alle sole clausole riproduttive
13 di quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002 e sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, tra cui quella che deroga alla previsione di cui all'art. 1957 cod. civ., in adesione all'orientamento espresso nella recente pronuncia n. 41994 del 30/12/2021 dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
7.2 Nel caso in esame viene in rilievo la clausola contenuta nell'art. 6 del contratto di garanzia sottoscritto dallo che deroga alla previsione dell'art. 1957 c.c. (“I diritti Pt_1
derivanti alla Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art 1957 cod. civ. che si intende derogato”), dalla cui nullità l'appellante fa discendere l'estinzione della garanzia fideiussoria, contestando la contraria statuizione resa sul punto dal tribunale, che ha ritenuto atti idonei ad evitare la decadenza gli atti con cui la banca ha dapprima escusso la garanzia pubblica, ottenendo da Controparte_1
il rimborso della quota di finanziamento garantita, e ha poi presentato,
[...]
per la quota non garantita, domanda di insinuazione al passivo del fallimento Costruzioni
2000 s.r.l.
7.3 A sua volta contesta la sentenza nella parte in cui ha accertato Controparte_15
la nullità della suddetta clausola.
L'istituto di credito sostiene che tale statuizione è errata perché non risulta provato che la fideiussione sottoscritta dallo costituisca un effetto concreto dell'intesa restrittiva Pt_1 della concorrenza sanzionata dalla Banca d'Italia, essendo stata stipulata a distanza di molti
14 anni da quell'intesa e dal provvedimento amministrativo adottato dall'autorità di vigilanza.
La doglianza della banca è fondata.
Infatti, secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le circostanze fattuali necessarie alla integrazione della nullità in esame sono le seguenti: i)
l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della
Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (Cass. 30383/2024; Cass. 1170/2025; Cass. n.
1851/2025; Cass. 11060/2025).
Ebbene nella specie è assorbente rilevare che la fideiussione è stata stipulata nel 2018, e quindi ben oltre l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, e l'opponente non ha neppure allegato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale successiva a tale accertamento di cui la fideiussione sottoscritta dallo costituirebbe Pt_1
un effetto concreto, in quanto legata da un rapporto di derivazione causale alla stessa.
15 7.4 In ogni caso si osserva ad abundantiam che la decisione del primo giudice che ha escluso che la banca sia incorsa nella decadenza sancita dall'art. 1957 cod. civ. resisterebbe alle censure sollevate dall'appellante principale anche nell'ipotesi in cui la clausola che deroga a tale previsione fosse risultata nulla, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate nella sentenza impugnata.
Costituisce, invero, indirizzo consolidato che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (v Cass. n. 1724 del 29/01/2016; Cass. n.
6604 del 14/07/1994).
Nondimeno, al fine di ritenere assolto l'onere imposto dall'art. 1957 c.c., giova osservare che l'art. 7 del contratto di fideiussione sottoscritto dallo prevede che “il fideiussore Pt_1
è tenuto a pagare immediatamente alla Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi anche moratori, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Al riguardo si rileva che la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un.
25.10.1979 n. 5572) ritiene che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
16 Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Né tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 19300 del
03/10/2005).
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta", senza la necessità di proporre azione giudiziaria
Una siffatta clausola, lungi dall'attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, costituisce valida espressione di autonomia negoziale, ben potendo essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato
(vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 13078 del 21/05/2008).
17 Invero, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore.
Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c.
Nel caso concreto la banca, con la medesima missiva del 14.12.2018 con cui ha comunicato a ed ai fideiussori la decadenza del beneficio del termine Controparte_18
e la risoluzione del contratto di mutuo, che ha determinato la scadenza dell'obbligazione principale, ha intimato agli stessi il pagamento di quanto dovuto (v. doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Lo non ha mai contestato di aver ricevuto tale missiva il 28.12.2018, come Pt_1
affermato nella sentenza impugnata.
Ne discende che la garanzia fideiussoria prestata dall'opponente non si sarebbe comunque estinta anche nel caso in cui la clausola in questione fosse risultata nulla, in quanto è provato che il creditore si è attivato nei suoi confronti entro il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ.
8. Il terzo motivo di gravame principale è infondato.
Costituisce jus receptum che, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (v. Cass. n. 31889 del 06/12/2019).
18 Il principio di diritto sopra richiamato deve ritenersi applicabile non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la propria condanna.
Così la Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 6144 del 07/03/2024, ha affermato che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
Tanto premesso, il giudice di prime cure ha correttamente applicato il predetto principio di diritto, in quanto, se fosse stata accolta la domanda di parte attrice volta a far accertare la nullità integrale della fideiussione o la sua estinzione per condotta imputabile alla banca mutuante, la domanda di manleva formulata da Controparte_1
sarebbe risultata fondata.
[...]
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Vanno tuttavia compensate tra l'appellante principale e l' Controparte_14
, poiché le contestazioni sollevate dallo non investono l'operato di
[...] Pt_1 quest'ultima.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €8.000,00 per compensi,
[...]
oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_15
19 secondo grado, che si liquidano in €8.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese del giudizio di secondo grado tra e l' Parte_1 [...]
; Controparte_14
5) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione dell'art. Parte_1
13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10.06.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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