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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1416/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Manno e Raimondo Manno entrambi del foro di Lecce ed elettivamente domiciliato presso la pec dell'avv. Raimondo Manno Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
(cf ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore con sede a San Giuseppe Vesuviano (NA) in Via Purgatorio n.52
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio l'ex datrice di lavoro Controparte_1 per il pagamento di differenze retributive .
[...]
Deduceva la parte ricorrente di avere prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della società convenuta nel periodo 14\12\2023- 15\04\2024 con qualifica impiegato e mansione di “addetto back office” e orario di lavoro di 20 ore settimanali inquadrato al II livello del CCNL TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI TELEFONIA senza percepire il dovuto compenso relativo all'attività lavorativa effettivamente prestata dal lunedì al venerdì con orario di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere) dalle 9:30 alle 18:30 .
La società convenuta, ritualmente citata , non si costituiva in giudizio, e pertanto era dichiarata contumace.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , la domanda è risultata fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente, gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso ( ed in particolare : buste paga;
, registro presenze;
file audio conversazione del
15\04\2024 ; ccnl di categoria;
conteggi ; nota pec 14.5.24 e modulo recesso rapporto di lavoro;
visura camerale ) ha provato l'esecuzione e la effettività del rapporto di lavoro in sostanziale conformità alla posizione esposta in narrativa .
Decisiva a livello probatorio la trascrizione della registrazione audio della conversazione intercorsa in data 15\04\2024 tra il ricorrente e la responsabile aziendale di seguito riportata per stralcio ER : ...io Controparte_2 ho deciso però che finisco oggi perché, come dicevo l'altra volta, essendo molto preciso nelle cose, non riesco ad accettare questa cosa del contratto da 4 ore e ne faccio 8 con lo stipendio… a prescindere poi dallo stipendio che è una conseguenza di tutto, quindi anche perché sono nervoso a lavorare: per me non funziona così” ... “io un contratto del genere non l'ho mai visto, forse 15 anni fa al sud”; : “io lo capisco;
infatti, ti avevo detto le condizioni di CP_2 questo tipo erano previste per i primi mesi per poi passare alle condizioni normali”; PE (minuto 2:21): “no ma io capisco il tuo discorso, quello che mi dispiace è che tu dica questo quando era l'accordo già iniziale di lavorare in queste condizioni…”; PE (minuto 3:40): “ti è stato fatto un contratto part-time perché così si evitava un contratto da tirocinio” … “ti era stato detto che nel periodo iniziale veniva data questa retribuzione con questo trattamento per evitare il tirocinio” … “il contratto è stato fatto da 4 perché così si evitata il tirocinio”; minuto 9:50): [dovevi dirmi:] “guarda che CP_2 io non mi sento di fare il prossimo mese a otto ore a queste condizioni” … “Se volessi andare in amministrazione e dicessi è bravo, si impegna, Pt_1 teniamolo alle condizioni giuste, come faccio a dimostrarlo?”; : “non puoi Pt_1 dire si impegna allora lo regolarizziamo, io dovevo essere regolarizzato Pt_1 da prima”; “ma questo era l'accordo però” … “ non era CP_2 Pt_1
“normale” sin dall'inizio secondo quanto pattuito” (minuto CP_2
11:10): “è stato detto che i primi mesi non viene fatto il contratto ancora effettivo perché la retribuzione è più bassa”. Le circostanze di cui in narrativa si devono in ogni caso ritenere ammesse tenuto conto del fatto che la convenuta , rimasta contumace , non ha assolto all'onere che su di lei incombeva ex art. 416 comma 3 c.p.c. di specifica contestazione degli elementi dedotti dalla ricorrente e di allegazione di eventuali circostanze di fatto contrarie .
Va ricordato che nel rito del lavoro l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., ponga a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore , dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente ( Cass. Sez. L. n. 1562 del 3\02\2003 Riv.
560230) .
Va ancora qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass.
Sez. U n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 ) formatasi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione , che è ferma nel ritenere come il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto sia gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento : prova quest'ultima che la convenuta non ha fornito .
Sulla base di questi criteri, tenuto conto dell'inquadramento della parte ricorrente e del lavoro svolto nonché della mancata allegazione, da parte del datore di lavoro di fatti estintivi, vanno riconosciute le differenze e le spettanze retributive specificate nelle conclusioni, come da conteggio analitico offerto in comunicazione con il deposito del ricorso introduttivo.
Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c..
Le somme indicate sono al lordo delle ritenute fiscali in quanto, anche in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, resta comunque obbligato alla ritenute erariali, come si desume per tabulas dall'art. 49, comma 2, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 secondo cui costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c.. Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 04\12\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia della Controparte_1
[...]
1) Accertato che nel periodo 14\12\2023-15\04\2024 ha Parte_1 prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della società convenuta con qualifica impiegato e mansione di “addetto back office” con effettivo orario di lavoro di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere) inquadrato al II livello del
CCNL TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI TELEFONIA , condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di euro 3.246,94 (di cui € 247,77
a titolo di TFR) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria come per legge dal maturato al saldo.
2) Condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 1.128,00 ( di cui ero 147,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 18\03\2025.
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'