Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Francesca Firrao Presidente rel. est.
Silvia Graziella Carosio Giudice
Alessia Santamaria Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 09/12/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 13888 / 2024 promossa da:
Parte_1 nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. FARRUGGIA SALVATORE FABIO*
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Torino in data 04/06/2024, notificato in data 29/07/2024, con il quale, previo parere negativo della Commissione Territoriale di Torino del 07/05/2024, è stato deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e
286/1998 a favore del ricorrente.
Conclusioni di parte resistente: “previo rigetto della domanda cautelare, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi esposti. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 31/07/2024, ritualmente notificato, il sig. , cittadino Parte_1 nigeriano, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino emesso in data 04/06/2024 e notificato il 29/07/2024, che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino del
07/05/2024, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Collegio in data 03/08/2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, nel corso della quale la parte rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n.
150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 09/12/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c..
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità derivata, essendo illegittimo il parere negativo della Commissione che non aveva tenuto in considerazione il livello di integrazione sociale e lavorativo raggiunto dal
Richiedente sin dal suo arrivo nel paese di destinazione;
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.
647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv.
656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n.
113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano.
In ordine a tale aspetto, va osservato che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in
Italia può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili… il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della 'vulnerabilità', ma non può esaurirne il contenuto… (vedasi Cass. sent. N. 4455/ 2018). È necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una valutazione comparativa che consenta in concreto di verificare la situazione del Richiedente.
La recente modifica dell'art. 19 del TUI non ha rilievo nel caso in esame in quanto si tratta di richiesta presentata dopo dell'entrata in vigore della nuova normativa, ma per la quale il soggetto aveva già l'appuntamento in data 14/09/2022, come si evince dal provvedimento di rigetto dell'autorità amministrativa (v. doc. 3 ricorso). Infatti, il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n.20 del 2023 esplicitamente prevedeva: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.”
La domanda è fondata.
Il Ricorrente ha raggiunto un grado significativo di integrazione nel tessuto socioeconomico dell'Italia. Egli ha infatti prodotto:
1) copia della comunicazione Unilav riguardante la proroga del contratto a tempo determinato come manovale all'assemblaggio meccanico, rapporto di lavoro instaurato in data
11/07/2023 e prorogato fino al 09/01/2025 (cfr. doc. 1 ricorso);
2) copia della busta paga di giugno 2024, Gieffe Bonifiche S.r.l. (cfr. doc. 2 ricorso);
3) copia dell'estratto conto previdenziale INPS aggiornato al 31/10/2024, da cui si evince un reddito semestrale nel 2023 di oltre 10 mila euro e un reddito nei primi otto mesi del 2024 di oltre 13 mila euro (cfr. doc. nota di deposito del 31/10/2024);
4) copia del contratto di locazione di durata quadriennale dal febbraio 2024 al gennaio 2028
(cfr. doc. nota di deposito dell'11/11/2024);
5) copia del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguito nell'a.s. 2021/2022
(cfr. doc. nota di deposito del 14/11/2024).
Da tale documentazione si evince come il soggetto abbia svolto, da un lato, attività formativa e, dall'altro, attività lavorativa con continuità dal luglio 2023 e abbia inoltre raggiunto l'autonomia abitativa dal febbraio 2024. Per tale ragione, si può ritenere che il Richiedente si sia positivamente inserito nel contesto sociale di riferimento. Egli inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Alla luce delle circostanze appena analizzate reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.
La documentazione in atti costituita dai contratti di lavoro, dalle buste paga attestanti un reddito idoneo a far fronte alle comuni esigenze di vita, dai diplomi e attestati di frequenza di vari corsi, consente di affermare che il Sig. ha realizzato un grado adeguato Parte_1 di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa introdotta dal D.L. 130/20.
5. Le spese di causa vengono compensate considerato che l'accoglimento della domanda si è fondato anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
ACCOGLIE la domanda in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e 1.2 D.Lvo 286/1998, e dichiara che ha diritto alla protezione Parte_1 speciale.
Dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 16/12/2024.
Il Presidente rel. est.
Dr. Francesca Firrao