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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 468/2025, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ICARDI PIERA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
ICARDI PIERA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia designare il Giudice relatore e fissare
l'udienza di prima comparizione dei coniugi, e, conseguentemente, 1. Pronunciare ai sensi dell'art.
1 3 n. 2, lett. B della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i signori e ordinando all'Ufficiale di stato civile competente Parte_1 Controparte_1
di procedere alla annotazione della sentenza;
2. Disporre che , figlia minore di entrambi, Per_1
sia affidata in maniera condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3. La sig.ra continuerà ad abitare con la minore nell'immobile adibito a residenza Parte_1
coniugale di sua esclusiva proprietà sito in 14049 Nizza Monferrato (AT), Piazza Camillo dal
Pozzo n. 10; 4. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 per , la somma mensile di €. 200,00 tramite bonifico sul c/c bancario con IBAN Per_1
[...]CC8500784216 entro e non oltre il 15 di ogni mese;
5. Il sig. si CP_1 abbliga al versamento del 50% delle spese straordinarie come indicate nell'apposito protocollo firmato dal Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama;
6. In merito al diritto di visita del sig. con , il calendario verrà concordato di volta in volta lasciando ad CP_1 Per_1
entrambi ampio spazio di frequentazione in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e/o di quelli lavorativi del padre;
7. durante le vacanze estive Per_1
trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, da concordarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
8. Quanto alla posizione economica e reddituale, i coniugi nulla chiedono a titolo di mantenimento l'una all'altro e viceversa.
9. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti che se ne fanno carico in egual misura”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 5 marzo 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 3 settembre 2005 in Quaranti (AT), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la figlia ad Asti (AT) in data 1 febbraio 2009. Per_1
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale di Alessandria, in data 21 novembre 2022, nella procedura R.G.N. 2571/2022.
Le parti rappresentavano che, essendo trascorsi i termini previsti dalla legge senza che fosse intervenuta riconciliazione tra loro, erano determinati ad ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio. All'udienza di comparizione dell'8 maggio 2025 il Sig. dichiarava “che è in CP_1 disoccupazione, è enologo;
prendo 800 di NASPI, la prendo da maggio dell'anno scorso. Prima facendo l'enologo prendevo sui 1600. Vivo in affitto, spendo euro 300 di affitto. Non prendo
l'assegno unico”, mentre la Sig.ra “vive in proprietà, con mutuo di 410 al mese;
lavoro in Pt_1 una compagnia assicurativa 2500 euro al mese;
prendo l'assegno unico di euro 120 mensili”. Il
Sig. dichiarava inoltre di avere capacità lavorativa e risparmi. Le parti, quindi CP_1
2 confermavano le condizioni di cui al ricorso.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 21 novembre 2022, nella procedura R.G.N. 2571/2022, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 5 marzo 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite (i genitori dichiarano che abitando vicini e data l'età della minore fa avanti e indietro tra le case a piacere) e mantenimento della figlia , detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della Per_1
minore e possono venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Quaranti (AT), il 3 settembre 2005 (Anno 2005 Parte II Serie C
N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quaranti (AT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
dà atto che la Sig.ra continuerà ad abitare con la minore nell'immobile adibito a residenza Pt_1
coniugale di sua esclusiva proprietà sito in 14049 Nizza Monferrato (AT), Piazza Camillo dal
Pozzo n. 10;
dispone che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la CP_1 Pt_1 figlia , la somma mensile di € 200,00 tramite bonifico sul c/c bancario con IBAN Per_1
3 [...]CC8500784216 entro e non oltre il 15 di ogni mese;
dispone che il Sig. sostenga le spese straordinarie per la figlia nella misura del 50 %, spese CP_1
straordinarie indicate nell'apposito Protocollo firmato dal Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama;
dispone, in merito al diritto di visita del Sig. con , che il calendario verrà CP_1 Per_1
concordato di volta in volta lasciando ad entrambi ampio spazio di frequentazione in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e/o di quelli lavorativi del padre;
dispone che durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi Per_1
con ciascuno dei genitori, da concordarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
dà atto che, quanto alla posizione economica e reddituale, i coniugi nulla chiedono a titolo di mantenimento l'una all'altro e viceversa.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 468/2025, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ICARDI PIERA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
ICARDI PIERA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia designare il Giudice relatore e fissare
l'udienza di prima comparizione dei coniugi, e, conseguentemente, 1. Pronunciare ai sensi dell'art.
1 3 n. 2, lett. B della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra i signori e ordinando all'Ufficiale di stato civile competente Parte_1 Controparte_1
di procedere alla annotazione della sentenza;
2. Disporre che , figlia minore di entrambi, Per_1
sia affidata in maniera condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3. La sig.ra continuerà ad abitare con la minore nell'immobile adibito a residenza Parte_1
coniugale di sua esclusiva proprietà sito in 14049 Nizza Monferrato (AT), Piazza Camillo dal
Pozzo n. 10; 4. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 per , la somma mensile di €. 200,00 tramite bonifico sul c/c bancario con IBAN Per_1
[...]CC8500784216 entro e non oltre il 15 di ogni mese;
5. Il sig. si CP_1 abbliga al versamento del 50% delle spese straordinarie come indicate nell'apposito protocollo firmato dal Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama;
6. In merito al diritto di visita del sig. con , il calendario verrà concordato di volta in volta lasciando ad CP_1 Per_1
entrambi ampio spazio di frequentazione in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e/o di quelli lavorativi del padre;
7. durante le vacanze estive Per_1
trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, da concordarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
8. Quanto alla posizione economica e reddituale, i coniugi nulla chiedono a titolo di mantenimento l'una all'altro e viceversa.
9. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti che se ne fanno carico in egual misura”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 5 marzo 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 3 settembre 2005 in Quaranti (AT), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la figlia ad Asti (AT) in data 1 febbraio 2009. Per_1
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale di Alessandria, in data 21 novembre 2022, nella procedura R.G.N. 2571/2022.
Le parti rappresentavano che, essendo trascorsi i termini previsti dalla legge senza che fosse intervenuta riconciliazione tra loro, erano determinati ad ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio. All'udienza di comparizione dell'8 maggio 2025 il Sig. dichiarava “che è in CP_1 disoccupazione, è enologo;
prendo 800 di NASPI, la prendo da maggio dell'anno scorso. Prima facendo l'enologo prendevo sui 1600. Vivo in affitto, spendo euro 300 di affitto. Non prendo
l'assegno unico”, mentre la Sig.ra “vive in proprietà, con mutuo di 410 al mese;
lavoro in Pt_1 una compagnia assicurativa 2500 euro al mese;
prendo l'assegno unico di euro 120 mensili”. Il
Sig. dichiarava inoltre di avere capacità lavorativa e risparmi. Le parti, quindi CP_1
2 confermavano le condizioni di cui al ricorso.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 21 novembre 2022, nella procedura R.G.N. 2571/2022, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 5 marzo 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite (i genitori dichiarano che abitando vicini e data l'età della minore fa avanti e indietro tra le case a piacere) e mantenimento della figlia , detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della Per_1
minore e possono venire recepiti.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Quaranti (AT), il 3 settembre 2005 (Anno 2005 Parte II Serie C
N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quaranti (AT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
dà atto che la Sig.ra continuerà ad abitare con la minore nell'immobile adibito a residenza Pt_1
coniugale di sua esclusiva proprietà sito in 14049 Nizza Monferrato (AT), Piazza Camillo dal
Pozzo n. 10;
dispone che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la CP_1 Pt_1 figlia , la somma mensile di € 200,00 tramite bonifico sul c/c bancario con IBAN Per_1
3 [...]CC8500784216 entro e non oltre il 15 di ogni mese;
dispone che il Sig. sostenga le spese straordinarie per la figlia nella misura del 50 %, spese CP_1
straordinarie indicate nell'apposito Protocollo firmato dal Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama;
dispone, in merito al diritto di visita del Sig. con , che il calendario verrà CP_1 Per_1
concordato di volta in volta lasciando ad entrambi ampio spazio di frequentazione in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e/o di quelli lavorativi del padre;
dispone che durante le vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni, anche non consecutivi Per_1
con ciascuno dei genitori, da concordarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
dà atto che, quanto alla posizione economica e reddituale, i coniugi nulla chiedono a titolo di mantenimento l'una all'altro e viceversa.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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