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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/12/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott. ssa Giovanna Cannata Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 143/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in GENOVA Via Colombo n. 7/6, presso l'avv. Federica Testini che la rappresenta e difende per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale CP_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in GENOVA Piazza Alessi 1/5 presso gli avvocati Stefano Guerriero e Francesca Reggianini che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - riformare la sentenza n. 3122/2023, emessa dal Tribunale di Genova in data 13/12/2023, per i motivi di fatto e di diritto illustrati dichiarando che nulla è dovuto da
1 in favore di per le causali tutte di cui al presente giudizio;
- con Parte_1 CP_2 vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere per i motivi presentati in comparsa di costituzione e risposta l'interposto appello così confermando in ogni sua parte la sentenza n.3122 del 13/12/2023 emessa dal Tribunale di Genova. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
all'esito di accertamento tecnico preventivo, conveniva in giudizio CP_1
per chiedere che, previo accertamento della responsabilità della convenuta Parte_1 per i vizi occulti (di una cappa facente parte di cucina, oggetto di fornitura e posa in opera da parte della stessa), venisse condannata al risarcimento dei danni per l'importo complessivo di euro 4.451,11 oltre iva , corrispondente all'importo necessario a ripristinare a regola d'arte l'impianto aspirante;
euro 826,00 per il diminuito valore derivato alla cucina, euro 2.734,79 quale costo per spese legali sostenute per l'ATP ed euro 1.986,25 quali spese di CTU, oltre danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa per il disagio creato dal malfunzionamento della cappa.
Si costituiva contestando la sussistenza di vizi della cappa, sostenendo di non Pt_1 avere responsabilità circa i vizi rilevati dal CTU, che non riguardavano l'elettrodomestico fornito bensì l'impianto di scarico dei fumi, su cui non aveva potuto influire se Pt_1 non fornendo la scheda tecnica della cappa e l'installazione della stessa. Contestava altresì il quantum della pretesa, e la debenza delle spese legali e di CTU relative all'ATP espletata.
Concludeva per il rigetto della domanda, ovvero, in subordine, per l'accertamento dell'esatto importo dovuto.
Con sentenza n. 3122/2023 pubblicata il 13 dicembre 2023 il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda, dichiarava tenuta e condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 4.151,11 e di euro 826,00 oltre interessi e rivalutazione dalla notifica della citazione al saldo, nonché a corrispondere all'attrice i costi di CTU per euro 1.986,25 e per spese legali di ATP per euro 2.225,00, oltre alle spese di lite.
2 A motivo della decisione, il Giudice di prime cure argomentava che dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti si evincesse che, nel caso in ispecie, il contratto avesse avuto ad oggetto non la mera fornitura di componibili per la cucina – cappa inclusa – bensì una vera e propria progettazione e realizzazione di una cucina completa da fornire, posare ed installare presso l'immobile dell'attrice, tant'è che il compito di verifica e controllo
, direzione e direttive circa il montaggio e la posa era stato affidato ed eseguito da dipendente/incaricata della convenuta, tale Non si trattava pertanto di Testimone_1 semplice compravendita, ma di un contratto “misto” tra vendita ed appalto, in quanto avente ad oggetto un'attività che, oltre alla vendita, includeva quanto necessario alla realizzazione dell'opera.
Alla luce di ciò, irrilevanti erano le argomentazioni di parte convenuta secondo cui la cappa era perfettamente funzionante e gli impianti elettrici o idraulici fossero stati installati da terzi.
In relazione a tutti i vizi rilevati dal CTU (ridotte dimensioni del tubo di scarico e del foro esterno di evacuazione, eccessiva distanza della cappa dal piano ad induzione;
non perfetta verticalità posteriore tra piastra a induzione e superficie aspirante;
mancanza del foro di ventilazione nel vano cucina) risultava difatti esservi stato un intervento del tecnico di fiducia di che aveva fornito indicazioni precise sulla esecuzione/installazione, come Pt_1 confermato da tutti i testi escussi, né poteva escludersi una responsabilità di tale società in considerazione che era stata la committenza a proporre delle modifiche, atteso che comunque l'acquirente si era affidata alla convenuta quanto a competenze tecniche per montaggio, installazione e posa in opera, e che aveva autorizzato tutto ritenendolo fattibile. CP_3
In ordine alla quantificazione, esclusa la debenza di euro 300,00 per l'apposizione del foro di ventilazione – non oggetto di contratto – il Giudice si atteneva alle quantificazioni effettuate dal CTU in ATP.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in epigrafe. Si Parte_1
è costituita resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la sentenza di CP_1 primo grado.
All'udienza del 23 maggio 2024 questa Corte ha formulato proposta conciliativa ed ha rinviato ex art 352 cpc con termini per la remissione della causa al collegio per la decisione all'udienza del 20.03.2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per vizi della parte motivazionale, e travisamento dei fatti nella parte in cui il Giudice di prime cure ha qualificato il contratto prodotto da in giudizio come contratto “misto” di vendita ed Pt_1 appalto. In realtà il contratto (doc 2 fascicolo ATP) aveva ad oggetto la semplice vendita di una cucina: dalle condizioni generali riportate era evidente come la società venditrice si fosse limitata alla fornitura ed al montaggio di mobili ed elettrodomestici nel luogo scelto dal cliente, fornendo un disegno del progetto di arredo, ma senza occuparsi degli aspetti tecnici relativi agli impianti. Le cause del denunciato malfunzionamento della cappa fornita, come emerse dalla ATP espletata, erano rappresentate dalla distanza di posizionamento dal piano cottura (101,5 cm ), voluta dalla committente e ben superiore a quella suggerita nel progetto fornito da (90 cm), e dalle dimensioni della condotta di scarico dei fumi, diverse Pt_1 da quelle indicate nella scheda tecnica: nessun errore progettuale era dunque attribuibile alla ditta fornitrice.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata per essere stato il Giudice fortemente condizionato dall'esito dell'istruttoria orale, viziata da una serie di fattori: dopo aver ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di il Giudice non aveva tratto le necessarie conseguenze dalla mancata CP_1 comparizione della signora modificando l'ordinanza istruttoria sulla base delle mere Pt_2 affermazioni di controparte secondo cui la signora “ultranovantenne” non avrebbe potuto dire nulla di significativo perché non a conoscenza dei fatti, mentre in realtà la signora aveva solo
80 anni e risultava domiciliata proprio nell'immobile in cui la cappa doveva essere installata.
Non era pertanto comprensibile che il Giudice non avesse tratto le opportune conseguenze dalla mancata risposta all'interpello.
In ordine alla prova testi espletata, appariva poco verosimile che il teste incaricato Tes_2 dell'installazione del tubo di scarico, nonostante avesse un proprio CP_1 consulente/direttore dei lavori, il geometra , si fosse rivolto alla dipendente di Parte_3
per essere autorizzato ad apporre un tubo di scarico di diametro inferiore a quello Pt_1 richiesto nella scheda tecnica della cappa fornita: peraltro in una email agli atti del 25.10.2019
(doc3 fascicolo ATP) la signora smentiva quanto affermato dal teste, sostenendo che il Tes_1
4 posizionamento del tubo di diametro inferiore, come pure la maggiore distanza dal piano cottura fossero state iniziative della acquirente comunicate successivamente, in fase esecutiva, rispetto alle quali non era stata prospettata nessuna soluzione alternativa, e che erano in difformità del progetto fornito da . Pt_1
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza in punto di quantificazione del danno: i lavori edili proposti dal CTU non erano realizzabili, richiedendo l'installazione di un tubo di scarico di dimensioni non compatibili con i vincoli architettonici del fabbricato, sicché la mera sostituzione della cappa non avrebbe risolto il problema. L'esborso delle spese legali di cui il Giudice aveva disposto il rimborso non era stato dimostrato, né l'importo appariva congruo rispetto al valore della controversia. Neppure era giustificato che le spese di CTU fossero state poste a carico di , viste le conclusioni cui il consulente era giunto CP_3
(il malfunzionamento non era imputabile a vizi della cappa fornita, le proposte di soluzione formulate dal consulente erano praticamente corrispondenti a quelle proposte da ). Pt_1
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza in punto di spese di lite: a prescindere dalla soccombenza contestata, esse erano sproporzionate al valore della lite e il Giudicante non aveva tenuto conto delle innumerevoli proposte transattive formulate per scongiurare il contenzioso, mai seriamente considerate da controparte.
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla individuazione ed alla prova delle cause del malfunzionamento denunciato.
Dalla lettura dell'ordine sottoscritto dalle parti (doc. 2 produzione ATP) si evince che si fosse impegnata a fornire (“montaggio incluso”) gli arredi ed elettrodomestici Pt_1 elencati “escluso allacci idraulici”, e secondo un disegno di arredo (doc.5) che si limita ad indicare la disposizione dei beni mobili senza riferimento alcuno ad attività di impiantistica, o comunque tali da consentire di qualificare il contratto quale appalto.
Chiarito che gli impegni assunti da hanno dunque ad oggetto la sola vendita ed il Pt_1 montaggio degli arredi venduti, dalla ATP espletata è emerso innanzitutto che la cappa fornita fosse funzionante: il consulente, difatti, dopo aver chiarito di aver verificato la presenza di vizi e/o difetti di funzionamento sulla base di due elementi oggettivi: a) una prova “in campo”
e b) il confronto tra quanto (e come) installato rispetto alle indicazioni/prescrizioni del
5 produttore, ha dato atto di aver eseguito due prove e che “..in entrambe le occasioni si è potuto accertare che il motore “a bordo” camino si accendeva correttamente ..” (pag. 8
ATP). In ordine al punto b) il consulente ha rilevato difformità tra le indicazioni fornite nella scheda tecnica e quanto concretamente realizzato, concludendo che le cause del denunciato
“malfunzionamento” (cattiva aspirazione degli odori) della cappa fossero rappresentate essenzialmente dal posizionamento della stessa rispetto al piano cottura (troppo distante e non allineata ai fuochi), dal diametro della condotta di scarico (12,5 cm in luogo dei 15 richiesti dalla casa produttrice nella scheda tecnica della cappa fornita) e dalla mancanza della presa d'aria regolamentare imposta dalla normativa vigente. Dalla corrispondenza, poi, versata in atti (doc. 3 produzione ), e come peraltro incontestatamente riconosciuto da parte Pt_1 attrice - si evince che la cappa venne posizionata – in difformità rispetto ai 52 cm CP_1 rispetto al piano cottura consigliati nelle istruzioni di montaggio del prodotto – ad un'altezza di 190 cm da terra (102 rispetto al piano cottura) su espressa richiesta della committente
“così che nessuno potesse batterci contro” ( email del 6 giugno 2019 – doc 3 citato), mentre l'alloggiamento di un tubo di scarico a parete del diametro di 12,5 cm in luogo dei 15 cm richiesto dalla scheda tecnica fornita dalla venditrice fosse dipeso da vincoli in facciata.
Considerato che non costituiva onere a carico della parte venditrice verificare la presenza di vincoli architettonici, sarebbe stato tuttavia onere di avvisare la parte acquirente Pt_1 che il posizionamento della cappa ad una distanza maggiore da quella prescritta dalle istruzioni di montaggio fornite avrebbe potuto determinare come conseguenza un tiraggio difettoso, laddove la convenuta odierna appellante si è invece limitata ad una presa d'atto della decisione unilaterale dell'acquirente.
Deve pertanto configurarsi un concorso di responsabilità tra acquirente e parte venditrice nella causazione del danno da diminuito godimento (non da vizi della cosa venduta, esclusi dalla
CTU espletata), che è ragionevole attribuire a ciascuna in misura pari al 50% , con conseguenziale riduzione, in proporzione, del danno risarcibile, già quantificato dal Giudice di prime cure in euro 826,00.
L'accoglimento del primo e secondo motivo di impugnazione assorbe tutti gli altri.
L'esito complessivo della controversia, ed il concorso paritario di attrice e convenuta nella causazione del danno giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i
6 gradi di giudizio, mentre le spese di ATP cederanno a carico di ciascuna delle parti in misura pari al 50%.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3122/2023 emessa dal Tribunale di Genova il 13.12.2023 pubblicata il 14.12.2023, ed in parziale riforma della stessa, dichiara tenuta e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, l'importo di euro 413,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno da diminuito godimento;
Rigetta ogni altra domanda;
Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra e Parte_1
Pone definitivamente a carico di ciascuna parte in misura pari al 50% le spese CP_1 di ATP.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 24 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in GENOVA Via Colombo n. 7/6, presso l'avv. Federica Testini che la rappresenta e difende per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale CP_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in GENOVA Piazza Alessi 1/5 presso gli avvocati Stefano Guerriero e Francesca Reggianini che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per mandato agli atti del giudizio di primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - riformare la sentenza n. 3122/2023, emessa dal Tribunale di Genova in data 13/12/2023, per i motivi di fatto e di diritto illustrati dichiarando che nulla è dovuto da
1 in favore di per le causali tutte di cui al presente giudizio;
- con Parte_1 CP_2 vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, respingere per i motivi presentati in comparsa di costituzione e risposta l'interposto appello così confermando in ogni sua parte la sentenza n.3122 del 13/12/2023 emessa dal Tribunale di Genova. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
all'esito di accertamento tecnico preventivo, conveniva in giudizio CP_1
per chiedere che, previo accertamento della responsabilità della convenuta Parte_1 per i vizi occulti (di una cappa facente parte di cucina, oggetto di fornitura e posa in opera da parte della stessa), venisse condannata al risarcimento dei danni per l'importo complessivo di euro 4.451,11 oltre iva , corrispondente all'importo necessario a ripristinare a regola d'arte l'impianto aspirante;
euro 826,00 per il diminuito valore derivato alla cucina, euro 2.734,79 quale costo per spese legali sostenute per l'ATP ed euro 1.986,25 quali spese di CTU, oltre danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa per il disagio creato dal malfunzionamento della cappa.
Si costituiva contestando la sussistenza di vizi della cappa, sostenendo di non Pt_1 avere responsabilità circa i vizi rilevati dal CTU, che non riguardavano l'elettrodomestico fornito bensì l'impianto di scarico dei fumi, su cui non aveva potuto influire se Pt_1 non fornendo la scheda tecnica della cappa e l'installazione della stessa. Contestava altresì il quantum della pretesa, e la debenza delle spese legali e di CTU relative all'ATP espletata.
Concludeva per il rigetto della domanda, ovvero, in subordine, per l'accertamento dell'esatto importo dovuto.
Con sentenza n. 3122/2023 pubblicata il 13 dicembre 2023 il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda, dichiarava tenuta e condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 4.151,11 e di euro 826,00 oltre interessi e rivalutazione dalla notifica della citazione al saldo, nonché a corrispondere all'attrice i costi di CTU per euro 1.986,25 e per spese legali di ATP per euro 2.225,00, oltre alle spese di lite.
2 A motivo della decisione, il Giudice di prime cure argomentava che dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti si evincesse che, nel caso in ispecie, il contratto avesse avuto ad oggetto non la mera fornitura di componibili per la cucina – cappa inclusa – bensì una vera e propria progettazione e realizzazione di una cucina completa da fornire, posare ed installare presso l'immobile dell'attrice, tant'è che il compito di verifica e controllo
, direzione e direttive circa il montaggio e la posa era stato affidato ed eseguito da dipendente/incaricata della convenuta, tale Non si trattava pertanto di Testimone_1 semplice compravendita, ma di un contratto “misto” tra vendita ed appalto, in quanto avente ad oggetto un'attività che, oltre alla vendita, includeva quanto necessario alla realizzazione dell'opera.
Alla luce di ciò, irrilevanti erano le argomentazioni di parte convenuta secondo cui la cappa era perfettamente funzionante e gli impianti elettrici o idraulici fossero stati installati da terzi.
In relazione a tutti i vizi rilevati dal CTU (ridotte dimensioni del tubo di scarico e del foro esterno di evacuazione, eccessiva distanza della cappa dal piano ad induzione;
non perfetta verticalità posteriore tra piastra a induzione e superficie aspirante;
mancanza del foro di ventilazione nel vano cucina) risultava difatti esservi stato un intervento del tecnico di fiducia di che aveva fornito indicazioni precise sulla esecuzione/installazione, come Pt_1 confermato da tutti i testi escussi, né poteva escludersi una responsabilità di tale società in considerazione che era stata la committenza a proporre delle modifiche, atteso che comunque l'acquirente si era affidata alla convenuta quanto a competenze tecniche per montaggio, installazione e posa in opera, e che aveva autorizzato tutto ritenendolo fattibile. CP_3
In ordine alla quantificazione, esclusa la debenza di euro 300,00 per l'apposizione del foro di ventilazione – non oggetto di contratto – il Giudice si atteneva alle quantificazioni effettuate dal CTU in ATP.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come in epigrafe. Si Parte_1
è costituita resistendo all'appello e chiedendo confermarsi la sentenza di CP_1 primo grado.
All'udienza del 23 maggio 2024 questa Corte ha formulato proposta conciliativa ed ha rinviato ex art 352 cpc con termini per la remissione della causa al collegio per la decisione all'udienza del 20.03.2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per vizi della parte motivazionale, e travisamento dei fatti nella parte in cui il Giudice di prime cure ha qualificato il contratto prodotto da in giudizio come contratto “misto” di vendita ed Pt_1 appalto. In realtà il contratto (doc 2 fascicolo ATP) aveva ad oggetto la semplice vendita di una cucina: dalle condizioni generali riportate era evidente come la società venditrice si fosse limitata alla fornitura ed al montaggio di mobili ed elettrodomestici nel luogo scelto dal cliente, fornendo un disegno del progetto di arredo, ma senza occuparsi degli aspetti tecnici relativi agli impianti. Le cause del denunciato malfunzionamento della cappa fornita, come emerse dalla ATP espletata, erano rappresentate dalla distanza di posizionamento dal piano cottura (101,5 cm ), voluta dalla committente e ben superiore a quella suggerita nel progetto fornito da (90 cm), e dalle dimensioni della condotta di scarico dei fumi, diverse Pt_1 da quelle indicate nella scheda tecnica: nessun errore progettuale era dunque attribuibile alla ditta fornitrice.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata per essere stato il Giudice fortemente condizionato dall'esito dell'istruttoria orale, viziata da una serie di fattori: dopo aver ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante di il Giudice non aveva tratto le necessarie conseguenze dalla mancata CP_1 comparizione della signora modificando l'ordinanza istruttoria sulla base delle mere Pt_2 affermazioni di controparte secondo cui la signora “ultranovantenne” non avrebbe potuto dire nulla di significativo perché non a conoscenza dei fatti, mentre in realtà la signora aveva solo
80 anni e risultava domiciliata proprio nell'immobile in cui la cappa doveva essere installata.
Non era pertanto comprensibile che il Giudice non avesse tratto le opportune conseguenze dalla mancata risposta all'interpello.
In ordine alla prova testi espletata, appariva poco verosimile che il teste incaricato Tes_2 dell'installazione del tubo di scarico, nonostante avesse un proprio CP_1 consulente/direttore dei lavori, il geometra , si fosse rivolto alla dipendente di Parte_3
per essere autorizzato ad apporre un tubo di scarico di diametro inferiore a quello Pt_1 richiesto nella scheda tecnica della cappa fornita: peraltro in una email agli atti del 25.10.2019
(doc3 fascicolo ATP) la signora smentiva quanto affermato dal teste, sostenendo che il Tes_1
4 posizionamento del tubo di diametro inferiore, come pure la maggiore distanza dal piano cottura fossero state iniziative della acquirente comunicate successivamente, in fase esecutiva, rispetto alle quali non era stata prospettata nessuna soluzione alternativa, e che erano in difformità del progetto fornito da . Pt_1
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza in punto di quantificazione del danno: i lavori edili proposti dal CTU non erano realizzabili, richiedendo l'installazione di un tubo di scarico di dimensioni non compatibili con i vincoli architettonici del fabbricato, sicché la mera sostituzione della cappa non avrebbe risolto il problema. L'esborso delle spese legali di cui il Giudice aveva disposto il rimborso non era stato dimostrato, né l'importo appariva congruo rispetto al valore della controversia. Neppure era giustificato che le spese di CTU fossero state poste a carico di , viste le conclusioni cui il consulente era giunto CP_3
(il malfunzionamento non era imputabile a vizi della cappa fornita, le proposte di soluzione formulate dal consulente erano praticamente corrispondenti a quelle proposte da ). Pt_1
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza in punto di spese di lite: a prescindere dalla soccombenza contestata, esse erano sproporzionate al valore della lite e il Giudicante non aveva tenuto conto delle innumerevoli proposte transattive formulate per scongiurare il contenzioso, mai seriamente considerate da controparte.
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla individuazione ed alla prova delle cause del malfunzionamento denunciato.
Dalla lettura dell'ordine sottoscritto dalle parti (doc. 2 produzione ATP) si evince che si fosse impegnata a fornire (“montaggio incluso”) gli arredi ed elettrodomestici Pt_1 elencati “escluso allacci idraulici”, e secondo un disegno di arredo (doc.5) che si limita ad indicare la disposizione dei beni mobili senza riferimento alcuno ad attività di impiantistica, o comunque tali da consentire di qualificare il contratto quale appalto.
Chiarito che gli impegni assunti da hanno dunque ad oggetto la sola vendita ed il Pt_1 montaggio degli arredi venduti, dalla ATP espletata è emerso innanzitutto che la cappa fornita fosse funzionante: il consulente, difatti, dopo aver chiarito di aver verificato la presenza di vizi e/o difetti di funzionamento sulla base di due elementi oggettivi: a) una prova “in campo”
e b) il confronto tra quanto (e come) installato rispetto alle indicazioni/prescrizioni del
5 produttore, ha dato atto di aver eseguito due prove e che “..in entrambe le occasioni si è potuto accertare che il motore “a bordo” camino si accendeva correttamente ..” (pag. 8
ATP). In ordine al punto b) il consulente ha rilevato difformità tra le indicazioni fornite nella scheda tecnica e quanto concretamente realizzato, concludendo che le cause del denunciato
“malfunzionamento” (cattiva aspirazione degli odori) della cappa fossero rappresentate essenzialmente dal posizionamento della stessa rispetto al piano cottura (troppo distante e non allineata ai fuochi), dal diametro della condotta di scarico (12,5 cm in luogo dei 15 richiesti dalla casa produttrice nella scheda tecnica della cappa fornita) e dalla mancanza della presa d'aria regolamentare imposta dalla normativa vigente. Dalla corrispondenza, poi, versata in atti (doc. 3 produzione ), e come peraltro incontestatamente riconosciuto da parte Pt_1 attrice - si evince che la cappa venne posizionata – in difformità rispetto ai 52 cm CP_1 rispetto al piano cottura consigliati nelle istruzioni di montaggio del prodotto – ad un'altezza di 190 cm da terra (102 rispetto al piano cottura) su espressa richiesta della committente
“così che nessuno potesse batterci contro” ( email del 6 giugno 2019 – doc 3 citato), mentre l'alloggiamento di un tubo di scarico a parete del diametro di 12,5 cm in luogo dei 15 cm richiesto dalla scheda tecnica fornita dalla venditrice fosse dipeso da vincoli in facciata.
Considerato che non costituiva onere a carico della parte venditrice verificare la presenza di vincoli architettonici, sarebbe stato tuttavia onere di avvisare la parte acquirente Pt_1 che il posizionamento della cappa ad una distanza maggiore da quella prescritta dalle istruzioni di montaggio fornite avrebbe potuto determinare come conseguenza un tiraggio difettoso, laddove la convenuta odierna appellante si è invece limitata ad una presa d'atto della decisione unilaterale dell'acquirente.
Deve pertanto configurarsi un concorso di responsabilità tra acquirente e parte venditrice nella causazione del danno da diminuito godimento (non da vizi della cosa venduta, esclusi dalla
CTU espletata), che è ragionevole attribuire a ciascuna in misura pari al 50% , con conseguenziale riduzione, in proporzione, del danno risarcibile, già quantificato dal Giudice di prime cure in euro 826,00.
L'accoglimento del primo e secondo motivo di impugnazione assorbe tutti gli altri.
L'esito complessivo della controversia, ed il concorso paritario di attrice e convenuta nella causazione del danno giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i
6 gradi di giudizio, mentre le spese di ATP cederanno a carico di ciascuna delle parti in misura pari al 50%.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
In parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3122/2023 emessa dal Tribunale di Genova il 13.12.2023 pubblicata il 14.12.2023, ed in parziale riforma della stessa, dichiara tenuta e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, l'importo di euro 413,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno da diminuito godimento;
Rigetta ogni altra domanda;
Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra e Parte_1
Pone definitivamente a carico di ciascuna parte in misura pari al 50% le spese CP_1 di ATP.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 24 novembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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