TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3488/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3488/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. Chiara Bernardini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, Via Euripide n. 3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno del mutuo rispetto;
2. I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, sono in grado di provvedere autonomamente al loro sostentamento quotidiano e pertanto nessun mantenimento personale viene previsto a carico dell'uno in favore dell'altra e viceversa;
3. la casa familiare, sita in Sesto AN Giovanni, via Cardinal Ferrari n. 30, in comproprietà tra gli istanti al 50% ciascuno, con tutti gli arredi primari ivi contenuti – anch'essi in comproprietà dei coniugi -, rimarrà assegnata in godimento alla signora che si farà esclusivo carico delle Pt_1 utenze e delle spese di ordinaria manutenzione, mentre le spese di straordinaria manutenzione dell'unità abitativa e le spese straordinarie di proprietà saranno a carico di ciascun comproprietario nella misura del 50%;
4. Le figlie minori e rimarranno affidate ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le minori, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui le minori si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente. Per_
5. e rimarranno collocate ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa Per_1 familiare a Sesto AN Giovanni, in via Cardinal Ferrari, 30;
6. Considerate le attività professionali dei genitori - in ambito sanitario - che prevedono per entrambi una turnistica sia diurna che notturna, la gestione delle minori sarà così regolamentata, salvo miglior accordo: a) il padre avrà facoltà di tenere con sé le figlie a fine settimana alternati – dal venerdì sera dopo le attività delle minori alla domenica sera – ed un giorno alla settimana – tendenzialmente il mercoledì
– con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
- I fine settimana, attese le attività professionali svolte, saranno concordati di mese in mese dai coniugi a seconda delle rispettive disponibilità;
- Nei periodi in cui la madre svolgerà il turno di notte, il padre si recherà – salvo imprevisti o impegni lavorativi improrogabili – presso la casa familiare la sera medesima – all'orario che sarà di volta concordato – per fare compagnia alle figlie e lascerà la casa familiare la mattina successiva ad un orario compatibile con le proprie incombenze lavorative;
b) Quanto alle festività ed ai periodi di vacanza ad esse collegati, seguiranno l'alternanza ad eccezione delle festività natalizie ed in particolare alle giornate del 25 e del 26 dicembre per cui i genitori avranno facoltà di ritagliarsi un momento con le proprie figlie;
e) durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche:
- il padre avrà facoltà di trascorrere con le figlie tre settimane, di cui due anche consecutive, da concordarsi per tempo con la moglie.
7. Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla madre collocataria l'importo mensile di € 900,00 (novecento/00) e cioè 450,00 (quattrocentocinquanta /00) per ciascuna figlia. L'assegno perequativo sarà versato al domicilio bancario della madre entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal deposito del presente ricorso e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT costo vita.
8. Entrambi i genitori si faranno carico, nella misura del 60% il padre e del 40% la madre, delle spese non preventivabili indicate nelle Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano che qui si ritrascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9. i coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale sarà erogato dall'INPS nella misura del 100% a favore della madre;
10. Salvo diversi accordi il conto corrente presso Banca Intesa AN LO c/ 03781/1000/00016453 rimarrà attivo attesa la domiciliazione del mutuo comune e ciascun coniuge vi verserà la provvista relativa alla propria quota di finanziamento.
11. Nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, le parti dichiarano espressamente: a) di essere economicamente indipendenti e, dunque, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
b) di aver risolto ogni questione tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente dal rapporto coniugale, eccezion fatta per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente ricorso.
12. I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
13. Compensare integralmente le spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 1° ottobre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 21.05.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Sesto AN Giovanni il 27 giugno 2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sesto AN Giovanni, anno 2009, n. 57, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto AN Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3488/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. Chiara Bernardini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, Via Euripide n. 3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno del mutuo rispetto;
2. I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, sono in grado di provvedere autonomamente al loro sostentamento quotidiano e pertanto nessun mantenimento personale viene previsto a carico dell'uno in favore dell'altra e viceversa;
3. la casa familiare, sita in Sesto AN Giovanni, via Cardinal Ferrari n. 30, in comproprietà tra gli istanti al 50% ciascuno, con tutti gli arredi primari ivi contenuti – anch'essi in comproprietà dei coniugi -, rimarrà assegnata in godimento alla signora che si farà esclusivo carico delle Pt_1 utenze e delle spese di ordinaria manutenzione, mentre le spese di straordinaria manutenzione dell'unità abitativa e le spese straordinarie di proprietà saranno a carico di ciascun comproprietario nella misura del 50%;
4. Le figlie minori e rimarranno affidate ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le minori, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui le minori si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente. Per_
5. e rimarranno collocate ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa Per_1 familiare a Sesto AN Giovanni, in via Cardinal Ferrari, 30;
6. Considerate le attività professionali dei genitori - in ambito sanitario - che prevedono per entrambi una turnistica sia diurna che notturna, la gestione delle minori sarà così regolamentata, salvo miglior accordo: a) il padre avrà facoltà di tenere con sé le figlie a fine settimana alternati – dal venerdì sera dopo le attività delle minori alla domenica sera – ed un giorno alla settimana – tendenzialmente il mercoledì
– con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
- I fine settimana, attese le attività professionali svolte, saranno concordati di mese in mese dai coniugi a seconda delle rispettive disponibilità;
- Nei periodi in cui la madre svolgerà il turno di notte, il padre si recherà – salvo imprevisti o impegni lavorativi improrogabili – presso la casa familiare la sera medesima – all'orario che sarà di volta concordato – per fare compagnia alle figlie e lascerà la casa familiare la mattina successiva ad un orario compatibile con le proprie incombenze lavorative;
b) Quanto alle festività ed ai periodi di vacanza ad esse collegati, seguiranno l'alternanza ad eccezione delle festività natalizie ed in particolare alle giornate del 25 e del 26 dicembre per cui i genitori avranno facoltà di ritagliarsi un momento con le proprie figlie;
e) durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche:
- il padre avrà facoltà di trascorrere con le figlie tre settimane, di cui due anche consecutive, da concordarsi per tempo con la moglie.
7. Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla madre collocataria l'importo mensile di € 900,00 (novecento/00) e cioè 450,00 (quattrocentocinquanta /00) per ciascuna figlia. L'assegno perequativo sarà versato al domicilio bancario della madre entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal deposito del presente ricorso e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT costo vita.
8. Entrambi i genitori si faranno carico, nella misura del 60% il padre e del 40% la madre, delle spese non preventivabili indicate nelle Linee Guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano che qui si ritrascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio ANitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio ANitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio ANitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9. i coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale sarà erogato dall'INPS nella misura del 100% a favore della madre;
10. Salvo diversi accordi il conto corrente presso Banca Intesa AN LO c/ 03781/1000/00016453 rimarrà attivo attesa la domiciliazione del mutuo comune e ciascun coniuge vi verserà la provvista relativa alla propria quota di finanziamento.
11. Nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, le parti dichiarano espressamente: a) di essere economicamente indipendenti e, dunque, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
b) di aver risolto ogni questione tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente dal rapporto coniugale, eccezion fatta per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente ricorso.
12. I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
13. Compensare integralmente le spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 1° ottobre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato in data 21.05.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Sesto AN Giovanni il 27 giugno 2009 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sesto AN Giovanni, anno 2009, n. 57, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto AN Giovanni, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi