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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/10/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4432/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Camillo Controparte_1 C.F._1
Zoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), Viale Francesco
Petrarca, n. 39, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025, svoltasi in presenza, parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Controparte_1
l'intestato Tribunale, deducendo che in data 25 ottobre 1992 aveva contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Esponeva che i coniugi si erano separati CP_2
pagina 1 di 4 consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso congiunto per la separazione consensuale del
30 settembre 2019, con decreto di omologa del 26 ottobre 2020, come da documentazione allegata al ricorso introduttivo. Da allora, la separazione si era protratta ininterrottamente, maturando i presupposti temporali e sostanziali per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rappresentava, infine, la propria indipendenza economica, essendo in pensione, e quella della sig.ra impiegata presso un supermercato. CP_2
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dello Stato Civile, di disporre che le parti continueranno a vivere da separati portandosi reciproco rispetto, che la casa familiare, di sua proprietà, resterà allo stesso che ivi vivrà con le proprie figlie maggiorenni e economicamente indipendenti, che le figlie maggiorenni vivranno e vedranno la madre autonomamente, di dichiarare che entrambe le parti sono economicamente indipendenti e di disporre il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Malgrado rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata CP_2 contumace all'udienza del 25.09.2025.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In esito all'udienza del 25.09.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, invitava parte ricorrente a discutere e, all'esito, rimetteva la causa in decisione.
***
1. SULLO STATUS.
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Sezze (LT), in data 25 ottobre
1992, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Sezze (LT) al n. 108,
pagina 2 di 4 parte II, serie A, anno 1992, Ufficio 1, e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione consensuale n. 5847/2020 emesso dal Tribunale di Latina il 26 ottobre 2020 e del ricorso consensuale contenente le condizioni concordate dalle parti omologate.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE ULTERIORI DOMANDE DI PARTE RICORRENTE.
Ritiene il Collegio che le ulteriori domande svolte da parte ricorrente debbano essere dichiarate inammissibili.
In primo luogo, è inammissibile la domanda inerente al contegno di reciproco rispetto.
Il Tribunale, inoltre, non può statuire alcunché sulla casa familiare, non ricorrendo, nel caso in esame, il presupposto indefettibile per l'assegnazione della medesima, ossia la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018).
È lo stesso ricorrente, invero, a dedurre che le figlie sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, sicché all'immobile dovranno essere applicati gli ordinari istituti privatistici.
Nessun provvedimento può essere emesso in relazione al collocamento delle figlie maggiorenni e ai loro rapporti con la madre, avendo le stesse piena capacità di agire.
In assenza di domanda di assegno divorzile, non va emessa alcuna statuizione sul punto.
Da ultimo, è inammissibile la domanda inerente al consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto, non essendoci prole minorenne;
peraltro, anche in presenza di prole minorenne, la domanda sarebbe stata comunque in questa sede inammissibile in quanto, in caso di contrasti tra i genitori di prole minorenne per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, è competente il Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3, l. 1185/1967.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4432 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in Sezze (LT), in data 25 ottobre 1992, matrimonio
[...] CP_2 trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Sezze (LT) al n. 108, parte II, serie A, anno 1992, Ufficio 1.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sezze (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande di parte ricorrente.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezze (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4432/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Camillo Controparte_1 C.F._1
Zoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), Viale Francesco
Petrarca, n. 39, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025, svoltasi in presenza, parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Controparte_1
l'intestato Tribunale, deducendo che in data 25 ottobre 1992 aveva contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Esponeva che i coniugi si erano separati CP_2
pagina 1 di 4 consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso congiunto per la separazione consensuale del
30 settembre 2019, con decreto di omologa del 26 ottobre 2020, come da documentazione allegata al ricorso introduttivo. Da allora, la separazione si era protratta ininterrottamente, maturando i presupposti temporali e sostanziali per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rappresentava, infine, la propria indipendenza economica, essendo in pensione, e quella della sig.ra impiegata presso un supermercato. CP_2
Alla luce di quanto esposto, il ricorrente concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dello Stato Civile, di disporre che le parti continueranno a vivere da separati portandosi reciproco rispetto, che la casa familiare, di sua proprietà, resterà allo stesso che ivi vivrà con le proprie figlie maggiorenni e economicamente indipendenti, che le figlie maggiorenni vivranno e vedranno la madre autonomamente, di dichiarare che entrambe le parti sono economicamente indipendenti e di disporre il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Malgrado rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata CP_2 contumace all'udienza del 25.09.2025.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In esito all'udienza del 25.09.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, invitava parte ricorrente a discutere e, all'esito, rimetteva la causa in decisione.
***
1. SULLO STATUS.
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Sezze (LT), in data 25 ottobre
1992, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Sezze (LT) al n. 108,
pagina 2 di 4 parte II, serie A, anno 1992, Ufficio 1, e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione consensuale n. 5847/2020 emesso dal Tribunale di Latina il 26 ottobre 2020 e del ricorso consensuale contenente le condizioni concordate dalle parti omologate.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE ULTERIORI DOMANDE DI PARTE RICORRENTE.
Ritiene il Collegio che le ulteriori domande svolte da parte ricorrente debbano essere dichiarate inammissibili.
In primo luogo, è inammissibile la domanda inerente al contegno di reciproco rispetto.
Il Tribunale, inoltre, non può statuire alcunché sulla casa familiare, non ricorrendo, nel caso in esame, il presupposto indefettibile per l'assegnazione della medesima, ossia la sussistenza di prole minorenne o maggiorenne ma economicamente non indipendente (orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 772 del 15 gennaio 2018).
È lo stesso ricorrente, invero, a dedurre che le figlie sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, sicché all'immobile dovranno essere applicati gli ordinari istituti privatistici.
Nessun provvedimento può essere emesso in relazione al collocamento delle figlie maggiorenni e ai loro rapporti con la madre, avendo le stesse piena capacità di agire.
In assenza di domanda di assegno divorzile, non va emessa alcuna statuizione sul punto.
Da ultimo, è inammissibile la domanda inerente al consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto, non essendoci prole minorenne;
peraltro, anche in presenza di prole minorenne, la domanda sarebbe stata comunque in questa sede inammissibile in quanto, in caso di contrasti tra i genitori di prole minorenne per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, è competente il Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3, l. 1185/1967.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4432 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in Sezze (LT), in data 25 ottobre 1992, matrimonio
[...] CP_2 trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Sezze (LT) al n. 108, parte II, serie A, anno 1992, Ufficio 1.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sezze (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande di parte ricorrente.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezze (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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