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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 9452/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Ventura, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Ventura, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 19.04.2000 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.). Tanto premesso, si osserva che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 9452/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Ventura, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Ventura, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 19.04.2000 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.). Tanto premesso, si osserva che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere