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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 3039/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Serena Vaccaro Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanze-ingiunzione
Motivi della decisione
Il ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso tre ordinanze- CP_ ingiunzione, con cui l ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 4.763,00 a titolo di sanzioni e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative alle annualità 2019, 2020 e 2021.
1 CP_ In corso di causa, l' ha proceduto ad annullamento in autotutela, in quanto “la diffida di accertamento prodromica all'emissione dell'Ordinanza ingiunzione contestata è stata notificata al trasgressore oltre il termine ex articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
***
Tanto premesso, va evidenziato come, in corso di causa, sia intervenuta una circostanza - l'annullamento degli atti impugnati - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
Per la regolamentazione delle spese processuali, che presuppone una sommaria delibazione in ordine al merito, va osservato che lo stesso ente previdenziale ha riconosciuto la fondatezza della doglianza attorea relativa alla decadenza ex art 14 cit. In difetto di elementi che consentano di
CP_ disporre la compensazione anche solo parziale - non avendo l dimostrato che l'omessa tempestiva notifica dei prodromici atti di accertamento sia dipesa da errore non imputabile all' - le spese non CP_2 possono che essere poste a carico di quest'ultimo, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Esse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(scaglione previdenza sino a € 5.200,00), della serialità ed elementarità della stessa e della contenuta attività processuale in concreto svolta (di fatto consistita nello studio e nell'introduzione della controversia, cui è
2 seguita la mera presa d'atto della cessazione della materia del contendere, cui ha immediatamente provveduto l'ente convenuto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in €
700,00 per compensi e € 43,00 per contributo unificato, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%.
Ragusa, 21.5.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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